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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4047/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300033992000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300033992000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7513/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso notificato il 9 dicembre 2023 contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ricevuta il 12 ottobre 2023, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro
2.828,16 per la tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta al Comune di Nola per gli anni 2011 e 2012. Tale comunicazione traeva origine dalla cartella di pagamento n. 07120190109390437000, fondata sull'avviso di accertamento n. 16000000284 emesso nel 2016 dalla società concessionaria Società_1 S.p.A.
Nel ricorso il contribuente ha dedotto di non aver mai ricevuto né la cartella né l'avviso di accertamento, scoprendo l'esistenza di tali atti solo a seguito della comunicazione di fermo. Dopo una richiesta di accesso agli atti, la Società_1 gli aveva inviato copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta di notifica, dalla quale emergeva una firma non riconducibile al ricorrente. Egli aveva quindi dimostrato, con documentazione di viaggio e soggiorno, di trovarsi a Milano nel giorno indicato come data di consegna e, per tale motivo, aveva chiesto l'annullamento in autotutela, rimasto però senza accoglimento. Aveva infine sporto querela di falso alla Procura della repubblica, ritenendo che la notifica fosse inesistente. In base a tali circostanze,
Resistente_1 ha chiesto di dichiarare nulli gli atti impositivi e decaduta la pretesa tributaria per difetto di notifica e per prescrizione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Società_1., chiedendo entrambe il rigetto del ricorso. La prima ha sostenuto che la cartella era stata notificata regolarmente nel 2019 all'indirizzo di
Nola, mediante la procedura di irreperibilità assoluta e affissione all'albo comunale, ritenendo che la relata di notifica, quale atto pubblico, facesse piena prova fino a querela di falso. La seconda ha rilevato la propria estraneità alla riscossione coattiva, affermando comunque la correttezza dell'accertamento e la tardività dell'impugnazione.
Con sentenza depositata l'8 novembre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata il 7 ottobre 2019 a un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente e mediante una procedura di irreperibilità assoluta, risultata nulla. Tale vizio, ritenuto assorbente, ha reso superfluo l'esame delle ulteriori questioni sulla notifica dell'avviso di accertamento. La Corte ha inoltre ricordato che la TARSU, quale tributo locale periodico, è soggetta a prescrizione quinquennale. Poiché l'avviso di accertamento risaliva al 2016 e non vi erano stati atti interruttivi validamente notificati entro cinque anni, la pretesa impositiva risultava prescritta. La comunicazione di fermo amministrativo e gli atti presupposti sono stati quindi annullati, con condanna delle amministrazioni alle spese di giudizio liquidate in € 200,00 con attribuzione al procuratore costituito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello, notificato il 5 maggio 2025 e depositato il 28 maggio successivo, chiedendo la riforma della sentenza. Nell'atto di gravame l'Agenzia ha sostenuto che la notifica della cartella era regolare e che il termine di prescrizione applicabile doveva essere quello decennale, in quanto la cartella, non opposta, aveva consolidato il credito. Ha inoltre invocato la sospensione dei termini durante il periodo emergenziale da Covid-19.
Il sig. Resistente_1, costituendosi in appello, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che la notifica del 2019 era nulla per mancanza dell'avviso di ricevimento previsto dall'articolo
140 del codice di procedura civile e che non vi era prova di altra notifica successiva, come quella indicata nel 2021 nella comunicazione di fermo. Ha inoltre sostenuto che la tesi del termine decennale è minoritaria e superata, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui per i tributi locali la prescrizione è quinquennale.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritiene che esso debba essere accolto. Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento sul presupposto che la stessa fosse stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente. Dagli atti di causa, e in particolare dal certificato storico di residenza prodotto, risulta invece che l'indirizzo indicato nella relata di notifica corrispondeva alla residenza anagrafica del destinatario alla data della notificazione, sicché non sussiste alcuna difformità tra luogo di notifica e residenza effettiva. La decisione impugnata si fonda pertanto su un accertamento di fatto non corrispondente alla realtà documentale.
Inoltre, il contribuente non ha mai sollevato in primo grado specifiche eccezioni contro la relata di notifica per irreperibilità assoluta, né in sede di udienza né con atti successivi. A fronte della produzione, da parte dell'amministrazione resistente, della documentazione attestante la regolarità della notifica, egli avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre motivi aggiunti entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito, come previsto dal comma 2 della disposizione, dichiarando in udienza la volontà di integrarli, secondo quanto sancito dal comma 3. La mancata osservanza di tale adempimento rende inammissibili le nuove eccezioni formulate soltanto nel grado di appello, in quanto introdotte oltre i limiti consentiti dal rito tributario.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, nel processo tributario, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di ricorso introduttivi, i quali possono essere modificati o ampliati solo mediante motivi aggiunti proposti nelle forme e nei termini dell'articolo 24 del citato decreto (Cass. n. 8398/2013; n.
15051/2014; n. 23326/2013; n. 20503/2024). Non è consentito introdurre in appello eccezioni nuove, poiché ciò determinerebbe un ampliamento del thema decidendum e una violazione del principio del contraddittorio.
Anche nel merito le eccezioni formulate dal contribuente sulla regolarità della notifica della cartella risultano infondate. In caso di notifica per irreperibilità assoluta, la procedura si perfeziona con l'affissione dell'avviso all'albo comunale e non richiede l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sicché la notificazione deve considerarsi regolarmente eseguita.
La regolarità della notifica della cartella di pagamento comporta, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, l'irretrattabilità del credito tributario. Come affermato da Cass. civ.,
Sez. V, n. 30911/2019 e da Cass. n. 1901/2020, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della stabilizzazione del credito, che diviene non più contestabile nel merito. L'eventuale omessa o invalida notifica dell'atto di accertamento presupposto
è irrilevante, poiché la cartella, regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, consolida definitivamente la pretesa tributaria.
Non sussiste, inoltre, alcuna prescrizione del credito. La cartella di pagamento è stata notificata il 7 ottobre 2019 e l'atto impugnato, ossia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è stato notificato il 12 ottobre 2023. Nel periodo intercorrente si è verificata la sospensione dei termini per effetto delle misure emergenziali dovute alla pandemia da Covid-19, disposta dapprima dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 (cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Considerato che
tra la data di notifica della cartella e quella dell'atto impugnato non è decorso un quinquennio effettivo di tempo utile (essendo trascorsi, al netto della sospensione, meno di quattro anni), la pretesa risulta tempestivamente azionata e il credito non può ritenersi prescritto.
Per completezza di motivazione, la Corte osserva che anche la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolare. Non può considerarsi idonea, ai fini del disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento, la mera presentazione di una querela di falso in sede penale. Sul punto, la Cassazione, con
Ordinanza n. 2228 del 2 febbraio 2021, ha chiarito che “in caso di querela di falso, non vi è alcun automatismo tra la richiesta di sospensione del giudizio e il provvedimento giurisdizionale che la dispone. La Commissione tributaria non può, quindi, sospendere il giudizio prima della presentazione della querela di falso, in violazione dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che prevede espressamente che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso. Peraltro, la presentazione di una denuncia querela ai Carabinieri è del tutto inidonea a produrre la sospensione del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria, per cui è invece necessaria la notifica dell'atto di citazione nei confronti della controparte per l'instaurazione del giudizio di querela di falso dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 221 c.p.c.”.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della parte soccombente e a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per entrambi i gradi di giudizio, nonché a favore della Società_1 S.p.A. limitatamente al primo grado, compensate per il grado di appello in considerazione della mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, respingendo il ricorso originario proposto dal contribuente. Condanna la parte soccombente sig. Resistente_1 al pagamento delle spese che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori di legge per il primo grado e in euro
300,00 (trecento/00) oltre accessori di legge per l'appello e a favore della Società_1 in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori di legge per il primo grado compensando le spese del secondo grado..
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4047/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300033992000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300033992000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7513/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso notificato il 9 dicembre 2023 contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ricevuta il 12 ottobre 2023, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro
2.828,16 per la tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta al Comune di Nola per gli anni 2011 e 2012. Tale comunicazione traeva origine dalla cartella di pagamento n. 07120190109390437000, fondata sull'avviso di accertamento n. 16000000284 emesso nel 2016 dalla società concessionaria Società_1 S.p.A.
Nel ricorso il contribuente ha dedotto di non aver mai ricevuto né la cartella né l'avviso di accertamento, scoprendo l'esistenza di tali atti solo a seguito della comunicazione di fermo. Dopo una richiesta di accesso agli atti, la Società_1 gli aveva inviato copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta di notifica, dalla quale emergeva una firma non riconducibile al ricorrente. Egli aveva quindi dimostrato, con documentazione di viaggio e soggiorno, di trovarsi a Milano nel giorno indicato come data di consegna e, per tale motivo, aveva chiesto l'annullamento in autotutela, rimasto però senza accoglimento. Aveva infine sporto querela di falso alla Procura della repubblica, ritenendo che la notifica fosse inesistente. In base a tali circostanze,
Resistente_1 ha chiesto di dichiarare nulli gli atti impositivi e decaduta la pretesa tributaria per difetto di notifica e per prescrizione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Società_1., chiedendo entrambe il rigetto del ricorso. La prima ha sostenuto che la cartella era stata notificata regolarmente nel 2019 all'indirizzo di
Nola, mediante la procedura di irreperibilità assoluta e affissione all'albo comunale, ritenendo che la relata di notifica, quale atto pubblico, facesse piena prova fino a querela di falso. La seconda ha rilevato la propria estraneità alla riscossione coattiva, affermando comunque la correttezza dell'accertamento e la tardività dell'impugnazione.
Con sentenza depositata l'8 novembre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata il 7 ottobre 2019 a un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente e mediante una procedura di irreperibilità assoluta, risultata nulla. Tale vizio, ritenuto assorbente, ha reso superfluo l'esame delle ulteriori questioni sulla notifica dell'avviso di accertamento. La Corte ha inoltre ricordato che la TARSU, quale tributo locale periodico, è soggetta a prescrizione quinquennale. Poiché l'avviso di accertamento risaliva al 2016 e non vi erano stati atti interruttivi validamente notificati entro cinque anni, la pretesa impositiva risultava prescritta. La comunicazione di fermo amministrativo e gli atti presupposti sono stati quindi annullati, con condanna delle amministrazioni alle spese di giudizio liquidate in € 200,00 con attribuzione al procuratore costituito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello, notificato il 5 maggio 2025 e depositato il 28 maggio successivo, chiedendo la riforma della sentenza. Nell'atto di gravame l'Agenzia ha sostenuto che la notifica della cartella era regolare e che il termine di prescrizione applicabile doveva essere quello decennale, in quanto la cartella, non opposta, aveva consolidato il credito. Ha inoltre invocato la sospensione dei termini durante il periodo emergenziale da Covid-19.
Il sig. Resistente_1, costituendosi in appello, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che la notifica del 2019 era nulla per mancanza dell'avviso di ricevimento previsto dall'articolo
140 del codice di procedura civile e che non vi era prova di altra notifica successiva, come quella indicata nel 2021 nella comunicazione di fermo. Ha inoltre sostenuto che la tesi del termine decennale è minoritaria e superata, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui per i tributi locali la prescrizione è quinquennale.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritiene che esso debba essere accolto. Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento sul presupposto che la stessa fosse stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente. Dagli atti di causa, e in particolare dal certificato storico di residenza prodotto, risulta invece che l'indirizzo indicato nella relata di notifica corrispondeva alla residenza anagrafica del destinatario alla data della notificazione, sicché non sussiste alcuna difformità tra luogo di notifica e residenza effettiva. La decisione impugnata si fonda pertanto su un accertamento di fatto non corrispondente alla realtà documentale.
Inoltre, il contribuente non ha mai sollevato in primo grado specifiche eccezioni contro la relata di notifica per irreperibilità assoluta, né in sede di udienza né con atti successivi. A fronte della produzione, da parte dell'amministrazione resistente, della documentazione attestante la regolarità della notifica, egli avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre motivi aggiunti entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del deposito, come previsto dal comma 2 della disposizione, dichiarando in udienza la volontà di integrarli, secondo quanto sancito dal comma 3. La mancata osservanza di tale adempimento rende inammissibili le nuove eccezioni formulate soltanto nel grado di appello, in quanto introdotte oltre i limiti consentiti dal rito tributario.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, nel processo tributario, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di ricorso introduttivi, i quali possono essere modificati o ampliati solo mediante motivi aggiunti proposti nelle forme e nei termini dell'articolo 24 del citato decreto (Cass. n. 8398/2013; n.
15051/2014; n. 23326/2013; n. 20503/2024). Non è consentito introdurre in appello eccezioni nuove, poiché ciò determinerebbe un ampliamento del thema decidendum e una violazione del principio del contraddittorio.
Anche nel merito le eccezioni formulate dal contribuente sulla regolarità della notifica della cartella risultano infondate. In caso di notifica per irreperibilità assoluta, la procedura si perfeziona con l'affissione dell'avviso all'albo comunale e non richiede l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sicché la notificazione deve considerarsi regolarmente eseguita.
La regolarità della notifica della cartella di pagamento comporta, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, l'irretrattabilità del credito tributario. Come affermato da Cass. civ.,
Sez. V, n. 30911/2019 e da Cass. n. 1901/2020, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della stabilizzazione del credito, che diviene non più contestabile nel merito. L'eventuale omessa o invalida notifica dell'atto di accertamento presupposto
è irrilevante, poiché la cartella, regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, consolida definitivamente la pretesa tributaria.
Non sussiste, inoltre, alcuna prescrizione del credito. La cartella di pagamento è stata notificata il 7 ottobre 2019 e l'atto impugnato, ossia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, è stato notificato il 12 ottobre 2023. Nel periodo intercorrente si è verificata la sospensione dei termini per effetto delle misure emergenziali dovute alla pandemia da Covid-19, disposta dapprima dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 (cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Considerato che
tra la data di notifica della cartella e quella dell'atto impugnato non è decorso un quinquennio effettivo di tempo utile (essendo trascorsi, al netto della sospensione, meno di quattro anni), la pretesa risulta tempestivamente azionata e il credito non può ritenersi prescritto.
Per completezza di motivazione, la Corte osserva che anche la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi regolare. Non può considerarsi idonea, ai fini del disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento, la mera presentazione di una querela di falso in sede penale. Sul punto, la Cassazione, con
Ordinanza n. 2228 del 2 febbraio 2021, ha chiarito che “in caso di querela di falso, non vi è alcun automatismo tra la richiesta di sospensione del giudizio e il provvedimento giurisdizionale che la dispone. La Commissione tributaria non può, quindi, sospendere il giudizio prima della presentazione della querela di falso, in violazione dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che prevede espressamente che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso. Peraltro, la presentazione di una denuncia querela ai Carabinieri è del tutto inidonea a produrre la sospensione del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria, per cui è invece necessaria la notifica dell'atto di citazione nei confronti della controparte per l'instaurazione del giudizio di querela di falso dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 221 c.p.c.”.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della parte soccombente e a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per entrambi i gradi di giudizio, nonché a favore della Società_1 S.p.A. limitatamente al primo grado, compensate per il grado di appello in considerazione della mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, respingendo il ricorso originario proposto dal contribuente. Condanna la parte soccombente sig. Resistente_1 al pagamento delle spese che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori di legge per il primo grado e in euro
300,00 (trecento/00) oltre accessori di legge per l'appello e a favore della Società_1 in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori di legge per il primo grado compensando le spese del secondo grado..