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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3417/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001AV000002505 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per cessata materia del contendere;
Resistente/Appellato: estinzione con cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania il 18 marzo 2024 (e depositato il 17 aprile successivo), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: c.f. CF_1) impugnava l'avviso di liquidazione n. 2020/001/AV7000002505/0/001, notificatole il 27/1/2024, col quale l'Agenzia delle
Entrate di Catania aveva liquidato in complessivi € 1.207,00 l'imposta principale di registro sull'ordinanza n. 2505/2020 resa dal Tribunale di Catania. Il ricorso censurava il merito del provvedimento limitatamente a quattro delle sei tasse fisse in esso richieste: segnatamente quelle afferenti al contratto unico con tre professionisti assegnatari di un unico incarico, in ragione, appunto, della unitarietà dell'atto di conferimento del mandato.
Con atto di costituzione in giudizio del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate di Catania rappresentava al processo che uno dei soggetti coobbligati per il debito di cui alla causa (per l'esattezza, il sig. Nominativo_1) aveva effettuato il pagamento della tassa, tanto da esserne derivata la registrazione della citata ordinanza n. 2505/2020 A corollario della detta circostanza nelle controdeduzioni si avanzava istanza di dichiarazione giudiziale di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, «con compensazione delle spese di giudizio».
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Presentata la causa da parte dell'Ufficio, entrambi i difensori delle parti presenti alla discussione concordavano sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, oltre che sulla richiesta di compensazione delle spese processuali.
Chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riconosciuto adempimento da parte del coobbligato all'obbligo tributario per cui è causa, espresso dall'Amministrazione resistente in seno alle controdeduzioni, ha estinto il debito di cui all'avviso impugnato, con correlata liberazione della ricorrente, coobbligata in solido.
Ne deriva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e, con essa, l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 46 del D. lgs. n. 546/1992.
La Corte prende atto dell'aver le parti fra loro concordato in merito alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il processo è estinto, a mente dell'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 546/1992, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3417/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001AV000002505 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per cessata materia del contendere;
Resistente/Appellato: estinzione con cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania il 18 marzo 2024 (e depositato il 17 aprile successivo), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: c.f. CF_1) impugnava l'avviso di liquidazione n. 2020/001/AV7000002505/0/001, notificatole il 27/1/2024, col quale l'Agenzia delle
Entrate di Catania aveva liquidato in complessivi € 1.207,00 l'imposta principale di registro sull'ordinanza n. 2505/2020 resa dal Tribunale di Catania. Il ricorso censurava il merito del provvedimento limitatamente a quattro delle sei tasse fisse in esso richieste: segnatamente quelle afferenti al contratto unico con tre professionisti assegnatari di un unico incarico, in ragione, appunto, della unitarietà dell'atto di conferimento del mandato.
Con atto di costituzione in giudizio del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate di Catania rappresentava al processo che uno dei soggetti coobbligati per il debito di cui alla causa (per l'esattezza, il sig. Nominativo_1) aveva effettuato il pagamento della tassa, tanto da esserne derivata la registrazione della citata ordinanza n. 2505/2020 A corollario della detta circostanza nelle controdeduzioni si avanzava istanza di dichiarazione giudiziale di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, «con compensazione delle spese di giudizio».
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Presentata la causa da parte dell'Ufficio, entrambi i difensori delle parti presenti alla discussione concordavano sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, oltre che sulla richiesta di compensazione delle spese processuali.
Chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riconosciuto adempimento da parte del coobbligato all'obbligo tributario per cui è causa, espresso dall'Amministrazione resistente in seno alle controdeduzioni, ha estinto il debito di cui all'avviso impugnato, con correlata liberazione della ricorrente, coobbligata in solido.
Ne deriva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e, con essa, l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 46 del D. lgs. n. 546/1992.
La Corte prende atto dell'aver le parti fra loro concordato in merito alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il processo è estinto, a mente dell'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 546/1992, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.