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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 n.1, r ll'Avv.te Deborah Folloni e Anna Caldi entrambe del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Orvini e Gianluca Meglio entrambi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.02.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1 Pt_2
in data 03/03/1990 a Lodi;
matrimonio trascritto nei Registri dello stato e
[...] al n. 12 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1990;
2) Ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altro;
4) Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente il 21.10.2024 e 25.10.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Lodi in data 03.03.1990, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Lodi, al Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990, e con sentenza n. 11/2024 del 14.03.2024, depositata il 15.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed il Parte_1 Parte_2 03.03.1990 in Lodi, matrimonio trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Lodi, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990;
2) Prende atto delle dichiarazioni delle parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20 dicembre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 n.1, r ll'Avv.te Deborah Folloni e Anna Caldi entrambe del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Orvini e Gianluca Meglio entrambi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.02.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1 Pt_2
in data 03/03/1990 a Lodi;
matrimonio trascritto nei Registri dello stato e
[...] al n. 12 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1990;
2) Ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'una dall'altro;
4) Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente il 21.10.2024 e 25.10.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Lodi in data 03.03.1990, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Lodi, al Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990, e con sentenza n. 11/2024 del 14.03.2024, depositata il 15.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed il Parte_1 Parte_2 03.03.1990 in Lodi, matrimonio trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Lodi, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990;
2) Prende atto delle dichiarazioni delle parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20 dicembre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello