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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 356/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
19/08/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nata a [...] ed in data 08/06/1970, elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI AN – CF – che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 9 dicembre 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025, che, i ricorrenti, in data 28/06/2018, in Lamezia Terme, contraevano matrimonio secondo il rito civile, trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo Comune (atto N. 13 P.1
Uff. 2, anno 2018), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
− Dalla loro unione, nasceva la figlia, attualmente minore, (c.f. ), Persona_1 C.F._5 nata a [...], il [...];
− la minore frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
2
- Il sig. con qualifica del terzo anno conseguita presso l'Istituto Tecnico Istituto Professionale di Pt_1
Stato per l'Industria e l'Artigianato di Lamezia Terme, lavora presso “Mario Runco figlio S.r.L.” con contratto
a tempo indeterminato, qualifica “Operaio”, e percepisce retribuzione mensile di circa € 2.500,00. Il sig.
lavora prevalentemente fuori sede, rientrando, generalmente, ogni due fine settimana il venerdì sera Pt_1 con partenza domenica pomeriggio (salvo cantieri all'estero e/o a distanze tali da richiedere periodi più lunghi di viaggio e, quindi, con rientro del sig. Lamezia Terme dopo periodi più lunghi oltre le 2 settimane); Pt_1
- La sig.ra , con diploma di istruzione secondaria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale, CP_1 attualmente non svolge alcuna attività lavorativa;
- La casa familiare sita in Lamezia Terme, Via Persicara, 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di SAEU , Foglio 32 particella 172 sub 6) è parte di un fabbricato di maggior consistenza facente parte di una comunione indivisa del sig. con le Parte_1 sorelle, sigg.re e , pervenuto per successione ereditaria del padre sig. Controparte_2 Controparte_3
e stralcio della quota della moglie del de cuius;
in merito al fabbricato di cui fa parte Persona_2
l'appartamento adibito a casa familiare, è volontà dei comproprietari, sigg. , Pt_1 Pt_1 CP_2
e , alienare il predetto fabbricato, ragione per la quale, a breve, verrà messo in vendita;
la sig.ra CP_3 [...]
, unitamente alla figlia ha comunque manifestato la volontà di trasferirsi nel centro CP_1 Persona_1 abitato onde consentire alla figlia di potersi muovere con maggiore autonomia;
Persona_1
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- Il sig. è proprietario dei seguenti veicoli: Pt_1
a) veicolo Volvo, targato FZ564FK, acquistata accedendo ad un finanziamento che prevede il pagamento di una rata mensile attualmente di importo pari a € 458,00;
b) veicolo Fiat Doblò, targato EY508DB;
c) Motociclo, Quaddy, targato EM86162;
e) Motociclo, targato G233956;
d)veicolo, Skoda Octavia, targato BH572CV;
- La sig.ra non è proprietaria di veicoli;
CP_1
- Il sig. è gravato da due finanziamenti che prevedono il pagamento di due rate mensili di importo Pt_1 pari a € 458,00 e di € 115,00;
- Fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione;
-gli Stessi, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., intendono anche proporre domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970;
- in tale prospettiva, essi hanno anche raggiunto un accordo sulle condizioni del futuro scioglimento del matrimonio, per come di seguito precisate;
3
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, né potendo attualmente essere ricostituita, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente (vedi ricorso congiunto e cumulativo in atti).
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473-bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 6 febbraio 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI
RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 6 febbraio 2024, così statuiva: 1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Curinga alla via Nazionale n. 75 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità del figlio, sig.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ognuno Parte_2 provvederà autonomamente alle proprie spese, ed ognuno rimarrà titolare dei propri beni, senza nulla pretendere dall'altro coniuge (vedi provvedimento in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 10 settembre 2024; CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 31 agosto 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì rendere le seguenti dichiarazioni: a)
CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti - come sopra generalizzati - chiedevano la separazione personale dei coniugi, con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3) La figli verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 CP_ la madre, SI.r , nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 e, successivamente, nell'abitazione che l individuerà in Lamezia Terme e/o nelle zone limitrofe. Pt_3
Il sig potrà vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con le esigenze personali nonché Parte_1 di salute del figlia e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate.
Il sig , qualora lavori in zona e rientri a Lamezia Terme per il pernottamento, potrà incontrare Parte_1
e tenere con sé la figlia per 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, che verranno Persona_1 4
concordati di settimana in settimana in ragione delle esigenze della figlia delle sedi di Persona_1 CP_ lavoro/cantieri a cui verrà assegnato del sig. e dell'esigenze della sig.r . Pt_1
Il sig. , qualora lavori in un cantiere fuori zona la cui distanza non consenta il rientro per il Parte_1 pernottamento in Lamezia Terme e preveda il rientro per il fine settimana, potrà incontrare e tenere con sé la figli sabato pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Persona_1
Il SI. potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola al Pt_1 Persona_1 sabato e fino all'orario di partenza dello Stesso per recarsi presso la sede lavorativa e/o cantiere e, comunque, non oltre le ore 21.30 della domenica. I fine settimana saranno concordati mensilmente/settimanalmente secondo le esigenze della figli e le esigenze lavorative del sig Persona_1 Pt_1
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, primo
Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il sig. avrà Pt_1 CP_ diritto a tenere con sé la figli ad anni alterni con la sig.r e garantendo ch possa Persona_1 Persona_1 trascorrere una festività con ciascuno.
Durante il periodo estivo il sig. avrà diritto e a tenere con sé la figlia per 30 giorni, Pt_1 Persona_1 CP_ continuativi o frazionati, da concordare con la sig.r entro il 30 giugno di ciascun anno compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro.
Nel giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia il sig. avrà diritto a tenere con sé Persona_1 Pt_1 CP_ la figli ad anni alterni con la sig.r . In particolare, in relazione ai compleanni e agli onomastici Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), i genitori avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con la figlia ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per la figlia Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico Persona_1 evento avrà organizzato per la figli Con riferimento ai compleanni del sig e della Persona_1 Parte_1 CP_ sig.r , qualora il giorno del compleanno di uno dei predetti genitori spetti tenere la figlia all'altro genitore,
l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere la figlia) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con la figlia . Con riferimento ai Persona_1 compleanni di nonni, zii, cugini e, in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_
, garantiranno la partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione Persona_1 ordinaria. Il sig. e la sig.ra dovranno garantire alla figlia minore una Parte_1 Controparte_1 frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. 5
[Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlia minore potranno essere comunque modificati su accordo tra CP_ il sig. e la sig.ra secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in Pt_1 ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative della figlia Per_1
e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a cui attenersi in caso di mancanza di
[...] accordo.]. CP_ 4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 500,00 a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario per la figli entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio con bonifico bancario/postale alle Persona_1 coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e dello scioglimento del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia sono a carico di entrambi i genitori, sigg Pt_1 CP_
, nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e documentate. In sintesi le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione o lo scioglimento del matrimonio e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 225,00, dovuto per la figli verrà corrisposto Persona_1 integralmente in favore della sig.r ; Controparte_1 6
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di SAEU , Foglio 32 particella 172 sub 6) CP_ unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla sig.ra , in qualità di genitore collocatario, ad esclusione dei beni personali del sig. dal deposito della sentenza di separazione sino all'udienza che Pt_1 verrà fissata per lo scioglimento del matrimonio;
qualora, la predetta abitazione dovesse essere venduta prima CP_ della data dell'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio, la sig.ra si impegna a rilasciare l'abitazione entro due mesi da quando Le verrà richiesto;
le utenze, intestate al sig , saranno Parte_1 economicamente a carico della sig.r dal deposito della sentenza di separazione;
le utenze, al Controparte_1 fine di non aggravare inutilmente le spese economiche della sig.ra , non verranno volturate in Controparte_1 CP_ ragione della volontà della sig.ra di trasferirsi a breve e, comunque, entro l'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio presso altra abitazione e, in ogni caso, in ragione della volontà dei comproprietari del fabbricato di vendere l'immobile;
8) il sig. si impegna a trasferire la proprietà del veicolo Skoda Octavia targato BH572CV alla Parte_1 sig.r entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il passaggio di proprietà sarà Controparte_1 CP_ a cura e spese della sig.ra la quale provvederà a comunicare il passaggio di proprietà alla compagnia assicurativa;
CP_
9) Onerare il sig e la sig.r di comunicare tempestivamente all'altro genitore l'eventuale cambio Pt_1 dei recapiti telefonici e delle email utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore. CP_
10) Onerare i sigg. di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento della figli Pt_1 Per_1 in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
[...] CP_ 11) I sigg sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti Pt_1
e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore della figlia minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
12) Ordinare al Comune di Lamezia Terme (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CP_
13) Dichiarare compensate le spese legali (poiché la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato;
vedi, nel dettaglio, le condizioni meglio descritte in atti).
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 9 dicembre 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 7 ottobre 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 9 dicembre 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio in ordine alla pronuncia della sentenza definitiva.
7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in data 28/06/2018 presso il Comune di Lamezia Terme, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 13, parte I, Ufficio 2, anno 2018 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20/05/2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 maggio 2025; data di definizione della presente controversia: 9 dicembre 2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche lo scioglimento del matrimonio civile ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di scioglimento del 8
matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 2 maggio 2025 e nella precedente procedura di separazione consensuale – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, lo scioglimento del matrimonio stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva ed anche in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti sul punto sin dal deposito del ricorso introduttivo (vedi condizioni di cui al punto 13; in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 356/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF - nato a [...] ed in data 19/08/1978, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF – che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF Controparte_1 C.F._3
- nata a [...] ed in data 08/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI
AN – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio contratto secondo il rito civile tra i coniugi, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 19/08/1978, e sig.ra - CF - Controparte_1 C.F._3 nata a [...] ed in data 08/06/1970; 9
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 20/05/2025 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
1) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
2) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, SI.ra , presso l'abitazione della;
Il sig. CP_1 Pt_3 Parte_1 potrà vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con le esigenze personali nonché di salute della figlia e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate. Il sig.
, qualora lavori in zona e rientri a Lamezia Terme per il pernottamento, potrà Parte_1 incontrare e tenere con sé la figlia per 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle ore Persona_1
20.30, che verranno concordati di settimana in settimana in ragione delle esigenze della figlia Per_1
delle sedi di lavoro/cantieri a cui verrà assegnato del sig. e dell'esigenze della sig.ra
[...] Pt_1
. Il sig. , qualora lavori in un cantiere fuori zona la cui distanza non consenta CP_1 Parte_1 il rientro per il pernottamento in Lamezia Terme e preveda il rientro per il fine settimana, potrà incontrare e tenere con sé la figlia sabato pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Il Persona_1
SI. potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola Pt_1 Persona_1 al sabato e fino all'orario di partenza dello Stesso per recarsi presso la sede lavorativa e/o cantiere
e, comunque, non oltre le ore 21.30 della domenica. I fine settimana saranno concordati mensilmente/settimanalmente secondo le esigenze della figlia e le esigenze lavorative del Persona_1 sig. Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì Pt_1 dell'Angelo, Primo Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata,
Immacolata, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il sig. avrà diritto a tenere con sé la figlia ad anni Pt_1 Persona_1 alterni con la sig.ra e garantendo che possa trascorrere una festività con ciascuno. CP_1 Persona_1
Durante il periodo estivo il sig. avrà diritto e a tenere con sé la figlia per 30 Pt_1 Persona_1 giorni, continuativi o frazionati, da concordare con la sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno CP_1 compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro. Nel giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia il sig. avrà diritto a tenere con sé la Persona_1 Pt_1 figlia ad anni alterni con la sig.ra . In particolare, in relazione ai compleanni e agli Persona_1 CP_1 onomastici della figlia (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con Persona_1
l'accordo di entrambi i genitori), i genitori avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con la figlia ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per la figlia Con Persona_1 riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi della figlia Persona_1
(qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi i genitori), il 10
genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello Persona_1 specifico evento avrà organizzato per la figlia Con riferimento ai compleanni del sig. Persona_1
e della sig.ra , qualora il giorno del compleanno di uno dei predetti genitori Parte_1 CP_1 spetti tenere la figlia all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere la figlia) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con la figlia . Con riferimento ai compleanni di nonni, zii, cugini e, Persona_1 in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il sig. e la sig.ra , garantiranno la Pt_1 CP_1 partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione ordinaria. Il Persona_1 sig. e la sig.ra dovranno garantire alla figlia minore una Parte_1 Controparte_1 frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. [Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlia minore potranno essere comunque modificati su accordo tra il sig. e la sig.ra secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori Pt_1 CP_1 tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative della figlia e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a Persona_1 cui attenersi in caso di mancanza di accordo.].
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario per la figlia entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio con Persona_1 bonifico bancario/postale alle coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e dello scioglimento del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
4) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia sono a carico di entrambi i genitori, sigg.
e , nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e Pt_1 CP_1 documentate. In sintesi, le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione o con lo scioglimento del matrimonio
e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: 11
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 225,00, dovuto per la figlia verrà Persona_1 corrisposto integralmente in favore della sig.ra ; Controparte_1
6) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara, 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di SAEU , Foglio 32 particella 172 sub 6) viene assegnata al sig. ad esclusione dei beni personali della sig.ra Pt_1
e degli arredi i quali potranno essere asportati integralmente dalla sig.ra , entro e non CP_1 CP_1 oltre 3 mesi dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, termine decorso il quale gli arredi si intenderanno abbandonati e il sig. né potrà disporre liberamente;
Pt_1
7) Onerare il sig. e la sig.ra di comunicare tempestivamente all'altro genitore l'eventuale Pt_1 CP_1 cambio dei recapiti telefonici e delle e-mail utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore.
8) Onerare i sigg. di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento della figlia Pt_1 CP_1 in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
Persona_1
9) I sigg. e sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri Pt_1 CP_1 passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore della figlia minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 13, parte I, Uff. 2, anno 2018 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA 12
integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 356/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
19/08/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nata a [...] ed in data 08/06/1970, elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI AN – CF – che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 9 dicembre 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025, che, i ricorrenti, in data 28/06/2018, in Lamezia Terme, contraevano matrimonio secondo il rito civile, trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo Comune (atto N. 13 P.1
Uff. 2, anno 2018), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
− Dalla loro unione, nasceva la figlia, attualmente minore, (c.f. ), Persona_1 C.F._5 nata a [...], il [...];
− la minore frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
2
- Il sig. con qualifica del terzo anno conseguita presso l'Istituto Tecnico Istituto Professionale di Pt_1
Stato per l'Industria e l'Artigianato di Lamezia Terme, lavora presso “Mario Runco figlio S.r.L.” con contratto
a tempo indeterminato, qualifica “Operaio”, e percepisce retribuzione mensile di circa € 2.500,00. Il sig.
lavora prevalentemente fuori sede, rientrando, generalmente, ogni due fine settimana il venerdì sera Pt_1 con partenza domenica pomeriggio (salvo cantieri all'estero e/o a distanze tali da richiedere periodi più lunghi di viaggio e, quindi, con rientro del sig. Lamezia Terme dopo periodi più lunghi oltre le 2 settimane); Pt_1
- La sig.ra , con diploma di istruzione secondaria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale, CP_1 attualmente non svolge alcuna attività lavorativa;
- La casa familiare sita in Lamezia Terme, Via Persicara, 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di SAEU , Foglio 32 particella 172 sub 6) è parte di un fabbricato di maggior consistenza facente parte di una comunione indivisa del sig. con le Parte_1 sorelle, sigg.re e , pervenuto per successione ereditaria del padre sig. Controparte_2 Controparte_3
e stralcio della quota della moglie del de cuius;
in merito al fabbricato di cui fa parte Persona_2
l'appartamento adibito a casa familiare, è volontà dei comproprietari, sigg. , Pt_1 Pt_1 CP_2
e , alienare il predetto fabbricato, ragione per la quale, a breve, verrà messo in vendita;
la sig.ra CP_3 [...]
, unitamente alla figlia ha comunque manifestato la volontà di trasferirsi nel centro CP_1 Persona_1 abitato onde consentire alla figlia di potersi muovere con maggiore autonomia;
Persona_1
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- Il sig. è proprietario dei seguenti veicoli: Pt_1
a) veicolo Volvo, targato FZ564FK, acquistata accedendo ad un finanziamento che prevede il pagamento di una rata mensile attualmente di importo pari a € 458,00;
b) veicolo Fiat Doblò, targato EY508DB;
c) Motociclo, Quaddy, targato EM86162;
e) Motociclo, targato G233956;
d)veicolo, Skoda Octavia, targato BH572CV;
- La sig.ra non è proprietaria di veicoli;
CP_1
- Il sig. è gravato da due finanziamenti che prevedono il pagamento di due rate mensili di importo Pt_1 pari a € 458,00 e di € 115,00;
- Fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione;
-gli Stessi, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., intendono anche proporre domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970;
- in tale prospettiva, essi hanno anche raggiunto un accordo sulle condizioni del futuro scioglimento del matrimonio, per come di seguito precisate;
3
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, né potendo attualmente essere ricostituita, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente (vedi ricorso congiunto e cumulativo in atti).
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473-bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 6 febbraio 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI
RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 6 febbraio 2024, così statuiva: 1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Curinga alla via Nazionale n. 75 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità del figlio, sig.
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ognuno Parte_2 provvederà autonomamente alle proprie spese, ed ognuno rimarrà titolare dei propri beni, senza nulla pretendere dall'altro coniuge (vedi provvedimento in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 10 settembre 2024; CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 31 agosto 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì rendere le seguenti dichiarazioni: a)
CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti - come sopra generalizzati - chiedevano la separazione personale dei coniugi, con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo e/o dei recapiti telefonici;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3) La figli verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Persona_1 CP_ la madre, SI.r , nella casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 e, successivamente, nell'abitazione che l individuerà in Lamezia Terme e/o nelle zone limitrofe. Pt_3
Il sig potrà vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con le esigenze personali nonché Parte_1 di salute del figlia e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate.
Il sig , qualora lavori in zona e rientri a Lamezia Terme per il pernottamento, potrà incontrare Parte_1
e tenere con sé la figlia per 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, che verranno Persona_1 4
concordati di settimana in settimana in ragione delle esigenze della figlia delle sedi di Persona_1 CP_ lavoro/cantieri a cui verrà assegnato del sig. e dell'esigenze della sig.r . Pt_1
Il sig. , qualora lavori in un cantiere fuori zona la cui distanza non consenta il rientro per il Parte_1 pernottamento in Lamezia Terme e preveda il rientro per il fine settimana, potrà incontrare e tenere con sé la figli sabato pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Persona_1
Il SI. potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola al Pt_1 Persona_1 sabato e fino all'orario di partenza dello Stesso per recarsi presso la sede lavorativa e/o cantiere e, comunque, non oltre le ore 21.30 della domenica. I fine settimana saranno concordati mensilmente/settimanalmente secondo le esigenze della figli e le esigenze lavorative del sig Persona_1 Pt_1
Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, primo
Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata, Immacolata, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il sig. avrà Pt_1 CP_ diritto a tenere con sé la figli ad anni alterni con la sig.r e garantendo ch possa Persona_1 Persona_1 trascorrere una festività con ciascuno.
Durante il periodo estivo il sig. avrà diritto e a tenere con sé la figlia per 30 giorni, Pt_1 Persona_1 CP_ continuativi o frazionati, da concordare con la sig.r entro il 30 giugno di ciascun anno compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro.
Nel giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia il sig. avrà diritto a tenere con sé Persona_1 Pt_1 CP_ la figli ad anni alterni con la sig.r . In particolare, in relazione ai compleanni e agli onomastici Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), i genitori avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con la figlia ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per la figlia Con riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi Persona_1 della figli (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi Persona_1
i genitori), il genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello specifico Persona_1 evento avrà organizzato per la figli Con riferimento ai compleanni del sig e della Persona_1 Parte_1 CP_ sig.r , qualora il giorno del compleanno di uno dei predetti genitori spetti tenere la figlia all'altro genitore,
l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere la figlia) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con la figlia . Con riferimento ai Persona_1 compleanni di nonni, zii, cugini e, in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_
, garantiranno la partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione Persona_1 ordinaria. Il sig. e la sig.ra dovranno garantire alla figlia minore una Parte_1 Controparte_1 frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. 5
[Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlia minore potranno essere comunque modificati su accordo tra CP_ il sig. e la sig.ra secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in Pt_1 ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative della figlia Per_1
e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a cui attenersi in caso di mancanza di
[...] accordo.]. CP_ 4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 500,00 a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario per la figli entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio con bonifico bancario/postale alle Persona_1 coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e dello scioglimento del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
5) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia sono a carico di entrambi i genitori, sigg Pt_1 CP_
, nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e documentate. In sintesi le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione o lo scioglimento del matrimonio e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 225,00, dovuto per la figli verrà corrisposto Persona_1 integralmente in favore della sig.r ; Controparte_1 6
7) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara n. 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di SAEU , Foglio 32 particella 172 sub 6) CP_ unitamente agli arredi ivi presenti verrà assegnata alla sig.ra , in qualità di genitore collocatario, ad esclusione dei beni personali del sig. dal deposito della sentenza di separazione sino all'udienza che Pt_1 verrà fissata per lo scioglimento del matrimonio;
qualora, la predetta abitazione dovesse essere venduta prima CP_ della data dell'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio, la sig.ra si impegna a rilasciare l'abitazione entro due mesi da quando Le verrà richiesto;
le utenze, intestate al sig , saranno Parte_1 economicamente a carico della sig.r dal deposito della sentenza di separazione;
le utenze, al Controparte_1 fine di non aggravare inutilmente le spese economiche della sig.ra , non verranno volturate in Controparte_1 CP_ ragione della volontà della sig.ra di trasferirsi a breve e, comunque, entro l'udienza fissata per lo scioglimento del matrimonio presso altra abitazione e, in ogni caso, in ragione della volontà dei comproprietari del fabbricato di vendere l'immobile;
8) il sig. si impegna a trasferire la proprietà del veicolo Skoda Octavia targato BH572CV alla Parte_1 sig.r entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il passaggio di proprietà sarà Controparte_1 CP_ a cura e spese della sig.ra la quale provvederà a comunicare il passaggio di proprietà alla compagnia assicurativa;
CP_
9) Onerare il sig e la sig.r di comunicare tempestivamente all'altro genitore l'eventuale cambio Pt_1 dei recapiti telefonici e delle email utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore. CP_
10) Onerare i sigg. di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento della figli Pt_1 Per_1 in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
[...] CP_ 11) I sigg sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti Pt_1
e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore della figlia minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
12) Ordinare al Comune di Lamezia Terme (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CP_
13) Dichiarare compensate le spese legali (poiché la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato;
vedi, nel dettaglio, le condizioni meglio descritte in atti).
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 9 dicembre 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 7 ottobre 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 9 dicembre 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio in ordine alla pronuncia della sentenza definitiva.
7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in data 28/06/2018 presso il Comune di Lamezia Terme, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 13, parte I, Ufficio 2, anno 2018 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20/05/2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 maggio 2025; data di definizione della presente controversia: 9 dicembre 2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche lo scioglimento del matrimonio civile ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di scioglimento del 8
matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 2 maggio 2025 e nella precedente procedura di separazione consensuale – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, lo scioglimento del matrimonio stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva ed anche in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti sul punto sin dal deposito del ricorso introduttivo (vedi condizioni di cui al punto 13; in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 356/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF - nato a [...] ed in data 19/08/1978, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTESANTI MARIA – CF – che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF Controparte_1 C.F._3
- nata a [...] ed in data 08/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GALATI
AN – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio contratto secondo il rito civile tra i coniugi, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 19/08/1978, e sig.ra - CF - Controparte_1 C.F._3 nata a [...] ed in data 08/06/1970; 9
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 20/05/2025 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
1) I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
2) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, SI.ra , presso l'abitazione della;
Il sig. CP_1 Pt_3 Parte_1 potrà vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con le esigenze personali nonché di salute della figlia e/o dei coniugi medesimi e/o dei rispettivi impegni, con le modalità di seguito indicate. Il sig.
, qualora lavori in zona e rientri a Lamezia Terme per il pernottamento, potrà Parte_1 incontrare e tenere con sé la figlia per 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle ore Persona_1
20.30, che verranno concordati di settimana in settimana in ragione delle esigenze della figlia Per_1
delle sedi di lavoro/cantieri a cui verrà assegnato del sig. e dell'esigenze della sig.ra
[...] Pt_1
. Il sig. , qualora lavori in un cantiere fuori zona la cui distanza non consenta CP_1 Parte_1 il rientro per il pernottamento in Lamezia Terme e preveda il rientro per il fine settimana, potrà incontrare e tenere con sé la figlia sabato pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Il Persona_1
SI. potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese, dall'uscita di scuola Pt_1 Persona_1 al sabato e fino all'orario di partenza dello Stesso per recarsi presso la sede lavorativa e/o cantiere
e, comunque, non oltre le ore 21.30 della domenica. I fine settimana saranno concordati mensilmente/settimanalmente secondo le esigenze della figlia e le esigenze lavorative del Persona_1 sig. Durante le festività in genere (a titolo esemplificativo Vigilia di Pasqua, Pasqua, Lunedì Pt_1 dell'Angelo, Primo Maggio, 2 Giugno, Vigilia di Ferragosto, Ferragosto, Vigilia dell'Immacolata,
Immacolata, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Vigilia dell'Epifania ed Epifania) il sig. avrà diritto a tenere con sé la figlia ad anni Pt_1 Persona_1 alterni con la sig.ra e garantendo che possa trascorrere una festività con ciascuno. CP_1 Persona_1
Durante il periodo estivo il sig. avrà diritto e a tenere con sé la figlia per 30 Pt_1 Persona_1 giorni, continuativi o frazionati, da concordare con la sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno CP_1 compatibilmente con l'organizzazione aziendale dei rispettivi datori di lavoro. Nel giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia il sig. avrà diritto a tenere con sé la Persona_1 Pt_1 figlia ad anni alterni con la sig.ra . In particolare, in relazione ai compleanni e agli Persona_1 CP_1 onomastici della figlia (qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con Persona_1
l'accordo di entrambi i genitori), i genitori avranno diritto a tenere con sé e festeggiare con la figlia ad anni alterni, fermo restando la necessità di garantire al genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, di poter usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione allo specifico anno avrà organizzato per la figlia Con Persona_1 riferimento alle feste relative al conseguimento di sacramenti, titoli e/o diplomi della figlia Persona_1
(qualora tali eventi non vengano festeggiati alla presenza e/o con l'accordo di entrambi i genitori), il 10
genitore cui in tale data non spetterà tenere con sé la figlia, avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 4 ore) per poter festeggiare tale evento con la figlia e nel rispetto della festa che il genitore avente diritto in relazione al giorno dello Persona_1 specifico evento avrà organizzato per la figlia Con riferimento ai compleanni del sig. Persona_1
e della sig.ra , qualora il giorno del compleanno di uno dei predetti genitori Parte_1 CP_1 spetti tenere la figlia all'altro genitore, l'altro genitore (quello a cui non spetta tenere la figlia) avrà diritto ad usufruire, nella medesima giornata, di un congruo lasso di tempo (non inferiore a 5 ore e che comprenda o il pranzo o la cena a scelta del genitore che festeggia il compleanno) per poter festeggiare tale evento con la figlia . Con riferimento ai compleanni di nonni, zii, cugini e, Persona_1 in generale, parenti di ciascun ramo genitoriale, il sig. e la sig.ra , garantiranno la Pt_1 CP_1 partecipazione di ai relativi festeggiamenti, derogando all'organizzazione ordinaria. Il Persona_1 sig. e la sig.ra dovranno garantire alla figlia minore una Parte_1 Controparte_1 frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. [Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlia minore potranno essere comunque modificati su accordo tra il sig. e la sig.ra secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori Pt_1 CP_1 tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative della figlia e hanno come prevalente finalità quella di stabilire delle regole a Persona_1 cui attenersi in caso di mancanza di accordo.].
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario per la figlia entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio con Persona_1 bonifico bancario/postale alle coordinate che varranno fornite, successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, dopo scuola e baby sitter se presenti nell'organizzazione familiare già prima della separazione e dello scioglimento del matrimonio;
trattamenti estetici (parrucchiere ecc.).
4) Le spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia sono a carico di entrambi i genitori, sigg.
e , nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate e Pt_1 CP_1 documentate. In sintesi, le spese straordinarie vengono riepilogate come di seguito. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione o con lo scioglimento del matrimonio
e deve coprire l'orario di lavoro del coniuge che la utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: 11
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine congruo all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) L'assegno unico universale, di importo pari a circa € 225,00, dovuto per la figlia verrà Persona_1 corrisposto integralmente in favore della sig.ra ; Controparte_1
6) L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Persicara, 3 (appartamento piano terra identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione di SAEU , Foglio 32 particella 172 sub 6) viene assegnata al sig. ad esclusione dei beni personali della sig.ra Pt_1
e degli arredi i quali potranno essere asportati integralmente dalla sig.ra , entro e non CP_1 CP_1 oltre 3 mesi dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, termine decorso il quale gli arredi si intenderanno abbandonati e il sig. né potrà disporre liberamente;
Pt_1
7) Onerare il sig. e la sig.ra di comunicare tempestivamente all'altro genitore l'eventuale Pt_1 CP_1 cambio dei recapiti telefonici e delle e-mail utilizzate per le comunicazioni al fine di essere sempre reperibili in caso di comunicazioni, urgenti e non, sul figlio minore.
8) Onerare i sigg. di comunicare all'altro genitore l'eventuale pernottamento della figlia Pt_1 CP_1 in luogo diverso da quello di residenza e/o domicilio dei genitori;
Persona_1
9) I sigg. e sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri Pt_1 CP_1 passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore della figlia minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 13, parte I, Uff. 2, anno 2018 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA 12
integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO