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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 1307/2025 promosso da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leonardi Parte_1 C.F._1
NC e dell'avv. Amato Salvatore BI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
C.so Giuseppe Mazzini n. 116 Faenza (RA);
RICORRENTE contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Guerra UE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ravenna 151/D
(47814) GE RI (RN);
RESISTENTE
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guerra CP_2 C.F._3
UE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ravenna 151/D (47814)
LL GE RI (RN);
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come segue: per la ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 1 di 20 - nel merito e in tesi, dichiarare la nullità e l'inefficacia perché simulato ai sensi per gli effetti di cui CP_ all'art. 1414 cod. civ., dell'atto denominato “Cessione quota sociale della Società
[...]
a firma Dott. Notaio tra e , Parte_2 Persona_1 Controparte_1 CP_2 in Rimini il 19/12/2020, registrato a Forlì il giorno 11/01/2021, n. 159 Serie 1T;
- nel merito e in ipotesi, previi gli incombenti del caso, dichiarare ai sensi per gli effetti di cui all'art.
2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti di dell'atto denominato “Cessione quota sociale Parte_1 della Società Sara di DR NI & C. Snc” a firma Dott. Notaio tra Persona_1
e in Rimini il 19/12/2020, registrato a Forlì il giorno Controparte_1 CP_2
11/01/2021, n. 159 Serie 1T;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”; per i resistenti e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 CP_2 contrariis reiectis,
In via preliminare: qualora il Tribunale ritenga di accogliere il ricorso, accertare e dichiarare per i motivi addotti in narrativa che la causa richiede un'istruttoria complessa e, pertanto, per l'effetto disporre il mutamento del rito da rito di cognizione sommaria a rito ordinario a cognizione piena;
In via preliminare: qualora il tribunale ritenga di accogliere il ricorso, fissare una nuova udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di consentire, per le ragioni esposte in narrativa, la chiamata in causa del terzo residente a [...]
n. 1 quale socio della società Sara di ND NI & C. S.n.c., nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito in via principale: ove venga disposta la prosecuzione del giudizio con il rito sommario o la trasformazione in rito ordinario dichiarare in ogni caso la legittimità ed efficacia dell'atto di cessione della quota sociale del Sig. a favore della Sig.ra e che lo stesso non ha creato un CP_1 CP_2 pregiudizio alle azioni creditorie e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. notificato in data 11.07.2025 conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di sentir dichiarare, la nullità e Controparte_1 CP_2
l'inefficacia - perché simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c. - dell'atto di cessione di quota sociale del 19 dicembre 2020 nella società “Sara di DR NI & C. Snc”, a firma del notaio pagina 2 di 20 dott. (registrato a Forlì il giorno 11/01/2021 - n. 159 Serie 1T); Persona_2
nonché al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'anzidetto atto di cessione di quota sociale, a mezzo del quale in Controparte_1 data 19 dicembre 2020, cedeva a la propria quota di partecipazione alla società CP_2
“Sara di DR NI & C. Snc” e, per quanto di interesse, in sintesi esponeva che:
• in data 8 maggio 1993 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
e dalla loro unione nasceva il figlio BI, il quale fin dai primi anni di vita manifestava necessità di cure e attenzioni particolari, circostanza che imponeva alla madre di dedicarvisi completamente, pur continuando a svolgere attività lavorativa presso la società di famiglia;
• tale situazione incideva negativamente sul rapporto coniugale, incrinandolo progressivamente, sicché i coniugi depositavano ricorso congiunto per la separazione consensuale che il Tribunale di Rimini omologava con decreto del 25 settembre 2012, prevedendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie un Controparte_1
assegno di mantenimento quantificato in € 17.000,00 all'anno (da versare in rate di €
1.500,00 ciascuna per 10 mesi e di € 1.000,00 ciascuna per i mesi di luglio e di agosto e/o per i mesi in cui lo stesso fosse impossibilitato a svolgere la propria attività di comandante di peschereccio), nonché un contributo di € 6.000,00 per il mantenimento del figlio non autosufficiente e presso di lei collocato, per un totale di € 23.000,00 annui, obbligo che il marito adempiva regolarmente sino all'anno 2019;
• nell'anno 2018, veniva convinta dal coniuge separato Parte_1 [...]
ad alienare la propria quota di partecipazione - pari al 25% del capitale CP_1
sociale - della società “Sara di DR NI & C. Snc”, presso la quale la stessa svolgeva ancora attività lavorativa;
il marito motivava tale esortazione sostenendo che gli affari non andassero bene e che fosse opportuno individuare un nuovo socio, pertanto la signora acconsentiva a cedere la propria quota in data 31 luglio Pt_1
2018 alla signora indicata dal marito quale acquirente, per il prezzo di Persona_3
€ 15.000,00, mentre la stessa cedeva successivamente la medesima Persona_3 quota in data 11 giugno 2020 al GN , per l'importo di € 13.760,60; CP_4
pagina 3 di 20 • in data 27 aprile 2018, nel frattempo, depositava ricorso avanti Controparte_1 al Tribunale di Rimini chiedendo lo scioglimento del matrimonio civile e la revisione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale, domandando che fosse riconosciuta l'autosufficienza economica di e che Parte_1
l'assegno previsto a suo favore fosse revocato o, in subordine, ridotto in ragione delle mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, con conferma del contributo statuito per il figlio: il Presidente del Tribunale di Rimini, con provvedimento provvisorio del 12 giugno 2018, confermava le statuizioni economiche del decreto di omologazione del 25 settembre 2012;
• successivamente, con atto di precetto notificato il 17/04/2021, la signora Pt_1
intimava al coniuge separato il pagamento di € 3.350,78 per inadempimento parziale, avendo egli versato, nell'anno 2020, € 20.930,00 in luogo di € 23.916,00, omettendo quindi il pagamento di € 2.986,00; inoltre, dal mese di gennaio Controparte_1
2021 fino al 30 giugno 2021 provvedeva a versare alla moglie e al figlio la somma di €
5.986,00 in luogo della maggior somma di € 11.958,00; la stessa pertanto, Parte_1
in data 30/09/2022, notificava a un ulteriore atto di precetto per Controparte_1
€ 21.858,80, e accertava soltanto successivamente che egli, già in data 19 dicembre 2020, aveva alienato la propria quota nella società “Sara di DR NI & C. Snc” a favore della convivente , cedendo a quest'ultima la propria CP_2 partecipazione di ¾ nella s.n.c. − pari al valore nominale di € 41.281,79 dell'intero capitale sociale − per la esigua somma di € 1.000,00, con pagamento differito al 30 giugno 2021 e senza decorrenza di interessi, come da atto a firma del notaio dott. registrato a Forlì il giorno 11/01/2021 n. 159 serie 1T; Persona_2
• all'esito del procedimento di divorzio, con sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale del 19 maggio 2022, il Tribunale di Rimini riduceva l'assegno di mantenimento dovuto dal signor all'ex coniuge a € 1.000,00 CP_1 Parte_1
mensili, lasciando invariato il contributo per il figlio BI;
deduceva la ricorrente che tale provvedimento poneva altresì in rilievo diverse criticità nella condotta di
[...]
ed in particolare, la vendita della partecipazione sociale e la successiva CP_1
assunzione come dipendente nella medesima società interessata dalla cessione, scelte pagina 4 di 20 ritenute dal Collegio non giustificate e non idonee ad incidere sulle esigenze familiari;
ella rappresentava, inoltre, che rimarrebbe tuttora pendente un procedimento penale a carico del signor per violazione degli obblighi di assistenza familiare in CP_1 caso di separazione o scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p., a seguito di denuncia/querela presentata dalla medesima.
• sussisterebbero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto il debitore cedeva la propria quota societaria alla convivente Controparte_1
successivamente all'insorgenza del credito nei confronti di CP_2 [...]
posto che in data 31/12/2020 lo stesso era già gravato da un debito pari a € Pt_1
2.986,00 nei confronti della coniuge separata;
• sotto il profilo dell'eventus damni, l'alienazione dell'intera quota societaria di
[...] alla signora avrebbe comportato una significativa CP_1 CP_2
riduzione della garanzia patrimoniale, rendendo più incerta e difficoltosa la possibilità per la ricorrente di soddisfare il proprio credito;
• sotto il profilo della scientia damni e del consilium fraudis, la ricorrente deduceva che la cessione da parte di dell'intera sua quota sociale dal valore Controparte_1
nominale superiore ad € 40.000, a fronte di un corrispettivo pattuito di soli € 1.000,00 – di cui peraltro non si aveva conoscenza circa l'effettiva corresponsione – avrebbe evidenziato una sproporzione tale da qualificare l'atto come disposizione a titolo gratuito, con conseguente consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
qualora, invece, l'atto fosse ritenuto a titolo oneroso, la ricorrente sosteneva che il requisito della scientia damni sussisterebbe anche in capo alla convenuta , in considerazione del suo rapporto di convivenza con il CP_2 debitore quest'ultimo, difatti, avrebbe posto in essere un atto Controparte_1
dispositivo dolosamente preordinato a sottrarre la propria partecipazione societaria, mediante un negozio simulato eseguito a favore della convivente, e pertanto revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c; ogni caso poi, anche la partecipatio fraudis della signora sarebbe evidente, tanto più che non potrebbe spiegarsi altrimenti la cessione CP_2 della partecipazione di una società avente ad oggetto attività di motopesca ad una persona che svolge abitualmente l'attività di cameriera presso strutture alberghiere, e pagina 5 di 20 atteso che era convivente dell'alienante, conosceva la situazione economica e CP_2
familiare del signor e accettava di acquistare una quota societaria per un CP_1
prezzo manifestamente vile.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto circa la sussistenza dei presupposti per la revocatoria, la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si costituivano e avversando le opposte pretese ed Controparte_1 CP_2
esponendo a proprio favore che:
• in via preliminare non sussisterebbero i presupposti per l'esperibilità del procedimento sommario di cognizione prescelto dalla ricorrente, sul rilievo che i fatti sarebbero controversi e l'istruttoria complessa e non di pronta soluzione;
i convenuti insistevano, pertanto, per il mutamento del rito da semplificato ad ordinario di cognizione piena, domandando altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti del signor ed evidenziando che la società “Sara di ND NI & CP_4
C. S.n.c.” annovererebbe, oltre alla convenuta , anche il predetto socio, CP_2 titolare – come risulterebbe dallo stesso atto di cessione della quota oggetto di causa – di poteri gestori e rappresentativi. Eccepivano inoltre che la clausola di non libera cedibilità delle quote prevista dall'atto costitutivo della s.n.c. renderebbe il consenso del già menzionato socio necessario ai fini di una eventuale azione esecutiva della creditrice in caso di accoglimento del ricorso;
• non sussisterebbe una ragione del credito e difetterebbe l'evenuts damni, in quanto risulterebbe comproprietario, insieme alla madre e alle sorelle, Controparte_1
di un fabbricato ad uso residenziale sito in Rimini, via del Fante n. 30 angolo via dell'Aviere n. 4, composto da più unità immobiliari - una della quali occupata gratuitamente, in qualità di assegnataria, proprio da sin dal tempo della Parte_1
separazione coniugale risalente all'anno 2012 - e su detta quota di comproprietà la ricorrente avrebbe già a quel tempo iscritto ipoteca per € 200.000,00, anteriorità che renderebbe il credito attualmente vantato già assistito da garanzia reale.
[...]
è inoltre comproprietario, unitamente alla ricorrente, di un immobile ad CP_1
uso garage sito in Rimini, via Ortigara n. 61, del valore stimato di circa € 40.000,00;
pagina 6 di 20 • i convenuti contestavano altresì la fondatezza del credito vantato, sostenendo che le somme non versate deriverebbero dall'applicazione delle condizioni economiche di separazione omologate dal Tribunale di Rimini in data 25 settembre 2012, le quali prevedevano la riduzione dell'assegno di mantenimento in caso di impossibilità lavorativa, circostanza verificatasi per il signor nel periodo di fermo CP_1
pesca e aggravata da sua invalidità accertata nella misura del 47%, oltre che dalla sospensione dell'attività del settore per concomitante emergenza sanitaria da COVID-
19;
• difetterebbero, inoltre, sia il presupposto soggettivo della scientia fraudis del debitore, sia quello del consilium fraudis in capo al terzo, in quanto l'avversa difesa si sarebbe limitata a presunzioni basate sulle qualità delle parti del negozio stipulato e sulla pretesa sproporzione tra il valore nominale della quota e il prezzo di cessione, senza considerare che il valore effettivo della partecipazione ceduta da
[...] dipenderebbe dal patrimonio netto economico della s.n.c., comprensivo CP_1
delle passività societarie;
evidenziavano che la ricorrente già socia fino Parte_1
all'anno 2018 di “Sara di DR NI & C. Snc”, era pienamente consapevole della situazione debitoria della società, circostanza che avrebbe giustificato anche l'entità del prezzo di cessione della quota a da parte di CP_2 [...]
come comprovato da documentazione fiscale e bancaria attestante debiti CP_1
IVA ed esposizioni debitorie della s.n.c. verso istituti di credito sorti anteriormente all'anno 2020; rilevavano, inoltre, che tra il disponente e l'acquirente non vi sarebbe alcun vincolo di parentela e che il mero rapporto di convivenza tra i due non potrebbe integrare elemento idoneo a fondarne la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, né tantomeno un intento elusivo e fraudolento.
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, i resistenti concludevano come sopra riportato.
All'udienza del 07.10.2025 il Giudice istruttore si riservava di provvedere con ordinanza. A scioglimento della riserva, rilevava l'insussistenza dei presupposti per il mutamento del rito da semplificato a ordinario di cognizione e che il terzo non era litisconsorte CP_4
necessario del presente giudizio, nonché l'assenza di una domanda a sostegno della chiamata pagina 7 di 20 in causa formulata nei confronti di quest'ultimo. Dichiarava pertanto la causa matura per la decisione, fissando l'udienza di discussione orale al 27.11.2025 e concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive. All'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. proposta da va Parte_1
accolta per i motivi che seguono.
2. Sussistono infatti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria:
l'esistenza di una ragione di credito anteriore all'atto di disposizione di cui si chiede la revocazione, un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni) e la conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (consilium fraudis). Infine, la conoscenza anche da parte dei terzi del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (participatio fraudis).
3. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha proposto, nello stesso giudizio,
l'azione di simulazione e quella revocatoria in via alternativa, rimettendo così al potere discrezionale del giudice la qualificazione della domanda sotto la species iuris ritenuta più corretta. In tale ipotesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7121), il giudice, sulla base dei fatti allegati e delle risultanze istruttorie, può qualificare la pretesa come azione revocatoria anziché come azione di simulazione, atteso che la proposizione in via alternativa implica la volontà dell'attore di ottenere tutela giuridica sotto l'una o l'altra qualificazione, senza vincolo di priorità. Nel caso di specie, seppure parte ricorrente richiami la simulazione, la domanda attorea è stata supportata da allegazioni e prospettazioni che risultano coerenti con i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che evidenziano l'esistenza di un atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale della creditrice nonché la Parte_1
consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore e alla di Controparte_1
lui convivente . CP_2
Conseguentemente, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda formulata da nel presente procedimento deve essere esaminata come azione Parte_1 pagina 8 di 20 revocatoria ordinaria, quale strumento invocato a tutelare l'interesse creditorio del caso concreto.
4. Quanto alla chiamata in causa del terzo formulata in via preliminare CP_4 dai resistenti, deve rilevarsi che essa non è sorretta da alcuna domanda nei confronti del medesimo, come già evidenziato a scioglimento della riserva del 07.11.2025.
Inoltre, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., né la presente causa può essere ritenuta a lui comune.
4.1.Non è condivisibile l'assunto dei resistenti secondo cui debba essere CP_4 chiamato in causa nel presente giudizio per la sua qualità di socio cui attualmente spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché la rappresentanza legale della società
“Sara di DR NI & C. Snc” - già partecipata da sino alla Controparte_1 data del 19 dicembre 2020. Tale qualità e tali prerogative del socio infatti, attengono CP_4
meramente alla sfera organizzativa interna della società di persone e non vengono incise da una pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione della quota, la quale produce effetti esclusivamente relativi nei confronti della creditrice e non determina né la modifica della titolarità della quota medesima, né l'alterazione dei poteri gestori del socio estraneo all'atto dispositivo impugnato.
4.2.Il litisconsorzio necessario con il socio non è giustificato neppure dal fatto che il CP_4
consenso di sarebbe condizione primaria e dirimente all'esperimento della CP_4 possibile azione esecutiva della ricorrente sulla quota societaria oggetto di causa. Sotto questo secondo profilo, infatti, se è vero che "durante societate" non sarebbe possibile sottoporre ad espropriazione la quota di partecipazione di una società di persone, è peraltro vero che, ai sensi dell'art. 2270 c.c., il creditore particolare del socio, oltre a poter far valere i suoi diritti sugli utili di pertinenza del suo debitore, è autorizzato a compiere atti conservativi sulla quota al medesimo spettante nella liquidazione della società, ed infine, se gli altri beni sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, a chiedere la liquidazione della quota del suo debitore
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 8784/1997). Da ultimo si deve quindi osservare che, nelle società di persone, il consenso degli altri soci è richiesto dall'art. 2252 c.c. ai fini dell'efficacia della cessione della quota nei confronti della società, ma non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, che si realizza tra cedente e cessionario con la prestazione del pagina 9 di 20 reciproco consenso. Il consenso degli altri soci opera, pertanto, come conditio iuris per l'opponibilità del trasferimento alla compagine sociale, costituendo elemento esterno al negozio (Cass. n. 2055/1979; Cass. n. 2860/1984; Cass. n. 8784/1997). Ne deriva che gli altri soci non assumono la qualità di parti del contratto di cessione, del quale sono parti esclusivamente il cedente ed il cessionario, e che non possono essere qualificati come litisconsorti necessari in un giudizio avente ad oggetto la simulazione o l'azione revocatoria del negozio.
4.3. Deve ritenersi priva di pregio anche l'eccezione secondo la quale, una volta dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione della quota oggetto di causa, la creditrice non potrebbe comunque procedere al pignoramento della medesima per presunta impossibilità di soddisfare i presupposti dell'azione esecutiva. La finalità dell'azione revocatoria è quella di reintegrare la garanzia patrimoniale del creditore, rendendo inefficace nei suoi confronti l'atto dispositivo che ha pregiudicato le sue ragioni, e ciò a prescindere dalla concreta possibilità di procedere immediatamente all'esecuzione forzata sul bene (Cass. 7 novembre 2002, n. 15605;
Cass. civile, Sez. III, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1228): invero, detta azione ha quale effetto la possibilità per il creditore di promuovere azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato, potendosi poi avverare successivamente condizioni per la sua espropriabilità.
5. Quanto premesso in relazione alla mancanza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo è sufficiente altresì ad affermare la sussistenza dell'interesse della creditrice al mantenimento della quota societaria ceduta in capo al debitore Parte_1
nonché a domandare la dichiarazione di inefficacia, nei propri Controparte_1 confronti, dell'atto dispositivo impugnato.
6. Scendendo nel merito, occorre in primo luogo determinare se l'atto di cessione della quota societaria del 19 dicembre 2020 sia anteriore o posteriore rispetto alla ragione di credito della ricorrente. Invero, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. Quando, invece, l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito la condizione per pagina 10 di 20 l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro (Cass.
n. 2756/2014 e Cass. n. 18315/2015).
7. Nel caso di specie, la ragione di credito vantata da trova fondamento nel Parte_1
decreto di omologazione della separazione consensuale n. 11947/2012 emesso dal
Tribunale di Rimini in data 25 settembre 2012, il quale ha imposto a
[...]
gli obblighi di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore CP_1 della coniuge separata e del figlio, successivamente solo parzialmente modificati dalla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale n. 530/2022, pubblicata il 31 maggio 2022. Tali obbligazioni, aventi natura legale a carattere periodico, si concretizzano in prestazioni autonome e temporalmente distinte, determinate dal provvedimento giudiziale di omologa che ne ha fissato ammontare e modalità: le singole prestazioni così individuate sono divenute esigibili alle rispettive scadenze, sicché il credito oggetto di causa, pur essendo certo e determinato sin dal momento dell'emanazione del decreto di omologazione dell'anno 2012 che lo ha originato, si configura come futuro nelle rate successive. Tale natura non ne esclude la rilevanza ai fini dell'azione revocatoria, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la sussistenza di una ragione di credito anche non immediatamente esigibile (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618).
In ogni caso, a conferma di ciò, si sottolinea che il momento di riferimento ai fini della determinazione dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo è quello dell'insorgenza dello stesso, non già quello dell'inadempimento o dell'accertamento in giudizio. Invero, la giurisprudenza prevalente ha chiarito che, per valutare se il credito sia anteriore o posteriore all'atto dispositivo, occorre fare riferimento al momento in cui il credito nasce, anche se non ancora determinato nell'ammontare o soggetto a condizione (Cass.
10824/2019; Cass. 1327/1993).
Pertanto, anteriormente alla cessione della propria partecipazione Controparte_1
societaria alla convivente - eseguita in data 19 dicembre 2020 - era già debitore nei confronti della coniuge separata consensualmente e del figlio in virtù delle obbligazioni stabilite dal pagina 11 di 20 decreto di omologazione della separazione consensuale del 25 settembre 2012. Tale provvedimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., prevedeva il versamento a di € 500,00 Parte_1
mensili quale contributo per il mantenimento del figlio e di € 17.000,00 annui a titolo di mantenimento della moglie, questi ultimi da corrispondersi in dieci rate da € 1.500,00 e due rate di € 1.000,00 per i mesi di luglio e agosto e/o per i periodi in cui l'obbligato fosse impossibilitato, per qualunque motivo, a svolgere la propria attività di comandante di peschereccio. Tale specifico credito è stato oggetto di precetto notificato dalla ricorrente al debitore in data 17.04.2021.
Successivamente, con precetto del 30 settembre 2022, ha intimato a Parte_1 [...]
il pagamento € 21.500,00 per il mancato versamento, nei propri confronti, CP_1
dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra marzo 2021 e maggio 2022, essendo stato corrisposto in tale periodo esclusivamente il contributo per il mantenimento del figlio. Anche il credito oggetto del secondo atto di precetto, pertanto, trova la propria fonte nel decreto di omologazione della separazione consensuale, poiché la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale del Tribunale di Rimini n. 530/2022 è intervenuta solo successivamente in data 31 maggio 2022, riducendo l'assegno per la moglie a € 1.000,00 mensili e così modificando parzialmente le statuizioni economiche precedenti.
È quindi pacifico che in forza del decreto di omologazione, sia divenuta Parte_1
titolare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di un diritto all'assegno di mantenimento configurante un'obbligazione pecuniaria periodica (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), composta da prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975) le quali si sono rese esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla specifica determinazione giudiziale che ha determinato l'ammontare dell'assegno).
8. È altresì necessario precisare che la cessione della quota societaria da parte del debitore costituisce un atto a titolo oneroso, e non gratuito, anche se il prezzo pattuito per la cessione della quota (nella specie, € 1.000) risulta notevolmente inferiore al valore nominale della partecipazione indicato nell'atto dispositivo impugnato (€ 41.281,79).
La natura onerosa dell'atto, difatti, non viene meno per la incongruità del corrispettivo asseritamente dedotta da parte ricorrente, trattandosi comunque di trasferimento effettuato a fronte di un prezzo, ancorché simbolico o irrisorio (cfr. Cass. civ. n.
pagina 12 di 20 35685/2023; Cass. civ. n.9640/2013). Ai fini della qualificazione dell'atto come oneroso, poi, non rileva nemmeno la prova dell'effettivo pagamento del prezzo, poiché la natura dell'atto si desume dalla causa del contratto e dall'esistenza di un corrispettivo, indipendentemente dalla concreta esecuzione del pagamento, la cui eventuale mancanza può assumere rilievo solo sotto il profilo della simulazione o della frode, ma non incide sulla qualificazione ai fini dell'art. 2901 c.c.
9. Posto dunque che trattasi di atto di disposizione a titolo oneroso, successivo all'insorgenza del credito, occorre ora valutare gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria: dalla posteriorità dell'atto rispetto all'insorgenza del credito, deriva che, sotto il profilo soggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria
è sufficiente la prova della conoscenza del debitore e del terzo del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis).
10. Partendo dal requisito oggettivo, si rammenta che l'evenuts damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Il creditore risulta conseguentemente pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventa incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
10.1.Quanto all'onere della prova, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 18.06.2019 n. 16221, Cass. 19.7.2018 n. 19207). Il debitore, infatti, è l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne prova, in ossequio al principio della vicinanza della prova, dimostrando che quell'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il pagina 13 di 20 suo patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass., 4 luglio 2006, n. 15265; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963).
10.2.Nel caso di specie, l'atto di cessione della quota del 19 dicembre 2020, ha comportato il trasferimento della partecipazione societaria – pari al 75% - di nella Controparte_1
società “Sara di DR NI & C. Snc” alla di lui convivente : non è CP_2
contestabile che l'atto dispositivo abbia riguardato la proprietà della quota oggetto di cessione, con un'operazione volta a sostituire il diritto di partecipazione sociale del debitore con la corresponsione di una esigua somma di denaro - non facilmente rinvenibile e di fatto non rinvenuto nel patrimonio del debitore convenuto - di cui i resistenti non hanno mai fornito prova dell'effettivo pagamento, risultando senz'altro più difficile l'esecuzione coattiva del credito e quindi palesandosi altresì l'eventuale e futura impossibilità di procedere con l'esecuzione. A tal proposito, la Suprema Corte ha messo in luce che “…ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”
(Cass. 7262/2000). Ed inoltre “A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.” (cfr. Cass., n.
1896/2012). In tale contesto, anche la cessione di una partecipazione societaria in cambio di denaro liquido è sufficiente a generare una variazione qualitativa del patrimonio del debitore e, sotto il profilo degli effetti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del creditore, può essere considerata equiparabile all'alienazione di un bene immobile. Entrambi gli atti, infatti, determinano la sostituzione di un bene dotato di maggiore stabilità e tracciabilità patrimoniale (nella fattispecie, la partecipazione societaria) – e quindi più facilmente aggredibile – con il denaro, che per sua natura è caratterizzato da volatilità e facile dissipabilità, integrando l'eventus damni ai sensi dell'art. 2901 c.c.
10.3.Il debitore ha rappresentato, a proprio favore, che già al momento della cessione della quota societaria residuasse in capo al medesimo un patrimonio sufficiente a soddisfare la garanzia patrimoniale della creditrice, essendo egli comproprietario, assieme alla madre e alle sorelle, di un fabbricato ad uso residenziale sito in Rimini, via del Fante n. 30, angolo via pagina 14 di 20 dell'Aviere n. 4, il quale consta di quattro unità immobiliari, una delle quali occupata dalla creditrice in qualità di assegnataria della casa coniugale. Egli ha inoltre Parte_1
rappresentato di essere comproprietario per la quota di ½, assieme alla creditrice, di un immobile ad uso garage sito in Rimini, via Ortigara n. 61, eccependo altresì un non meglio precisato interessamento all'acquisto di quest'ultimo da parte di terzi per la cifra di euro
40.000. Tuttavia, il resistente non ha allegato, né provato, il valore di tali immobili, di cui si conosce unicamente la consistenza in metri quadri, la rendita, e la classe catastale (classe A/3
– abitazioni di tipo economico -, totale vani 23, rendita € 2.479,68 per le unità immobiliari parte del fabbricato di via dell'Aviere n. 4; classe C/6 per 29 mq e rendita € 202,19 relativamente all'immobile ad uso garage di via Ortigara n. 61). Peraltro, proprio dalle visure catastali depositate dai resistenti, emerge che è proprietario del Controparte_1 fabbricato di via dell'Aviere n. 4 per la sola quota di 1/9.
10.4.Ancora, non può essere rilevante la circostanza che la creditrice abbia iscritto, a garanzia dell'obbligo di mantenimento del figlio e della moglie, ipoteca giudiziale per € 200.000,00 gravante sull'unità immobiliare di via dell'Aviere n. 4, poiché tale garanzia reale, benché iscritta anteriormente all'atto impugnato nel presente giudizio, insiste solamente sulla quota di 1/9 di un immobile in comproprietà del debitore con altri tre soggetti (la madre e le sorelle), circostanza che notoriamente rende l'esecuzione forzata comunemente più complessa e scarsamente remunerativa, per la poca appetibilità delle quote indivise e la plausibile necessità di una futura divisione giudiziale.
10.5.Per le suesposte ragioni non è idonea a far venire meno la sussistenza dell'eventus damni nemmeno la circostanza, eccepita dai resistenti, che la creditrice non abbia dato prova di aver proseguito l'azione esecutiva dopo la notifica dei due precetti relativi alla ragione di credito oggetto di causa. Come anticipato, il pregiudizio integrante l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria è configurabile anche solo come pericolo, senza necessità di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente che l'atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Tale pericolo non viene meno per il solo fatto che il creditore non abbia proseguito l'esecuzione dopo il precetto, poiché la funzione dell'azione revocatoria è preventiva e mira a conservare la garanzia patrimoniale, indipendentemente dall'attualità dell'aggressione esecutiva. Nel caso di specie, l'atto di disposizione patrimoniale compiuto addirittura pagina 15 di 20 anteriormente alla notifica del primo atto di precetto del 17 aprile 2021, ha determinato un depauperamento del patrimonio del debitore, aggravando indiscutibilmente la difficoltà di soddisfazione del credito.
11. Venendo ora al requisito soggettivo, è necessaria la consapevolezza in capo al debitore delle conseguenze negative che gli atti dispositivi posti in essere erano in grado di produrre a scapito delle ragioni creditorie;
tale consapevolezza può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n.
4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
11.1.Nel caso di specie, sussiste la prova della presenza di tale elemento psicologico in capo al debitore atteso che il debitore era pienamente consapevole degli Controparte_1
obblighi di mantenimento verso la moglie e il figlio, obblighi il cui titolo originario rimane rappresentato in questa sede dal decreto di omologa della separazione consensuale.
Sulla consapevolezza del pregiudizio derivante dall'aver sostituito la propria partecipazione societaria con denaro, il debitore ha rappresentato che la società “Sara di DR NI
& C. Snc” fosse affetta da grave situazione debitoria già anteriormente all'atto di cessione del
2020 e che, pertanto, da un lato la cessione non sarebbe stata finalizzata a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore e, dall'altro, non vi sarebbe stata alcuna significativa diminuzione del proprio patrimonio, posto che l'irrisorietà del prezzo di cessione della quota sarebbe dipesa esclusivamente dalla necessità di far fronte alla situazione debitoria della società di persone. Tale argomentazione non è condivisibile, poiché l'esistenza di debiti della s.n.c. di per sé non costituisce elemento significativo, in quanto il debitore non ha allegato alcuna prova documentale specifica che quantifichi in maniera analitica e aggiornata la situazione patrimoniale complessiva della già menzionata società al tempo del compimento dell'atto dispositivo. Non risultano idonee a dimostrare l'assenza di scientia damni in capo al debitore nemmeno le tre allegazioni costituite da una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate circa la sussistenza di una presunta anomalia nel versamento dell'IVA da parte della società “Sara di ND NI & C.” (con riferimento alle comunicazioni periodiche IVA del
19/05/2018), né l'istanza di rateizzazione (soltanto parzialmente allegata) proposta da in qualità di legale rappresentante della s.n.c. all'Agenzia delle Entrate Controparte_1
Riscossione in data 02/12/2019 per un debito complessivo di € 40.529,33, ed, infine, non pagina 16 di 20 giova in tal senso nemmeno la comunicazione dell'istituto di credito Banca Malatestiana del
07/08/2020, con la quale si rappresentava alla Società di persone l'esposizione debitoria della stessa, alla data del 31/07/2018 (docc. n. 7,8,9 parte resistente).
I predetti documenti, infatti, si limitano a evidenziare singoli debiti o anomalie fiscali, senza fornire una rappresentazione completa e attendibile della situazione patrimoniale della società di persone alla data della cessione, né tantomeno dimostrano che la partecipazione societaria di al tempo fosse priva di valore o addirittura negativa, Controparte_1
quindi legittimamente ceduta ad un prezzo irrisorio.
11.2.Non appare verosimile la giustificazione dell' della cessione della CP_1
partecipazione invocando una invalidità accertata nella misura del 47%, la quale lo avrebbe indotto a modificare la propria mansione da comandante di peschereccio a motorista, con il compito di individuare e risolvere guasti e malfunzionamenti dei motori. Come correttamente evidenziato nella sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale, infatti, non sussiste alcuna immediata correlazione tra la qualità di socio e la necessità di svolgere attività lavorativa usurante.
12. Quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, si rileva che, nel caso di atto impugnato successivo al sorgere del credito, è necessario che il terzo sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso in danno dei creditori, queste da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione del patrimonio del debitore. Tale consapevolezza non presuppone né l'intenzione di nuocere, né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore o dello specifico credito per cui è proposta l'azione
(cfr. Cass. n. 10430/2005; Cass. 23326/2018; sulla circostanza che per cui non è necessaria la prova dell'animus nocendi del terzo cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06.08.2004; Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 987/1989; Cass. n. 8930/1987; Cass. n. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).
12.1.Nel caso di specie sussistono elementi gravi precisi e concordanti circa l'esistenza di una consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie anche in capo alla convivente del debitore . Invero, “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per CP_2
l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere
pagina 17 di 20 estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., Sez. VI, n. 10928/2020).
La convivenza di fatto tra e , è documentata Controparte_1 CP_2
dall'allegato certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza, e si desume anche da quanto accertato dal collegio in sede di sentenza di divorzio. La Sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale n. 530/2022 del Tribunale di Rimini - emessa a seguito di procedimento di divorzio instaurato nel 2018 e pubblicata in data 31 maggio 2022 - la quale ha rilevato come il debitore avesse richiesto già in quel giudizio una riduzione delle statuizioni economiche del mantenimento anche in ragione, tra le altre, dell'esistenza di una nuova relazione sentimentale, considerata già allora dal Collegio di per sé non foriera di costi e, in ogni caso, non idonea a prevalere rispetto agli obblighi di mantenimento verso la moglie e il figlio. La medesima sentenza, relativamente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della presente causa, già affermava “… Non convince invece la circostanza della vendita delle quote sociali, non essendovi una immediata connessione tra la qualità di socio e la necessità di svolgere “lavoro usurante”; pertanto la scelta le cui ragioni non sono chiare, di dismettere la quota sociale in favore della propria compagna e farsi assumere quale dipendente non possono pregiudicare le Persona_4
esigenze della e del figlio BI.” (pag. 3 Sent. Trib. di Rimini n. 530/2022 del 31.05.2022). Pt_1
Tale passo consente infatti di presumere che la relazione tra il debitore e fosse CP_2 sussistente già alla data della cessione.
Già nell'ambito del procedimento di divorzio del 2018, l' aveva domandato CP_1
addirittura di eliminare del tutto l'assegno di mantenimento a favore della coniuge separata, motivando tale richiesta – tra le altre ragioni – anche con i costi sopravvenuti derivanti dalla nuova relazione sentimentale.
12.2.Non è stata dedotta né dimostrata alcuna ragione per cui la sig.ra la quale CP_2 abitualmente esercitava attività lavorativa di cameriera presso strutture alberghiere di Rimini
– circostanza mai contestata dai resistenti – avrebbe accettato di acquistare, per il corrispettivo di € 1.000,00, la quota maggioritaria di una società di persone avente ad oggetto attività di pesca marittima con motopeschereccio, asseritamente caratterizzata da rilevanti perdite e - come risulta dall'atto dispositivo - lasciando all'altro socio, titolare della quota minoritaria residuale, i poteri di amministrazione straordinaria e la rappresentanza legale della società medesima, seppur mantenendo poteri di firma in virtù della carica di socia amministratrice pagina 18 di 20 conseguita. Tanto più che, come in parte argomentato anche dagli stessi resistenti, ai sensi degli artt. 2291 e 2267 c.c., in combinato disposto all'art. 2269 c.c., il socio entrante in una società in nome collettivo risponde illimitatamente e solidalmente anche per le obbligazioni sorte anteriormente al suo ingresso (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2435/2019). Ne consegue che l'acquisto, nell'anno 2020, della quota maggioritaria di una società di persone asseritamente già gravata da ingenti debiti sin dall'anno 2018, non può trovare adeguata giustificazione economica se non nell'intento di agevolare il debitore originario a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, attraverso un'operazione priva di logica imprenditoriale.
13.Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono tutti i presupposti affinché l'azione revocatoria sia accolta a favore di Va pertanto dichiarata l'inefficacia, in favore Parte_1
di dell'atto di cessione di quota sociale denominato “Cessione quota sociale nella Parte_1
CP_ Società a firma del notaio dott. Parte_2 [...]
e stipulato tra e in Rimini il Persona_2 Controparte_1 CP_2
19/12/2020, registrato a Forlì il giorno 11/01/2021, n. 159 Serie 1T.
14. Stante la sostanziale soccombenza delle parti resistenti, queste ultime devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente come liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 - aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - per la fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto espletatasi nel presente procedimento mediante l'acquisizione dei documenti allegati.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (v. Tribunale Monza sez. III, 19.08.2016, n. 2304).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1307/2025 R.G. del
Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 19 di 20 - ACCOGLIE, la domanda ex art 2901 c.c. e per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di cessione di quota sociale denominato “Cessione quota sociale nella Parte_1
Società Sara di DR NI & C. Snc” a firma del notaio dott.
[...]
stipulato tra e in Rimini il 19/12/2020, Persona_2 Controparte_1 CP_2
registrato a Forlì il giorno 11/01/2021, n. 159 Serie 1T;
- CONDANNA i resistenti e al pagamento, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, in favore di delle spese di lite che liquidano in complessivi € 276,08 per Parte_1
esborsi (anticipazioni per pagamento del contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo, comprensivi di spese documentate di notifica) ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge.
Rimini, lì 12.12.2025
Il Giudice,
Dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 1307/2025 promosso da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leonardi Parte_1 C.F._1
NC e dell'avv. Amato Salvatore BI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
C.so Giuseppe Mazzini n. 116 Faenza (RA);
RICORRENTE contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Guerra UE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ravenna 151/D
(47814) GE RI (RN);
RESISTENTE
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guerra CP_2 C.F._3
UE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ravenna 151/D (47814)
LL GE RI (RN);
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come segue: per la ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 1 di 20 - nel merito e in tesi, dichiarare la nullità e l'inefficacia perché simulato ai sensi per gli effetti di cui CP_ all'art. 1414 cod. civ., dell'atto denominato “Cessione quota sociale della Società
[...]
a firma Dott. Notaio tra e , Parte_2 Persona_1 Controparte_1 CP_2 in Rimini il 19/12/2020, registrato a Forlì il giorno 11/01/2021, n. 159 Serie 1T;
- nel merito e in ipotesi, previi gli incombenti del caso, dichiarare ai sensi per gli effetti di cui all'art.
2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti di dell'atto denominato “Cessione quota sociale Parte_1 della Società Sara di DR NI & C. Snc” a firma Dott. Notaio tra Persona_1
e in Rimini il 19/12/2020, registrato a Forlì il giorno Controparte_1 CP_2
11/01/2021, n. 159 Serie 1T;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”; per i resistenti e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 CP_2 contrariis reiectis,
In via preliminare: qualora il Tribunale ritenga di accogliere il ricorso, accertare e dichiarare per i motivi addotti in narrativa che la causa richiede un'istruttoria complessa e, pertanto, per l'effetto disporre il mutamento del rito da rito di cognizione sommaria a rito ordinario a cognizione piena;
In via preliminare: qualora il tribunale ritenga di accogliere il ricorso, fissare una nuova udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di consentire, per le ragioni esposte in narrativa, la chiamata in causa del terzo residente a [...]
n. 1 quale socio della società Sara di ND NI & C. S.n.c., nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito in via principale: ove venga disposta la prosecuzione del giudizio con il rito sommario o la trasformazione in rito ordinario dichiarare in ogni caso la legittimità ed efficacia dell'atto di cessione della quota sociale del Sig. a favore della Sig.ra e che lo stesso non ha creato un CP_1 CP_2 pregiudizio alle azioni creditorie e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. notificato in data 11.07.2025 conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di sentir dichiarare, la nullità e Controparte_1 CP_2
l'inefficacia - perché simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c. - dell'atto di cessione di quota sociale del 19 dicembre 2020 nella società “Sara di DR NI & C. Snc”, a firma del notaio pagina 2 di 20 dott. (registrato a Forlì il giorno 11/01/2021 - n. 159 Serie 1T); Persona_2
nonché al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'anzidetto atto di cessione di quota sociale, a mezzo del quale in Controparte_1 data 19 dicembre 2020, cedeva a la propria quota di partecipazione alla società CP_2
“Sara di DR NI & C. Snc” e, per quanto di interesse, in sintesi esponeva che:
• in data 8 maggio 1993 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
e dalla loro unione nasceva il figlio BI, il quale fin dai primi anni di vita manifestava necessità di cure e attenzioni particolari, circostanza che imponeva alla madre di dedicarvisi completamente, pur continuando a svolgere attività lavorativa presso la società di famiglia;
• tale situazione incideva negativamente sul rapporto coniugale, incrinandolo progressivamente, sicché i coniugi depositavano ricorso congiunto per la separazione consensuale che il Tribunale di Rimini omologava con decreto del 25 settembre 2012, prevedendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie un Controparte_1
assegno di mantenimento quantificato in € 17.000,00 all'anno (da versare in rate di €
1.500,00 ciascuna per 10 mesi e di € 1.000,00 ciascuna per i mesi di luglio e di agosto e/o per i mesi in cui lo stesso fosse impossibilitato a svolgere la propria attività di comandante di peschereccio), nonché un contributo di € 6.000,00 per il mantenimento del figlio non autosufficiente e presso di lei collocato, per un totale di € 23.000,00 annui, obbligo che il marito adempiva regolarmente sino all'anno 2019;
• nell'anno 2018, veniva convinta dal coniuge separato Parte_1 [...]
ad alienare la propria quota di partecipazione - pari al 25% del capitale CP_1
sociale - della società “Sara di DR NI & C. Snc”, presso la quale la stessa svolgeva ancora attività lavorativa;
il marito motivava tale esortazione sostenendo che gli affari non andassero bene e che fosse opportuno individuare un nuovo socio, pertanto la signora acconsentiva a cedere la propria quota in data 31 luglio Pt_1
2018 alla signora indicata dal marito quale acquirente, per il prezzo di Persona_3
€ 15.000,00, mentre la stessa cedeva successivamente la medesima Persona_3 quota in data 11 giugno 2020 al GN , per l'importo di € 13.760,60; CP_4
pagina 3 di 20 • in data 27 aprile 2018, nel frattempo, depositava ricorso avanti Controparte_1 al Tribunale di Rimini chiedendo lo scioglimento del matrimonio civile e la revisione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale, domandando che fosse riconosciuta l'autosufficienza economica di e che Parte_1
l'assegno previsto a suo favore fosse revocato o, in subordine, ridotto in ragione delle mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, con conferma del contributo statuito per il figlio: il Presidente del Tribunale di Rimini, con provvedimento provvisorio del 12 giugno 2018, confermava le statuizioni economiche del decreto di omologazione del 25 settembre 2012;
• successivamente, con atto di precetto notificato il 17/04/2021, la signora Pt_1
intimava al coniuge separato il pagamento di € 3.350,78 per inadempimento parziale, avendo egli versato, nell'anno 2020, € 20.930,00 in luogo di € 23.916,00, omettendo quindi il pagamento di € 2.986,00; inoltre, dal mese di gennaio Controparte_1
2021 fino al 30 giugno 2021 provvedeva a versare alla moglie e al figlio la somma di €
5.986,00 in luogo della maggior somma di € 11.958,00; la stessa pertanto, Parte_1
in data 30/09/2022, notificava a un ulteriore atto di precetto per Controparte_1
€ 21.858,80, e accertava soltanto successivamente che egli, già in data 19 dicembre 2020, aveva alienato la propria quota nella società “Sara di DR NI & C. Snc” a favore della convivente , cedendo a quest'ultima la propria CP_2 partecipazione di ¾ nella s.n.c. − pari al valore nominale di € 41.281,79 dell'intero capitale sociale − per la esigua somma di € 1.000,00, con pagamento differito al 30 giugno 2021 e senza decorrenza di interessi, come da atto a firma del notaio dott. registrato a Forlì il giorno 11/01/2021 n. 159 serie 1T; Persona_2
• all'esito del procedimento di divorzio, con sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale del 19 maggio 2022, il Tribunale di Rimini riduceva l'assegno di mantenimento dovuto dal signor all'ex coniuge a € 1.000,00 CP_1 Parte_1
mensili, lasciando invariato il contributo per il figlio BI;
deduceva la ricorrente che tale provvedimento poneva altresì in rilievo diverse criticità nella condotta di
[...]
ed in particolare, la vendita della partecipazione sociale e la successiva CP_1
assunzione come dipendente nella medesima società interessata dalla cessione, scelte pagina 4 di 20 ritenute dal Collegio non giustificate e non idonee ad incidere sulle esigenze familiari;
ella rappresentava, inoltre, che rimarrebbe tuttora pendente un procedimento penale a carico del signor per violazione degli obblighi di assistenza familiare in CP_1 caso di separazione o scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p., a seguito di denuncia/querela presentata dalla medesima.
• sussisterebbero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto il debitore cedeva la propria quota societaria alla convivente Controparte_1
successivamente all'insorgenza del credito nei confronti di CP_2 [...]
posto che in data 31/12/2020 lo stesso era già gravato da un debito pari a € Pt_1
2.986,00 nei confronti della coniuge separata;
• sotto il profilo dell'eventus damni, l'alienazione dell'intera quota societaria di
[...] alla signora avrebbe comportato una significativa CP_1 CP_2
riduzione della garanzia patrimoniale, rendendo più incerta e difficoltosa la possibilità per la ricorrente di soddisfare il proprio credito;
• sotto il profilo della scientia damni e del consilium fraudis, la ricorrente deduceva che la cessione da parte di dell'intera sua quota sociale dal valore Controparte_1
nominale superiore ad € 40.000, a fronte di un corrispettivo pattuito di soli € 1.000,00 – di cui peraltro non si aveva conoscenza circa l'effettiva corresponsione – avrebbe evidenziato una sproporzione tale da qualificare l'atto come disposizione a titolo gratuito, con conseguente consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
qualora, invece, l'atto fosse ritenuto a titolo oneroso, la ricorrente sosteneva che il requisito della scientia damni sussisterebbe anche in capo alla convenuta , in considerazione del suo rapporto di convivenza con il CP_2 debitore quest'ultimo, difatti, avrebbe posto in essere un atto Controparte_1
dispositivo dolosamente preordinato a sottrarre la propria partecipazione societaria, mediante un negozio simulato eseguito a favore della convivente, e pertanto revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c; ogni caso poi, anche la partecipatio fraudis della signora sarebbe evidente, tanto più che non potrebbe spiegarsi altrimenti la cessione CP_2 della partecipazione di una società avente ad oggetto attività di motopesca ad una persona che svolge abitualmente l'attività di cameriera presso strutture alberghiere, e pagina 5 di 20 atteso che era convivente dell'alienante, conosceva la situazione economica e CP_2
familiare del signor e accettava di acquistare una quota societaria per un CP_1
prezzo manifestamente vile.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto circa la sussistenza dei presupposti per la revocatoria, la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si costituivano e avversando le opposte pretese ed Controparte_1 CP_2
esponendo a proprio favore che:
• in via preliminare non sussisterebbero i presupposti per l'esperibilità del procedimento sommario di cognizione prescelto dalla ricorrente, sul rilievo che i fatti sarebbero controversi e l'istruttoria complessa e non di pronta soluzione;
i convenuti insistevano, pertanto, per il mutamento del rito da semplificato ad ordinario di cognizione piena, domandando altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti del signor ed evidenziando che la società “Sara di ND NI & CP_4
C. S.n.c.” annovererebbe, oltre alla convenuta , anche il predetto socio, CP_2 titolare – come risulterebbe dallo stesso atto di cessione della quota oggetto di causa – di poteri gestori e rappresentativi. Eccepivano inoltre che la clausola di non libera cedibilità delle quote prevista dall'atto costitutivo della s.n.c. renderebbe il consenso del già menzionato socio necessario ai fini di una eventuale azione esecutiva della creditrice in caso di accoglimento del ricorso;
• non sussisterebbe una ragione del credito e difetterebbe l'evenuts damni, in quanto risulterebbe comproprietario, insieme alla madre e alle sorelle, Controparte_1
di un fabbricato ad uso residenziale sito in Rimini, via del Fante n. 30 angolo via dell'Aviere n. 4, composto da più unità immobiliari - una della quali occupata gratuitamente, in qualità di assegnataria, proprio da sin dal tempo della Parte_1
separazione coniugale risalente all'anno 2012 - e su detta quota di comproprietà la ricorrente avrebbe già a quel tempo iscritto ipoteca per € 200.000,00, anteriorità che renderebbe il credito attualmente vantato già assistito da garanzia reale.
[...]
è inoltre comproprietario, unitamente alla ricorrente, di un immobile ad CP_1
uso garage sito in Rimini, via Ortigara n. 61, del valore stimato di circa € 40.000,00;
pagina 6 di 20 • i convenuti contestavano altresì la fondatezza del credito vantato, sostenendo che le somme non versate deriverebbero dall'applicazione delle condizioni economiche di separazione omologate dal Tribunale di Rimini in data 25 settembre 2012, le quali prevedevano la riduzione dell'assegno di mantenimento in caso di impossibilità lavorativa, circostanza verificatasi per il signor nel periodo di fermo CP_1
pesca e aggravata da sua invalidità accertata nella misura del 47%, oltre che dalla sospensione dell'attività del settore per concomitante emergenza sanitaria da COVID-
19;
• difetterebbero, inoltre, sia il presupposto soggettivo della scientia fraudis del debitore, sia quello del consilium fraudis in capo al terzo, in quanto l'avversa difesa si sarebbe limitata a presunzioni basate sulle qualità delle parti del negozio stipulato e sulla pretesa sproporzione tra il valore nominale della quota e il prezzo di cessione, senza considerare che il valore effettivo della partecipazione ceduta da
[...] dipenderebbe dal patrimonio netto economico della s.n.c., comprensivo CP_1
delle passività societarie;
evidenziavano che la ricorrente già socia fino Parte_1
all'anno 2018 di “Sara di DR NI & C. Snc”, era pienamente consapevole della situazione debitoria della società, circostanza che avrebbe giustificato anche l'entità del prezzo di cessione della quota a da parte di CP_2 [...]
come comprovato da documentazione fiscale e bancaria attestante debiti CP_1
IVA ed esposizioni debitorie della s.n.c. verso istituti di credito sorti anteriormente all'anno 2020; rilevavano, inoltre, che tra il disponente e l'acquirente non vi sarebbe alcun vincolo di parentela e che il mero rapporto di convivenza tra i due non potrebbe integrare elemento idoneo a fondarne la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, né tantomeno un intento elusivo e fraudolento.
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, i resistenti concludevano come sopra riportato.
All'udienza del 07.10.2025 il Giudice istruttore si riservava di provvedere con ordinanza. A scioglimento della riserva, rilevava l'insussistenza dei presupposti per il mutamento del rito da semplificato a ordinario di cognizione e che il terzo non era litisconsorte CP_4
necessario del presente giudizio, nonché l'assenza di una domanda a sostegno della chiamata pagina 7 di 20 in causa formulata nei confronti di quest'ultimo. Dichiarava pertanto la causa matura per la decisione, fissando l'udienza di discussione orale al 27.11.2025 e concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive. All'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. proposta da va Parte_1
accolta per i motivi che seguono.
2. Sussistono infatti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria:
l'esistenza di una ragione di credito anteriore all'atto di disposizione di cui si chiede la revocazione, un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni) e la conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (consilium fraudis). Infine, la conoscenza anche da parte dei terzi del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (participatio fraudis).
3. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha proposto, nello stesso giudizio,
l'azione di simulazione e quella revocatoria in via alternativa, rimettendo così al potere discrezionale del giudice la qualificazione della domanda sotto la species iuris ritenuta più corretta. In tale ipotesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7121), il giudice, sulla base dei fatti allegati e delle risultanze istruttorie, può qualificare la pretesa come azione revocatoria anziché come azione di simulazione, atteso che la proposizione in via alternativa implica la volontà dell'attore di ottenere tutela giuridica sotto l'una o l'altra qualificazione, senza vincolo di priorità. Nel caso di specie, seppure parte ricorrente richiami la simulazione, la domanda attorea è stata supportata da allegazioni e prospettazioni che risultano coerenti con i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che evidenziano l'esistenza di un atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale della creditrice nonché la Parte_1
consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore e alla di Controparte_1
lui convivente . CP_2
Conseguentemente, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda formulata da nel presente procedimento deve essere esaminata come azione Parte_1 pagina 8 di 20 revocatoria ordinaria, quale strumento invocato a tutelare l'interesse creditorio del caso concreto.
4. Quanto alla chiamata in causa del terzo formulata in via preliminare CP_4 dai resistenti, deve rilevarsi che essa non è sorretta da alcuna domanda nei confronti del medesimo, come già evidenziato a scioglimento della riserva del 07.11.2025.
Inoltre, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., né la presente causa può essere ritenuta a lui comune.
4.1.Non è condivisibile l'assunto dei resistenti secondo cui debba essere CP_4 chiamato in causa nel presente giudizio per la sua qualità di socio cui attualmente spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché la rappresentanza legale della società
“Sara di DR NI & C. Snc” - già partecipata da sino alla Controparte_1 data del 19 dicembre 2020. Tale qualità e tali prerogative del socio infatti, attengono CP_4
meramente alla sfera organizzativa interna della società di persone e non vengono incise da una pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione della quota, la quale produce effetti esclusivamente relativi nei confronti della creditrice e non determina né la modifica della titolarità della quota medesima, né l'alterazione dei poteri gestori del socio estraneo all'atto dispositivo impugnato.
4.2.Il litisconsorzio necessario con il socio non è giustificato neppure dal fatto che il CP_4
consenso di sarebbe condizione primaria e dirimente all'esperimento della CP_4 possibile azione esecutiva della ricorrente sulla quota societaria oggetto di causa. Sotto questo secondo profilo, infatti, se è vero che "durante societate" non sarebbe possibile sottoporre ad espropriazione la quota di partecipazione di una società di persone, è peraltro vero che, ai sensi dell'art. 2270 c.c., il creditore particolare del socio, oltre a poter far valere i suoi diritti sugli utili di pertinenza del suo debitore, è autorizzato a compiere atti conservativi sulla quota al medesimo spettante nella liquidazione della società, ed infine, se gli altri beni sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, a chiedere la liquidazione della quota del suo debitore
(cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 8784/1997). Da ultimo si deve quindi osservare che, nelle società di persone, il consenso degli altri soci è richiesto dall'art. 2252 c.c. ai fini dell'efficacia della cessione della quota nei confronti della società, ma non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, che si realizza tra cedente e cessionario con la prestazione del pagina 9 di 20 reciproco consenso. Il consenso degli altri soci opera, pertanto, come conditio iuris per l'opponibilità del trasferimento alla compagine sociale, costituendo elemento esterno al negozio (Cass. n. 2055/1979; Cass. n. 2860/1984; Cass. n. 8784/1997). Ne deriva che gli altri soci non assumono la qualità di parti del contratto di cessione, del quale sono parti esclusivamente il cedente ed il cessionario, e che non possono essere qualificati come litisconsorti necessari in un giudizio avente ad oggetto la simulazione o l'azione revocatoria del negozio.
4.3. Deve ritenersi priva di pregio anche l'eccezione secondo la quale, una volta dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione della quota oggetto di causa, la creditrice non potrebbe comunque procedere al pignoramento della medesima per presunta impossibilità di soddisfare i presupposti dell'azione esecutiva. La finalità dell'azione revocatoria è quella di reintegrare la garanzia patrimoniale del creditore, rendendo inefficace nei suoi confronti l'atto dispositivo che ha pregiudicato le sue ragioni, e ciò a prescindere dalla concreta possibilità di procedere immediatamente all'esecuzione forzata sul bene (Cass. 7 novembre 2002, n. 15605;
Cass. civile, Sez. III, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1228): invero, detta azione ha quale effetto la possibilità per il creditore di promuovere azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato, potendosi poi avverare successivamente condizioni per la sua espropriabilità.
5. Quanto premesso in relazione alla mancanza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo è sufficiente altresì ad affermare la sussistenza dell'interesse della creditrice al mantenimento della quota societaria ceduta in capo al debitore Parte_1
nonché a domandare la dichiarazione di inefficacia, nei propri Controparte_1 confronti, dell'atto dispositivo impugnato.
6. Scendendo nel merito, occorre in primo luogo determinare se l'atto di cessione della quota societaria del 19 dicembre 2020 sia anteriore o posteriore rispetto alla ragione di credito della ricorrente. Invero, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. Quando, invece, l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito la condizione per pagina 10 di 20 l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro (Cass.
n. 2756/2014 e Cass. n. 18315/2015).
7. Nel caso di specie, la ragione di credito vantata da trova fondamento nel Parte_1
decreto di omologazione della separazione consensuale n. 11947/2012 emesso dal
Tribunale di Rimini in data 25 settembre 2012, il quale ha imposto a
[...]
gli obblighi di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore CP_1 della coniuge separata e del figlio, successivamente solo parzialmente modificati dalla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale n. 530/2022, pubblicata il 31 maggio 2022. Tali obbligazioni, aventi natura legale a carattere periodico, si concretizzano in prestazioni autonome e temporalmente distinte, determinate dal provvedimento giudiziale di omologa che ne ha fissato ammontare e modalità: le singole prestazioni così individuate sono divenute esigibili alle rispettive scadenze, sicché il credito oggetto di causa, pur essendo certo e determinato sin dal momento dell'emanazione del decreto di omologazione dell'anno 2012 che lo ha originato, si configura come futuro nelle rate successive. Tale natura non ne esclude la rilevanza ai fini dell'azione revocatoria, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la sussistenza di una ragione di credito anche non immediatamente esigibile (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618).
In ogni caso, a conferma di ciò, si sottolinea che il momento di riferimento ai fini della determinazione dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo è quello dell'insorgenza dello stesso, non già quello dell'inadempimento o dell'accertamento in giudizio. Invero, la giurisprudenza prevalente ha chiarito che, per valutare se il credito sia anteriore o posteriore all'atto dispositivo, occorre fare riferimento al momento in cui il credito nasce, anche se non ancora determinato nell'ammontare o soggetto a condizione (Cass.
10824/2019; Cass. 1327/1993).
Pertanto, anteriormente alla cessione della propria partecipazione Controparte_1
societaria alla convivente - eseguita in data 19 dicembre 2020 - era già debitore nei confronti della coniuge separata consensualmente e del figlio in virtù delle obbligazioni stabilite dal pagina 11 di 20 decreto di omologazione della separazione consensuale del 25 settembre 2012. Tale provvedimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., prevedeva il versamento a di € 500,00 Parte_1
mensili quale contributo per il mantenimento del figlio e di € 17.000,00 annui a titolo di mantenimento della moglie, questi ultimi da corrispondersi in dieci rate da € 1.500,00 e due rate di € 1.000,00 per i mesi di luglio e agosto e/o per i periodi in cui l'obbligato fosse impossibilitato, per qualunque motivo, a svolgere la propria attività di comandante di peschereccio. Tale specifico credito è stato oggetto di precetto notificato dalla ricorrente al debitore in data 17.04.2021.
Successivamente, con precetto del 30 settembre 2022, ha intimato a Parte_1 [...]
il pagamento € 21.500,00 per il mancato versamento, nei propri confronti, CP_1
dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra marzo 2021 e maggio 2022, essendo stato corrisposto in tale periodo esclusivamente il contributo per il mantenimento del figlio. Anche il credito oggetto del secondo atto di precetto, pertanto, trova la propria fonte nel decreto di omologazione della separazione consensuale, poiché la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale del Tribunale di Rimini n. 530/2022 è intervenuta solo successivamente in data 31 maggio 2022, riducendo l'assegno per la moglie a € 1.000,00 mensili e così modificando parzialmente le statuizioni economiche precedenti.
È quindi pacifico che in forza del decreto di omologazione, sia divenuta Parte_1
titolare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di un diritto all'assegno di mantenimento configurante un'obbligazione pecuniaria periodica (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), composta da prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975) le quali si sono rese esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla specifica determinazione giudiziale che ha determinato l'ammontare dell'assegno).
8. È altresì necessario precisare che la cessione della quota societaria da parte del debitore costituisce un atto a titolo oneroso, e non gratuito, anche se il prezzo pattuito per la cessione della quota (nella specie, € 1.000) risulta notevolmente inferiore al valore nominale della partecipazione indicato nell'atto dispositivo impugnato (€ 41.281,79).
La natura onerosa dell'atto, difatti, non viene meno per la incongruità del corrispettivo asseritamente dedotta da parte ricorrente, trattandosi comunque di trasferimento effettuato a fronte di un prezzo, ancorché simbolico o irrisorio (cfr. Cass. civ. n.
pagina 12 di 20 35685/2023; Cass. civ. n.9640/2013). Ai fini della qualificazione dell'atto come oneroso, poi, non rileva nemmeno la prova dell'effettivo pagamento del prezzo, poiché la natura dell'atto si desume dalla causa del contratto e dall'esistenza di un corrispettivo, indipendentemente dalla concreta esecuzione del pagamento, la cui eventuale mancanza può assumere rilievo solo sotto il profilo della simulazione o della frode, ma non incide sulla qualificazione ai fini dell'art. 2901 c.c.
9. Posto dunque che trattasi di atto di disposizione a titolo oneroso, successivo all'insorgenza del credito, occorre ora valutare gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria: dalla posteriorità dell'atto rispetto all'insorgenza del credito, deriva che, sotto il profilo soggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria
è sufficiente la prova della conoscenza del debitore e del terzo del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis).
10. Partendo dal requisito oggettivo, si rammenta che l'evenuts damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Il creditore risulta conseguentemente pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventa incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
10.1.Quanto all'onere della prova, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 18.06.2019 n. 16221, Cass. 19.7.2018 n. 19207). Il debitore, infatti, è l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di darne prova, in ossequio al principio della vicinanza della prova, dimostrando che quell'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il pagina 13 di 20 suo patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass., 4 luglio 2006, n. 15265; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963).
10.2.Nel caso di specie, l'atto di cessione della quota del 19 dicembre 2020, ha comportato il trasferimento della partecipazione societaria – pari al 75% - di nella Controparte_1
società “Sara di DR NI & C. Snc” alla di lui convivente : non è CP_2
contestabile che l'atto dispositivo abbia riguardato la proprietà della quota oggetto di cessione, con un'operazione volta a sostituire il diritto di partecipazione sociale del debitore con la corresponsione di una esigua somma di denaro - non facilmente rinvenibile e di fatto non rinvenuto nel patrimonio del debitore convenuto - di cui i resistenti non hanno mai fornito prova dell'effettivo pagamento, risultando senz'altro più difficile l'esecuzione coattiva del credito e quindi palesandosi altresì l'eventuale e futura impossibilità di procedere con l'esecuzione. A tal proposito, la Suprema Corte ha messo in luce che “…ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”
(Cass. 7262/2000). Ed inoltre “A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.” (cfr. Cass., n.
1896/2012). In tale contesto, anche la cessione di una partecipazione societaria in cambio di denaro liquido è sufficiente a generare una variazione qualitativa del patrimonio del debitore e, sotto il profilo degli effetti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del creditore, può essere considerata equiparabile all'alienazione di un bene immobile. Entrambi gli atti, infatti, determinano la sostituzione di un bene dotato di maggiore stabilità e tracciabilità patrimoniale (nella fattispecie, la partecipazione societaria) – e quindi più facilmente aggredibile – con il denaro, che per sua natura è caratterizzato da volatilità e facile dissipabilità, integrando l'eventus damni ai sensi dell'art. 2901 c.c.
10.3.Il debitore ha rappresentato, a proprio favore, che già al momento della cessione della quota societaria residuasse in capo al medesimo un patrimonio sufficiente a soddisfare la garanzia patrimoniale della creditrice, essendo egli comproprietario, assieme alla madre e alle sorelle, di un fabbricato ad uso residenziale sito in Rimini, via del Fante n. 30, angolo via pagina 14 di 20 dell'Aviere n. 4, il quale consta di quattro unità immobiliari, una delle quali occupata dalla creditrice in qualità di assegnataria della casa coniugale. Egli ha inoltre Parte_1
rappresentato di essere comproprietario per la quota di ½, assieme alla creditrice, di un immobile ad uso garage sito in Rimini, via Ortigara n. 61, eccependo altresì un non meglio precisato interessamento all'acquisto di quest'ultimo da parte di terzi per la cifra di euro
40.000. Tuttavia, il resistente non ha allegato, né provato, il valore di tali immobili, di cui si conosce unicamente la consistenza in metri quadri, la rendita, e la classe catastale (classe A/3
– abitazioni di tipo economico -, totale vani 23, rendita € 2.479,68 per le unità immobiliari parte del fabbricato di via dell'Aviere n. 4; classe C/6 per 29 mq e rendita € 202,19 relativamente all'immobile ad uso garage di via Ortigara n. 61). Peraltro, proprio dalle visure catastali depositate dai resistenti, emerge che è proprietario del Controparte_1 fabbricato di via dell'Aviere n. 4 per la sola quota di 1/9.
10.4.Ancora, non può essere rilevante la circostanza che la creditrice abbia iscritto, a garanzia dell'obbligo di mantenimento del figlio e della moglie, ipoteca giudiziale per € 200.000,00 gravante sull'unità immobiliare di via dell'Aviere n. 4, poiché tale garanzia reale, benché iscritta anteriormente all'atto impugnato nel presente giudizio, insiste solamente sulla quota di 1/9 di un immobile in comproprietà del debitore con altri tre soggetti (la madre e le sorelle), circostanza che notoriamente rende l'esecuzione forzata comunemente più complessa e scarsamente remunerativa, per la poca appetibilità delle quote indivise e la plausibile necessità di una futura divisione giudiziale.
10.5.Per le suesposte ragioni non è idonea a far venire meno la sussistenza dell'eventus damni nemmeno la circostanza, eccepita dai resistenti, che la creditrice non abbia dato prova di aver proseguito l'azione esecutiva dopo la notifica dei due precetti relativi alla ragione di credito oggetto di causa. Come anticipato, il pregiudizio integrante l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria è configurabile anche solo come pericolo, senza necessità di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente che l'atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Tale pericolo non viene meno per il solo fatto che il creditore non abbia proseguito l'esecuzione dopo il precetto, poiché la funzione dell'azione revocatoria è preventiva e mira a conservare la garanzia patrimoniale, indipendentemente dall'attualità dell'aggressione esecutiva. Nel caso di specie, l'atto di disposizione patrimoniale compiuto addirittura pagina 15 di 20 anteriormente alla notifica del primo atto di precetto del 17 aprile 2021, ha determinato un depauperamento del patrimonio del debitore, aggravando indiscutibilmente la difficoltà di soddisfazione del credito.
11. Venendo ora al requisito soggettivo, è necessaria la consapevolezza in capo al debitore delle conseguenze negative che gli atti dispositivi posti in essere erano in grado di produrre a scapito delle ragioni creditorie;
tale consapevolezza può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n.
4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
11.1.Nel caso di specie, sussiste la prova della presenza di tale elemento psicologico in capo al debitore atteso che il debitore era pienamente consapevole degli Controparte_1
obblighi di mantenimento verso la moglie e il figlio, obblighi il cui titolo originario rimane rappresentato in questa sede dal decreto di omologa della separazione consensuale.
Sulla consapevolezza del pregiudizio derivante dall'aver sostituito la propria partecipazione societaria con denaro, il debitore ha rappresentato che la società “Sara di DR NI
& C. Snc” fosse affetta da grave situazione debitoria già anteriormente all'atto di cessione del
2020 e che, pertanto, da un lato la cessione non sarebbe stata finalizzata a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore e, dall'altro, non vi sarebbe stata alcuna significativa diminuzione del proprio patrimonio, posto che l'irrisorietà del prezzo di cessione della quota sarebbe dipesa esclusivamente dalla necessità di far fronte alla situazione debitoria della società di persone. Tale argomentazione non è condivisibile, poiché l'esistenza di debiti della s.n.c. di per sé non costituisce elemento significativo, in quanto il debitore non ha allegato alcuna prova documentale specifica che quantifichi in maniera analitica e aggiornata la situazione patrimoniale complessiva della già menzionata società al tempo del compimento dell'atto dispositivo. Non risultano idonee a dimostrare l'assenza di scientia damni in capo al debitore nemmeno le tre allegazioni costituite da una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate circa la sussistenza di una presunta anomalia nel versamento dell'IVA da parte della società “Sara di ND NI & C.” (con riferimento alle comunicazioni periodiche IVA del
19/05/2018), né l'istanza di rateizzazione (soltanto parzialmente allegata) proposta da in qualità di legale rappresentante della s.n.c. all'Agenzia delle Entrate Controparte_1
Riscossione in data 02/12/2019 per un debito complessivo di € 40.529,33, ed, infine, non pagina 16 di 20 giova in tal senso nemmeno la comunicazione dell'istituto di credito Banca Malatestiana del
07/08/2020, con la quale si rappresentava alla Società di persone l'esposizione debitoria della stessa, alla data del 31/07/2018 (docc. n. 7,8,9 parte resistente).
I predetti documenti, infatti, si limitano a evidenziare singoli debiti o anomalie fiscali, senza fornire una rappresentazione completa e attendibile della situazione patrimoniale della società di persone alla data della cessione, né tantomeno dimostrano che la partecipazione societaria di al tempo fosse priva di valore o addirittura negativa, Controparte_1
quindi legittimamente ceduta ad un prezzo irrisorio.
11.2.Non appare verosimile la giustificazione dell' della cessione della CP_1
partecipazione invocando una invalidità accertata nella misura del 47%, la quale lo avrebbe indotto a modificare la propria mansione da comandante di peschereccio a motorista, con il compito di individuare e risolvere guasti e malfunzionamenti dei motori. Come correttamente evidenziato nella sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale, infatti, non sussiste alcuna immediata correlazione tra la qualità di socio e la necessità di svolgere attività lavorativa usurante.
12. Quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, si rileva che, nel caso di atto impugnato successivo al sorgere del credito, è necessario che il terzo sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso in danno dei creditori, queste da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione del patrimonio del debitore. Tale consapevolezza non presuppone né l'intenzione di nuocere, né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore o dello specifico credito per cui è proposta l'azione
(cfr. Cass. n. 10430/2005; Cass. 23326/2018; sulla circostanza che per cui non è necessaria la prova dell'animus nocendi del terzo cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06.08.2004; Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 987/1989; Cass. n. 8930/1987; Cass. n. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).
12.1.Nel caso di specie sussistono elementi gravi precisi e concordanti circa l'esistenza di una consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie anche in capo alla convivente del debitore . Invero, “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per CP_2
l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere
pagina 17 di 20 estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., Sez. VI, n. 10928/2020).
La convivenza di fatto tra e , è documentata Controparte_1 CP_2
dall'allegato certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza, e si desume anche da quanto accertato dal collegio in sede di sentenza di divorzio. La Sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale n. 530/2022 del Tribunale di Rimini - emessa a seguito di procedimento di divorzio instaurato nel 2018 e pubblicata in data 31 maggio 2022 - la quale ha rilevato come il debitore avesse richiesto già in quel giudizio una riduzione delle statuizioni economiche del mantenimento anche in ragione, tra le altre, dell'esistenza di una nuova relazione sentimentale, considerata già allora dal Collegio di per sé non foriera di costi e, in ogni caso, non idonea a prevalere rispetto agli obblighi di mantenimento verso la moglie e il figlio. La medesima sentenza, relativamente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della presente causa, già affermava “… Non convince invece la circostanza della vendita delle quote sociali, non essendovi una immediata connessione tra la qualità di socio e la necessità di svolgere “lavoro usurante”; pertanto la scelta le cui ragioni non sono chiare, di dismettere la quota sociale in favore della propria compagna e farsi assumere quale dipendente non possono pregiudicare le Persona_4
esigenze della e del figlio BI.” (pag. 3 Sent. Trib. di Rimini n. 530/2022 del 31.05.2022). Pt_1
Tale passo consente infatti di presumere che la relazione tra il debitore e fosse CP_2 sussistente già alla data della cessione.
Già nell'ambito del procedimento di divorzio del 2018, l' aveva domandato CP_1
addirittura di eliminare del tutto l'assegno di mantenimento a favore della coniuge separata, motivando tale richiesta – tra le altre ragioni – anche con i costi sopravvenuti derivanti dalla nuova relazione sentimentale.
12.2.Non è stata dedotta né dimostrata alcuna ragione per cui la sig.ra la quale CP_2 abitualmente esercitava attività lavorativa di cameriera presso strutture alberghiere di Rimini
– circostanza mai contestata dai resistenti – avrebbe accettato di acquistare, per il corrispettivo di € 1.000,00, la quota maggioritaria di una società di persone avente ad oggetto attività di pesca marittima con motopeschereccio, asseritamente caratterizzata da rilevanti perdite e - come risulta dall'atto dispositivo - lasciando all'altro socio, titolare della quota minoritaria residuale, i poteri di amministrazione straordinaria e la rappresentanza legale della società medesima, seppur mantenendo poteri di firma in virtù della carica di socia amministratrice pagina 18 di 20 conseguita. Tanto più che, come in parte argomentato anche dagli stessi resistenti, ai sensi degli artt. 2291 e 2267 c.c., in combinato disposto all'art. 2269 c.c., il socio entrante in una società in nome collettivo risponde illimitatamente e solidalmente anche per le obbligazioni sorte anteriormente al suo ingresso (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2435/2019). Ne consegue che l'acquisto, nell'anno 2020, della quota maggioritaria di una società di persone asseritamente già gravata da ingenti debiti sin dall'anno 2018, non può trovare adeguata giustificazione economica se non nell'intento di agevolare il debitore originario a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, attraverso un'operazione priva di logica imprenditoriale.
13.Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono tutti i presupposti affinché l'azione revocatoria sia accolta a favore di Va pertanto dichiarata l'inefficacia, in favore Parte_1
di dell'atto di cessione di quota sociale denominato “Cessione quota sociale nella Parte_1
CP_ Società a firma del notaio dott. Parte_2 [...]
e stipulato tra e in Rimini il Persona_2 Controparte_1 CP_2
19/12/2020, registrato a Forlì il giorno 11/01/2021, n. 159 Serie 1T.
14. Stante la sostanziale soccombenza delle parti resistenti, queste ultime devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente come liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 - aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - per la fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto espletatasi nel presente procedimento mediante l'acquisizione dei documenti allegati.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (v. Tribunale Monza sez. III, 19.08.2016, n. 2304).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1307/2025 R.G. del
Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 19 di 20 - ACCOGLIE, la domanda ex art 2901 c.c. e per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di cessione di quota sociale denominato “Cessione quota sociale nella Parte_1
Società Sara di DR NI & C. Snc” a firma del notaio dott.
[...]
stipulato tra e in Rimini il 19/12/2020, Persona_2 Controparte_1 CP_2
registrato a Forlì il giorno 11/01/2021, n. 159 Serie 1T;
- CONDANNA i resistenti e al pagamento, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, in favore di delle spese di lite che liquidano in complessivi € 276,08 per Parte_1
esborsi (anticipazioni per pagamento del contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo, comprensivi di spese documentate di notifica) ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge.
Rimini, lì 12.12.2025
Il Giudice,
Dott.ssa Giorgia Cecchini
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