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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5039/2018 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza odierna, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5039/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Biagio Rubinacci e Fabio Massa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ottaviano alla via L. Carbone n. 31;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Lagioia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Brusciano, alla via Camillo Cucca n. 218;
- APPELLATO –
E
Controparte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 CP_3
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli C.F._3 avv.ti Angelo Carbone e Giulia Annunziata, unitamente ai quali elettivamente domicilia in San Gennarello di Ottaviano, alla via R. Pappalardo n. 95;
- APPELLATI –
NONCHÈ
C.F.: ; P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Dario Baccaro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla via Plinio il Vecchio, n. 47;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 116/2018 in materia di danni derivante da attività pericolose, pubblicata in data 13 gennaio 2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 3/6/2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Nola il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 5.000,00, o nella diversa somma da determinarsi, anche in via equitativa, in corso di causa a seguito del sinistro verificatosi in Ottaviano in data 10.05.2010, alle ore 23:45 circa.
L'attore deduceva che nel giorno e nell'ora indicata, in occasione della festa patronale organizzata dal di Ottaviano, venivano fatti esplodere dei CP_1 fuochi d'artificio nelle vicinanze del parco giochi di sua proprietà denominato
“La Valle dei Balocchi”, sito in Ottaviano alla via delle Delizie, e che a seguito degli spari alcuni residui incandescenti dei fuochi esplosi danneggiavano le strutture e le attrezzature che si trovavano all'interno del parco giochi.
A seguito della sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte del convenuto, il contraddittorio veniva integrato mediante la CP_1 chiamata in causa di (nella qualità di titolare della ditta Parte_2
Boccia Fireworks), (nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 ditta) e , i quali resistevano in giudizio chiedendo il rigetto CP_3 della domanda attorea.
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Instauratosi il contraddittorio, anche mediante la chiamata in causa di quale impresa assicuratrice dei titolari delle ditte Controparte_4 esecutrici dei fuochi d'artificio, il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 116/2018 con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda ritenendo astrattamente corresponsabili dell'evento il CP_1
unitamente alle ditte esecutrici degli spari pirotecnici;
dichiarava,
[...] però, in concreto prescritto il diritto al risarcimento nei confronti delle ditte esecutrici dei fuochi pirotecnici e condannava il solo al risarcimento CP_1 dei danni quantificati in via equitativa in € 1.000,00.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello Parte_1 censurando la decisione del Giudice di primo grado in ordine all'erronea valutazione circa la prescrizione del diritto nei confronti delle ditte esecutrici incaricate dell'esplosione dei fuochi pirotecnici;
lamentava, poi, sostanzialmente l'erronea quantificazione dei danni operata dal giudicante, il quale non aveva adeguatamente valutato il materiale probatorio.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali resistevano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e all'udienza del 3.06.2025 veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Motivi della decisione
In via preliminare, l'appello è ammissibile, in quanto risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo
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la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass., sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
È, altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non essendo emersa alla prima udienza fissata per la trattazione dell'appello l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
È orientamento costante in giurisprudenza che l'attività relativa all'esplosione di fuochi d'artificio rientra nell'ambito della disciplina della responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.; per l'esercizio di dette attività il t.u.l.p.s. impone un'autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che a livello locale si identifica con l'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, con il sindaco.
In materia la Cassazione ha osservato che: “Ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, è necessaria, per l'accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1 – comma 4 Testo unico). In tale veste il Sindaco opera – in virtù della funzione esercitata, e diretta al mantenimento dell'ordine pubblico, oltre che alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini non quale capo dell'amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di governo. Ma tale profilo non esclude l'applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del neminem laedere e, ex art. 2050 c.c., a carico della pubblica amministrazione, responsabile del danno, se questo è riferibile, per l'esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa. Tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza, in considerazione dell'obiettiva pericolosità insita nell'accensione dei fuochi d'artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all'attività discrezionale della pubblica amministrazione non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza” (Cass. n. 12417/2020).
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Ciò posto, avendo l'appellante dedotto l'imputabilità del fatto illecito a più soggetti, ritenendoli responsabili in solido, occorre accertare nella specie la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., che è applicabile, in particolare, ogni qualvolta l'evento dannoso sia causalmente derivato dalle condotte, anche autonome, indipendenti e non identiche di più persone, cioè da fatti illeciti anche tra loro diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa.
Nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha accertato la concorsuale responsabilità dell'amministrazione comunale unitamente agli esecutori dei fuochi;
tale capo non è stato oggetto di impugnazione, nemmeno in via incidentale da parte degli odierni appellati.
Per tale motivo, su tale circostanza deve ritenersi formato il giudicato e, di conseguenza, deve ritenersi accertata la responsabilità solidale tra il e CP_1 le ditte che hanno dato esecuzione ai fuochi d'artificio.
Occorre quindi esaminare la doglianza mossa dall'appellante sulla prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti delle ditte che hanno partecipato allo spettacolo pirotecnico.
Sull'idoneità dell'atto interruttivo della prescrizione nei riguardi del debitore solidale, si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22164/2019 secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, co. 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.”.
Di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato il principio secondo cui “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto
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conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”(Cass. SS. UU. n. 13143/2022).
Alla luce di quanto detto, il giudicante di primo grado ha erroneamente statuito sulla prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti delle ditte incaricate dell'accensione dei fuochi d'artificio.
Invero, in applicazione dei principi sopra richiamati, le richieste di risarcimento danni inviate al , il 5.04.2011, il 19.04.2012 Controparte_1
e il 27.10.2014 (cfr. produzione di parte appellante) interrompono la prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati in solido.
Quanto alla responsabilità solidale dei soggetti titolari delle ditte che hanno realizzato lo spettacolo pirotecnico è determinante la circostanza che tutte abbiano concorso in modo attivo e coordinato alla realizzazione dell'evento; ciò li rende tutti corresponsabili dell'evento dannoso, avendo partecipato congiuntamente e indistintamente alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico, di modo che possa ritenersi che tutti abbiano concorso materialmente a determinare l'evento dannoso, contribuendo con la propria condotta alla realizzazione del danno.
Quanto all'erronea quantificazione del danno risarcibile operata dal Giudice di prime cure, va osservato che questi il quale, accertata la verificazione del sinistro, ha valutato i danni risarcibili equitativamente nella misura di € 1.000,00 a carico del solo convenuto. CP_1
Stante specifico motivo di impugnazione sul punto, occorre verificare se il Giudice di prime cure abbia correttamente quantificato il danno risarcibile.
Nello specifico, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, nella quantificazione del danno, non abbia adeguatamente valutato il preventivo relativo ai danni subiti dal sinistro de quo e allegato agli atti, non riconoscendo allo stesso valore quale elemento idoneo a dimostrare l'entità del pregiudizio subito.
Sottolinea, in particolare, che nella valutazione della somma risarcibile il giudicante in primo grado non ha tenuto conto della circostanza che anche la consulenza tecnica redatta dal perito di fiducia della Controparte_5 quale compagnia assicuratrice delle ditte esecutrici dei fuochi pirotecnici, ha
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quantificato i danni in misura pressoché identica a quella indicata nel suddetto preventivo.
Si osserva che, in linea generale, un preventivo non costituisce di per sé una prova piena del danno subito, ma può assumere rilevanza probatoria se supportato da altri elementi, come la coerenza con le circostanze del fatto, la congruità dei costi indicati e l'eventuale conferma da parte di una consulenza tecnica, anche di parte, la mancata contestazione delle parti contro le quali è prodotto.
In coerenza con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, anche la recentissima Cass. n. 3524/2023 ha affermato che “Il giudice del merito può
porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche
se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di
questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del
principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al
giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e
sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione
una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e
nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo
di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute
rilevanti ai fini della decisione”.
Può dunque desumersi che, quando il preventivo di spesa risulta corroborato da ulteriori elementi probatori, lo stesso può essere valutato alla stregua di elemento probatorio idoneo a fondare la decisione del Giudice in ordine alla quantificazione del danno.
Ebbene, in atti il preventivo di spesa, contenente un'indicazione analitica dei pezzi di ricambio con i relativi prezzi, prodotto dall'odierno appellante, è corroborato dalla perizia tecnica espletata dal fiduciario della Controparte_5
(relazione non contestata dalle parti), dove le spese indicate per il
[...]
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rispristino dei danni subiti dal sinistro equivalgono sostanzialmente a quelle allegate dall'odierno appellante con il suddetto preventivo.
Anche i testi escussi hanno confermato i danni per cui è causa.
Il teste all'udienza del 10.10.2016 dichiarava che Testimone_1
“Ricordo che il telone che copriva la pista delle macchine era bucato e anche una vettura che si trovava al di sotto risultava danneggiata. Vi erano inoltre numerosi detriti che ricoprivano il parco”;
Anche il teste confermava i suddetti danni, dichiarava Testimone_2 infatti “abbiamo constatato l'entità dei danni e precisamente il telone delle macchinine che era squarciato e una macchinina” (cfr. verbale del 28.11.2016).
Tali danni, infine, possono, essere riscontrati dalle fotografie presenti in atti.
In definitiva, dalla valutazione complessiva e comparata del materiale istruttorio, il Tribunale ritiene che le spese di riparazione indicate nel preventivo prodotto dall'appellante possano ritenersi congrue rispetto ai danni subiti.
Dal confronto dei due documenti di spesa si evince, infatti, che il tecnico di fiducia della ha stimato per il telone la somma di € Controparte_4
2.700,18 (da cui ha detratto il 15% per il degrado del bene stimando una spesa di € 2.295,16) a fronte dei € 2.700,00 indicati dall'appellante, mentre per i danni alla baby car ha stimato la somma di € 887,00 (da cui ha detratto il 25% per il degrado stimando una spesa di € 665,25) a fronte di € 887,84 indicati dall'appellante.
Orbene, in tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum, per equivalente o in forma specifica, del patrimonio leso (cfr. Cass. n. 15726/2010).
In conclusione, in applicazione dei principi sopra richiamati, avendo chiesto l'appellante il risarcimento in forma specifica diretto alla riparazione dei beni danneggiati, appare congrua, e dunque condivisibile, la spesa indicata nel preventivo da lui depositato in atti, in quanto necessaria a ripristinare lo status quo ante dei beni danneggiati.
- 8 -
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 la sentenza n. 116 /2018 emessa dal Giudice di Pace di Nola va riformata con conseguente condanna, in solido, degli appellati al pagamento della somma complessiva di € 3.587,84, oltre Iva;
da detta somma va detratta quella già versata dal . CP_1 CP_1
Ogni altra doglianza resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti appellate (art. 91 c.p.c.), che devono essere condannate, in solido, a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore che va da 1.101,00 a 5.200,00 (così individuato in base al valore della somma effettivamente riconosciuta), per il presente procedimento, con esclusione della non espletata fase istruttoria.
Le stesse vanno poi distratte in favore dei procuratori di parte appellante, avv.ti Biagio Rubinacci e Fabio Massa, i quali dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., hanno implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, condanna il , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e nonché la in persona del
[...] Parte_2 Controparte_4 legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 3.587,84, detratte le somme già
[...] versate, oltre Iva, a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 10.05.2010;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli avv.ti Biagio Rubinacci e Fabio Massa, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compenso professionale, detratte le somme già versate, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- condanna , e nonché la Controparte_2 CP_3 Parte_2
in solido con il , al pagamento Controparte_4 Controparte_1 delle spese processuali già liquidate nel giudizio di primo grado.
- 9 - Nola, 30/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza odierna, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5039/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Biagio Rubinacci e Fabio Massa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ottaviano alla via L. Carbone n. 31;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Lagioia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Brusciano, alla via Camillo Cucca n. 218;
- APPELLATO –
E
Controparte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 CP_3
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli C.F._3 avv.ti Angelo Carbone e Giulia Annunziata, unitamente ai quali elettivamente domicilia in San Gennarello di Ottaviano, alla via R. Pappalardo n. 95;
- APPELLATI –
NONCHÈ
C.F.: ; P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Dario Baccaro, unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla via Plinio il Vecchio, n. 47;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 116/2018 in materia di danni derivante da attività pericolose, pubblicata in data 13 gennaio 2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 3/6/2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Nola il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 5.000,00, o nella diversa somma da determinarsi, anche in via equitativa, in corso di causa a seguito del sinistro verificatosi in Ottaviano in data 10.05.2010, alle ore 23:45 circa.
L'attore deduceva che nel giorno e nell'ora indicata, in occasione della festa patronale organizzata dal di Ottaviano, venivano fatti esplodere dei CP_1 fuochi d'artificio nelle vicinanze del parco giochi di sua proprietà denominato
“La Valle dei Balocchi”, sito in Ottaviano alla via delle Delizie, e che a seguito degli spari alcuni residui incandescenti dei fuochi esplosi danneggiavano le strutture e le attrezzature che si trovavano all'interno del parco giochi.
A seguito della sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte del convenuto, il contraddittorio veniva integrato mediante la CP_1 chiamata in causa di (nella qualità di titolare della ditta Parte_2
Boccia Fireworks), (nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 ditta) e , i quali resistevano in giudizio chiedendo il rigetto CP_3 della domanda attorea.
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Instauratosi il contraddittorio, anche mediante la chiamata in causa di quale impresa assicuratrice dei titolari delle ditte Controparte_4 esecutrici dei fuochi d'artificio, il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 116/2018 con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda ritenendo astrattamente corresponsabili dell'evento il CP_1
unitamente alle ditte esecutrici degli spari pirotecnici;
dichiarava,
[...] però, in concreto prescritto il diritto al risarcimento nei confronti delle ditte esecutrici dei fuochi pirotecnici e condannava il solo al risarcimento CP_1 dei danni quantificati in via equitativa in € 1.000,00.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello Parte_1 censurando la decisione del Giudice di primo grado in ordine all'erronea valutazione circa la prescrizione del diritto nei confronti delle ditte esecutrici incaricate dell'esplosione dei fuochi pirotecnici;
lamentava, poi, sostanzialmente l'erronea quantificazione dei danni operata dal giudicante, il quale non aveva adeguatamente valutato il materiale probatorio.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali resistevano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e all'udienza del 3.06.2025 veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Motivi della decisione
In via preliminare, l'appello è ammissibile, in quanto risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo
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la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass., sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
È, altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non essendo emersa alla prima udienza fissata per la trattazione dell'appello l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
È orientamento costante in giurisprudenza che l'attività relativa all'esplosione di fuochi d'artificio rientra nell'ambito della disciplina della responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.; per l'esercizio di dette attività il t.u.l.p.s. impone un'autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che a livello locale si identifica con l'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, con il sindaco.
In materia la Cassazione ha osservato che: “Ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, è necessaria, per l'accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1 – comma 4 Testo unico). In tale veste il Sindaco opera – in virtù della funzione esercitata, e diretta al mantenimento dell'ordine pubblico, oltre che alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini non quale capo dell'amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di governo. Ma tale profilo non esclude l'applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del neminem laedere e, ex art. 2050 c.c., a carico della pubblica amministrazione, responsabile del danno, se questo è riferibile, per l'esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa. Tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza, in considerazione dell'obiettiva pericolosità insita nell'accensione dei fuochi d'artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all'attività discrezionale della pubblica amministrazione non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza” (Cass. n. 12417/2020).
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Ciò posto, avendo l'appellante dedotto l'imputabilità del fatto illecito a più soggetti, ritenendoli responsabili in solido, occorre accertare nella specie la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., che è applicabile, in particolare, ogni qualvolta l'evento dannoso sia causalmente derivato dalle condotte, anche autonome, indipendenti e non identiche di più persone, cioè da fatti illeciti anche tra loro diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa.
Nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha accertato la concorsuale responsabilità dell'amministrazione comunale unitamente agli esecutori dei fuochi;
tale capo non è stato oggetto di impugnazione, nemmeno in via incidentale da parte degli odierni appellati.
Per tale motivo, su tale circostanza deve ritenersi formato il giudicato e, di conseguenza, deve ritenersi accertata la responsabilità solidale tra il e CP_1 le ditte che hanno dato esecuzione ai fuochi d'artificio.
Occorre quindi esaminare la doglianza mossa dall'appellante sulla prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti delle ditte che hanno partecipato allo spettacolo pirotecnico.
Sull'idoneità dell'atto interruttivo della prescrizione nei riguardi del debitore solidale, si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22164/2019 secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, co. 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.”.
Di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato il principio secondo cui “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto
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conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”(Cass. SS. UU. n. 13143/2022).
Alla luce di quanto detto, il giudicante di primo grado ha erroneamente statuito sulla prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti delle ditte incaricate dell'accensione dei fuochi d'artificio.
Invero, in applicazione dei principi sopra richiamati, le richieste di risarcimento danni inviate al , il 5.04.2011, il 19.04.2012 Controparte_1
e il 27.10.2014 (cfr. produzione di parte appellante) interrompono la prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati in solido.
Quanto alla responsabilità solidale dei soggetti titolari delle ditte che hanno realizzato lo spettacolo pirotecnico è determinante la circostanza che tutte abbiano concorso in modo attivo e coordinato alla realizzazione dell'evento; ciò li rende tutti corresponsabili dell'evento dannoso, avendo partecipato congiuntamente e indistintamente alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico, di modo che possa ritenersi che tutti abbiano concorso materialmente a determinare l'evento dannoso, contribuendo con la propria condotta alla realizzazione del danno.
Quanto all'erronea quantificazione del danno risarcibile operata dal Giudice di prime cure, va osservato che questi il quale, accertata la verificazione del sinistro, ha valutato i danni risarcibili equitativamente nella misura di € 1.000,00 a carico del solo convenuto. CP_1
Stante specifico motivo di impugnazione sul punto, occorre verificare se il Giudice di prime cure abbia correttamente quantificato il danno risarcibile.
Nello specifico, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, nella quantificazione del danno, non abbia adeguatamente valutato il preventivo relativo ai danni subiti dal sinistro de quo e allegato agli atti, non riconoscendo allo stesso valore quale elemento idoneo a dimostrare l'entità del pregiudizio subito.
Sottolinea, in particolare, che nella valutazione della somma risarcibile il giudicante in primo grado non ha tenuto conto della circostanza che anche la consulenza tecnica redatta dal perito di fiducia della Controparte_5 quale compagnia assicuratrice delle ditte esecutrici dei fuochi pirotecnici, ha
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quantificato i danni in misura pressoché identica a quella indicata nel suddetto preventivo.
Si osserva che, in linea generale, un preventivo non costituisce di per sé una prova piena del danno subito, ma può assumere rilevanza probatoria se supportato da altri elementi, come la coerenza con le circostanze del fatto, la congruità dei costi indicati e l'eventuale conferma da parte di una consulenza tecnica, anche di parte, la mancata contestazione delle parti contro le quali è prodotto.
In coerenza con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, anche la recentissima Cass. n. 3524/2023 ha affermato che “Il giudice del merito può
porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche
se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di
questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del
principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al
giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e
sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione
una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e
nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo
di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute
rilevanti ai fini della decisione”.
Può dunque desumersi che, quando il preventivo di spesa risulta corroborato da ulteriori elementi probatori, lo stesso può essere valutato alla stregua di elemento probatorio idoneo a fondare la decisione del Giudice in ordine alla quantificazione del danno.
Ebbene, in atti il preventivo di spesa, contenente un'indicazione analitica dei pezzi di ricambio con i relativi prezzi, prodotto dall'odierno appellante, è corroborato dalla perizia tecnica espletata dal fiduciario della Controparte_5
(relazione non contestata dalle parti), dove le spese indicate per il
[...]
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rispristino dei danni subiti dal sinistro equivalgono sostanzialmente a quelle allegate dall'odierno appellante con il suddetto preventivo.
Anche i testi escussi hanno confermato i danni per cui è causa.
Il teste all'udienza del 10.10.2016 dichiarava che Testimone_1
“Ricordo che il telone che copriva la pista delle macchine era bucato e anche una vettura che si trovava al di sotto risultava danneggiata. Vi erano inoltre numerosi detriti che ricoprivano il parco”;
Anche il teste confermava i suddetti danni, dichiarava Testimone_2 infatti “abbiamo constatato l'entità dei danni e precisamente il telone delle macchinine che era squarciato e una macchinina” (cfr. verbale del 28.11.2016).
Tali danni, infine, possono, essere riscontrati dalle fotografie presenti in atti.
In definitiva, dalla valutazione complessiva e comparata del materiale istruttorio, il Tribunale ritiene che le spese di riparazione indicate nel preventivo prodotto dall'appellante possano ritenersi congrue rispetto ai danni subiti.
Dal confronto dei due documenti di spesa si evince, infatti, che il tecnico di fiducia della ha stimato per il telone la somma di € Controparte_4
2.700,18 (da cui ha detratto il 15% per il degrado del bene stimando una spesa di € 2.295,16) a fronte dei € 2.700,00 indicati dall'appellante, mentre per i danni alla baby car ha stimato la somma di € 887,00 (da cui ha detratto il 25% per il degrado stimando una spesa di € 665,25) a fronte di € 887,84 indicati dall'appellante.
Orbene, in tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum, per equivalente o in forma specifica, del patrimonio leso (cfr. Cass. n. 15726/2010).
In conclusione, in applicazione dei principi sopra richiamati, avendo chiesto l'appellante il risarcimento in forma specifica diretto alla riparazione dei beni danneggiati, appare congrua, e dunque condivisibile, la spesa indicata nel preventivo da lui depositato in atti, in quanto necessaria a ripristinare lo status quo ante dei beni danneggiati.
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Per tali motivi, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 la sentenza n. 116 /2018 emessa dal Giudice di Pace di Nola va riformata con conseguente condanna, in solido, degli appellati al pagamento della somma complessiva di € 3.587,84, oltre Iva;
da detta somma va detratta quella già versata dal . CP_1 CP_1
Ogni altra doglianza resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti appellate (art. 91 c.p.c.), che devono essere condannate, in solido, a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore che va da 1.101,00 a 5.200,00 (così individuato in base al valore della somma effettivamente riconosciuta), per il presente procedimento, con esclusione della non espletata fase istruttoria.
Le stesse vanno poi distratte in favore dei procuratori di parte appellante, avv.ti Biagio Rubinacci e Fabio Massa, i quali dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., hanno implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, condanna il , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e nonché la in persona del
[...] Parte_2 Controparte_4 legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 3.587,84, detratte le somme già
[...] versate, oltre Iva, a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 10.05.2010;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli avv.ti Biagio Rubinacci e Fabio Massa, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compenso professionale, detratte le somme già versate, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- condanna , e nonché la Controparte_2 CP_3 Parte_2
in solido con il , al pagamento Controparte_4 Controparte_1 delle spese processuali già liquidate nel giudizio di primo grado.
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IL GIUDICE
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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