Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/08/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2022, proposto dal sig. HE RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bojano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sassi e Daniela Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Bojano di procedere alla restituzione, previa riduzione in pristino, dell’area di proprietà privata sita nel territorio comunale e identificata nei registri catastali al foglio n. 31, p.lla n. 1038, per la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Bojano n. 330 del 27 novembre 1979, ratificata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 1980, nonché al Decreto del Sindaco del 9 maggio 1980;
nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno da illegittima occupazione del fondo medesimo a far data dal 10 maggio 1985.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bojano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente premette di essersi reso proprietario di un terreno sito nel territorio del Comune di Bojano, in località Calderari-San Bartolomeo, individuato catastalmente al foglio 31, particella n. 1038 (e precedentemente individuato al foglio 50, particella n. 285), in forza di un contratto di compravendita del 28 dicembre 1972 (cfr. all. 1 alla produzione della parte ricorrente del 27 dicembre 2022).
1.1. Secondo quanto risulta dal ricorso, detta particella sarebbe stata poi interessata da una procedura espropriativa, finalizzata alla realizzazione di una strada pubblica con annesso marciapiede.
In particolare:
- con la delibera della Giunta comunale n. 330 del 27 novembre 1979, ratificata con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 4 febbraio 1980, sarebbero stati approvati gli “ atti tecnici relativi alla costruzione della strada di P.R.G. e dei relativi servizi sulla traversa di via S. Bartolomeo e via Calderari ”, e “ Con la medesima deliberazione veniva dichiarata la pubblica utilità dell’opera in questione nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori. Inoltre veniva stabilito “in anni cinque il termine per il compimento delle operazioni di esproprio” ” (cfr. il ricorso a pag. 2);
- con il decreto del Sindaco del 9 maggio 1980 si autorizzava, ai fini dell’opera, l’occupazione temporanea del terreno suddetto, limitatamente alla parte indicata nel piano particellare all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per la durata massima di cinque anni.
Secondo il ricorso, in forza di tanto sarebbe stata di conseguenza occupata una superficie del terreno di proprietà dell’interessato pari a 96 mq.
Inoltre, in data 19 settembre 1991 il suddetto fondo, originariamente individuato nei registri catastali al foglio 50, particella n. 285, dell’estensione di 520 mq, sarebbe stato formalmente frazionato in due distinte particelle, ovvero la n. 1869, dell’estensione di 424 mq, e la n. 1870, dell’estensione di 96 mq: la prima sarebbe rimasta nella disponibilità dell’interessato, mentre la seconda sarebbe stata oggetto, appunto, dell’occupazione sopra menzionata.
1.2. Tuttavia, nonostante il trascorrere del tempo, nessun formale decreto di esproprio sarebbe stato mai adottato, né altro atto idoneo a trasferire la proprietà del bene dal privato al Comune di Bojano: sicché l’Amministrazione avrebbe perpetuato la propria illegittima occupazione dell’area dal 10 maggio 1985 fino all’attualità, senza nel frattempo né esercitare i poteri di acquisizione pur riconosciuti dal sopravvenuto art. 42- bis nel d.P.R. n. 327/2001, né tanto meno restituire l’area.
Medio tempore il Comune ha però ivi realizzato la strada pubblica (con l’annesso marciapiede), che secondo il ricorso ricadrebbe, per una porzione di circa 96 mq, all’interno di quella che sarebbe tuttora una superficie di proprietà del ricorrente.
1.3. Da qui l’odierno ricorso, proposto: “ per l’accertamento della mancata conclusione della procedura espropriativa di cui alla Deliberazione di G.M. n. 330 del 27 novembre 1979 e la declaratoria dell’intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera contenuta nella suindicata Deliberazione, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 1980, e del Decreto sindacale del 9 maggio 1980 e per la conseguente condanna dell’ente comunale alla restituzione, previa riduzione in pristino, del terreno sito in Bojano individuato nel Catasto Terreni al foglio n. 31, particella n. 1038, illegittimamente occupato a far data dal 10 maggio 1985, nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima ”.
2. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Bojano, il quale, nel ricostruire i fatti di causa, ha eccepito l’intervenuta usucapione a proprio vantaggio dei beni oggetto della procedura espropriativa, allegando l’atto della formale conclusione dei lavori registratasi in data 13 ottobre 1981.
In via subordinata, la difesa comunale ha poi eccepito anche la prescrizione estintiva del diritto avversario al risarcimento del danno, e comunque l’infondatezza del ricorso anche sulla base della disciplina di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione alla quale “ Il Comune di Bojano si riserva in tal senso e sono in corso valutazioni demandate al competente ufficio tecnico ” (cfr. la memoria comunale a pag. 7).
Infine, in via del tutto subordinata, il Comune ha contestato anche la determinazione dell’ammontare risarcitorio ex adverso richiesto .
3. In vista dell’udienza pubblica fissata per il 5 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva di replica alle eccezioni avversarie e, per il resto, riproposto le conclusioni di cui ai propri precedenti scritti, concludendo infine “ per l’accoglimento del ricorso introduttivo chiedendo, ove si ritengano sussisterne i presupposti, la fissazione di un termine entro il quale l’amministrazione debba adeguare la situazione di fatto a quella di diritto anche avvalendosi della procedura ex 42bis del DPR n. 376/2000 ” (cfr. la memoria della ricorrente del 29 gennaio 2025).
4. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025, uditi i difensori presenti come da verbale d’udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va accolto per quanto di ragione e nei limiti di cui sta per dirsi.
Il mancato completamento del procedimento espropriativo ha determinato l’illegittimità dell’occupazione, da parte dell’Amministrazione, del fondo interessato, rimasto di proprietà privata, e quindi l’obbligo comunale della sua restituzione, salvo l’esercizio dei poteri di acquisizione di cui all’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con la conseguenza che la parte ricorrente ha altresì diritto, nei limiti consentiti dall’eccezione avversaria di prescrizione, al risarcimento del danno richiesto per il mancato godimento del fondo oggetto della procedura espropriativa.
6. Il Collegio deve però muovere la propria disamina della causa a partire dalle questioni preliminari di merito sollevate dalla difesa del Comune di Bojano, segnatamente a partire dalla sua eccezione di usucapione.
6.1. Secondo la tesi dell’Ente, la sua occupazione del fondo si sarebbe protratta ininterrottamente sin dal 1980, nella piena consapevolezza dell’odierno ricorrente. Ma quest’ultimo fino alla proposizione del presente ricorso, avvenuta a ben oltre vent’anni dal conclamato inizio dell’occupazione, non avrebbe mai in alcun modo contestato -né interrotto- il possesso del fondo oggetto della risalente procedura espropriativa.
6.2. L’eccezione non può essere accolta.
In senso contrario ad essa va dato infatti conto del prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il riconoscimento dell’usucapione in capo alla Pubblica Amministrazione, in casi come quello di cui si tratta (cd. occupazione appropriativa), si porrebbe in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, letto alla luce dei principi introdotti in questa materia dalla CEDU, e confermati dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale.
Su tale base è stato affermato, invero, che “ l’apprensione materiale del bene da parte dell’Amministrazione al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, se idonea a costituire possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione, rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata” (Consiglio di Stato Sez. IV, nn. 3346/2014 e 3988/2015).
In seguito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5/2016, pur individuando un potenziale spazio, anche in questo tipo di vicende, per l’usucapione della Pubblica Amministrazione, ne ha circoscritto però l’ambito “... solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; II) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il “...giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In applicazione dei condivisibili principi appena ricordati, risulta allora evidente che nel caso in esame, pur volendosi assumere la menzionata data del 30 giugno 2003 come dies a quo per un ipotetico avvio del decorso del termine di usucapione, questo risulterebbe comunque irrimediabilmente interrotto quantomeno dalla notifica dell’atto introduttivo dell’odierno giudizio, avvenuta il 22 dicembre 2022: data interruttiva, quest’ultima, che certamente ha impedito che si compisse il termine ventennale necessario al perfezionarsi del ventilato acquisto mediante usucapione.
6.3. Né può accogliersi la tesi comunale secondo la quale “ Il detto fondo era ed è un fondo rustico e, di conseguenza, la disciplina applicabile per l’usucapione è certamente quella prevista dall’art. 1159 bis che prevede in 15 anni il tempo necessario a usucapire ” (cfr. la memoria di costituzione del Comune a pag. 4).
L’impostazione per cui il termine per usucapire andrebbe individuato in quindici anni in ragione della configurabilità del fondo in termini di “ orto irriguo ” è, infatti, destituita di fondamento.
Nella specie, sul fondo di cui si discute è stata realizzata e mantenuta una strada pubblica, e non certo un orto, ragion per la quale è del tutto fuori luogo il richiamo alla disciplina della “ usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ” disciplinata dall’art. 1159- bis cod.civ., prevista a tutela di esigenze di tipo rurale e, pertanto, ben diverse da quelle, di ordine infrastrutturale, perseguite dall’Amministrazione nella vicenda.
6.4. Discorso più articolato può invece essere sviluppato, sin d’ora, con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa Amministrazione dinanzi alla richiesta avversaria di risarcimento del danno determinato dall’occupazione abusiva del fondo, occupazione tuttora persistente in assenza di un definitivo provvedimento acquisitivo o restitutorio da parte del Comune.
Secondo l’Amministrazione, “ In ogni caso il diritto di ottenere il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima si prescrive in cinque anni. Si eccepisce formalmente, pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni del sig. RO ” (cfr. la memoria di costituzione del Comune a pag. 6).
L’eccezione è parzialmente accoglibile.
Invero, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza, il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento fondato sull’impedito godimento del bene decorre dalle singole annualità. Interpretazione, questa, suffragata dalla posizione assunta dalla stessa decisione dell’Adunanza Plenaria innanzi già richiamata (A.P. n. 2/2016). In particolare, dall’autorevole pronuncia si desume che: “ in linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene...” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2016).
Ciò posto, poiché nell’odierna fattispecie non risultano essere stati compiuti atti interruttivi della prescrizione, per le singole annualità di mancato godimento del fondo, precedenti la notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, l’esame di merito della domanda risarcitoria basata sul mancato godimento del bene andrà dunque limitato, nel prosieguo, all’ultimo quinquennio precedente la domanda introduttiva del giudizio, dovendo ritenersi il periodo precedente coperto dall’eccepita prescrizione.
6.5. Una volta vagliate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, è ora possibile accedere alla piena disamina del merito del ricorso.
7. Ai fini della impostazione del relativo scrutinio va subito anticipato che, nel disegno introdotto dall’art. 42- bis T.U.E., così come risultante dalle progressive acquisizioni dovute ai principi espressi nell’interpretazione della giurisprudenza, il privato non può essere ammesso a determinare, in luogo dell’Amministrazione, il destino finale del fondo oggetto della pur illegittima occupazione amministrativa: ma sul punto si tornerà più avanti.
Nella vicenda all’odierno esame del Collegio il ricorrente del tutto correttamente invoca, sul piano dei principi, “ l’obbligo dell’ente comunale di restituire al ricorrente terreno illegittimamente occupato, previa riduzione in pristino dello stesso, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecita occupazione ” (cfr. il ricorso a pag. 4). E, sempre a ragione, correlativamente incentra la propria pretesa risarcitoria, in primis , sul danno cagionatogli dalla perdita della materiale disponibilità del fondo, da liquidare, secondo la sua domanda, “ in misura pari agli interessi legali sul valore di mercato del bene (valore desumibile dalla destinazione urbanistica dell’immobile), per ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza ” (cfr. il ricorso a pag. 6) (cfr. il ricorso a pag. 7 e la relazione di stima, all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 27 dicembre 2022).
Anche nell’attuale quadro normativo l’Amministrazione ha, invero, l’obbligo giuridico di far venir meno gli effetti della propria occupazione sine titulo, dovendo adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
Pertanto, alla perdita di efficacia del provvedimento di occupazione d’urgenza consegue indubbiamente l’obbligo dell’Amministrazione espropriante di restituire i terreni illegittimamente occupati.
8. Questo dovendo tuttavia il Tribunale far salva, in proposito, anche la facoltà dell’Ente pubblico procedente di avvalersi dell’art. 42- bis , d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 23 settembre 2014, n. 5012; T.A.R. Toscana, sez. III, 29 novembre 2013, n. 1655). Laddove, peraltro, il potere discrezionale di disporre l'acquisizione ex art. 42- bis del d.P.R. 327/2001 è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici. cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito.
La valutazione degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane, quindi, nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4203; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514).
Ne consegue che solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non decida di acquisire il bene la sentenza di condanna potrà essere portata ad esecuzione a suo carico, poiché la sentenza stessa può essere spesa come titolo esecutivo solo nella misura in cui la sopravvenienza provvedimentale acquisitiva in concreto non vi si opponga (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1823; cfr. anche, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2013, n. 270; T.A.R. Campania, Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 1812).
9. Il Collegio ritiene, pertanto, che la domanda restitutoria e ripristinatoria proposta dal ricorrente possa e debba essere accolta, facendo però salva, nel contempo, la possibile adozione da parte del Comune di un sollecito provvedimento acquisitivo ai sensi del citato articolo 42- bis .
In conclusione, ribadita l'illegittimità dell’occupazione del fondo, va quindi dichiarato l'obbligo per il Comune di Bojano di restituire il fondo illegittimamente occupato al suo proprietario, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione. Questo, però, restando salva la possibilità per l’Ente di attivare i propri poteri di acquisizione ai sensi dell'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 nell'esercizio della propria discrezionalità (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1514/2012) - o addivenire a un eventuale acquisto iure privatorum –, ma prospettandosi, appunto, in caso di decisione di non acquisizione, l'ineludibilità dell’obbligo di restituzione del fondo ai titolari, previa rimessione in pristino a spese dell'Amministrazione stessa (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2016, secondo cui " la scelta che l'amministrazione è tenuta ad esprimere nell'ipotesi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dai primi due commi dell'art. 42-bis, non concerne l'alternativa fra l'acquisizione autoritativa e la concreta restituzione del bene, ma quella fra la sua acquisizione e la non acquisizione, in quanto la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo civilistico - cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l'immobile assunta dall'amministrazione in sede procedimentale - ed essa non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell'autorità, atteso che, nell'adempiere gli obblighi di diritto comune, l'amministrazione opera alla stregua di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento e non agisce iure auctoritatis" ).
10. Venendo ora alla domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione del fondo, è sopra già emerso come, nei limiti che si ribadiranno la stessa è in via di principio fondata, con la conseguenza che l’Amministrazione convenuta dovrà essere senz’altro condannata anche al risarcimento del danno in favore della ricorrente.
10.1. Nel precedente paragr. 6.4. si è visto che la relativa pretesa deve ritenersi parzialmente prescritta.
L’attuale disamina di merito riguarda allora, a questo punto, la sola parte non prescritta del diritto al risarcimento, la quale concerne gli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione dell’attuale domanda giudiziale.
10.2. Quanto al merito della pretesa risarcitoria ora in esame, non è in discussione tra le parti il punto che il fondo sia stato detenuto e modificato illegittimamente, una volta inutilmente scaduto il termine per l’emissione del decreto di esproprio. La procedura espropriativa, pur regolarmente avviata, si è infatti ad un certo punto interrotta senza alcuna legittima giustificazione.
Nella vicenda il Collegio individua quindi agevolmente l’esistenza di un fatto illecito commesso in pregiudizio del ricorrente, derivante dalla perdurante occupazione sine titulo del suolo nonostante la scadenza del termine per l’emissione del decreto di esproprio, e in proposito riscontra, più segnatamente, sia l'elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata dall’Amministrazione nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l'azione appropriativa e il danno patito dall’interessato, consistente nel mancato godimento dell’immobile e nell’impossibilità di ogni sua utilizzazione privata per effetto della sottrazione del bene e della sua trasformazione.
Vero è poi che il comportamento dell'Amministrazione, consistito nell'apprensione e modificazione del fondo della parte ricorrente, era mediatamente riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo, e precisamente all'approvazione di un progetto definitivo dell'opera pubblica comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, e alla successiva occupazione d’urgenza dei suoli. Ma deve pur sempre ricordarsi, al riguardo, in termini generali, come l'occupazione sine titulo di un immobile, nella quale rientra qualsiasi situazione originaria (apprensione diretta del bene da parte della P.A., senza alcuna previa attivazione di procedure ablatorie), o anche sopravvenuta (a seguito di declaratoria di illegittimità di procedure espropriative, ovvero di inefficacia delle stesse), di acquisizione senza titolo della disponibilità materiale di immobili da parte della mano pubblica, costituisce un illecito permanente rientrante nel genus dell'art. 2043 c.c. fino a che la detenzione abusiva dell'area perdura.
10.3. In conclusione, stante la fondatezza anche di questa parte della domanda giudiziale risarcitoria, alla ricorrente spetta dunque il risarcimento del danno causato dall'illegittima detenzione (occupazione), da parte del Comune di Bojano, del fondo di sua proprietà, non legittimamente espropriato né altrimenti acquisito al patrimonio dell'Ente, per il periodo non pregiudicato dall’intervenuta prescrizione, e quindi per i cinque anni precedenti la notifica del ricorso, e fino alla definitiva regolarizzazione dell’occupazione. E va precisato che, trattandosi di illecito permanente, esso verrà meno soltanto o con l'acquisto della proprietà da parte del Comune, in applicazione del succitato art. 42 bis o ad altro titolo, oppure con il definitivo rilascio del fondo all’avente diritto.
10.4. Quanto all’ammontare della consistenza del risarcimento, tuttavia, il Tribunale non dispone di elementi sufficienti a giustificarne un immediato apprezzamento negli specifici termini richiesti dalla ricorrente.
Il Collegio, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno dovuto, ritiene allora di fare applicazione, non essendoci stata sul punto opposizione delle parti, della regola di cui all’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo la quale “ In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine ”.
Pertanto, vengono all’uopo forniti alle parti i seguenti criteri ai sensi dell'art. 34, comma 4, del cod.proc.amm.:
a) l'importo del risarcimento sarà liquidato –per lo meno in prima battuta - dal Comune facendo applicazione in via equitativa del parametro di cui al citato art. 42- bis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5700/2019), e, dunque, determinando una somma pari al 5% annuo del valore venale del bene;
b) nella determinazione di quest’ultimo valore dovranno tenersi in considerazione:
- la contenuta dimensione dell’area di cui si discute;
- la circostanza che, trattandosi di una “ strada di P.R.G.”, alla decadenza del vincolo espropriativo, e fino a una riclassificazione dell’area, questa avrebbe seguito il regime proprio delle cd. “ zone bianche ” ex art. 9 del d.P.R. n. 327/2001;
c) nella liquidazione del risarcimento dovranno essere altresì riconosciuti la rivalutazione - trattandosi di debito di valore - e gli interessi legali.
Sulla base dei criteri esposti, il Comune dovrà dunque rivolgere alla parte ricorrente la propria proposta di risarcimento ai sensi dall’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.. E a seguito di ciò, come prevede lo stesso comma, “ se le p arti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti ”.
11. In conclusione, il ricorso va per quanto di ragione accolto, e l’Amministrazione va pertanto condannata tanto alla restituzione del fondo, previo ripristino dello stato dei luoghi, salvo sollecito esercizio da parte sua dei poteri di acquisizione di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con le conseguenze indicate in tal caso dall’articolo stesso, quanto al risarcimento del danno da illegittima occupazione nei termini sopra illustrati.
E in funzione della determinazione del danno da risarcire, il Comune di Bojano, in applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., dovrà provvedere, in aderenza ai criteri sopra stabiliti dal Collegio, alla determinazione dell’ammontare del risarcimento da corrispondere alla parte ricorrente, facendone oggetto di un’offerta da proporre all’avente diritto nel termine di quattro mesi dalla comunicazione della presente sentenza (ferma restando, si è detto, la possibilità di adirsi nuovamente il Tribunale per ottenere la puntuale determinazione della somma dovuta).
12. La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- condanna il Comune di Bojano alla restituzione del bene illegittimamente occupato, previa rimessione in pristino, nei sensi di cui in motivazione, salvo l’eventuale sollecito esercizio da parte sua dei poteri di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001;
- dichiara altresì l’obbligo dello stesso Comune di risarcire il danno da illegittima occupazione alla stessa parte ricorrente, e fissa i criteri esposti in motivazione per la quantificazione del risarcimento dovuto dal Comune, che in applicazione di tali criteri dovrà proporre all’avente diritto il pagamento di una coerente somma mediante offerta che dovrà pervenire nel termine di quattro mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Bojano al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO