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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1714/2025 promossa da: (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il Patrocinio dell'Avv. ALDROVANDI ELISABETTA C.F._2
ATTRICI contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna parte attrice ha concluso come da verbale;
la convenuta è rimasta contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
e , deducendo di essere rispettivamente Parte_1 Parte_2 nipote in linea retta e figlia dei coniugi e - entrambi defunti - Parte_3 Persona_1 hanno convenuto in giudizio al fine Controparte_1 di sentirne dichiarare la responsabilità per i danni da esse subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dalla morte dei congiunti. A fondamento delle domande hanno esposto:
- che i coniugi dall'agosto 2019 sino al loro decesso - avvenuto Parte_4 rispettivamente il 2 e il 3 aprile 2020 - hanno usufruito del servizio di assistenza domiciliare fornito dalla prestato, nello specifico, da RE EL, già socia della CP_1 stessa;
CP_1
- che in data 14.03.2020 quest'ultima si è recata presso la loro abitazione, nonostante lamentasse evidenti sintomi di malessere come comunicato via whatsapp all'attrice Pt_2 tanto che dal giorno successivo non si è più presentata al lavoro, chiedendo al proprio responsabile di essere sostituita;
- che il 22.03.2020 è stata ricoverata presso l'Ospedale di Carpi, ove è Parte_3 deceduta in data 2.04.2020;
- che pochi giorni dopo anche il marito ha accusato un peggioramento Persona_1
1 delle proprie condizioni di salute, è stato ricoverato presso la medesima struttura e ivi è deceduto il 3.04.2020;
- che entrambi i coniugi sono risultati positivi al tampone per Covid-19;
- che l'unico contatto avuto da costoro nel periodo in questione sarebbe stato quello con l'operatrice RE, poiché gli stessi non uscivano di casa a causa della nota emergenza sanitaria, né avevano la possibilità di incontrare i familiari date le restrizioni all'epoca in essere. Tanto premesso, le attrici addebitano alla Cooperativa la violazione dell'art. 2087 c.c., in particolare sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per avere tenuto una condotta negligente consistita nell'avere omesso, in qualità di datore di lavoro, di adottare le misure previste dalla normativa emergenziale anti-Covid e causando, quindi, di fatto, il contagio dei due anziani entrati in contatto con l'operatrice e, conseguentemente, la loro morte. Sulla base di quanto sopra, hanno quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 170.000,00 in favore di e in € Parte_2
80.000,00 in favore di , a titolo di danno iure proprio per perdita del Parte_1 rapporto parentale e di danno iure hereditatis per i danni subiti dai coniugi defunti. IL LI , benché regolarmente Controparte_1 notificata, non si è costituita in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa e stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In estrema sintesi, le attrici attribuiscono alla Cooperativa la responsabilità della morte da Covid-19 dei Signori per avere consentito (o meglio, per non avere impedito o Parte_4 comunque vietato) alla propria operatrice/socia RE EL di recarsi presso la loro abitazione, nonostante fosse palesemente malata: il contatto con i due assistiti avrebbe determinato il contagio e quindi il loro decesso nel giro di poche settimane. Sicché la sarebbe tenuta, in tesi, a risarcire tutti i danni non patrimoniali da CP_1 esse patiti quali congiunte ed eredi di costoro. Va immediatamente rilevato che l'atto di citazione (unico atto depositato dall'attrice) è, nel suo complesso, estremamente generico e presenta numerose lacune sul piano sia allegatorio che probatorio, ciascuna delle quali idonea, di per sé, a determinare il rigetto delle domande proposte:
1) manca la prova della qualità asseritamente rivestita dalle attrici, che non hanno prodotto nessun documento dimostrativo del rapporto di parentela con i coniugi defunti (quale un semplice estratto dal registro degli atti di nascita, o certificato anagrafico), pertanto sono rimasti indimostrati sia il presupposto processuale della legittimazione attiva, sia la titolarità, quantomeno astratta, del danno parentale e di quello iure hereditario;
2) manca la prova del rapporto fra la e l'operatrice RE o CP_1 comunque del fatto che quest'ultima fosse stata incaricata dalla prima di assistere a domicilio i coniugi né, a fronte della contumacia della , le attrici hanno Parte_4 CP_1 formulato alcuna istanza istruttoria in proposito (es. interrogatorio formale;
prove testimoniali);
3) manca completamente la prova che la RE il 14.03.2020 fosse affetta da Covid-19 e che quel giorno si sia recata a casa dei Signori l'unico documento Parte_4
2 prodotto delle attrici a dimostrazione della circostanza è una conversazione whatsapp fra tale
“EL” e da cui, però, si evince addirittura il contrario. La prima, infatti, Parte_2 alle 7 del mattino circa, scrive alla seconda che non si sente bene e di avere già “parlato con per (m)andare un'altra ragazza in posto mio”; la seconda risponde “Per oggi tranquilla facciamo Per_2 senza poi ci aggiorniamo grazie”. Nello scambio dei giorni successivi si parla solo di una “bronchite molto brutta”, ma mai di Covid-19. In sostanza, il documento in esame è sfavorevole alla stessa parte che lo ha prodotto, perché, in assenza di altri elementi, dimostra che, in realtà, quel giorno non vi è stato alcun contatto fra l'operatrice ammalata e i due anziani;
4) l'inadempimento attribuito alla è stato allegato in modo del tutto CP_1 generico, poiché le attrici hanno elencato una serie di obblighi gravanti sulla categoria dei datori di lavoro all'epoca dell'emergenza sanitaria (es. informare tutti i lavoratori e chiunque entrasse in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, dei cartelli che dovevano specificare: a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
b) l'obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di potenziale pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). In tali casi, infatti, i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)”), ma non hanno formulato uno specifico addebito: il ché rende la domanda di per sé inammissibile per violazione del principio del contraddittorio, poiché non consente alla parte convenuta di assumere adeguatamente posizione e difendersi;
5) in ogni caso l'art. 2087 c.c. che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato violato dalla convenuta e costituirebbe quindi il titolo delle pretese fatte valere in questa sede, è in realtà inconferente, poiché riguarda la responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6) tuttalpiù, l'azione sarebbe inquadrabile nell'art. 1228 c.c. (o al massimo nell'art. 2049 c.c.), relativo alla responsabilità del contraente che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi: ma, anche volendo riqualificare l'azione proposta in questi termini, le attrici non hanno comunque fornito elementi atti a dimostrarne gli elementi costitutivi, ossia il comportamento negligente della presunta dipendente e il nesso di causalità con la morte dei due anziani;
7) quanto ai pretesi danni, e ferma in ogni caso la mancata prova del rapporto di parentela e della qualità di eredi, nonché del fatto generatore di responsabilità, le due voci risarcitorie richieste – danno parentale iure proprio e danno biologico terminale iure hereditatis – sono state allegate in modo ancora più generico, poiché le attrici si sono limitate a indicare delle cifre, ma senza allegare gli elementi, né provare, gli elementi sulla base dei quali sarebbero perven (quanto al primo, peraltro, non è stato dedotto alcunché in ordine al legame affettivo tra le attrici e i defunti, ma sono stati solo genericamente e confusamente richiamati alcuni dei parametri delle Tabelle di Milano per la quantificazione). In definitiva, l'azione non può trovare accoglimento. 3.
3 Nulla si dispone in punto spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia della convenuta;
RIGETTA le domande proposte dalle attrici. Nulla sulle spese. Così deciso a Reggio Emilia il 03/12/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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