CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 17.06.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 308/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Paolo Galluccio presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa alla via Giotto n.
87; appellanti
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Gemma Maresca, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 ; CP_1 Email_1 appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, gli appellanti, in servizio presso l'ospedale di
Aversa, impugnavano la sentenza n. 4726 del 2024 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, nel periodo da gennaio 2017 a gennaio 2022, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 2.436,05 in favore di e di Parte_1
€ 2.489,26 in favore di , con vittoria di spese di lite. Parte_2
In particolare, con varie argomentazioni, sostenevano:
-una erronea interpretazione della contrattazione collettiva e del suo ambito temporale di applicazione;
-una erronea valutazione della prassi aziendale;
-una erronea valutazione dell'onere probatorio;
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094, 2099 c.c.. Cont Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
La res controversa è rappresentata dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza EL e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63).
Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, occorre che si trovi in una situazione nella quale sia obbligato giuridicamente ad eseguirne le istruzioni e a prestare l'attività nel suo interesse.
La Suprema Corte nazionale, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, la condotta in esame faccia parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non debba essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., n. 19273 del 2006).
Sul punto, più di recente, è stato precisato che il c.d. "tempo tuta" costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (cfr. Cass., n. 25478 del 2023).
Inoltre, è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 9215 del 2012). Si è, altresì, evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione
“implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento agli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, Pt_3 devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro Pt_3 all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cfr. Cass. n. 3901 del
2019).
In altri termini, anche la natura degli indumenti può implicitamente evidenziare eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cfr. Cass n. 16604 del 2019).
In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora debba essere obbligatoriamente effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo, la Suprema Corte, con sentenza n. 12408 del 2024, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, attraverso l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo per indossare lo stesso. Con riferimento al caso di specie, poi, non si ignora che l'art. 27 commi 11 e 12 del C.C.N.L. del comparto Sanità, relativo al triennio 2016-2018, prevede: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31.07.2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per l'anno 2019. All'art. 3 di quest'ultimo, rubricato “ISTITUTO DELL'ORARIO DI LAVORO”, sono, invero, disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle
12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purché rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”.
Per tutto il periodo di tempo considerato, i lavoratori deducevano di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno.
Se poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale delle operazioni (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la svestizione dopo), non erano, però, oggetto di analitica descrizione: gli specifici tempi dedicati alla suddetta attività,
l'obbligatorietà dell'esecuzione prima dell'inizio e alla fine del turno, le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, con esercizio di potere disciplinare, risentendo le richieste probatorie, di riflesso, degli stessi limiti.
Affermare genericamente che la vestizione avveniva prima del turno e la svestizione subito dopo lo stesso, non consentiva di definire l'effettività della prestazione che si chiedeva di retribuire e il suo assoggettamento al potere datoriale, non essendo diversamente emersi significativi elementi per sostenere che ciò fosse il frutto di una disposizione aziendale anziché di un'abitudine del lavoratore.
In altri termini, mancavano indicazioni dettagliate per enucleare un'eterodirezione esplicita ma anche implicita, rappresentata, per le ragioni sopra dette, oltre che dalla natura del capo di vestiario indossato, anche dalla doverosità di osservare determinate regole, suscettibili di controllo almeno potenziale del datore.
Cont Del resto, la non contestazione dell' atteneva ai profili ovvi dell'obbligo di indossare la divisa durante l'attività, mentre erano espressamente contestati sia i tempi delle beggiature sia il fatto che la fase della vestizione/svestizione era stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o da strumenti rientranti nella sua sfera di accertamento, anche solo eventuale, in ordine al come e al quando.
Pertanto, la carenza delle suddette specificazioni comportava che l'attività in esame potesse ritenersi liberamente effettuabile, anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa, e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione, non essendo, peraltro, emersa una precisa determinazione della stessa anche dalle timbrature dei cartellini (che erano di orario molto variabile, cfr. documenti in atti), come espressamente indicato anche nel CCNL in vigore in una parte del periodo considerato.
In conclusione, correttamente il primo giudice sosteneva che “parte ricorrente, pur allegando la norma collettiva e senza contestarne il contenuto, nulla ha allegato e provato in ordine alla sussistenza di eventuali e specifiche direttive datoriali che impongano lo svolgimento delle operazioni di vestizione e di svestizione rispettivamente prima o successivamente la timbratura e, quindi, secondo modalità contrastanti con quanto cristallizzato nelle norme collettive né ha dedotto e dimostrato che tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate.”
Del resto, l'onere della prova di una diversa articolazione dei fatti ricade sulla parte che ha interesse a farla valere, per cui l'appello va rigettato. In considerazione delle questioni affrontate, relative a profili di deduzione e prova, reputa la
Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come emendato da Corte Cost. n. 77/18, compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 17.06.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 17.06.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 308/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Paolo Galluccio presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa alla via Giotto n.
87; appellanti
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Gemma Maresca, elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 ; CP_1 Email_1 appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, gli appellanti, in servizio presso l'ospedale di
Aversa, impugnavano la sentenza n. 4726 del 2024 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, nel periodo da gennaio 2017 a gennaio 2022, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 2.436,05 in favore di e di Parte_1
€ 2.489,26 in favore di , con vittoria di spese di lite. Parte_2
In particolare, con varie argomentazioni, sostenevano:
-una erronea interpretazione della contrattazione collettiva e del suo ambito temporale di applicazione;
-una erronea valutazione della prassi aziendale;
-una erronea valutazione dell'onere probatorio;
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094, 2099 c.c.. Cont Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
La res controversa è rappresentata dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza EL e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63).
Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, occorre che si trovi in una situazione nella quale sia obbligato giuridicamente ad eseguirne le istruzioni e a prestare l'attività nel suo interesse.
La Suprema Corte nazionale, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, la condotta in esame faccia parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non debba essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., n. 19273 del 2006).
Sul punto, più di recente, è stato precisato che il c.d. "tempo tuta" costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (cfr. Cass., n. 25478 del 2023).
Inoltre, è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 9215 del 2012). Si è, altresì, evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione
“implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento agli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, Pt_3 devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro Pt_3 all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cfr. Cass. n. 3901 del
2019).
In altri termini, anche la natura degli indumenti può implicitamente evidenziare eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cfr. Cass n. 16604 del 2019).
In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora debba essere obbligatoriamente effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo, la Suprema Corte, con sentenza n. 12408 del 2024, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, la considerazione della natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, attraverso l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo per indossare lo stesso. Con riferimento al caso di specie, poi, non si ignora che l'art. 27 commi 11 e 12 del C.C.N.L. del comparto Sanità, relativo al triennio 2016-2018, prevede: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31.07.2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per l'anno 2019. All'art. 3 di quest'ultimo, rubricato “ISTITUTO DELL'ORARIO DI LAVORO”, sono, invero, disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle
12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purché rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”.
Per tutto il periodo di tempo considerato, i lavoratori deducevano di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno.
Se poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale delle operazioni (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la svestizione dopo), non erano, però, oggetto di analitica descrizione: gli specifici tempi dedicati alla suddetta attività,
l'obbligatorietà dell'esecuzione prima dell'inizio e alla fine del turno, le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, con esercizio di potere disciplinare, risentendo le richieste probatorie, di riflesso, degli stessi limiti.
Affermare genericamente che la vestizione avveniva prima del turno e la svestizione subito dopo lo stesso, non consentiva di definire l'effettività della prestazione che si chiedeva di retribuire e il suo assoggettamento al potere datoriale, non essendo diversamente emersi significativi elementi per sostenere che ciò fosse il frutto di una disposizione aziendale anziché di un'abitudine del lavoratore.
In altri termini, mancavano indicazioni dettagliate per enucleare un'eterodirezione esplicita ma anche implicita, rappresentata, per le ragioni sopra dette, oltre che dalla natura del capo di vestiario indossato, anche dalla doverosità di osservare determinate regole, suscettibili di controllo almeno potenziale del datore.
Cont Del resto, la non contestazione dell' atteneva ai profili ovvi dell'obbligo di indossare la divisa durante l'attività, mentre erano espressamente contestati sia i tempi delle beggiature sia il fatto che la fase della vestizione/svestizione era stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o da strumenti rientranti nella sua sfera di accertamento, anche solo eventuale, in ordine al come e al quando.
Pertanto, la carenza delle suddette specificazioni comportava che l'attività in esame potesse ritenersi liberamente effettuabile, anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa, e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione, non essendo, peraltro, emersa una precisa determinazione della stessa anche dalle timbrature dei cartellini (che erano di orario molto variabile, cfr. documenti in atti), come espressamente indicato anche nel CCNL in vigore in una parte del periodo considerato.
In conclusione, correttamente il primo giudice sosteneva che “parte ricorrente, pur allegando la norma collettiva e senza contestarne il contenuto, nulla ha allegato e provato in ordine alla sussistenza di eventuali e specifiche direttive datoriali che impongano lo svolgimento delle operazioni di vestizione e di svestizione rispettivamente prima o successivamente la timbratura e, quindi, secondo modalità contrastanti con quanto cristallizzato nelle norme collettive né ha dedotto e dimostrato che tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate.”
Del resto, l'onere della prova di una diversa articolazione dei fatti ricade sulla parte che ha interesse a farla valere, per cui l'appello va rigettato. In considerazione delle questioni affrontate, relative a profili di deduzione e prova, reputa la
Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come emendato da Corte Cost. n. 77/18, compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 17.06.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente