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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3910/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3910/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
LO LA e CI NA OL, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito n. 357 2022
0002539171 000, notificato in data 30.10.2022 recante l'intimazione a pagare l'importo complessivo di euro 8.144,38 a titolo di addebito contributivo relativo a note di rettifica
DM10 dal mese di luglio 2015 al mese di maggio 2018 - è fondata e deve essere accolta.
3. L' previdenziale resistente, con l'avviso di addebito oggetto di odierna CP_2 impugnazione, ha provveduto al recupero degli sgravi fruiti dall'opponente nel periodo luglio
2015 al mese di maggio 2018 in ragione di debiti contributi afferenti i periodi 04/2010,
07/2010 e 08/2017 nonché per la cartella n. 397 2017 00174150000 89 di € 2.498,62.
4. Costituisce circostanza documentale che l' , avvedutosi delle irregolarità CP_2 contributive, abbia inoltrato al ricorrente l'invito a regolarizzare il pagamento entro il termine di 15 giorni dalla ricezione.
La regolarizzazione non è avvenuta nel termine prescritto.
Sono state quindi elaborate dall'Istituto note di rettifica per il recupero contributivo degli sgravi fruiti dalla società in relazione al periodo luglio 2015 - maggio 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296/2006.
5. È opportuno rammentare che l'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 prevede che “a decorrere dal 1° luglio 20007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori c comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La ratio della disposizione appena richiamata è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi;
ergo le irregolarità
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo a quello di emersione ed anche a prescindere dal dato formale del possesso del DURC. Questo perché il DURC, come ormai chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le effettive condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione (su punto, si v. Cass. civ. sez. lav., 25/10/2018, n.
27107; CdA Firenze del 16.5.2019 in causa n. 1094/2017 RG e CA Milano 17.10.2019 in causa n. 474/2019 RG).
La regolarità sussiste ove lo scostamento - considerato non grave - tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge.
6. Così sinteticamente presentata la fattispecie dedotta in giudizio ed i principi che governano la distribuzione degli oneri assertivi e probatori tra le parti, va quindi rilevato come incomba in capo alla parte opponente l'onere di asseverare la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione degli sgravi applicati alla contribuzione e, per quel che qui rileva, la regolarità contributiva nel periodo per cui è causa. Ed infatti, qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, ad esempio per l'applicazione di uno sgravio, è onere del medesimo datore di lavoro allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria (Cass. Sez. Lav., 22/07/2014 n. 16639; Cass. Sez. Lav., 3/05/2012 n. 6671; Cass.
Sez. Lav., 26/10/2010 n. 21898).
CP_
7. Nella fattispecie in esame è documentale e pacifico che, l' in particolare, con nota inoltrata a mezzo PEC al ricorrente in data 12.04.2018, ha notificato invito a regolarizzare
(contributi datore di lavoro con dipendenti) per debiti contributivi relativamente ai periodi
04/2010, 07/2010 e 08/2017 nonché per la cartella n. 397 2017 00174150000 89 di €
2.498,62, invitandolo a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
Considerato che la regolarizzazione non avveniva, l' rilasciava DURC non regolare. CP_1
8. Con riferimento in particolare al debito contributivo riportato dalla cartella n.
39720170017415000089 di € 2.498,62, si osserva quanto segue.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Secondo quanto sostenuto da parte ricorrente tale debito è stato totalmente sgravato dall' a seguito della correzione di errori nella presentazione delle denunce contributive;
CP_1 secondo quanto sostenuto dall' , e ribadito con le note di trattazione per l'udienza del CP_1
11.12.2025, “il pagamento del dovuto è avvenuto dopo la scadenza del termine indicato nel preavviso di Durc negativo. Per legge, quindi, stante l'avvenuto pagamento tardivo è stato emesso DURC non regolare e da qui il recupero, sempre previsto per legge, delle agevolazioni contributive”.
Dall'esame della documentazione in atti, in particolare la lista del ruolo esattoriale CP_1
(doc. 9 – ricorso), non contestata dall'ente, non risultano a carico del ricorrente debiti contributivi pendenti, in particolare l'importo di € 2.498,62, relativo alla cartella n.
39720170017415000089 risulta totalmente sgravato, senza l'indicazione di alcuna somma eventualmente versata e incassata dall' . CP_1
Inoltre, dalle dichiarazioni dell' risulta che il debito relativo al periodo 08/2017 di € CP_1
55,36, sia stato compensato con un credito esistente.
Si osserva, infine, con riferimento ai debiti contributivi relativi ai periodi 04/2010, 07/2010, che non rilevano in quanto di importo totale inferiore a € 150,00.
8.1. Pertanto, la documentazione in atti dimostra che il debito contributivo sia stato completamente sgravato o compensato;
ne consegue che la contestazione riguarda CP_1 violazioni di carattere formale e non sostanziale, che non possono dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta irregolarità ex art. 3 D.M. 31.1.15, relativo ai
“pagamenti dovuti dall'impresa”, potendosi qui richiamare la giurisprudenza richiamata in ricorso per cui il diniego del DURC è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (Trib. Roma 1490/19, Trib. Milano
1187/19).
Difatti negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016), appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza.
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi l' ha CP_1 illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 9. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare, la violazione di carattere sostanziale, si ritiene opportuno comprendere se la disposizione di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n.
296/06 debba essere letta nel senso che una qualsiasi irregolarità contributiva che dia luogo al mancato rilascio del DURC (ove richiesto) giustifichi il recupero di tutte le agevolazioni CP_ contributive fruite (anche se la contestazione dell'inadempienza da parte dell' avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse), ovvero nel senso che l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione di DURC negativo abbia come unica conseguenza quella dell'impossibilità di continuare a fruire dei benefici.
10. Ebbene, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso argomentativo dipanato nelle sentenze n. 3636 del 09.09.2021 e n. 66 del 11.03.2022 rese dal
Tribunale di Roma su questioni analoghe a quella in scrutinio, con motivazioni cui questo giudice intende prestare piena e convinta adesione, si ritiene che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente, si lasci preferire la seconda delle due soluzioni interpretative, in base alla quale la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata (cfr Tribunale di Chieti, Sez. Lav. 276/2020). In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il CP_ contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In caso contrario, le aziende finirebbero per fruire degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva (quando non è dato sapere) e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza (cfr. App. Torino, 23 giugno 2021).
11. Con riferimento alla domanda di dilazione di pagamento dei contributi non si condivide l'assunto dell' secondo il quale l'espresso riconoscimento del debito e la contestuale CP_1 rinuncia alle eccezioni vincoli parte ricorrente in modo irretrattabile e renda infondata ogni richiesta avanzata in questa sede.
Ebbene, al riguardo occorre rilevare che il riconoscimento di debito “non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi - in forza dell'art. 1988 c.c., nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto” (Cass.
8.5.1984 n. 2800; conf. Cass. 6559/2017; Cass. 24546/2016; Cass.
10663/2014; Cass. 19792/2014; Cass. n. 13776/2014; Cass. 21098/2013; Cass. 11775/2006;
Cass. 1831/2001; Trib. Napoli 25.5.2015; Trib. Lecce 3.12.2013; Trib. Bari 24.3.2007 e
3.4.2008; Trib. Cassino 29.10.2004).
La ricognizione di debito, dunque, lascia impregiudicata la questione dell'efficacia sostanziale della dichiarazione, atteso che la norma presenta una valenza esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione. Sotto il profilo sostanziale, invece, la ricognizione non può far sorgere un'obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo carico di dimostrare che il credito ex adverso preteso è in tutto o in parte insussistente o deriva da causa illecita.
12. Si ritiene, dunque, illegittimo l'avviso di addebito emesso da , mediante il quale CP_1 viene intimata la ripetizione al ricorrente di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra il luglio 2015 e il maggio 2018, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel 2018 per la cartella n. 39720170017415000089 poi del tutto sgravata
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dall' (cfr. doc.
9 - ricorso) e per il debito contributivo relativo al periodo 08/2017 di € CP_1
55,36, successivamente compensato con un credito (i debiti contributivi relativi ai periodi
04/2010 - 07/2010 non rilevano in quanto di importo totale inferiore a € 150,00).
13. Il ricorrente, pertanto, nel periodo in cui ha fruito degli sgravi risulta adempiente dal punto di vista contributivo e, pertanto, non può ritenersi configurabile la condizione ostativa di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.
14. In conclusione il ricorso deve essere accolto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in relazione ai parametri prescritti dal D.M. 147 del 2022 in considerazione del valore della causa (scaglione € 5.200- 26.000)
e dell'attività processuale esercitata (assenza fase istruttoria).
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 35720220002539171000 e dichiara non dovute le somme in esso riportate;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.863,00 oltre iva, CP_1 cpa e rimborso spese generali come per legge ed oltre rimborso di €43,00 per c.u..
Latina, data del deposito
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3910/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
LO LA e CI NA OL, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito n. 357 2022
0002539171 000, notificato in data 30.10.2022 recante l'intimazione a pagare l'importo complessivo di euro 8.144,38 a titolo di addebito contributivo relativo a note di rettifica
DM10 dal mese di luglio 2015 al mese di maggio 2018 - è fondata e deve essere accolta.
3. L' previdenziale resistente, con l'avviso di addebito oggetto di odierna CP_2 impugnazione, ha provveduto al recupero degli sgravi fruiti dall'opponente nel periodo luglio
2015 al mese di maggio 2018 in ragione di debiti contributi afferenti i periodi 04/2010,
07/2010 e 08/2017 nonché per la cartella n. 397 2017 00174150000 89 di € 2.498,62.
4. Costituisce circostanza documentale che l' , avvedutosi delle irregolarità CP_2 contributive, abbia inoltrato al ricorrente l'invito a regolarizzare il pagamento entro il termine di 15 giorni dalla ricezione.
La regolarizzazione non è avvenuta nel termine prescritto.
Sono state quindi elaborate dall'Istituto note di rettifica per il recupero contributivo degli sgravi fruiti dalla società in relazione al periodo luglio 2015 - maggio 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296/2006.
5. È opportuno rammentare che l'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 prevede che “a decorrere dal 1° luglio 20007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori c comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La ratio della disposizione appena richiamata è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi;
ergo le irregolarità
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo a quello di emersione ed anche a prescindere dal dato formale del possesso del DURC. Questo perché il DURC, come ormai chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le effettive condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione (su punto, si v. Cass. civ. sez. lav., 25/10/2018, n.
27107; CdA Firenze del 16.5.2019 in causa n. 1094/2017 RG e CA Milano 17.10.2019 in causa n. 474/2019 RG).
La regolarità sussiste ove lo scostamento - considerato non grave - tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge.
6. Così sinteticamente presentata la fattispecie dedotta in giudizio ed i principi che governano la distribuzione degli oneri assertivi e probatori tra le parti, va quindi rilevato come incomba in capo alla parte opponente l'onere di asseverare la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione degli sgravi applicati alla contribuzione e, per quel che qui rileva, la regolarità contributiva nel periodo per cui è causa. Ed infatti, qualora il datore di lavoro ritenga di poter adempiere all'obbligo contributivo in misura inferiore rispetto a quella ordinaria, ad esempio per l'applicazione di uno sgravio, è onere del medesimo datore di lavoro allegare e provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria (Cass. Sez. Lav., 22/07/2014 n. 16639; Cass. Sez. Lav., 3/05/2012 n. 6671; Cass.
Sez. Lav., 26/10/2010 n. 21898).
CP_
7. Nella fattispecie in esame è documentale e pacifico che, l' in particolare, con nota inoltrata a mezzo PEC al ricorrente in data 12.04.2018, ha notificato invito a regolarizzare
(contributi datore di lavoro con dipendenti) per debiti contributivi relativamente ai periodi
04/2010, 07/2010 e 08/2017 nonché per la cartella n. 397 2017 00174150000 89 di €
2.498,62, invitandolo a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
Considerato che la regolarizzazione non avveniva, l' rilasciava DURC non regolare. CP_1
8. Con riferimento in particolare al debito contributivo riportato dalla cartella n.
39720170017415000089 di € 2.498,62, si osserva quanto segue.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Secondo quanto sostenuto da parte ricorrente tale debito è stato totalmente sgravato dall' a seguito della correzione di errori nella presentazione delle denunce contributive;
CP_1 secondo quanto sostenuto dall' , e ribadito con le note di trattazione per l'udienza del CP_1
11.12.2025, “il pagamento del dovuto è avvenuto dopo la scadenza del termine indicato nel preavviso di Durc negativo. Per legge, quindi, stante l'avvenuto pagamento tardivo è stato emesso DURC non regolare e da qui il recupero, sempre previsto per legge, delle agevolazioni contributive”.
Dall'esame della documentazione in atti, in particolare la lista del ruolo esattoriale CP_1
(doc. 9 – ricorso), non contestata dall'ente, non risultano a carico del ricorrente debiti contributivi pendenti, in particolare l'importo di € 2.498,62, relativo alla cartella n.
39720170017415000089 risulta totalmente sgravato, senza l'indicazione di alcuna somma eventualmente versata e incassata dall' . CP_1
Inoltre, dalle dichiarazioni dell' risulta che il debito relativo al periodo 08/2017 di € CP_1
55,36, sia stato compensato con un credito esistente.
Si osserva, infine, con riferimento ai debiti contributivi relativi ai periodi 04/2010, 07/2010, che non rilevano in quanto di importo totale inferiore a € 150,00.
8.1. Pertanto, la documentazione in atti dimostra che il debito contributivo sia stato completamente sgravato o compensato;
ne consegue che la contestazione riguarda CP_1 violazioni di carattere formale e non sostanziale, che non possono dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta irregolarità ex art. 3 D.M. 31.1.15, relativo ai
“pagamenti dovuti dall'impresa”, potendosi qui richiamare la giurisprudenza richiamata in ricorso per cui il diniego del DURC è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (Trib. Roma 1490/19, Trib. Milano
1187/19).
Difatti negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016), appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza.
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi l' ha CP_1 illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 9. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare, la violazione di carattere sostanziale, si ritiene opportuno comprendere se la disposizione di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n.
296/06 debba essere letta nel senso che una qualsiasi irregolarità contributiva che dia luogo al mancato rilascio del DURC (ove richiesto) giustifichi il recupero di tutte le agevolazioni CP_ contributive fruite (anche se la contestazione dell'inadempienza da parte dell' avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse), ovvero nel senso che l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione di DURC negativo abbia come unica conseguenza quella dell'impossibilità di continuare a fruire dei benefici.
10. Ebbene, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il percorso argomentativo dipanato nelle sentenze n. 3636 del 09.09.2021 e n. 66 del 11.03.2022 rese dal
Tribunale di Roma su questioni analoghe a quella in scrutinio, con motivazioni cui questo giudice intende prestare piena e convinta adesione, si ritiene che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente, si lasci preferire la seconda delle due soluzioni interpretative, in base alla quale la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata (cfr Tribunale di Chieti, Sez. Lav. 276/2020). In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il CP_ contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In caso contrario, le aziende finirebbero per fruire degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva (quando non è dato sapere) e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza (cfr. App. Torino, 23 giugno 2021).
11. Con riferimento alla domanda di dilazione di pagamento dei contributi non si condivide l'assunto dell' secondo il quale l'espresso riconoscimento del debito e la contestuale CP_1 rinuncia alle eccezioni vincoli parte ricorrente in modo irretrattabile e renda infondata ogni richiesta avanzata in questa sede.
Ebbene, al riguardo occorre rilevare che il riconoscimento di debito “non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi - in forza dell'art. 1988 c.c., nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto” (Cass.
8.5.1984 n. 2800; conf. Cass. 6559/2017; Cass. 24546/2016; Cass.
10663/2014; Cass. 19792/2014; Cass. n. 13776/2014; Cass. 21098/2013; Cass. 11775/2006;
Cass. 1831/2001; Trib. Napoli 25.5.2015; Trib. Lecce 3.12.2013; Trib. Bari 24.3.2007 e
3.4.2008; Trib. Cassino 29.10.2004).
La ricognizione di debito, dunque, lascia impregiudicata la questione dell'efficacia sostanziale della dichiarazione, atteso che la norma presenta una valenza esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il credito oggetto della ricognizione. Sotto il profilo sostanziale, invece, la ricognizione non può far sorgere un'obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre legittimamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo carico di dimostrare che il credito ex adverso preteso è in tutto o in parte insussistente o deriva da causa illecita.
12. Si ritiene, dunque, illegittimo l'avviso di addebito emesso da , mediante il quale CP_1 viene intimata la ripetizione al ricorrente di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra il luglio 2015 e il maggio 2018, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel 2018 per la cartella n. 39720170017415000089 poi del tutto sgravata
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dall' (cfr. doc.
9 - ricorso) e per il debito contributivo relativo al periodo 08/2017 di € CP_1
55,36, successivamente compensato con un credito (i debiti contributivi relativi ai periodi
04/2010 - 07/2010 non rilevano in quanto di importo totale inferiore a € 150,00).
13. Il ricorrente, pertanto, nel periodo in cui ha fruito degli sgravi risulta adempiente dal punto di vista contributivo e, pertanto, non può ritenersi configurabile la condizione ostativa di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.
14. In conclusione il ricorso deve essere accolto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in relazione ai parametri prescritti dal D.M. 147 del 2022 in considerazione del valore della causa (scaglione € 5.200- 26.000)
e dell'attività processuale esercitata (assenza fase istruttoria).
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 35720220002539171000 e dichiara non dovute le somme in esso riportate;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.863,00 oltre iva, CP_1 cpa e rimborso spese generali come per legge ed oltre rimborso di €43,00 per c.u..
Latina, data del deposito
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro