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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4181 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Zanna e Parte_1 dall'avv. Francesco L. de Cesare, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Patrizia De Chirico, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/01/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 il ricorrente, dopo aver premesso di essere impiegato con mansione di tecnico di laboratorio presso il Centro Trasfusionale di Andria, deduceva: di aver subito un infortunio sul lavoro (sindrome post covid),in quanto affetto da covid 19-infenzione sintomatica da Sars-cov2 esitata in polmonite interstiziale bilaterale, a seguito di focolaio deflagrato
CP_ all'interno del suddetto centro trasfusionale;
di aver presentato in data 09.11.2020 denunzia all' e di essere stato indennizzato dall' , che aveva riconosciuto in suo favore un'invalidità nella CP_1 misura dell'8%; che non ritenendo la valutazione percentuale congrua alla consistenza effettiva del
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quadro patologico, invitava l'Ente ad un riesame del caso, attestando una percentuale di invalidità permanente pari al 40%; che nonostante ciò ad oggi nulla era mutato stante la collegiale medica conclusasi in data 27.09.2022 con esito discorde;
che il contagio da COVID-19 avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa era stato equiparato all'infortunio sul lavoro dall'art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia poteva beneficiare delle coperture assicurative;
che nel caso di specie, indubbia la CP_1
configurabilità della causa lavorativa, controversa era la quantificazione dei postumi, che a parere dell'Istituto erano quantificabili nella misura dell'8%, mentre a parere del dott. , Persona_1
consulente di parte, erano invece pari quanto meno al 40%.
In conseguenza di ciò chiedeva che l'Istituto Assicurativo fosse condannato alla costituzione in suo favore di una rendita per inabilità permanente rapportata alla misura del 40%, ovvero quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero, qualora l'accertanda percentuale di invalidità permanente, pur superiore all'8% già liquidata dal resistente, fosse pari o inferiore al
15%, chiedeva che fossero erogate in suo favore le differenze in capitale a titolo di danno biologico, rispetto all'8% già liquidato;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che i postumi dell'infortunio erano stati correttamente CP_1 valutati dall' durante la fase amministrativa. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo CTU medico-legale.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che nel caso di specie non è in contestazione l'infortunio occorso al ricorrente
(sindrome post covid), stante il riconoscimento delle infezione da COVID 19 quale infortunio lavorativo ai sensi dell'art. 42 del DL n. 18/2020, essendo, invece, in contestazione la quantificazione dei postumi permanenti che ne sono derivati.
Infatti l' ha quantificato il danno biologico nella misura dell'8%, erogando in favore del CP_1
ricorrente un indennizzo in relazione alla percentuale riconosciuta;
viceversa il ricorrente ritiene che l'infortunio abbia causato un danno del 40% con conseguente diritto alla costituzione di una rendita in suo favore.
Ebbene, ai fini della decisione è stata espletata una CTU medico-legale a mezzo del dott.
[...]
le cui conclusioni sono poste a base della presente decisione, perché esenti da vizi Per_2
logici e contraddizioni.
Il ctu ha così ampliamente argomentato: “ L'esame della documentazione sanitaria visionata e le risultanze dell'attuale visita medica consentono di affermare che è affetto da: Esiti di Parte_1
infezione da COVID in soggetto OBESO e con OSAS. Neuropatia sensitiva assonale sistemica
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secondaria da SARS Covid 2”. Nel presente ricorso, il Ricorrente chiede una elevazione della percentuale di menomazione psico-fisica pari al 40% (vedasi certificato del dott. del 15. Per_1
11.13, in atti). La certificazione non prende in visione le patologie pregresse di cui era portatore il sig. (obesità grave in trattamento con di CPAP per OSAS). Le apnee notturne (OSAS) e Pt_1
l'obesità, infatti, non possono essere collegati all'evento infortunistico del 2020. Non vi sono, in letteratura, evidenze scientifiche che documentano e/o dimostrino una eventuale correlazione
(nesso-causale) esistente tra COVID e l'instaurarsi di patologia ostruttiva polmonare ed eventuale disturbi del sonno. Ne' le documentazioni in atto, documentano tale dimostrazione (il paziente non ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero né durante il periodo COVID ne' successivamente per la riabilitazione, che tra l'altro viene dichiarata effettuata), infatti la patologia polmonare viene documentata da una sola spirometria semplice, non eseguita perfettamente (si rimanda alla curva eseguita il 3.11.21 - unica agli atti - ) e non correttamente diagnosticata. Il tutto, invece, è da ricollegare all'obesità del ricorrente, segno importante e altamente indicativo nel COVID. E' dimostrato, infatti, come una patologia polmonare non è, verosimilmente, da ascrivere e/o da collegare alla infezione da COVID del 2020, al contrario di una obesità che può aggravare tale patologia, caso specifico del ricorrente. Tutta la documentazione sanitaria pneumologica appare, perciò, poco credibile e non supportata da esami specifici (la spirometria semplice o curva flusso/volume, infatti, non è indicata e/o esplicativa nella patologia da COVID), sia quella del 18 settembre 2023 che la spirometria del 3 11 2021 (vedere la curva …), manca ogni forma di spirometria globale, DLCO ( diffusione alveolo capillare), ecc. La TC polmonare del 27.01.2021
(anche se unico esame radiologico agli atti) documenta tenui e limitati addensamenti…” La
Certificazione Psichiatrica, tutta risalente a gennaio e febbraio 2021, parla di disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia;
non evidenziata e non più apparentemente presente alla visita peritale, anche la documentazione specialistica psichiatrica si ferma a febbraio 2021 ed
è completamente assente nel futuro, pur essendo e trattandosi di patologie che necessitano di una continua e costante valutazione clinica. Per quanto riguarda la patologia nervosa, viene documentata con EMG del 23. 3.2023 agli atti, “neuropatia sensitiva assonale sistemica ed assonale motoria distale agli arti inferiori“. Successivamente, il mese successivo (17.04.2023), il paziente viene visitato da specialista neurologo della ASL BA – Ospedale SAN PAOLOe viene diagnosticato una:” Polineuropatia Assonica secondaria a infezione da Sars Cov - 2”. In base all'esame obiettivo in perizia, pertanto, e applicando le “Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali” (D. L. 12 Luglio 2000) la valutazione del danno risulta composto: - 181: (per analogia disturbo post traumatico da stress cronico severo,): nel caso specifico 15 % - 151: (per analogia emiparesi con deficit di forza e
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sfumati deficit piramidali) 6 % -7 % (nel caso specifico fino a 8%).Pertanto in considerazione delle tabelle delle menomazioni del D.L. 12 Luglio 2000, dopo avere valutato ogni eventuale causa preesistente o successiva all'infortunio e il grado delle menomazioni, si può concludere, che il sig.
, a seguito dell'esposizione al COVID, ha riportato un danno globale permanente Parte_1 complessivo (comprensivo di danno biologico) pari al 20% (ventipercento)”(cfr. Ctu a cui si rinvia).
Alla luce delle suddette argomentazioni, il consulente d'ufficio ha così concluso: “Svolta la discussione diagnostica e le considerazioni medico–legali, possiamo rispondere ai quesiti propostoci dal Giudice, in piena scienza e coscienza: 1) Il sig. di anni 54 presenta Parte_1
“Esiti di infezione da COVID in soggetto obeso e con osas. Neuropatia sensitiva assonale sistemica secondaria da SARS Covid 2” Le patologie sono in rapporto di causa ed effetto con l'attività lavorativa del ricorrente. 2) I postumi invalidanti presenti sono: percentuale tabellare ( D.L. 12
Luglio 2000) pari al 20 (ventipercento)”.
Il CTU ha anche esaustivamente, a parere di questo Giudice, risposto alle osservazioni formulate dall' , nel seguente modo: E' opportuno precisare che il sig. , dipendente ASL, in CP_1 Parte_1
servizio presso il Centro Trasfusionale del P.O. di Andria, contraeva in data 9.11.20 infezione da
COVID 19 nello svolgimento del proprio lavoro, questa infezione veniva parzialmente riconosciuta dall' con un punteggio nella misura dell'8%. Attualmente il quadro clinico, come dimostrato CP_1
da visita neurologica del 17. 04.2023 (a cui si rimanda) risulta molto più grave di quello valutata dall' , infatti appare evidente un deficit di forza diffuso agli arti inferiori con areflessia distale CP_1
agli arti inferiori. Si vuole precisare che lo scrivente, chiamato ad eseguire le funzioni di CTU nel presente procedimento, durante il periodo COVID, ha svolto le funzioni di coordinatore del centro di assistenza territoriale domiciliare dei pazienti covid 19 della asl bt, giusta delibera 2067 del
22.11.2020 (cctc). tutti i pazienti con covid nel territorio asl sono stati monitorati, assistiti, e curati nei vari distretti al proprio domicilio e come si evince anche il sig. Pertanto si confermano Pt_1 le conclusioni in perizia. il sig. di anni 54 presenta “esiti di infezione da covid in Parte_1 soggetto obeso e con osas. neuropatia sensitiva assonale sistemica secondaria da sars covid 2”; le patologie sono in rapporto di causa ed effetto con l'attività lavorativa del ricorrente. I postumi invalidanti presenti sono: percentuale tabellare ( d.l. 12 luglio 2000) pari al 20 (venti per cento)”.
La risposta del CTU alle osservazioni di parte resistente appare esaustiva, tanto da non rendere necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
In definitiva, alla luce della CTU espletata, la domanda deve essere accolta e l' deve essere CP_1
condannato alla costituzione di una rendita in favore del ricorrente, considerato un grado di invalidità del 20%, al netto di quanto percepito a titolo di indennizzo e oltre accessori di legge.
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Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
01.06.2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione di una rendita in CP_1
favore del ricorrente, considerato un grado di invalidità del 20%, a far data dalla domanda amministrativa, al netto di quanto erogato a titolo di indennizzo e oltre accessori di legge;
2. condanna l' al pagamento della restante parte delle spese processuali della parte CP_1 ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 2.697,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge;
3. pone le spese relative alla CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 13.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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