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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10590 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo, n. 116;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARISTARCO SILVIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo, n. 116;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli in data 16/04/2015; che, in data
04/03/2013, dalla loro unione di fatto era nata la figlia , regolarmente Persona_1 riconosciuta;
che il vincolo matrimoniale si era dissolto a causa dell'incompatibilità caratteriale che si era sviluppata tra i coniugi negli ultimi anni e che aveva fatto
1 venir meno l'affectio coniugalis;
che il sig. , da circa due anni, era detenuto CP_1 presso il carcere di Poggiorale (NA), mentre la sig.ra svolgeva lavori Pt_1 occasionali come collaboratrice domestica;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 24/06/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Gian
TA Alfano n. 24, alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente Pt_1 alla figlia minore , disponendo di tutto il mobilio e degli oggetti che Persona_1 la arredano;
c) disporre che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre.
I coniugi congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la loro educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro;
d) disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita, per il periodo che sarà detenuto, con le modalità ed i tempi che il Tribunale vorrà stabilire;
successivamente al periodo di detenzione, secondo il calendario di seguito concordato tra le parti:
- durante la settimana il Signor , potrà prelevare la figlia nei giorni CP_1 infrasettimanali del martedì e del giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
-durante il fine settimana, a week end alternati la minore resterà con il padre che la preleverà dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
-per le festività natalizie e pasquali: trascorrerà ad anni alterni, le Persona_1 festività natalizie del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) con un genitore ed il
2 26/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno (Santo Stefano Vigilia e Capodanno), con l'altro genitore. L'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui la minore non è stata il 24 e 25 dicembre. Per le festività di Pasqua la minore, ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore senza pernottamento.
- per le altre festività: 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, Persona_1
trascorrerà tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la
[...] settimana o per il weekend;
- per le ferie estive: , potrà trascorrere le vacanze estive per 15 Persona_1 giorni continuativi nel mese di luglio e/o agosto con un genitore e gli altri 15 giorni con l'altro genitore, a prescindere se si recheranno in una località balneare.
I genitori dovranno comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con la figlia.
-per le altre ricorrenze: la minore, trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il suo compleanno, salvo se decideranno di festeggiarlo in un locale e trascorrerlo tutti insieme e/o diverso accordo tra le parti.
Il Signor e la signora potranno festeggiare CP_1 Parte_1 rispettivamente il loro compleanno e la festa del papà e della mamma con la figlia.
Se tale ricorrenza dovesse cadere in un giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro di trascorrerla con la figlia, posticipando al giorno successivo il proprio diritto di visita.
Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione della figlia anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore;
e) disporre in ragione della capacità lavorativa di entrambi i coniugi che hanno raggiunto un accordo, che il signor versi per il mantenimento della figlia la CP_1 somma complessiva mensile di euro 300,00 (trecento/00).
Sul punto, si precisa che la signora percepisce per intero l'assegno unico Pt_1 per i figli, che per l'anno in corso 2025 è pari ad euro 200,00.
Pertanto le parti concordano che la signora continui a percepire per Pt_1 intero l'assegno unico per € 200,00, ossia continui ad incassare anche la quota parte spettante al , pari ad euro 100,00 (corrispondente alla metà dell'intera CP_1
3 somma) trattenendo anche la quota spettante al marito a titolo di acconto sul maggiore importo concordato per euro 300,00.
Per l'effetto, ove la signora continui a percepire anche la quota del marito Pt_1 per l'assegno unico, il corrisponderà a saldo, per il mantenimento CP_1 della figlia, la restante somma di euro 200,00 entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese.
f) Disporre in ragione dell'accordo di cui al punto e) che il signor versi a CP_1 titolo di differenza sulla somma di euro 300,00 quale mantenimento dovuto per la figlia, la somma di euro 200,00. La signora tratterrà a titolo di acconto la Pt_1 somma di euro 100,00 o la diversa maggiore o minore somma spettante al CP_1 quale metà dell'assegno unico, ricevendo dallo stesso, a mezzo ricarica postepay, la restante somma di euro 200,00 o la maggiore o minore somma necessaria a raggiungere l'importo concordato per il mantenimento della figlia.
g) le parti contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da protocollo di intesa tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e
Tribunale di Napoli del 07/03/2018- prot n. 2018/003180, che vanno concordate preventivamente tra i coniugi. A solo titolo esemplificativo, si precisa che i libri scolastici di cui usufruirà saranno a carico di entrambi i genitori, Persona_1 al 50%;
h) non sono previsti oneri per alimenti o mantenimento del Signor CP_1
e della signora in quanto capaci, ciascuno, di provvedervi Parte_1 autonomamente;
i) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali;
l) le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare;
m) entrambi i coniugi, con la firma del presente atto, dichiarano di non volersi riconciliare e pertanto chiedono di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento
4 e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 15, p. I, s. sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2015); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/9/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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