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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9261/2024 promossa da:
ass. avv. ADRIANA MAJA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
La Giudice, all'esito della camera di conSIlio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha evocato in giudizio chiedendo all'adito Parte_1 Controparte_1
Tribunale, previo accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta madre da parte del convenuto, di condannare il Persona_1 convenuto medesimo al pagamento in proprio favore di € 5.255,93 netti, di cui €
1.041,43 per T.F.R.; di condannare altresì il convenuto al pagamento in proprio favore di € 1.197,90 a titolo di risarcimento danni per il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte della SI.ra , oltre accessori di Persona_1 legge.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace;
quest'ultima si è tuttavia presentata in udienza per rendere l'interrogatorio formale.
2.
La ricorrente, a supporto delle proprie rivendicazioni, ha allegato: di aver lavorato alle dipendenze della SI.ra dal 01.02.2022 all'11.10.2023 con Persona_1 mansioni di badante convivente e inquadramento nel livello CS ex CCNL di settore;
1 di aver svolto la propria attività lavorativa presso l'abitazione che la SI.ra Per_1 aveva alienato – insieme al marito – ai SInori e , Parte_2 CP_2 Parte_3 riservandosi il diritto di usufrutto e/o abitazione;
di aver ricevuto dal convenuto - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro - i listini paga relativi al mese di ottobre, alla 13° mensilità e alle spettanze di fine rapporto nonché i bollettini di pagamento relativi ai versamenti contributivi dovuti e non versati dalla SI.ra
; di non avere ricevuto il pagamento degli importi di cui ai listini paga;
che il Per_1 convenuto ha giustificato il mancato pagamento, dichiarando di voler rinunciare all'eredità della madre;
che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, nel caso di specie vi è stata tacita accettazione dell'eredità ex art. 476 c.c., in quanto il medesimo, nei giorni successivi al decesso della madre, ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio di quest'ultima e, segnatamente, l'estinzione del conto corrente intestato unicamente alla SI.ra , la liquidazione degli investimenti e Per_1
l'appropriazione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione materna, prima della consegna dell'immobile ai legittimi proprietari.
3.
E' documentale: che la ricorrente sia stata assunta da in data Persona_1
01.02.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto mansioni di badante convivente inquadrata nel livello CS ex C.C.N.L. lavoro domestico;
che abbia lavorato sino all'11.10.2023, allorquando è stata licenziata in seguito al decesso della datrice di lavoro (doc. nn. 1, 2 e 5 ricorr.); che i SInori CP_2
e avessero la nuda proprietà dell'immobile in cui abitava la datrice di lavoro, Pt_2 titolare del diritto di abitazione sull'immobile medesimo (docc.ti 3-4 ricorr.); che con atto notarile rep. n. 16. 206 raccolta n. 11. 970 il convenuto abbia rinunciato all'eredità della propria madre (cfr. atto di rinuncia all'eredità Persona_1 depositato da parte ricorrente in data 24/3/2025).
4.
In via preliminare, con riferimento alla domanda di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita, da parte del convenuto, dell'eredità della madre, appare utile partire dall'analisi delle norme di riferimento.
2 L'art. 476 c.c. dispone che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
In base alla sopra riportata disposizione normativa, dunque, l'accettazione tacita di eredità può desumerti dal compimento di azioni incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità: si tratta, in genere, di atti gestori posti in essere da chiamato all'eredità aventi caratteristiche incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. (Cass. n.12753/1999).
Ai fini della configurabilità della accettazione tacita dell'eredità, pertanto, non assume rilevanza qualsiasi atto dispositivo in quanto tale, ma solo quelli che manifestano in maniera inequivocabile la volontà di accettare l'eredità.
5.
Atteso che la rinuncia all'eredità effettuata dal convenuto non è di per sé idonea ad escludere l'accettazione tacita dell'eredità, occorre accertare se nel caso di specie, il rinunciante abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
Alla luce dell'istruttoria testimoniale e dell'interrogatorio formale del convenuto, risulta provato che in data successiva alla morte di il convenuto abbia Persona_1 posto in essere atti dispositivi del patrimonio ereditario, tra i quali assume rilevanza decisiva, la cessione a titolo gratuito, ai proprietari dell'immobile abitato dalla madre, del mobilio ivi presente e l'appropriazione di un divano e di una vetrinetta (cfr. dichiarazioni rese dai testi e dal Testimone_1 Parte_2 convenuto . Controparte_1
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve perciò considerarsi priva di efficacia la rinuncia dell'eredità effettuata dal convenuto in data 4/12/2023, che, Controparte_1 pertanto, deve essere considerato erede della defunta madre , Persona_1 datrice di lavoro della ricorrente.
6.
La ricorrente nel presente giudizio rivendica il pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2023, della tredicesima mensilità 2023, del TFR e delle competenze di fine
3 rapporto, limitandosi a richiedere gli importi riportati nelle buste paga versate in atti sub doc. 6.
Il conteggio di parte ricorrente appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati e alle risultanze delle buste paga ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta.
Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannato a pagare l'importo di euro 5255, 93, di cui euro 1041,43 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7.
È infondata e deve essere respinta la domanda di pagamento di euro 1197,90 a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti. CP_ L'importo dovuto a titolo di contributi all' , infatti, in caso di mancato versamento, non può essere pagato al lavoratore, neppure a titolo di risarcimento di un danno, peraltro indimostrato.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014 in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del fatto che l'importo riconosciuto alla ricorrente è prossimo all'importo più basso dello scaglione medesimo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente euro 5255, 93, di cui euro 1041,43 per TFR, oltre rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
4 condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro oltre 2695 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, iva e c.p.a.
Torino, 15/7/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
5
ass. avv. ADRIANA MAJA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
La Giudice, all'esito della camera di conSIlio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha evocato in giudizio chiedendo all'adito Parte_1 Controparte_1
Tribunale, previo accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta madre da parte del convenuto, di condannare il Persona_1 convenuto medesimo al pagamento in proprio favore di € 5.255,93 netti, di cui €
1.041,43 per T.F.R.; di condannare altresì il convenuto al pagamento in proprio favore di € 1.197,90 a titolo di risarcimento danni per il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte della SI.ra , oltre accessori di Persona_1 legge.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace;
quest'ultima si è tuttavia presentata in udienza per rendere l'interrogatorio formale.
2.
La ricorrente, a supporto delle proprie rivendicazioni, ha allegato: di aver lavorato alle dipendenze della SI.ra dal 01.02.2022 all'11.10.2023 con Persona_1 mansioni di badante convivente e inquadramento nel livello CS ex CCNL di settore;
1 di aver svolto la propria attività lavorativa presso l'abitazione che la SI.ra Per_1 aveva alienato – insieme al marito – ai SInori e , Parte_2 CP_2 Parte_3 riservandosi il diritto di usufrutto e/o abitazione;
di aver ricevuto dal convenuto - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro - i listini paga relativi al mese di ottobre, alla 13° mensilità e alle spettanze di fine rapporto nonché i bollettini di pagamento relativi ai versamenti contributivi dovuti e non versati dalla SI.ra
; di non avere ricevuto il pagamento degli importi di cui ai listini paga;
che il Per_1 convenuto ha giustificato il mancato pagamento, dichiarando di voler rinunciare all'eredità della madre;
che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, nel caso di specie vi è stata tacita accettazione dell'eredità ex art. 476 c.c., in quanto il medesimo, nei giorni successivi al decesso della madre, ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio di quest'ultima e, segnatamente, l'estinzione del conto corrente intestato unicamente alla SI.ra , la liquidazione degli investimenti e Per_1
l'appropriazione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione materna, prima della consegna dell'immobile ai legittimi proprietari.
3.
E' documentale: che la ricorrente sia stata assunta da in data Persona_1
01.02.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto mansioni di badante convivente inquadrata nel livello CS ex C.C.N.L. lavoro domestico;
che abbia lavorato sino all'11.10.2023, allorquando è stata licenziata in seguito al decesso della datrice di lavoro (doc. nn. 1, 2 e 5 ricorr.); che i SInori CP_2
e avessero la nuda proprietà dell'immobile in cui abitava la datrice di lavoro, Pt_2 titolare del diritto di abitazione sull'immobile medesimo (docc.ti 3-4 ricorr.); che con atto notarile rep. n. 16. 206 raccolta n. 11. 970 il convenuto abbia rinunciato all'eredità della propria madre (cfr. atto di rinuncia all'eredità Persona_1 depositato da parte ricorrente in data 24/3/2025).
4.
In via preliminare, con riferimento alla domanda di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita, da parte del convenuto, dell'eredità della madre, appare utile partire dall'analisi delle norme di riferimento.
2 L'art. 476 c.c. dispone che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
In base alla sopra riportata disposizione normativa, dunque, l'accettazione tacita di eredità può desumerti dal compimento di azioni incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità: si tratta, in genere, di atti gestori posti in essere da chiamato all'eredità aventi caratteristiche incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. (Cass. n.12753/1999).
Ai fini della configurabilità della accettazione tacita dell'eredità, pertanto, non assume rilevanza qualsiasi atto dispositivo in quanto tale, ma solo quelli che manifestano in maniera inequivocabile la volontà di accettare l'eredità.
5.
Atteso che la rinuncia all'eredità effettuata dal convenuto non è di per sé idonea ad escludere l'accettazione tacita dell'eredità, occorre accertare se nel caso di specie, il rinunciante abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
Alla luce dell'istruttoria testimoniale e dell'interrogatorio formale del convenuto, risulta provato che in data successiva alla morte di il convenuto abbia Persona_1 posto in essere atti dispositivi del patrimonio ereditario, tra i quali assume rilevanza decisiva, la cessione a titolo gratuito, ai proprietari dell'immobile abitato dalla madre, del mobilio ivi presente e l'appropriazione di un divano e di una vetrinetta (cfr. dichiarazioni rese dai testi e dal Testimone_1 Parte_2 convenuto . Controparte_1
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve perciò considerarsi priva di efficacia la rinuncia dell'eredità effettuata dal convenuto in data 4/12/2023, che, Controparte_1 pertanto, deve essere considerato erede della defunta madre , Persona_1 datrice di lavoro della ricorrente.
6.
La ricorrente nel presente giudizio rivendica il pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2023, della tredicesima mensilità 2023, del TFR e delle competenze di fine
3 rapporto, limitandosi a richiedere gli importi riportati nelle buste paga versate in atti sub doc. 6.
Il conteggio di parte ricorrente appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati e alle risultanze delle buste paga ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta.
Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannato a pagare l'importo di euro 5255, 93, di cui euro 1041,43 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7.
È infondata e deve essere respinta la domanda di pagamento di euro 1197,90 a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti. CP_ L'importo dovuto a titolo di contributi all' , infatti, in caso di mancato versamento, non può essere pagato al lavoratore, neppure a titolo di risarcimento di un danno, peraltro indimostrato.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014 in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del fatto che l'importo riconosciuto alla ricorrente è prossimo all'importo più basso dello scaglione medesimo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente euro 5255, 93, di cui euro 1041,43 per TFR, oltre rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
4 condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro oltre 2695 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, iva e c.p.a.
Torino, 15/7/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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