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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
, elettivamente domiciliata in C.F._1
Livorno, V.le Italia n.29, presso e nello studio dell'Avv. NICOLA MELANI
ATTORE/I contro nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, contumace C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fi condizioni di regolament io della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Per_1
pagina 1 di 5 08.06.2008 dalla convivenza more uxorio con il resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. voglia, inaudita altera parte, attribuire alla madre Sig.ra l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a Parte_1
alla salute del figlio (nessuna esclusa), anche quelle Persona_2 che non debbano essere considerate urgenti. Nel merito: previa convocazione delle parti avanti a se, a parziale modifica dei precedenti provvedimenti resi tra le stesse parti, voglia disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore Per_2 nato a [...] il [...], C.F. , riserv
[...] C.F._3 stessa le decisioni di maggiore interesse anche quelle di natura straordinarie e di maggior rilevanza per il figlio con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore, confermandosi, inoltre, il collocamento del predetto minore presso la madre. Con vittoria di spese ed onorari.”. Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
2. In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola pagina 2 di 5 dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Ciò posto, nel caso di specie, va disposto l'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre, con collocamento del medesimo presso la ricorrente, Per_1
a cui va o il potere di decidere da sola in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c. Ed invero, deve darsi atto che il padre, dal 2021, è del tutto assente dalla vita del figlio, non avendo più alcun contatto con il medesimo, e che egli, dal 2024, ha anche cessato di corrispondere il contributo al mantenimento e le spese straordinarie per il minore;
il resistente, inoltre, in passato, non ha neppure prestato il proprio consenso alle cure necessarie per , il quale presenta un Per_1 quadro depressivo serio che lo ha condotto ad un m iro sociale. Ad oggi il resistente risulta inoltre anche irreperibile. Risulta, quindi, del tutto evidente che il ha completamente dismesso il Per_2 suo ruolo genitoriale, avendo mostrato disinteresse nei confronti del figlio, desumibile, del resto, anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace. Non solo. Occorre, altresì, rilevare che, a carico del pende attualmente Per_2 un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. is co 1, 2 e 3, c.p. e degli artt. 61 n.2 e 11 quinquies, 81 e 610 c.p. e che, nei confronti del medesimo, in data 17/10/2024, è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal figlio e del divieto di comunicare con le stesse nonché dell'applicazione del dispositivo di controllo elettronico delle prescrizioni;
detta misura, peraltro, cesserà solo in data 5.12.2026. La madre, per contro, rappresenta il genitore di riferimento del minore, avendo con il medesimo instaurato un solido legame affettivo;
ella, inoltre, si occupa in maniera del tutto autonoma della gestione e dei bisogni del figlio, manifestando una buona protezione nei confronti dello stesso, anche rispetto ai problemi di salute di cui soffre il minore. Tanto premesso, le circostanze sopra valorizzate conducono a ritenere che la misura in concreto più idonea per tutelare gli interessi della prole sia l'affido super esclusivo del minore alla ricorrente, con la precisazione che una tale pagina 3 di 5 concentrazione di genitorialità in capo alla madre non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale in capo al padre, in quanto ne va a modificare solo l'esercizio. Ed invero, ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione che
“quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, il giudice ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., anche facendo applicazione dell'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (Cassazione civile ordinanza n. 29999/2020). Quanto alla frequentazione padre-figlio, stante la misura cautelare attualmente in essere, va confermata la sospensione degli incontri liberi tra il padre e . Per_1
Va, altresì, confermato il mandato conferito ai Servizi Sociali di Livorno per l'organizzazione di attività diurne di supporto e di socializzazione in favore del minore, nonché la presa in carico del ragazzo presso Ufsmia, stante le condizioni psicologiche in cui versa il medesimo.
3. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento del minore, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, tenuto conto della capacità reddituale della madre e del fatto che il padre è totalmente assente dalla vita del figlio, appare opportuno confermare il contributo al mantenimento fissato in via provvisoria: pertanto, il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dall'aprile 2025 la somma di € 300 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
pagina 4 di 5 4. Le spese di lite vanno poste interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, come segue: Per_1
1) Dispone l'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre, con collocamento del medesimo presso la stessa;
attribuisce alla madre il potere di decidere da sola in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c.;
2) Sospende gli incontri liberi padre-figlio;
3) Il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dall'aprile 2025 la somma di € 300 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole;
4) L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
5) Conferma il mandato conferito ai Servizi Sociali di Livorno per l'organizzazione di attività diurne di supporto e di socializzazione in favore del minore, nonché la presa in carico del ragazzo presso Ufsmia;
6) Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2770,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali:
Livorno, 2 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
, elettivamente domiciliata in C.F._1
Livorno, V.le Italia n.29, presso e nello studio dell'Avv. NICOLA MELANI
ATTORE/I contro nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, contumace C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fi condizioni di regolament io della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Per_1
pagina 1 di 5 08.06.2008 dalla convivenza more uxorio con il resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. voglia, inaudita altera parte, attribuire alla madre Sig.ra l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a Parte_1
alla salute del figlio (nessuna esclusa), anche quelle Persona_2 che non debbano essere considerate urgenti. Nel merito: previa convocazione delle parti avanti a se, a parziale modifica dei precedenti provvedimenti resi tra le stesse parti, voglia disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore Per_2 nato a [...] il [...], C.F. , riserv
[...] C.F._3 stessa le decisioni di maggiore interesse anche quelle di natura straordinarie e di maggior rilevanza per il figlio con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore, confermandosi, inoltre, il collocamento del predetto minore presso la madre. Con vittoria di spese ed onorari.”. Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
2. In primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola pagina 2 di 5 dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Ciò posto, nel caso di specie, va disposto l'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre, con collocamento del medesimo presso la ricorrente, Per_1
a cui va o il potere di decidere da sola in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c. Ed invero, deve darsi atto che il padre, dal 2021, è del tutto assente dalla vita del figlio, non avendo più alcun contatto con il medesimo, e che egli, dal 2024, ha anche cessato di corrispondere il contributo al mantenimento e le spese straordinarie per il minore;
il resistente, inoltre, in passato, non ha neppure prestato il proprio consenso alle cure necessarie per , il quale presenta un Per_1 quadro depressivo serio che lo ha condotto ad un m iro sociale. Ad oggi il resistente risulta inoltre anche irreperibile. Risulta, quindi, del tutto evidente che il ha completamente dismesso il Per_2 suo ruolo genitoriale, avendo mostrato disinteresse nei confronti del figlio, desumibile, del resto, anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace. Non solo. Occorre, altresì, rilevare che, a carico del pende attualmente Per_2 un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. is co 1, 2 e 3, c.p. e degli artt. 61 n.2 e 11 quinquies, 81 e 610 c.p. e che, nei confronti del medesimo, in data 17/10/2024, è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal figlio e del divieto di comunicare con le stesse nonché dell'applicazione del dispositivo di controllo elettronico delle prescrizioni;
detta misura, peraltro, cesserà solo in data 5.12.2026. La madre, per contro, rappresenta il genitore di riferimento del minore, avendo con il medesimo instaurato un solido legame affettivo;
ella, inoltre, si occupa in maniera del tutto autonoma della gestione e dei bisogni del figlio, manifestando una buona protezione nei confronti dello stesso, anche rispetto ai problemi di salute di cui soffre il minore. Tanto premesso, le circostanze sopra valorizzate conducono a ritenere che la misura in concreto più idonea per tutelare gli interessi della prole sia l'affido super esclusivo del minore alla ricorrente, con la precisazione che una tale pagina 3 di 5 concentrazione di genitorialità in capo alla madre non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale in capo al padre, in quanto ne va a modificare solo l'esercizio. Ed invero, ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione che
“quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, il giudice ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., anche facendo applicazione dell'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (Cassazione civile ordinanza n. 29999/2020). Quanto alla frequentazione padre-figlio, stante la misura cautelare attualmente in essere, va confermata la sospensione degli incontri liberi tra il padre e . Per_1
Va, altresì, confermato il mandato conferito ai Servizi Sociali di Livorno per l'organizzazione di attività diurne di supporto e di socializzazione in favore del minore, nonché la presa in carico del ragazzo presso Ufsmia, stante le condizioni psicologiche in cui versa il medesimo.
3. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento del minore, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, tenuto conto della capacità reddituale della madre e del fatto che il padre è totalmente assente dalla vita del figlio, appare opportuno confermare il contributo al mantenimento fissato in via provvisoria: pertanto, il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dall'aprile 2025 la somma di € 300 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
pagina 4 di 5 4. Le spese di lite vanno poste interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, come segue: Per_1
1) Dispone l'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre, con collocamento del medesimo presso la stessa;
attribuisce alla madre il potere di decidere da sola in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 -quater comma III c.c.;
2) Sospende gli incontri liberi padre-figlio;
3) Il padre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dall'aprile 2025 la somma di € 300 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole;
4) L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
5) Conferma il mandato conferito ai Servizi Sociali di Livorno per l'organizzazione di attività diurne di supporto e di socializzazione in favore del minore, nonché la presa in carico del ragazzo presso Ufsmia;
6) Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2770,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali:
Livorno, 2 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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