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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – Sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al r.g.n. 2913/2023, pendente tra
, nato a [...], il [...], (C.F: ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Tuscania (VT), in Via VI Febbraio 1971 n.1, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Chiara Bartoloni (C.F: ), (C.F: CodiceFiscale_2 Parte_2
) e (C.F: ), tutte del Foro di Viterbo, ed CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima, sito in Civita Castellana (VT), Via San
Gregorio n. 21, in virtù di procura alle liti resa su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._5
via Umberto Calosso n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ricci (C.F.
del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, C.F._6
Viale dello Statuto n. 52 scala B int. 1, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. e allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 10.12.24 resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.23 il sig. , premessa la rottura della convivenza more Parte_1
uxorio con , dalla cui unione era nato il figlio (Londra, 7.11.2021), adiva CP_1 Persona_1
l'intestato tribunale per ottenere provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
a sostegno della domanda rappresentava che la relazione con la madre del bambino e la nascita del minore era avvenuta a Londra, dove la coppia viveva per motivi lavorativi, che a causa dell'incompatibilità caratteriale le parti avevano deciso di porre fine alla loro relazione e di far rientro in Italia, che a causa del disinteresse materno non era stato possibile iscrivere nell'anagrafe nazionale e alla Asl territorialmente competente sicché, nel maggio Per_1
2023, su proprio ricorso e in contumacia della madre, aveva provveduto il giudice tutelare, che oabitava per la maggior parte del tempo con il padre e la nonna paterna a Tuscania, mentre Per_1
la madre lo vedeva in maniera discontinua e occasionale, che egli lavorava come fornaio percependo un reddito mensile di circa € 1.200 mensili e provvedeva al mantenimento del figlio e a corrispondere alla madre € 300 mensili per assicurare il soddisfacimento delle necessità di Per_1
quando era con la mamma. Concludeva chiedendo l'affido esclusivo del minore, con diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé a weekend alternati, dal venerdì alle ore 12.00 alla domenica sino alle ore 18.00, durante le vacanze natalizie e pasquali secondo il regime dell'alternanza e per una settimana durante le vacanze estive.
Si costituiva la signora eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto CP_1
introduttivo e l'incompetenza del tribunale di Viterbo in favore del tribunale di Roma, luogo di residenza prevalente del minore;
nel merito si opponeva all'affido esclusivo di e chiedeva Per_1
invece un regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé e obbligo di
[...]
di versarle la somma di € 300 mensili per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì alle 12 sino alla domenica alle 18, e tutte le volte che lo desiderasse, oltre che durante le vacanze secondo il regime dell'alternanza.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e la competenza territoriale del
Tribunale adito, in ragione del fatto che il bambino, quantomeno dal gennaio 2024, era collocato presso il padre a Tuscania, il giudice istruttore ha disposto in via provvisoria e urgente l'affidamento condiviso di on collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre a fine Per_1
settimane alternati, dalle 16 del venerdì alle 15 della domenica, e ha posto a carico della signora l'obbligo di corrispondere € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al padre per il CP_1
mantenimento del minore;
demandata dapprima ai servizi sociali e poi ad un consulente tecnico d'ufficio la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 sulle sole conclusioni del ricorrente poiché il legale della resistente non ha più partecipato al giudizio, avendo rinunciato al mandato il 13.3.25 senza essere stata sostituita. All'esito della ctu il ricorrente ha parzialmente modificato le proprie conclusioni come di seguito riportato: “disporre l'affidamento super esclusivo, con collocamento prevalente presso il padre, in capo al sig. del minore e per l'effetto disporre in capo alla sig.ra Parte_1 Persona_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 250.00, oltre
[...]
rivalutazione Istat, da corrispondere al padre entro e non oltre il 5 di ogni mese, nonché il 50% delle
spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Viterbo. L'importo riguardante l'assegno unico universale spettante al minore dovrà essere integralmente percepito dal sig. quale Pt_1
genitore collocatario”.
Orbene, in tema di responsabilità genitoriale il codice civile stabilisce che l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater) e invero la giurisprudenza ha chiarito che poiché l'affidamento c.d. "super esclusivo" impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
24876 del 09/09/2025).
Nella specie non ricorrono tali presupposti poiché sebbene la madre non veda il bimbo da tempo e da ultimo non abbia più neppure partecipato al giudizio non sono emersi fattori gravemente pregiudizievoli che inducano a ritenere necessario ricorrere alla misura ablativa e, al contrario, è necessario sperimentare ogni strada necessaria a far sì che la sig.ra riesca a recuperare un CP_1
rapporto con Per_1
Invero, il minore coabita con il padre da tempo e vive una situazione stabile dal punto di vista affettivo ed educativo tanto che il ctu ha riscontrato che “il minore ha un attaccamento Per_1
sicuro con la figura paterna, la quale ha assunto verso il minore un ruolo affidabile ed accogliente. Il sig. ha buone competenze genitoriali, si evidenzia la capacità di fornire regole adeguate, Pt_1
portare calore ed affetto nella relazione, sostenere la socializzazione del minore”. Quanto alla relazione con la madre il ctu riferisce che “il bambino da circa un anno non ha alcun rapporto con la madre, la quale ha delegato la cura del minore al padre, ritirandosi gradualmente dalla relazione. Al momento la signora non videochiama il bambino dichiarando di vivere con insofferenza il fatto che il medesimo sia affidato al padre, non ha ottemperato al diritto di visita proposto dall'Ill.mo Giudice portando come motivazione impegni lavorativi, non contribuisce economicamente al sostegno del minore ritenendo di non voler assumere una sola funzione economia”.
Tale volontaria sottrazione ai doveri genitoriali costituisce un inadempimento agli obblighi di legge e non va bene per il minore che, evidentemente, ha necessità di avere entrambe le figure genitoriali a presidiarne sanamente la crescita, sicché è verosimile ritenere che prima o poi, ricercherà Per_1
la figura che gli sta mancando.
Va, infatti, considerato che il diritto alla bigenitorialità non costituisce solo un diritto del genitore, facendo invece capo anche al minore, tanto che l'articolo 315 bis cc, nel declinarne il contenuto, fa espresso riferimento al figlio, stabilendo il suo diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, aggiungendo che il dovere radicato in capo a questi ultimi deve esplicitarsi nel rispetto delle capacità del figlio e delle sue inclinazioni naturali.
Nel caso in esame l'affido supesclusivo è stato suggerito dal ctu e richiesto dal padre in ragione dell'atteggiamento “evitante” della madre che, schermandosi dietro al fatto di non voler svolgere una mera funzione economica, di fatto si è sfilata dalla vita del figlio, senza affrontare le difficoltà che l'essere genitore comporta.
In tale situazione ritiene il collegio che affidare solo al padre legittimi il perpetrarsi di un Per_1
atteggiamento della madre che si traduce nell'inosservanza di precisi obblighi di legge i quali non consistono solo nell'obbligo di mantenimento, di cui il ricorrente invoca il rispetto chiedendo un assegno mensile a carico della , ma implicano un'attività di accudimento che, seppure non è CP_1
coercibile e al momento non è esercitata con costanza e quotidianità da parte della madre che non vede il bambino, non può arrivare ad esonerarla da tutto compreso il fatto di dover prendere le decisioni che coinvolgono la vita del figlio. Ella invece dovrà occuparsene, quantomeno sotto tale aspetto decisionale, non essendo emerse sue condotte gravemente pregiudizievoli che la rendono un genitore pericoloso per il minore e per questo è necessario mantenere l'affido condiviso.
La collocazione va mantenuta presso il padre, dovendo garantirsi la continuità dell'ambiente di vita del figlio e tenuto conto del fatto che finora solo il padre ha dimostrato di essere in grado di assumersi la responsabilità dei propri compiti di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto.
Va però prevista una frequentazione di con la madre e tuttavia, atteso il lungo tempo Per_1
trascorso dall'ultima volta in cui la sig.ra ha visto il bambino e considerata la tenera età del CP_1
minore, il recupero della relazione deve avvenire con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti ovvero quelli del luogo in cui vive il minore, che predisporranno un calendario di incontri settimanali.
Quanto al mantenimento, l'obbligo grava su entrambi i genitori che devono adempierlo in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
(art. 316 bis c.c.); la sig.ra all'udienza del 13 giugno 2024 ha riferito di lavorare dal lunedì al CP_1
venerdì come cameriera in un ristorante percependo una retribuzione di € 1.050, oltre agli straordinari per i turni svolti di domenica e di vivere in casa del nonno che non le chiede nulla per le spese a cui ella volontariamente contribuisce, pertanto va confermato l'obbligo di corrispondere al padre la somma di € 250 mensili per il mantenimento di in quanto congruo rispetto alle Per_1
capacità economiche della parte e la previsione di tale obbligo comporta il rigetto della domanda di assegnare al padre l'intero importo dell'assegno unico.
In ragione dell'esito complessivo della controversia e degli interessi coinvolti le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. Affida (Londra, 7.11.2021) ad entrambi i genitori con collocazione presso il Persona_1
padre, in Tuscania, e diritto della madre di vederlo alla presenza dei servizi sociali territorialmente competenti secondo un calendario che preveda almeno un incontro a settimana;
2. dispone che a titolo di contributo al mantenimento del figlio versi la CP_1 Per_1
somma di € 250 a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione come per Parte_1
legge, nonché il 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del protocollo adottato presso l'intestato tribunale;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 27.11.2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – Sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al r.g.n. 2913/2023, pendente tra
, nato a [...], il [...], (C.F: ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Tuscania (VT), in Via VI Febbraio 1971 n.1, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Chiara Bartoloni (C.F: ), (C.F: CodiceFiscale_2 Parte_2
) e (C.F: ), tutte del Foro di Viterbo, ed CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima, sito in Civita Castellana (VT), Via San
Gregorio n. 21, in virtù di procura alle liti resa su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._5
via Umberto Calosso n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ricci (C.F.
del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, C.F._6
Viale dello Statuto n. 52 scala B int. 1, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. e allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 10.12.24 resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.23 il sig. , premessa la rottura della convivenza more Parte_1
uxorio con , dalla cui unione era nato il figlio (Londra, 7.11.2021), adiva CP_1 Persona_1
l'intestato tribunale per ottenere provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
a sostegno della domanda rappresentava che la relazione con la madre del bambino e la nascita del minore era avvenuta a Londra, dove la coppia viveva per motivi lavorativi, che a causa dell'incompatibilità caratteriale le parti avevano deciso di porre fine alla loro relazione e di far rientro in Italia, che a causa del disinteresse materno non era stato possibile iscrivere nell'anagrafe nazionale e alla Asl territorialmente competente sicché, nel maggio Per_1
2023, su proprio ricorso e in contumacia della madre, aveva provveduto il giudice tutelare, che oabitava per la maggior parte del tempo con il padre e la nonna paterna a Tuscania, mentre Per_1
la madre lo vedeva in maniera discontinua e occasionale, che egli lavorava come fornaio percependo un reddito mensile di circa € 1.200 mensili e provvedeva al mantenimento del figlio e a corrispondere alla madre € 300 mensili per assicurare il soddisfacimento delle necessità di Per_1
quando era con la mamma. Concludeva chiedendo l'affido esclusivo del minore, con diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé a weekend alternati, dal venerdì alle ore 12.00 alla domenica sino alle ore 18.00, durante le vacanze natalizie e pasquali secondo il regime dell'alternanza e per una settimana durante le vacanze estive.
Si costituiva la signora eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto CP_1
introduttivo e l'incompetenza del tribunale di Viterbo in favore del tribunale di Roma, luogo di residenza prevalente del minore;
nel merito si opponeva all'affido esclusivo di e chiedeva Per_1
invece un regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé e obbligo di
[...]
di versarle la somma di € 300 mensili per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì alle 12 sino alla domenica alle 18, e tutte le volte che lo desiderasse, oltre che durante le vacanze secondo il regime dell'alternanza.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e la competenza territoriale del
Tribunale adito, in ragione del fatto che il bambino, quantomeno dal gennaio 2024, era collocato presso il padre a Tuscania, il giudice istruttore ha disposto in via provvisoria e urgente l'affidamento condiviso di on collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre a fine Per_1
settimane alternati, dalle 16 del venerdì alle 15 della domenica, e ha posto a carico della signora l'obbligo di corrispondere € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, al padre per il CP_1
mantenimento del minore;
demandata dapprima ai servizi sociali e poi ad un consulente tecnico d'ufficio la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 sulle sole conclusioni del ricorrente poiché il legale della resistente non ha più partecipato al giudizio, avendo rinunciato al mandato il 13.3.25 senza essere stata sostituita. All'esito della ctu il ricorrente ha parzialmente modificato le proprie conclusioni come di seguito riportato: “disporre l'affidamento super esclusivo, con collocamento prevalente presso il padre, in capo al sig. del minore e per l'effetto disporre in capo alla sig.ra Parte_1 Persona_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 250.00, oltre
[...]
rivalutazione Istat, da corrispondere al padre entro e non oltre il 5 di ogni mese, nonché il 50% delle
spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Viterbo. L'importo riguardante l'assegno unico universale spettante al minore dovrà essere integralmente percepito dal sig. quale Pt_1
genitore collocatario”.
Orbene, in tema di responsabilità genitoriale il codice civile stabilisce che l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora sia contraria agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater) e invero la giurisprudenza ha chiarito che poiché l'affidamento c.d. "super esclusivo" impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
24876 del 09/09/2025).
Nella specie non ricorrono tali presupposti poiché sebbene la madre non veda il bimbo da tempo e da ultimo non abbia più neppure partecipato al giudizio non sono emersi fattori gravemente pregiudizievoli che inducano a ritenere necessario ricorrere alla misura ablativa e, al contrario, è necessario sperimentare ogni strada necessaria a far sì che la sig.ra riesca a recuperare un CP_1
rapporto con Per_1
Invero, il minore coabita con il padre da tempo e vive una situazione stabile dal punto di vista affettivo ed educativo tanto che il ctu ha riscontrato che “il minore ha un attaccamento Per_1
sicuro con la figura paterna, la quale ha assunto verso il minore un ruolo affidabile ed accogliente. Il sig. ha buone competenze genitoriali, si evidenzia la capacità di fornire regole adeguate, Pt_1
portare calore ed affetto nella relazione, sostenere la socializzazione del minore”. Quanto alla relazione con la madre il ctu riferisce che “il bambino da circa un anno non ha alcun rapporto con la madre, la quale ha delegato la cura del minore al padre, ritirandosi gradualmente dalla relazione. Al momento la signora non videochiama il bambino dichiarando di vivere con insofferenza il fatto che il medesimo sia affidato al padre, non ha ottemperato al diritto di visita proposto dall'Ill.mo Giudice portando come motivazione impegni lavorativi, non contribuisce economicamente al sostegno del minore ritenendo di non voler assumere una sola funzione economia”.
Tale volontaria sottrazione ai doveri genitoriali costituisce un inadempimento agli obblighi di legge e non va bene per il minore che, evidentemente, ha necessità di avere entrambe le figure genitoriali a presidiarne sanamente la crescita, sicché è verosimile ritenere che prima o poi, ricercherà Per_1
la figura che gli sta mancando.
Va, infatti, considerato che il diritto alla bigenitorialità non costituisce solo un diritto del genitore, facendo invece capo anche al minore, tanto che l'articolo 315 bis cc, nel declinarne il contenuto, fa espresso riferimento al figlio, stabilendo il suo diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, aggiungendo che il dovere radicato in capo a questi ultimi deve esplicitarsi nel rispetto delle capacità del figlio e delle sue inclinazioni naturali.
Nel caso in esame l'affido supesclusivo è stato suggerito dal ctu e richiesto dal padre in ragione dell'atteggiamento “evitante” della madre che, schermandosi dietro al fatto di non voler svolgere una mera funzione economica, di fatto si è sfilata dalla vita del figlio, senza affrontare le difficoltà che l'essere genitore comporta.
In tale situazione ritiene il collegio che affidare solo al padre legittimi il perpetrarsi di un Per_1
atteggiamento della madre che si traduce nell'inosservanza di precisi obblighi di legge i quali non consistono solo nell'obbligo di mantenimento, di cui il ricorrente invoca il rispetto chiedendo un assegno mensile a carico della , ma implicano un'attività di accudimento che, seppure non è CP_1
coercibile e al momento non è esercitata con costanza e quotidianità da parte della madre che non vede il bambino, non può arrivare ad esonerarla da tutto compreso il fatto di dover prendere le decisioni che coinvolgono la vita del figlio. Ella invece dovrà occuparsene, quantomeno sotto tale aspetto decisionale, non essendo emerse sue condotte gravemente pregiudizievoli che la rendono un genitore pericoloso per il minore e per questo è necessario mantenere l'affido condiviso.
La collocazione va mantenuta presso il padre, dovendo garantirsi la continuità dell'ambiente di vita del figlio e tenuto conto del fatto che finora solo il padre ha dimostrato di essere in grado di assumersi la responsabilità dei propri compiti di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto.
Va però prevista una frequentazione di con la madre e tuttavia, atteso il lungo tempo Per_1
trascorso dall'ultima volta in cui la sig.ra ha visto il bambino e considerata la tenera età del CP_1
minore, il recupero della relazione deve avvenire con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti ovvero quelli del luogo in cui vive il minore, che predisporranno un calendario di incontri settimanali.
Quanto al mantenimento, l'obbligo grava su entrambi i genitori che devono adempierlo in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
(art. 316 bis c.c.); la sig.ra all'udienza del 13 giugno 2024 ha riferito di lavorare dal lunedì al CP_1
venerdì come cameriera in un ristorante percependo una retribuzione di € 1.050, oltre agli straordinari per i turni svolti di domenica e di vivere in casa del nonno che non le chiede nulla per le spese a cui ella volontariamente contribuisce, pertanto va confermato l'obbligo di corrispondere al padre la somma di € 250 mensili per il mantenimento di in quanto congruo rispetto alle Per_1
capacità economiche della parte e la previsione di tale obbligo comporta il rigetto della domanda di assegnare al padre l'intero importo dell'assegno unico.
In ragione dell'esito complessivo della controversia e degli interessi coinvolti le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. Affida (Londra, 7.11.2021) ad entrambi i genitori con collocazione presso il Persona_1
padre, in Tuscania, e diritto della madre di vederlo alla presenza dei servizi sociali territorialmente competenti secondo un calendario che preveda almeno un incontro a settimana;
2. dispone che a titolo di contributo al mantenimento del figlio versi la CP_1 Per_1
somma di € 250 a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione come per Parte_1
legge, nonché il 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del protocollo adottato presso l'intestato tribunale;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 27.11.2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco