Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Bonora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl Toscana Centro, Commissione Medica presso s.o.s. di Medicina Legale di Firenze, non costituiti in giudizio;
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento della Commissione medica dell’AUSL Toscana Centro del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, con cui il ricorrente veniva giudicato inidoneo al porto d’armi per l’uso caccia e l’uso sportivo, reso su impugnazione del parere del medico appartenente all’ufficio sanitario provinciale presso la Questura di Firenze del -OMISSIS-, anch’esso di inidoneità al porto d’armi, inteso nel ricorso quale atto presupposto;
e di tutti gli atti connessi, presupposti o collegati anche se non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IC FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’attestazione del -OMISSIS- con la quale il Collegio Medico per l’accertamento dell’idoneità al porto d’arma dell’AUSL Toscana Centro di Firenze lo ha dichiarato inidoneo al porto d'armi per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo (ai sensi dell’art. 1 D.M. 28 aprile 1998), poiché trovato affetto da una “ Tetraplegia con maggiore interessamento degli arti inferiori. Grave ipomiotrofia arti inferiori e mano sinistra. Grave impotenza funzionale ed ipotrofia mano destra. Grave scoliosi dorso-lombare. Non consentita la stazione eretta in maniera autonoma ”.
Il Collegio era stato adito in via di ricorso amministrativo avverso l’attestazione di inidoneità emessa per la medesima ragione dall’ufficio sanitario provinciale della Questura di Firenze il -OMISSIS-.
Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, nonché per violazione dei principi d’imparzialità ed uguaglianza; ciò in quanto la inidoneità sarebbe stata dichiarata facendo riferimento alla sola normativa di cui al D.M. 28 aprile 1998 senza considerate altre discipline di settore (quali quelle delle federazioni di tiro al volo e tiro a segno facenti parte del CONI) e senza considerare le peculiarità del caso concreto e solo in quanto il ricorrente sarebbe tetraplegico, mentre l’invalidità sarebbe “ di grado lievissimo, potendo sostenere il busto autonomamente e muovere gli arti autonomamente e consapevolmente ”.
L’asserita carenza di istruttoria e il conseguente travisamento dei fatti emergerebbero anche dalla documentazione medica di segno contrario rispetto alle valutazioni compiute dai medici pubblici, fra cui il certificato anamnestico del medico privato, e deriverebbero dalla mancata considerazione del fatto che il ricorrente svolgerebbe attività di caccia da molti anni, sulla base di precedenti visite mediche attestanti la relativa idoneità e conseguenti autorizzazioni, senza che mai alcun problema si fosse verificato.
Il Ministero della Salute e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto puntualmente con memoria, chiedendo che il ricorso venga respinto poiché infondato.
All’esito dell’udienza pubblica del 10 aprile 2025, il Collegio, con ordinanza del 30 aprile 2025, ha disposto una verificazione al fine di stabilire “ se il ricorrente risulti in possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 28 aprile 1998 ”, incaricando all’uopo (come da successiva ordinanza del 29 maggio 2025) il Collegio medico legale della Difesa presso il Policlinico militare Celio di Roma.
La verificazione è stata eseguita nei termini assegnati e depositata in giudizio il 23 settembre 2025.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il D.M. 28 aprile 1998, all’art. 1, stabilisce che: “ i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: (Omissis) … 3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. ”.
Nella fattispecie in esame, la Commissione medica dell’AUSL di Firenze, adita in sede di ricorso amministrativo, nel confermare il giudizio d’inidoneità, ha accertato che il ricorrente è tetraplegico (sin dall’età di 9 anni), non può usare le gambe e quindi ha invalidità motoria totale, ha grave ipotrofia di entrambe le mani e grave impotenza funzionale alla mano destra, e non sta eretto in maniera autonoma a cagione di una grave cifo-scoliosi dorso-lombare.
Dunque la Commissione ha concluso ritenendo l’odierno ricorrente inidoneo ai sensi del punto 4 dell'articolo 1 del D.M. 28 aprile 1998, risultando egli affetto da “... lesione neurologica che ha ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e dinamico ”.
Questo Tribunale ritiene che, come giustamente rilevato dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, effettivamente non sia stato sufficientemente considerato, da parte della Commissione, il fatto che il ricorrente in passato - in particolare da ultimo nel 2016 - abbia sempre ottenuto il rinnovo del porto di fucile, previo riconoscimento della sua idoneità fisica, sia pure solo per appostamento fisso e alla seguente condizione: “ esercizio … consentito con sicuro appoggio dorsale e laterale ed elastico sottomano ”, nonché il fatto che il ricorrente abbia sempre regolarmente praticato l’attività di caccia da postazione fissa, senza che risulti intervenuto nel frattempo un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Dunque, dagli atti di causa emerge che in occasione dei precedenti rinnovi era stata ritenuta soddisfatta la condizione di cui al punto 3 dell'articolo 1 del D.M. 28 aprile 1998 (“ Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma ”), condizione sulla cui sussistenza la Commissione medica non si è ora intrattenuta con un’adeguata motivazione.
In costanza di tale apparente contraddittorietà dell’azione amministrativa, sintomatica di un possibile difetto d’istruttoria, il Collegio ha disposto l’effettuazione di una verificazione, come narrato nella parte in fatto della presente motivazione.
Ebbene, il Collegio medico legale della Difesa, sulla base della documentazione medica in atti e previa visita dell’odierno ricorrente, ha accertato che il quadro clinico che affligge il ricorrente è: “ stabilizzato da circa trenta anni e non caratterizzato da ulteriori complicanze o peggioramenti, risulta compatibile con il giudizio di idoneità psicofisica previsto per il rinnovo della licenza di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo, limitatamente all’appostamento fisso e con sicuro appoggio dorsale e laterale ed elastico sottomano ”; concludendo quindi che il ricorrente “ risulta in possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, e al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n.323, requisiti di cui all’art.1 del D.M. 28 aprile 1998, limitatamente all’appostamento fisso e con obbligo all’uso di sicuro appoggio dorsale e laterale ed elastico sottomano ”.
Tale giudizio medico-legale è condiviso e fatto proprio da questo Collegio, in quanto basato su una scrupolosa analisi dei dati tecnico-scientifici di partenza e su un percorso logico-argomentativo rigoroso, completo ed esauriente.
Alla luce degli esiti della verificazione, gli atti impugnati si rivelano pertanto illegittimi in quanto viziati da difetto d’istruttoria e devono essere annullati nei limiti in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il possesso dei requisiti psicofisici minimi di cui all’art.1 del D.M. 28 aprile 1998, ai fini del porto di fucile per uso caccia, limitatamente all’appostamento fisso e con obbligo all’uso di sicuro appoggio dorsale e laterale ed elastico sottomano.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto nei suddetti limiti disponendo l’annullamento degli atti impugnati. La Questura di Firenze, nel dare esecuzione alla presente sentenza, dovrà attenersi all’accertamento sanitario svolto dal Collegio medico legale della Difesa, adottando gli atti a ciò consequenziali.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della controversia, mentre le spese di verificazione, liquidate in dispositivo come da nota del verificatore depositata in giudizio, devono essere poste a carico delle amministrazioni resistenti in parti uguali e in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della verificazione, liquidate in favore del Collegio medico legale della Difesa nella misura di € 400,00 oltre oneri accessori, a carico delle amministrazioni resistenti (Questura di Firenze e Ministero della Salute) in parti uguali e in via solidale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC AN, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
IC FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FE | CC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.