Articolo 6 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 dicembre 2002
Art. 6. (Misure in materia di comunicazioni) 1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all' articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.
3. All' articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco".
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".
Note all' art. 6:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 , reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
L'art. 20, comma 2, cosi' recita:
"2. E' istituito un contributo sulle attivita' di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo e' dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo e' determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non e' dovuto in caso di perdite di esercizio.
Il contributo e' versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno e' versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto e' determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.".
- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 , reca: "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , ed in tema di attivita' giornalistica". L'art. 7, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 7 (Chiamate di disturbo e di emergenza). - L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza, compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.
2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002