Art. 1.
Le disposizioni contenute nell' articolo 1, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310 , si applicano anche a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per la azienda "Aurora" in comune di Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi prodottivi in agricoltura.
Le disposizioni contenute nell' articolo 1, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310 , si applicano anche a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per la azienda "Aurora" in comune di Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi prodottivi in agricoltura.