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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8513/2022 R.G., chiamato all'udienza del 24/9/2025, promosso da
"rappresentato e difeso dall'avv. F. Chietera Parte 1
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv. E. C. Schiavone
Resistente
Oggetto: risarcimento danni per illegittima C.I.G.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con sentenza n. 1605/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari del 20/11/2020 veniva dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro di parte ricorrente con la società resistente per il periodo da giugno 2006 sino al 15/10/2015 e veniva condannata la CP 1 a corrispondere il risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale in favore della ricorrente, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c. dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo, lamentava che la società convenuta non aveva ottemperato a quanto stabilito dalla Corte d'Appello e deduceva che, nonostante la declaratoria di illegittimità del modus operandi della società, la resistente aveva nuovamente sospeso e collocato in CIGS il lavoratore nel periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016. Adiva, pertanto il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: "1. Accertare e quindi dichiarare l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del ricorrente decorrente dal
16.10.2015 e sino al 15.10.2016 e per l'effetto
2. Condannare la CP 1 con sede in Santeramo alla via Iazzitiello 47, ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, in via retributiva ovvero risarcitoria, della differenza tra quanto spettantegli a titolo di retribuzione ove non fosse stato sospeso dal lavoro e quanto effettivamente percepito a titolo di integrazione salariale con decorrenza dal 16.10.2015 e sino al 15.10.2016 pari ad € 9.307,37 (diconsi euro novemilatrecentosette/37), oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo", con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Ha resistito la società datrice di lavoro, eccependo la prescrizione quinquennale e contestando integralmente la fondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica di ufficio, alla odierna udienza, previa discussione, la causa è stata discussa e decisa.
*
Si premette che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
La presente decisione concerne la richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno in favore di Parte 1 pari ad euro 9.307,37, somma pari alla differenza tra la retribuzione spettante al lavoratore e il trattamento di integrazione salariale percepito in relazione al periodo dal 16/10/2015 e sino al
15/10/2016.
Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente, interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti da questo
Tribunale con sentenze di accoglimento (fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del 25/01/2017, est. dott. Luigi
Pazienza), le cui motivazioni si condividono integralmente e di seguito si riportano ex art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente è infondata.
Per giurisprudenza consolidata, nelle ipotesi in cui la parte datoriale eserciti illegittimamente il potere di sospensione della prestazione e quindi della retribuzione, i lavoratori possono agire "per ottenere il risarcimento della retribuzione piena ed integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede" (Cass. n. 10236 del
4.5.2009).
Peraltro, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 23382 del
15.10.2013), rinuncia implicita che, nel caso che ci occupa, difetta del tutto;
in particolare, “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ." (Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 19235 del 21/09/2011; n.
7459 del 14/05/2012).
Si aggiunga che la ritardata iniziativa giudiziale volta a rimuovere le conseguenze dannose prodotte dall'altrui condotta illegittima non pare possa integrare il disposto dall'art. 1227, co. 2, c.c., come preteso dalla parte resistente, essendo, viceversa, quest'ultima nella piena facoltà di limitare il protrarsi delle conseguenze dannose derivanti dal proprio contegno inadempiente ed evitare così il maggior danno.
Inoltre, anche in concreto, non risulta agli atti la dimostrazione che un'anticipazione della iniziativa processuale avrebbe potuto evitare un aggravamento del pregiudizio risarcibile, dovendosi piuttosto ribadire, in relazione alle difese espresse nella memoria difensiva, come la mera iniziativa" non sia "sufficiente a 66
determinare la perdita del diritto in capo al creditore" (occorrendo un quid pluris che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa) e che “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la < mora credendi>> del datore di lavoro" (Cass. n. 3701/2022).
Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25139 del 13/12/2010).
Ciò posto, non appare corretta la ricostruzione normativa operata dalla resistente, secondo cui la disciplina contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sarebbe stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa di quella previgente.
Sul punto va sottolineato che il D.P.R. n. 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della CIGS e non già quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il D.P.R. n. 218/2000 non può in alcun modo ritenersi abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa
(art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione. Il problema tra le fonti legali (art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari è stato risolto dalla Suprema Corte nel senso che "la disciplina del DPR 218 dal 2000 non abroga la legge 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 dal
1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali la avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa dal procedimento di concessione dalla integrazione salariale” (cfr. Cass. n. 193 del 2016;
Cass. n. 681 del 14.1.2013, Cass. n. 12183 del 16.7.2012; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n. 12056 del
31.5.2011, Cass. n. 13593 dell' 1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009).
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10844 del 4/5/17, emessa all'esito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna convenuta in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, ha ribadito che "In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, e le disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina In ordine e criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 citata, art. 1, commi 7 e 8. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dall'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n.
218, art. 2 citato, sarebbe del tutto estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato".
Ciò chiarito, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5 (cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n.
15393; Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).
In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti a una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi a operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n. 7720/2004; in tal senso, v. altresì
Cass. n. 12719 e n. 11660 del 2006); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del
2011, n. 7459 del 2012); e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009).
Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazione previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14721; Cass. 5 maggio 2004, n. 8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre
2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851).
Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758).
La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la
L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.
Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale dalle diverse operazioni (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).
È stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde a un "vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del 1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000: cfr. Cass. n. 11322/2015, Cass.
n. 26578/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere “decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (cfr.
Cass. n. 2555/2006, Cass. n. 6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n.
461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass. n. 10236/2009). Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n.
223, artt. 4 e 5, non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori a una gestione trasparente e affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010).
Infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art 1, comma 7, L. 23 luglio 1991, n. 223, i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle
"esigenze tecnico organizzative” (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato “andamento della ristrutturazione e riorganizzazione” nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che la società convenuta ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 17.06.2008, del 16.06.2009, dell'11.10.2010, del 22.09.2011, del 10.10.2013.
Ebbene, i criteri adottati negli accordi sindacali de quibus non sono specifici e, comunque, non sono idonei ex se a operare una selezione obiettiva e verificabile del personale da sospendere in CIGS.
Nel verbale di accordo del 17 giugno 2008, dopo aver premesso la richiesta di ulteriori 12 mesi di CIGS per riorganizzazione, si afferma semplicemente che “l'azienda dichiara che la tipologia dei provvedimenti CIGS da adottare sarà effettuata sulla base dei criteri tecnico-organizzativi e produttivi, connessi al raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza, con la più ampia rotazione dei lavoratori coinvolti nella cigs".
Altrettanto generici ed estremamente discrezionali i criteri indicati nei successivi accordi.
Nel verbale del 16 giugno 2009 si legge che "con riferimento alle modalità realizzative ed attuative della cigs l'azienda effettuerà la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS. territoriali".
Non vi è alcuna traccia di tali programmi trimestrali così come concordati nel verbale.
Nell'accordo dell'11 ottobre 2010 si conferma che, nella ulteriore richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale dal 16 ottobre 2010, "quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa".
...Infine con l'accordo del 10.10.2013 nella prima pagina si afferma le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze ..." e nella seconda pagina si statuisce che alla scadenza dei periodi indicati del 31.12.2013 per l'Area Produzione e del 31.03.2014 per l'Area Amministrativa e Corporate “... le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Pi. Industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in CIGS a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate)".
In sostanza con tale ultimo accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991.
Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
Tale ultimo processo, tuttavia, subiva dei rallentamenti nel corso dei mesi, tanto è vero che le Parti sociali siglavano il successivo accoro del 3/3/2015 che era preceduto da un esame congiunto ex art. 2 D.P.R.
218/2000, finalizzato ad una seconda proroga della CIGS per riorganizzazione e conclusosi con la presa d'atto dell'impossibilità del raggiungimento di un accordo.
A fronte di una seconda richiesta di esame congiunto, appunto nel marzo del 2015, veniva concordato un nuovo organigramma ed il sito di CP_2 diveniva l'unità presso la quale sarebbe proseguito il percorso di
CIGS per riorganizzazione, con il secondo anno di proroga. Per la maggioranza dei lavoratori, estranea alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, veniva invece disposto il ricorso al contratto di solidarietà.
I dipendenti interessati dalla CIGS (500 lavoratori), invece, venivano destinati, oltre ad interventi di formazione, anche ad iniziative di ricollocazione "sia interna che esterna".
In particolare, per il periodo successivo alla proroga, le parti concordavano: che 100-200 unità lavorative sarebbero state impegnate, presso lo stessi stabilimento di CP_2 alla fabbricazione interna delle sedute imbottite;
100 unità lavorative sarebbero state impiegate nelle start up impegnate nelle attività interessate in passato dai processi di esternalizzazione in Romania;
le altre 280 unità sarebbero state coinvolte da licenziamento collettivo incentivati e fondato sul criterio della non opposizione.
Sul punto, il Tribunale di Bari ha avuto modo di porre in evidenza che l'accordo del 2015 che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15/10/2015 “non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa “sino ad un numero massimo di 500?" e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva, deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva".
E' poi pacifico che, nel periodo immediatamente successivo, l'azienda provvedeva a trasferire vari dipendenti presso lo stabilimento di CP 2 Successivamente, con l'approssimarsi della scadenza del trattamento di cassa integrazione, con specifico riferimento allo stabilimento di CP 2 la società presentava richiesta di esame congiunto presso la Provincia di Taranto, al fine di accedere alla CIGS per cessazione dell'attività. In effetti, la CP 1 dava atto della circostanza che il peggioramento complessivo delle condizioni di mercato aveva reso impossibile il riavvio dell'attività produttiva nel sito che medio tempore era rimasto sospeso. Veniva dunque sottoscritto dalle Parti sociali il verbale di accordo in cui si dichiarava cessata l'attività e veniva disposto il trattamento di integrazione salariale per 370 dipendenti (circa 54 avevano già aderito alla risoluzione volontaria ed incentivata) e per la durata di un anno. Parallelamente sempre il 14 ottobre 2015, si stabiliva l'ampliamento della platea del contratto di solidarietà, mediante l'inclusione del 100 lavoratori del sito di CP 2 che avrebbero dovuto essere impiegati nel percorso di riavvio della produzione presso quello stesso stabilimento e che, viceversa, attesa l'impossibilità di realizzazione del progetto, venivano ricollocati presso gli altri siti produttivi che erano destinati a restare operativi.
Orbene, in siffatto accordo si legge che "la società ha confermato la necessità di accedere all'intervento della CIGS per cessata attività aziendale sul sito di CP_2; al riguardo la società ha dichiarato che le condizioni utili a favorire il riavvio della produzione sul sito di Ginosa (TA), così come concordato nel verbale del 3 marzo u.s., non si sono concretizzate a causa del peggioramento delle condizioni economiche e di mercato". Ritiene la scrivente che siffatta scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione non è stata connotata dalla trasparenza ed obiettività richiesta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4807/2012).
Come anticipato, infatti, la dislocazione presso lo stabilimento di CP 2 è avvenuta, a fronte della persistenza di una crisi coinvolgente l'intera attività produttiva, in modo strumentale;
di tal che tale stato di fatto ha riverberato i suoi effetti negativi sulla nuova collocazione in CIGS per cessazione dell'attività, dovendosi prendere atto della circostanza che è stato impedito ai sindacati un controllo effettivo e ponderato sulla scelta aziendale, di carattere arbitrario.
Premesso che le ragioni del licenziamento riposavano sulla crisi aziendale riguardante l'intero plesso produttivo (e non dunque il solo stabilimento di CP_2 è stata infatti rilevata dal giudice dell'impugnativa di licenziamento l'assenza di criteri chiari ed univoci di individuazione dei lavoratori da avviare al percorso di aggiornamento professionale da espletare presso CP_2 ciò tanto più alla luce della circostanza che, mentre alcuni dipendenti sono transitati da altre unità produttive a CP 2 è, altresì, avvenuto che altri lavoratori già impiegati a CP_2 siano transitati pressi i siti operativi beneficiando del contratto di solidarietà.
In particolare, è stato osservato, con motivazioni che il Tribunale fa proprie, che "la società ha proceduto arbitrariamente a modificare la sede lavorativa di decine di dipendenti trasferendoli a fini amministrativi>> presso l'unità produttiva di CP_2 e, in questo modo, "ha in via unilaterale e senza "
alcuna ragione economica oggettiva precostituito l'area e il numero di lavoratori da licenziare".
In proposito, va precisato come non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, per esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U. 8 ottobre 2002,
n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, della messa in mora, con la conseguenza che egli deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593). Inoltre, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo ditale sospensione, il presupposto logico-giuridico; ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa divenuta impossibile) e non essendo prevista un'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 l.n. 2248/65, all. E, con conseguente accertamento della “illegittimità" della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto “ex tunc", in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di "sospensione" del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 11263/1998).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, in definitiva, ricorso deve essere accolto e va dichiarata
l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante.
Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo in relazione a tutto il periodo.
Tanto premesso, il Giudicante, considerate le contestazioni mosse dalla parte resistente in ordine al quantum, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo della dott.ssa Persona_1 per determinare
,
l'importo dovuto al ricorrente e, specificamente, quantificare il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016, oltre interessi e rivalutazione del dovuto al soddisfo.
Espletata c.t.u. tecnico-contabile e depositato il relativo elaborato peritale in data 24/3/2024, l'ausiliario del
Tribunale ha così concluso: «A conclusione delle operazioni peritali, il CTU attenutosi pedissequamente a quanto disposto dall'Ill. mo Giudice, ritiene di poter affermare che le differenze retributive in favore del ricorrente calcolate per differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo 15.10.2015 -15.10.2016 ivi compresa la tredicesima mensilità ammonta ad
€ 10.226,80 di cui € 1.563,38 a titolo di quote di tredicesima mensilità", sulla quale vanno calcolati interessi e rivalutazione sino al soddisfo come per legge.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
Né parte resistente ha in alcun modo specificamente contestato i conteggi analitici posti a base del ricorso, con la conseguenza che essi devono ritenersi accertati in via definitiva, in virtù del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o la generica contestazione, rende i conteggi accertati in via definitiva" (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. 4051/2011).
In conclusione, ne discende che, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante, la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata alla corresponsione in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 10.226,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo.
Le considerazioni sopra svolte sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate dalle parti. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 29/7/2022 da Parte 1 nei confronti di CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente con riferimento al periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016;
-condanna la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal 16/10/2015 al
15/10/2016 pari ad € 10.226,80, oltre accessori come per legge;
-condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione;
-condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 24/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti RE BBLICA ITALIANA PU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8513/2022 R.G., chiamato all'udienza del 24/9/2025, promosso da
"rappresentato e difeso dall'avv. F. Chietera Parte 1
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv. E. C. Schiavone
Resistente
Oggetto: risarcimento danni per illegittima C.I.G.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con sentenza n. 1605/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari del 20/11/2020 veniva dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro di parte ricorrente con la società resistente per il periodo da giugno 2006 sino al 15/10/2015 e veniva condannata la CP 1 a corrispondere il risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale in favore della ricorrente, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c. dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo, lamentava che la società convenuta non aveva ottemperato a quanto stabilito dalla Corte d'Appello e deduceva che, nonostante la declaratoria di illegittimità del modus operandi della società, la resistente aveva nuovamente sospeso e collocato in CIGS il lavoratore nel periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016. Adiva, pertanto il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: "1. Accertare e quindi dichiarare l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del ricorrente decorrente dal
16.10.2015 e sino al 15.10.2016 e per l'effetto
2. Condannare la CP 1 con sede in Santeramo alla via Iazzitiello 47, ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, in via retributiva ovvero risarcitoria, della differenza tra quanto spettantegli a titolo di retribuzione ove non fosse stato sospeso dal lavoro e quanto effettivamente percepito a titolo di integrazione salariale con decorrenza dal 16.10.2015 e sino al 15.10.2016 pari ad € 9.307,37 (diconsi euro novemilatrecentosette/37), oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo", con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Ha resistito la società datrice di lavoro, eccependo la prescrizione quinquennale e contestando integralmente la fondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica di ufficio, alla odierna udienza, previa discussione, la causa è stata discussa e decisa.
*
Si premette che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
La presente decisione concerne la richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno in favore di Parte 1 pari ad euro 9.307,37, somma pari alla differenza tra la retribuzione spettante al lavoratore e il trattamento di integrazione salariale percepito in relazione al periodo dal 16/10/2015 e sino al
15/10/2016.
Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente, interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti da questo
Tribunale con sentenze di accoglimento (fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del 25/01/2017, est. dott. Luigi
Pazienza), le cui motivazioni si condividono integralmente e di seguito si riportano ex art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente è infondata.
Per giurisprudenza consolidata, nelle ipotesi in cui la parte datoriale eserciti illegittimamente il potere di sospensione della prestazione e quindi della retribuzione, i lavoratori possono agire "per ottenere il risarcimento della retribuzione piena ed integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede" (Cass. n. 10236 del
4.5.2009).
Peraltro, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 23382 del
15.10.2013), rinuncia implicita che, nel caso che ci occupa, difetta del tutto;
in particolare, “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ." (Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 19235 del 21/09/2011; n.
7459 del 14/05/2012).
Si aggiunga che la ritardata iniziativa giudiziale volta a rimuovere le conseguenze dannose prodotte dall'altrui condotta illegittima non pare possa integrare il disposto dall'art. 1227, co. 2, c.c., come preteso dalla parte resistente, essendo, viceversa, quest'ultima nella piena facoltà di limitare il protrarsi delle conseguenze dannose derivanti dal proprio contegno inadempiente ed evitare così il maggior danno.
Inoltre, anche in concreto, non risulta agli atti la dimostrazione che un'anticipazione della iniziativa processuale avrebbe potuto evitare un aggravamento del pregiudizio risarcibile, dovendosi piuttosto ribadire, in relazione alle difese espresse nella memoria difensiva, come la mera iniziativa" non sia "sufficiente a 66
determinare la perdita del diritto in capo al creditore" (occorrendo un quid pluris che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa) e che “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la < mora credendi>> del datore di lavoro" (Cass. n. 3701/2022).
Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25139 del 13/12/2010).
Ciò posto, non appare corretta la ricostruzione normativa operata dalla resistente, secondo cui la disciplina contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sarebbe stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa di quella previgente.
Sul punto va sottolineato che il D.P.R. n. 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della CIGS e non già quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il D.P.R. n. 218/2000 non può in alcun modo ritenersi abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa
(art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione. Il problema tra le fonti legali (art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari è stato risolto dalla Suprema Corte nel senso che "la disciplina del DPR 218 dal 2000 non abroga la legge 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 dal
1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali la avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa dal procedimento di concessione dalla integrazione salariale” (cfr. Cass. n. 193 del 2016;
Cass. n. 681 del 14.1.2013, Cass. n. 12183 del 16.7.2012; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n. 12056 del
31.5.2011, Cass. n. 13593 dell' 1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009).
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10844 del 4/5/17, emessa all'esito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna convenuta in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, ha ribadito che "In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, e le disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina In ordine e criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 citata, art. 1, commi 7 e 8. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dall'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n.
218, art. 2 citato, sarebbe del tutto estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato".
Ciò chiarito, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5 (cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n.
15393; Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).
In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti a una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi a operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n. 7720/2004; in tal senso, v. altresì
Cass. n. 12719 e n. 11660 del 2006); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del
2011, n. 7459 del 2012); e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009).
Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazione previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14721; Cass. 5 maggio 2004, n. 8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre
2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851).
Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758).
La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la
L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.
Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale dalle diverse operazioni (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).
È stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde a un "vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del 1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000: cfr. Cass. n. 11322/2015, Cass.
n. 26578/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere “decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (cfr.
Cass. n. 2555/2006, Cass. n. 6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n.
461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass. n. 10236/2009). Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n.
223, artt. 4 e 5, non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori a una gestione trasparente e affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010).
Infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art 1, comma 7, L. 23 luglio 1991, n. 223, i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle
"esigenze tecnico organizzative” (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato “andamento della ristrutturazione e riorganizzazione” nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che la società convenuta ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 17.06.2008, del 16.06.2009, dell'11.10.2010, del 22.09.2011, del 10.10.2013.
Ebbene, i criteri adottati negli accordi sindacali de quibus non sono specifici e, comunque, non sono idonei ex se a operare una selezione obiettiva e verificabile del personale da sospendere in CIGS.
Nel verbale di accordo del 17 giugno 2008, dopo aver premesso la richiesta di ulteriori 12 mesi di CIGS per riorganizzazione, si afferma semplicemente che “l'azienda dichiara che la tipologia dei provvedimenti CIGS da adottare sarà effettuata sulla base dei criteri tecnico-organizzativi e produttivi, connessi al raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza, con la più ampia rotazione dei lavoratori coinvolti nella cigs".
Altrettanto generici ed estremamente discrezionali i criteri indicati nei successivi accordi.
Nel verbale del 16 giugno 2009 si legge che "con riferimento alle modalità realizzative ed attuative della cigs l'azienda effettuerà la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS. territoriali".
Non vi è alcuna traccia di tali programmi trimestrali così come concordati nel verbale.
Nell'accordo dell'11 ottobre 2010 si conferma che, nella ulteriore richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale dal 16 ottobre 2010, "quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa".
...Infine con l'accordo del 10.10.2013 nella prima pagina si afferma le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze ..." e nella seconda pagina si statuisce che alla scadenza dei periodi indicati del 31.12.2013 per l'Area Produzione e del 31.03.2014 per l'Area Amministrativa e Corporate “... le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Pi. Industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in CIGS a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate)".
In sostanza con tale ultimo accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991.
Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
Tale ultimo processo, tuttavia, subiva dei rallentamenti nel corso dei mesi, tanto è vero che le Parti sociali siglavano il successivo accoro del 3/3/2015 che era preceduto da un esame congiunto ex art. 2 D.P.R.
218/2000, finalizzato ad una seconda proroga della CIGS per riorganizzazione e conclusosi con la presa d'atto dell'impossibilità del raggiungimento di un accordo.
A fronte di una seconda richiesta di esame congiunto, appunto nel marzo del 2015, veniva concordato un nuovo organigramma ed il sito di CP_2 diveniva l'unità presso la quale sarebbe proseguito il percorso di
CIGS per riorganizzazione, con il secondo anno di proroga. Per la maggioranza dei lavoratori, estranea alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, veniva invece disposto il ricorso al contratto di solidarietà.
I dipendenti interessati dalla CIGS (500 lavoratori), invece, venivano destinati, oltre ad interventi di formazione, anche ad iniziative di ricollocazione "sia interna che esterna".
In particolare, per il periodo successivo alla proroga, le parti concordavano: che 100-200 unità lavorative sarebbero state impegnate, presso lo stessi stabilimento di CP_2 alla fabbricazione interna delle sedute imbottite;
100 unità lavorative sarebbero state impiegate nelle start up impegnate nelle attività interessate in passato dai processi di esternalizzazione in Romania;
le altre 280 unità sarebbero state coinvolte da licenziamento collettivo incentivati e fondato sul criterio della non opposizione.
Sul punto, il Tribunale di Bari ha avuto modo di porre in evidenza che l'accordo del 2015 che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15/10/2015 “non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa “sino ad un numero massimo di 500?" e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva, deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva".
E' poi pacifico che, nel periodo immediatamente successivo, l'azienda provvedeva a trasferire vari dipendenti presso lo stabilimento di CP 2 Successivamente, con l'approssimarsi della scadenza del trattamento di cassa integrazione, con specifico riferimento allo stabilimento di CP 2 la società presentava richiesta di esame congiunto presso la Provincia di Taranto, al fine di accedere alla CIGS per cessazione dell'attività. In effetti, la CP 1 dava atto della circostanza che il peggioramento complessivo delle condizioni di mercato aveva reso impossibile il riavvio dell'attività produttiva nel sito che medio tempore era rimasto sospeso. Veniva dunque sottoscritto dalle Parti sociali il verbale di accordo in cui si dichiarava cessata l'attività e veniva disposto il trattamento di integrazione salariale per 370 dipendenti (circa 54 avevano già aderito alla risoluzione volontaria ed incentivata) e per la durata di un anno. Parallelamente sempre il 14 ottobre 2015, si stabiliva l'ampliamento della platea del contratto di solidarietà, mediante l'inclusione del 100 lavoratori del sito di CP 2 che avrebbero dovuto essere impiegati nel percorso di riavvio della produzione presso quello stesso stabilimento e che, viceversa, attesa l'impossibilità di realizzazione del progetto, venivano ricollocati presso gli altri siti produttivi che erano destinati a restare operativi.
Orbene, in siffatto accordo si legge che "la società ha confermato la necessità di accedere all'intervento della CIGS per cessata attività aziendale sul sito di CP_2; al riguardo la società ha dichiarato che le condizioni utili a favorire il riavvio della produzione sul sito di Ginosa (TA), così come concordato nel verbale del 3 marzo u.s., non si sono concretizzate a causa del peggioramento delle condizioni economiche e di mercato". Ritiene la scrivente che siffatta scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione non è stata connotata dalla trasparenza ed obiettività richiesta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4807/2012).
Come anticipato, infatti, la dislocazione presso lo stabilimento di CP 2 è avvenuta, a fronte della persistenza di una crisi coinvolgente l'intera attività produttiva, in modo strumentale;
di tal che tale stato di fatto ha riverberato i suoi effetti negativi sulla nuova collocazione in CIGS per cessazione dell'attività, dovendosi prendere atto della circostanza che è stato impedito ai sindacati un controllo effettivo e ponderato sulla scelta aziendale, di carattere arbitrario.
Premesso che le ragioni del licenziamento riposavano sulla crisi aziendale riguardante l'intero plesso produttivo (e non dunque il solo stabilimento di CP_2 è stata infatti rilevata dal giudice dell'impugnativa di licenziamento l'assenza di criteri chiari ed univoci di individuazione dei lavoratori da avviare al percorso di aggiornamento professionale da espletare presso CP_2 ciò tanto più alla luce della circostanza che, mentre alcuni dipendenti sono transitati da altre unità produttive a CP 2 è, altresì, avvenuto che altri lavoratori già impiegati a CP_2 siano transitati pressi i siti operativi beneficiando del contratto di solidarietà.
In particolare, è stato osservato, con motivazioni che il Tribunale fa proprie, che "la società ha proceduto arbitrariamente a modificare la sede lavorativa di decine di dipendenti trasferendoli a fini amministrativi>> presso l'unità produttiva di CP_2 e, in questo modo, "ha in via unilaterale e senza "
alcuna ragione economica oggettiva precostituito l'area e il numero di lavoratori da licenziare".
In proposito, va precisato come non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, per esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U. 8 ottobre 2002,
n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, della messa in mora, con la conseguenza che egli deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593). Inoltre, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo ditale sospensione, il presupposto logico-giuridico; ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa divenuta impossibile) e non essendo prevista un'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 l.n. 2248/65, all. E, con conseguente accertamento della “illegittimità" della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto “ex tunc", in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di "sospensione" del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 11263/1998).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, in definitiva, ricorso deve essere accolto e va dichiarata
l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante.
Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo in relazione a tutto il periodo.
Tanto premesso, il Giudicante, considerate le contestazioni mosse dalla parte resistente in ordine al quantum, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo della dott.ssa Persona_1 per determinare
,
l'importo dovuto al ricorrente e, specificamente, quantificare il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016, oltre interessi e rivalutazione del dovuto al soddisfo.
Espletata c.t.u. tecnico-contabile e depositato il relativo elaborato peritale in data 24/3/2024, l'ausiliario del
Tribunale ha così concluso: «A conclusione delle operazioni peritali, il CTU attenutosi pedissequamente a quanto disposto dall'Ill. mo Giudice, ritiene di poter affermare che le differenze retributive in favore del ricorrente calcolate per differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo 15.10.2015 -15.10.2016 ivi compresa la tredicesima mensilità ammonta ad
€ 10.226,80 di cui € 1.563,38 a titolo di quote di tredicesima mensilità", sulla quale vanno calcolati interessi e rivalutazione sino al soddisfo come per legge.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
Né parte resistente ha in alcun modo specificamente contestato i conteggi analitici posti a base del ricorso, con la conseguenza che essi devono ritenersi accertati in via definitiva, in virtù del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o la generica contestazione, rende i conteggi accertati in via definitiva" (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. 4051/2011).
In conclusione, ne discende che, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante, la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata alla corresponsione in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 10.226,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo.
Le considerazioni sopra svolte sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate dalle parti. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 29/7/2022 da Parte 1 nei confronti di CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente con riferimento al periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016;
-condanna la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal 16/10/2015 al
15/10/2016 pari ad € 10.226,80, oltre accessori come per legge;
-condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione;
-condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 24/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti RE BBLICA ITALIANA PU