Art. 5. Utilizzazione delle quote di autofinanziamento 1. Per l'esercizio 1989 e' sospesa la destinazione prevista dall' articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , del 50 per cento delle somme direttamente introitate dalle unita' sanitarie locali all'acquisto di attrezzature in conto capitale. Le somme in questione restano attribuite alle unita' sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.
Nota all' art. 5 :
L' art. 25, comma 2, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) prevede che: "A modifica di quanto previsto dall' art. 69 dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazioni del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale".
Nota all' art. 5 :
L' art. 25, comma 2, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) prevede che: "A modifica di quanto previsto dall' art. 69 dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazioni del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale".