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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43423/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERICOLI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
– e CI LD C.F._1 Email_1
( presso cui è domiciliata, C.F._2 Email_2 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CICU GIUSEPPE CLAUDIO e CICU DAVIDE ( ) VIA MOZART 21 C.F._4
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA F.LLI GABBA, 3 MILANO presso il difensore avv.
CICU GIUSEPPE CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria eccezione e deduzioni, condannare, per le ragioni illustrate in narrativa, il signor Controparte_1
sia in proprio sia quale erede della signora a restituire alla
[...] Persona_1 Pt_1
la somma di euro 60.155,02, oltre interessi di mora dal 10 giugno 2023 al saldo o, comunque,
[...] oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari e con condanna al rimborso del contributo unificato (pari ad euro 759,00) e della marca da bollo versate (pari ad euro 27,00). pagina 1 di 12 Parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento del caso:
IN VIA PRELIMINARE
accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. per il rito sommario, e che, pertanto, vi è la necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
autorizzare il Resistente ai sensi dell'art. 281 undecies, co. IV, cpc oppure ai sensi dell'art. 269
c.p.c. in caso di immediata conversione del rito da parte di Codesto Giudice, a chiamare in causa (e quindi ad estendere il contraddittorio verso) i sig. (C.F. , Controparte_2 C.F._5
residente in [...]N. 41 - Scala:
9 - Interno: 20, in ROMA (RM) (doc. 11), e sig. TO CI (C.F. ), residente in [...]N. 16, in C.F._6
SAN AN OT (FG) (doc. 12) e di conseguenza chiede che il Giudice differisca e fissi, sempre ai sensi delle norme del c.p.c. applicabili, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui legge prevede la relativa costituzione in giudizio dei terzi da chiamare in causa;
NEL MERITO
previa ogni declaratoria ed accertamento del caso, accertare nei confronti di nonché Parte_1
dei sigg. ed TO CI che i pagamenti effettuati dalla sono donazioni CP_2 Parte_1
liberali indirette effettuate per il tramite del veicolo societario dai e TO CI Parte_2
in favore della RE sig.ra ovvero per adempiere in favore della medesima di Persona_1 loro RE ad obblighi morali e/o sociali ai sensi dell'art. 2034 c.c., e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
in ogni caso, sempre nel merito, rigettarsi le domande avversarie, in quanto inammissibili, e/o infondate per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
NEL MERITO, in via subordinata pagina 2 di 12 nel denegato e non creduto accoglimento delle pretese avversarie, limitare l'accertamento del preteso credito del Ricorrente limitatamente all'importo di euro 21.125,00, oggetto di rimborso assicurativo destinato alle ulteriori spese mediche indicate dai fratelli CI;
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria, con ogni riserva di ulteriore specificazione all'esito della conversione del rito, si chiede l'interrogatorio formale dei sigg. e TO CI sulle circostanze di fatto CP_2
dedotte nella parte in fatto della presente comparsa di costituzione, precedute dalla locuzione “vero che”;
Sempre in via istruttoria, con ogni riserva di ulteriore specificazione all'esito della conversione del rito, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte nel presente atto, precedute dalla locuzione “vero che” con le seguenti persone informate sui fatti: Dott.ssa Tes_1
di Milano;
Dott.ssa di Milano;
Dott. di Roma;
[...] Persona_2 Persona_3
Dott. di Roma;
Sig.ra di Milano;
Dott.ssa di Persona_4 Persona_5 Persona_6
Roma.
In particolare, si indica sui seguenti capitoli di prova: Persona_5
1. vero che LE ha avuto un rapporto di amicizia con la sig.ra ; Persona_1
2. vero che LE vedeva a Milano e sentiva telefonicamente anche nel periodo in cui, nel _1 settembre 2021, alla stessa fu diagnosticata una grave malattia”; _1
1. vero che le comunicava che il medico curante, l'oncologa Dott.ssa _1 Per_2
suggeriva di attivare le cure palliative per la riduzione del dolore, a domicilio o nelle strutture dedicate c.d. Hospice”;
2. vero che le parlava della volontà dei Fratelli CI, ed TO, di _1 CP_2 sottoporla a cure mediche private”;
3. vero che e TO CI, nell'aprile 2022, chiarirono a che le spese CP_2 _1 mediche sperimentali, presso le Cliniche Private “Salvator Mundi UPMC”, “Quisisana”, “Villa
Mafalda”, almeno per un importo di 60.000/70.000,00 euro, sarebbero state sostenute direttamente dai pagina 3 di 12 fratelli CI, con pagamento diretto delle parcelle che sarebbero state emesse dai medici e/o dalle strutture ospedaliere”;
Si indica la Dott.ssa di Roma sul seguente capitolo di prova: Persona_6
1. < ed CP_2
TO CI che, rispetto alla situazione clinica della sig.ra Le chiedevano Persona_1
di fare riferimento soltanto a loro per le cure della stessa e di non coinvolgere il sig. _1
, marito di . CP_1 Persona_1
SULLE SPESE
Con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO E DIRITTO
La società attrice citava in giudizio ex art. 281 decies c.p.c. il convenuto marito ed unico erede testamentario di al fine di ottenere il rimborso di euro 60.155,02 che aveva Persona_1
anticipato a ed allo stesso pagando direttamente Persona_1 Controparte_1
taluni esami, cure ed interventi a cui la medesima CI si era dovuta sottoporre nel corso del
2022.
L'attrice deduceva di essere una società informatica partecipata in via quasi totalitaria (99%) dal ed amministrata dal di lui fratello TO CI;
che era Controparte_2 Persona_1
moglie di e RE di ed TO CI;
che la CI era Controparte_1 CP_2
deceduta il 13 gennaio 2023 a seguito di una aggressiva malattia;
che la malattia di _1
aveva richiesto nel corso del 2022 l'espletamento di esami, cure ed interventi chirurgici;
che
[...] aveva in essere un'assicurazione sanitaria (FASI) che copriva l'intero Persona_7 suo nucleo familiare e, dunque, anche la moglie ma che l'operatività Persona_1 dell'assicurazione era c.d. indiretta nel senso che il beneficiario dell'assicurazione doveva prima pagare di tasca propria la prestazione sanitaria e poi può ottenere il rimborso della stessa dall'assicurazione.
L'attrice deduceva che e avevano rappresentato ad Persona_1 Controparte_1
TO CI di non avere la liquidità sufficiente per sostenete nell'immediatezza tutti i costi per le prestazioni sanitarie necessarie;
che i fratelli avevano più volte rappresentato a Controparte_1
che vi erano vari modi per ottenere la liquidità necessaria ovvero, in ultima analisi, un
[...]
pagina 4 di 12 finanziamento ad opera della;
che quest'ultimo modo, anche per la colpevole inerzia di Pt_1 [...]
era stato poi la via prescelta;
che aveva finanziato la CI e Controparte_1 Pt_1 [...]
pagando le fatture per le prestazioni sanitarie;
che successivamente al pagamento Controparte_1
delle predette fatture, la aveva pazientemente atteso che attivasse la Pt_1 Controparte_1 procedura per ottenere dall'assicurazione FASI per il rimborso delle prestazioni sanitarie pagate dalla che tuttavia, nonostante i rimborsi ottenuti dall'assicurazione non Pt_1 Controparte_1
aveva mai rimborsato alla quanto dovuto. Pt_1
L'attrice deduceva che il convenuto non solo non aveva rimborsato il prestito ricevuto da lui e da sua moglie, che gli aveva permesso peraltro di ottemperare agli obblighi giuridici di assistenza che su di lui gravavano, ma addirittura, con un comportamento che potrebbe financo travalicare i confini dell'illecito civile, stava trattenendo nella propria disponibilità somme ricevute dall'assicurazione per prestazioni di cui non ha sostenuto le spese essendo state le fatture saldate dalla Pt_1
L'attrice allegava che a seguito della lettera di messa in mora nei confronti del convenuto quest'ultimo aveva sostenuto che, poiché la era partecipata e amministrata dei fratelli della moglie Pt_1 _1
ogni pagamento effettuato dalla non sarebbe un finanziamento da restituire, ma una
[...] Pt_1
spontanea ed irripetibile erogazione in adempimento di doveri morali-sociali di assistenza.
Sul punto l'attrice deduceva che dallo scambio di messaggi intercorso tra la e Pt_1 Controparte_1
e emergeva con chiarezza che l'intento della non era mai stato
[...] Persona_1 Pt_1
quello di donare del denaro ma esclusivamente quello di aiutare la CI ed il convenuto a risolvere il 'problema' dell'assicurazione FASI, che essendo indiretta operava secondo il meccanismo, potremmo dire, del solve et repete;
che quanto poi all'asserita estraneità all'oggetto sociale della Pt_1 dell'attività di prestare finanziamenti, la circostanza era irrilevante atteso che, l'oggetto sociale non costituisce un limite alla capacità della persona giuridica, che rimane generale;
che i “doveri morali- sociali di assistenza” non potevano gravare, neanche in astratto, su una società di capitali e non potevano gravare (anche se nel caso non rileva atteso che il denaro era stato prestato dalla Pt_1 neppure sui fratelli ed TO CI, atteso che tali “doveri morali-sociali di assistenza” CP_2 gravavano, ai sensi dell'art. 143 c.c., esclusivamente sul marito di Persona_1
Altresì in via subordinata, l'attrice allegava che aveva diritto di ricevere dal CP_1 [...]
quale erede della il rimborso di quanto pagato per saldare le fatture CP_1 Persona_1
relative alle prestazioni sanitarie a titolo di mandato e/o di gestione di affare altrui pagina 5 di 12 Altresì in via di estremo subordine, l'attrice deduceva che aveva comunque diritto a ricevere dal quale erede della signora il rimborso di quanto Controparte_1 Persona_1
pagato per saldare le fatture relative alle prestazioni sanitarie a titolo di arricchimento indebito.
L'attrice concludeva che il Tribunale ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria eccezione e deduzioni, condannasse sia in proprio sia quale erede di Controparte_1 _1
a restituire alla la somma di euro 60.155,02, oltre interessi di mora dal 10
[...] Parte_1 giugno 2023 al saldo o, comunque, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c..
Si costituiva il convenuto il quale contestava le prospettazioni avversarie in quanto oltre ad essere inammissibilmente generiche, erano prive di fondamento. Il convenuto allegava che era stato coniugato con dal 8 dicembre 2019, dopo una lunga conoscenza risalente al 2006; che nel Persona_1
settembre 2021 la CI era stata improvvisamente ricoverata in urgenza presso l'Ospedale
Policlinico Mangiagalli di Milano, che in tale occasione, le venne diagnosticata una grave malattia: un tumore alle ovaie al IV° ed ultimo stadio, già in gravi condizioni di metastasi;
che nel novembre 2021 la moglie veniva dimessa dall'ospedale Mangiagalli, dopo 2 mesi di ricovero, con un referto consegnato nel gennaio 2022 dall'oncologa Dott.ssa in cui veniva definita la ormai purtroppo Per_2 conclamata condizione “terminale”; che l'oncologa suggeriva di attivare le cure palliative per la riduzione del dolore, a domicilio o nelle strutture dedicate c.d. Hospice;
che dal gennaio 2022 sino all'aprile 2022, il convenuto viste le risultanze mediche, attivava il c.d. servizio di assistenza domiciliare per le rimanenti cure palliative, garantito dalla Regione Lombardia, con CP_3
assegnazione di una oncologa dedicata, la Dott.ssa di e una infermiera;
che a Testimone_1 CP_3
fine marzo 2022, le condizioni peggiorano definitivamente e la Dott. di riferì al Testimone_1 CP_3
marito oltreché ai fratelli ( e TO) e alla RE ( di che la situazione era CP_2 Per_8 _1
clinicamente in procinto di definirsi con il decesso della paziente.
Allegava il convenuto che date le condizioni di salute della moglie, che pativa anche temporanei vuoti di memoria, sempre nel marzo 2022, faceva richiesta all'ASL – che veniva accolta – di riconoscere lo stato di invalidità al 100% in base alla legge “104” della moglie, consentendo quindi allo stesso marito di potersi assentare dal proprio lavoro per accudire ulteriormente la moglie, usufruendo di permessi e di periodi di congedo parentale;
che i parenti stretti di ed in particolare i fratelli, e _1 CP_2
TO, venivano costantemente aggiornati dal convenuto e dalla CI;
che Controparte_2
aveva il contatto diretto con l'oncologa Dott.ssa di Clinica Mangiagalli e della dott.ssa Per_2 Tes_1
pagina 6 di 12 di tanto che, nell'aprile 2022, la definitiva spiegazione della condizione terminale di CP_3 _1
venne spiegata di persona anche a che infatti incontrò di persona entrambe le dottoresse;
che CP_2
in data 8 aprile 2022 RE di gli comunicava di aver svolto Persona_9 _1
autonomamente delle riflessioni, che la famiglia aveva individuato dei medici privati, con cliniche a
Roma, al fine di sottoporre a cure sperimentali, tramite interventi chirurgici, dal costo _1
particolarmente elevato;
che la famiglia della moglie decideva autonomamente di sottoporre _1
a tali cure nonostante il contenuto dei referti espressi dalla sanità pubblica;
che in tali occasione, Per_8
e TO CI chiarirono al convenuto ed alla moglie che le spese mediche sarebbero CP_2
state sostenute direttamente dai fratelli CI, con pagamento diretto delle parcelle che sarebbero state emesse dai medici e/o dalle strutture ospedaliere;
che immediatamente in Controparte_2
totale autonomia, organizzò i trasporti medici di e cioè: in data 13 aprile 2022 tramite la _1
società STAR MED Service per trasportare in autoambulanza, accompagnata dalla madre di _1
Lei, da Milano a Roma, sostenendo la spesa di cui alla fattura n. 85/20221 per l'importo di euro
2.062,00; che in data 2 maggio 2022 con ulteriore trasporto da Roma a San Marco in Lamis, presso l'abitazione della Famiglia CI, sostenendo la fattura n. 95/2022 per l'importo di euro 1.252,002
.Allegava il convenuto che a seguito del primo trasporto avvenuto il 13 aprile 2022, su “richiesta” (se non imposizione) dei fratelli CI che infatti gestivano i rapporti con le cliniche private la moglie subiva numerosi ricoveri ospedalieri (per le chemioterapie aggiuntive, per un costo complessivo euro
201.704,35, ed in particolare: ricevendo le cure sperimentali dai seguenti medici chirurghi, Dr. Per_4
, l'Oncologo Dr. Dr. e OR ,
[...] Persona_3 CP_4 Persona_6 in 3 ospedali e cliniche privati di Roma: e cioè l'ente “Salvator Mundi UPMC”, “Quisisana”, “Villa
Mafalda”; subendo due interventi/operazioni con ricovero ospedaliero in degenza, uno nell'aprile 2022
e l'altra nel novembre 2022. ; che il convenuto sostenne - a mezzo del proprio istituto assicurativo denominato “Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa”, c.d. FASI, le spese delle strutture ospedaliere per un l'importo di euro 83.227,59; che i consistenti premi assicurativi erano sempre stati pagati da lui;
che unitamente alla moglie sostenne in autonomia la spesa di euro 40.886,06, non soggette a rimborso per pagare ulteriori parcelle mediche, erogando direttamente tali importi alle strutture ospedaliere coinvolte dai fratelli CI, oltre a contribuire per la seconda operazione del novembre 2022 per un importo di euro 17.434,06; che le restanti spese delle cliniche ospedaliere vennero pagate spontaneamente dai fratelli ed TO CI, per mezzo del veicolo societario CP_2 Pt_1
a saldo delle fatture elencate a pagg. 3 e 4 del ricorso avversario;
che di questi 60.155,02 non
[...]
pagina 7 di 12 ebbe alcun rimborso dalla FASI ad accezione dell'importo di euro 21.125,00 che peraltro lui e la moglie utilizzarono per contribuire al pagamento della seconda operazione avvenuta nel novembre
2022 quindi reinvestiti in spese mediche non rimborsabili.
Allegava il convenuto che a distanza di tempo dalla morte di in data 25 maggio 2023, si era _1 palesata dunque la che, a mezzo di proprio legale, rappresentava di aver “finanziato” la Parte_1
moglie per il sostenimento di numerose spese mediche e lo diffidava a provvedere al pagamento della somma di euro 60.155,02 in qualità di erede universale;
che con riscontro del 13 giugno 2023, negava e contestava la circostanza secondo cui la moglie sarebbe stata debitrice nei confronti della Società; che nonostante l'apertura da parte sua delle opportune interlocuzioni per la risoluzione in via bonaria di una situazione drammatica per tutte le parti, proponeva il ricorso in oggetto. Pt_1
Il convenuto deduceva che né lui né la moglie avevano mai intrattenuto rapporti con la che Parte_1 avevano invece intrattenuto rapporti “umani” esclusivamente con ed TO CI, volti CP_2
a renderli costantemente edotti e partecipi della grave situazione di salute della RE;
che l'attrice non aveva chiarito come si sarebbe realizzato il preteso finanziamento, che peraltro, da quanto risultava dalla visura della non rientrava tra le attività che la stessa potrebbe esercitare;
che erano Parte_1
sono stati i fratelli CI, dal mese di aprile 2022, cioè da quando la malattia della RE era entrata nella sua fase più acuta e terminale, ad essersi totalmente ingeriti nei rapporti di cura con le
Cliniche private, “imponendo” alla moglie di ricevere cure sperimentali molto costose;
che individuando cliniche e medici privati, e allo stesso tempo, estromettendo il marito di lei dai rapporti con le stesse Cliniche;
che le spese per le cure sperimentali proposte dai fratelli CI erano state divise tra le odierne parti;
che lui e la moglie avevano sostenuto autonomamente una spesa complessiva di oltre euro 140.000,00 circa solo in parte coperta dall'assicurazione diretta nella misura di euro 83.227,59 mentre le ulteriori spese di euro 60.155,02 – oggetto del presente contenzioso – erano state corrisposte spontaneamente dai fratelli CI direttamente alle strutture sanitarie e ai professionisti medici, tramite il veicolo della società che i pagamenti effettuati Parte_1
spontaneamente dai fratelli CI tramite le rappresentano delle donazioni liberali Parte_1
indirette in favore della RE _1
Allegava il convenuto che l'attrice non aveva offerto alcun elemento a fondamento della esistenza dell'asserito (generico e non meglio identificato) finanziamento;
che non era nemmeno dato capire pagina 8 di 12 quando avrebbero prestato il consenso ad un prestito, oltretutto per sostenere delle cure private
“imposte” dai fratelli CI.
Altresì allegavano che se non dovessero qualificarsi come atti di liberalità, dato il contesto in cui sono avvenuti i pagamenti, gli atti compiuti dai fratelli CI, tramite la esprimerebbero Parte_1
comunque un adempimento ad obbligazioni naturali – e quindi irripetibili essendosi realizzati autonomamente in esecuzione di doveri morali o sociali nei confronti della RE.
Il convenuto altresì proponeva istanza per essere autorizzata alla chiamata in causa dei fratelli
CI nei confronti dei quali era proposta domanda di accertamento della natura liberale e/o di obbligazione naturale dei pagamenti effettuati dai fratelli CI in favore della RE defunta per il tramite del veicolo societario rappresentato dalla Il convenuto concludeva in via Parte_1 preliminare accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. per il rito sommario, e che, pertanto, vi è la necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE autorizzare il resistente ai sensi dell'art. 281 undecies, co. IV, cpc oppure ai sensi dell'art. 269 c.p.c. in caso di immediata conversione del rito da parte di Codesto Giudice, a chiamare in causa (e quindi ad estendere il contraddittorio verso)
i sig. e sig. TO CI;
NEL MERITO previa ogni declaratoria ed Controparte_2
accertamento del caso, accertare nei confronti di nonché dei sigg. ed TO Parte_1 CP_2
CI che i pagamenti effettuati dalla sono donazioni liberali indirette effettuate per il Parte_1
tramite del veicolo societario dai e TO CI in favore della RE sig.ra Parte_2
ovvero per adempiere in favore della medesima di loro RE ad obblighi morali Persona_1
e/o sociali ai sensi dell'art. 2034 c.c., e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
in ogni caso, sempre nel merito, rigettarsi le domande avversarie, in quanto inammissibili, e/o infondate per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
NEL MERITO, in via subordinata nel denegato e non creduto accoglimento delle pretese avversarie, limitare l'accertamento del preteso credito del ricorrente limitatamente all'importo di euro 21.125,00, oggetto di rimborso assicurativo destinato alle ulteriori spese mediche indicate dai fratelli CI.
Il Giudice in prima udienza rigettava l'istanza di chiamata dei terzi, autorizzava parte attrice alla produzione telematica dei documenti indicati e rilevato che parte convenuta in via subordinata aveva offerto la restituzione dell'importo di € 21.125,00 invitava le parti a ricercare una soluzione transattiva pagina 9 di 12 della controversia e rinviava all'udienza del 20.11.24. All'udienza non avendo le parti trovato un accordo la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento per le motivazioni qui di seguito indicate.
Si deve dare atto che non si ammetteva la chiamata del terzo richiesta dal convenuto in considerazione della scindibilità delle domande e tenuto conto altresì delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Unite n. 4309-2010),
Oggetto del presente giudizio è un mutuo tra privati rilevato che la società attrice non risulta un intermediario finanziario ma una società informatica partecipata per il 99% dal ed Controparte_2
amministrata da TO CI - fratelli di Parte_3
In relazione al mutuo si osserva che: “ l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo
l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” ( Cassazione civile sez. II, n.180/18).
Orbene parte attrice provava la consegna del denaro con il deposito dei bonifici effettuati a favore di diverse strutture sanitarie e medici per le cure sostenute dalla CI. (doc. 6, 7,9,11,13,14,17 e 18 fasc. attrice).
In relazione all'obbligo restitutorio l'attrice depositava in atti degli estratti di messaggi WhatApp intercorsi tra i CI, la defunta CI ed il convenuto deducendo che l'intento della non Pt_1
era quello di donare del denaro ma esclusivamente quello di aiutarli in attesa dei rimborsi dell'assicurazione FASI.
pagina 10 di 12 Il convenuto sul punto deduceva che non era mai stato richiesto un rapporto di finanziamento con la e/o con i fratelli CI ma che i pagamenti erano stati effettuati spontaneamente dai Parte_1
fratelli CI tramite le Parte_1
Orbene dall'esame dei bonifici depositati agli atti (doc. 6, 7,9,11,13,14,17,18 fasc. attrice) non risulta alcuna dicitura che faccia intendere che i pagamenti dell'attrice fossero a titolo di prestito
In relazione ai messaggi inoltrati via WhatApp dal CI al convenuto in cui si discuteva in merito ai rimborsi del FASI (doc.5 fasc. attrice) rileva che in data 16.11.2022 il CI fosse a conoscenza che il NA avesse ricevuto il rimborso per € 21000,00 e comunque non interrompeva i pagamenti in favore delle strutture ospedaliere ed in data 18.11.22 veniva effettuato un ulteriore pagamento
(doc.12 fasc. attrice).
Pertanto tali conversazioni non integrate da ulteriore documentazione non risultano sufficienti a provare l'esistenza di un obbligo restitutorio anche alla luce della contestazione del titolo operato dalla parte convenuta.
Il rapporto che rileva dalla documentazione agli atti come anche sottolineato dal convenuto è che i
CI in qualità di fratelli partecipavano attivamente al percorso medico della RE prendendo altresì iniziative sulla ricerca delle cure più opportune ed interfacciandosi anche personalmente con i medici (doc.24.2 e 24.4 doc. attrice) e che le somme richieste più plausibilmente siano state effettuate dai CI a mezzo della loro società Tiukè come obbligazioni naturali e pertanto non possono essere oggetto di restituzione
Per le suddette ragioni il titolo alla base della richiesta attorea è rimasto indimostrato e la domanda deve essere rigettata.
Altresì infondata la domanda di ottenere il rimborso delle spese sostenute a titolo di mandato di cui all' art. 1720 c.c., o, comunque ai sensi dell'art. 2031 c.c., non essendo stato provato il conferimento del mandato dalla alla ed altresì non provato ai sensi dell'art.2031 cc che vi fosse una Parte_4 Pt_5
impossibilità di gestione da parte della CI .
In relazione domanda di indebito arricchimento ex art.2041 e ss. c.c. proposta in via subordinata dall'attrice si dichiara l'inammissibilità.. "... per principio consolidato, l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento,
pagina 11 di 12 ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. Sez. 3, n. 14944 del 11/05/2022).
Rilevato che l'attrice non ha provato il titolo posto alla base della domanda principale, non è ammissibile in subordine l'azione di indebito arricchimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- rigetta le domande proposte;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via subordinata dall'attrice;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.217,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Milano, 20 gennaio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43423/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERICOLI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
– e CI LD C.F._1 Email_1
( presso cui è domiciliata, C.F._2 Email_2 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CICU GIUSEPPE CLAUDIO e CICU DAVIDE ( ) VIA MOZART 21 C.F._4
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA F.LLI GABBA, 3 MILANO presso il difensore avv.
CICU GIUSEPPE CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria eccezione e deduzioni, condannare, per le ragioni illustrate in narrativa, il signor Controparte_1
sia in proprio sia quale erede della signora a restituire alla
[...] Persona_1 Pt_1
la somma di euro 60.155,02, oltre interessi di mora dal 10 giugno 2023 al saldo o, comunque,
[...] oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari e con condanna al rimborso del contributo unificato (pari ad euro 759,00) e della marca da bollo versate (pari ad euro 27,00). pagina 1 di 12 Parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento del caso:
IN VIA PRELIMINARE
accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. per il rito sommario, e che, pertanto, vi è la necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
autorizzare il Resistente ai sensi dell'art. 281 undecies, co. IV, cpc oppure ai sensi dell'art. 269
c.p.c. in caso di immediata conversione del rito da parte di Codesto Giudice, a chiamare in causa (e quindi ad estendere il contraddittorio verso) i sig. (C.F. , Controparte_2 C.F._5
residente in [...]N. 41 - Scala:
9 - Interno: 20, in ROMA (RM) (doc. 11), e sig. TO CI (C.F. ), residente in [...]N. 16, in C.F._6
SAN AN OT (FG) (doc. 12) e di conseguenza chiede che il Giudice differisca e fissi, sempre ai sensi delle norme del c.p.c. applicabili, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui legge prevede la relativa costituzione in giudizio dei terzi da chiamare in causa;
NEL MERITO
previa ogni declaratoria ed accertamento del caso, accertare nei confronti di nonché Parte_1
dei sigg. ed TO CI che i pagamenti effettuati dalla sono donazioni CP_2 Parte_1
liberali indirette effettuate per il tramite del veicolo societario dai e TO CI Parte_2
in favore della RE sig.ra ovvero per adempiere in favore della medesima di Persona_1 loro RE ad obblighi morali e/o sociali ai sensi dell'art. 2034 c.c., e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
in ogni caso, sempre nel merito, rigettarsi le domande avversarie, in quanto inammissibili, e/o infondate per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
NEL MERITO, in via subordinata pagina 2 di 12 nel denegato e non creduto accoglimento delle pretese avversarie, limitare l'accertamento del preteso credito del Ricorrente limitatamente all'importo di euro 21.125,00, oggetto di rimborso assicurativo destinato alle ulteriori spese mediche indicate dai fratelli CI;
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria, con ogni riserva di ulteriore specificazione all'esito della conversione del rito, si chiede l'interrogatorio formale dei sigg. e TO CI sulle circostanze di fatto CP_2
dedotte nella parte in fatto della presente comparsa di costituzione, precedute dalla locuzione “vero che”;
Sempre in via istruttoria, con ogni riserva di ulteriore specificazione all'esito della conversione del rito, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte nel presente atto, precedute dalla locuzione “vero che” con le seguenti persone informate sui fatti: Dott.ssa Tes_1
di Milano;
Dott.ssa di Milano;
Dott. di Roma;
[...] Persona_2 Persona_3
Dott. di Roma;
Sig.ra di Milano;
Dott.ssa di Persona_4 Persona_5 Persona_6
Roma.
In particolare, si indica sui seguenti capitoli di prova: Persona_5
1. vero che LE ha avuto un rapporto di amicizia con la sig.ra ; Persona_1
2. vero che LE vedeva a Milano e sentiva telefonicamente anche nel periodo in cui, nel _1 settembre 2021, alla stessa fu diagnosticata una grave malattia”; _1
1. vero che le comunicava che il medico curante, l'oncologa Dott.ssa _1 Per_2
suggeriva di attivare le cure palliative per la riduzione del dolore, a domicilio o nelle strutture dedicate c.d. Hospice”;
2. vero che le parlava della volontà dei Fratelli CI, ed TO, di _1 CP_2 sottoporla a cure mediche private”;
3. vero che e TO CI, nell'aprile 2022, chiarirono a che le spese CP_2 _1 mediche sperimentali, presso le Cliniche Private “Salvator Mundi UPMC”, “Quisisana”, “Villa
Mafalda”, almeno per un importo di 60.000/70.000,00 euro, sarebbero state sostenute direttamente dai pagina 3 di 12 fratelli CI, con pagamento diretto delle parcelle che sarebbero state emesse dai medici e/o dalle strutture ospedaliere”;
Si indica la Dott.ssa di Roma sul seguente capitolo di prova: Persona_6
1. < ed CP_2
TO CI che, rispetto alla situazione clinica della sig.ra Le chiedevano Persona_1
di fare riferimento soltanto a loro per le cure della stessa e di non coinvolgere il sig. _1
, marito di . CP_1 Persona_1
SULLE SPESE
Con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO E DIRITTO
La società attrice citava in giudizio ex art. 281 decies c.p.c. il convenuto marito ed unico erede testamentario di al fine di ottenere il rimborso di euro 60.155,02 che aveva Persona_1
anticipato a ed allo stesso pagando direttamente Persona_1 Controparte_1
taluni esami, cure ed interventi a cui la medesima CI si era dovuta sottoporre nel corso del
2022.
L'attrice deduceva di essere una società informatica partecipata in via quasi totalitaria (99%) dal ed amministrata dal di lui fratello TO CI;
che era Controparte_2 Persona_1
moglie di e RE di ed TO CI;
che la CI era Controparte_1 CP_2
deceduta il 13 gennaio 2023 a seguito di una aggressiva malattia;
che la malattia di _1
aveva richiesto nel corso del 2022 l'espletamento di esami, cure ed interventi chirurgici;
che
[...] aveva in essere un'assicurazione sanitaria (FASI) che copriva l'intero Persona_7 suo nucleo familiare e, dunque, anche la moglie ma che l'operatività Persona_1 dell'assicurazione era c.d. indiretta nel senso che il beneficiario dell'assicurazione doveva prima pagare di tasca propria la prestazione sanitaria e poi può ottenere il rimborso della stessa dall'assicurazione.
L'attrice deduceva che e avevano rappresentato ad Persona_1 Controparte_1
TO CI di non avere la liquidità sufficiente per sostenete nell'immediatezza tutti i costi per le prestazioni sanitarie necessarie;
che i fratelli avevano più volte rappresentato a Controparte_1
che vi erano vari modi per ottenere la liquidità necessaria ovvero, in ultima analisi, un
[...]
pagina 4 di 12 finanziamento ad opera della;
che quest'ultimo modo, anche per la colpevole inerzia di Pt_1 [...]
era stato poi la via prescelta;
che aveva finanziato la CI e Controparte_1 Pt_1 [...]
pagando le fatture per le prestazioni sanitarie;
che successivamente al pagamento Controparte_1
delle predette fatture, la aveva pazientemente atteso che attivasse la Pt_1 Controparte_1 procedura per ottenere dall'assicurazione FASI per il rimborso delle prestazioni sanitarie pagate dalla che tuttavia, nonostante i rimborsi ottenuti dall'assicurazione non Pt_1 Controparte_1
aveva mai rimborsato alla quanto dovuto. Pt_1
L'attrice deduceva che il convenuto non solo non aveva rimborsato il prestito ricevuto da lui e da sua moglie, che gli aveva permesso peraltro di ottemperare agli obblighi giuridici di assistenza che su di lui gravavano, ma addirittura, con un comportamento che potrebbe financo travalicare i confini dell'illecito civile, stava trattenendo nella propria disponibilità somme ricevute dall'assicurazione per prestazioni di cui non ha sostenuto le spese essendo state le fatture saldate dalla Pt_1
L'attrice allegava che a seguito della lettera di messa in mora nei confronti del convenuto quest'ultimo aveva sostenuto che, poiché la era partecipata e amministrata dei fratelli della moglie Pt_1 _1
ogni pagamento effettuato dalla non sarebbe un finanziamento da restituire, ma una
[...] Pt_1
spontanea ed irripetibile erogazione in adempimento di doveri morali-sociali di assistenza.
Sul punto l'attrice deduceva che dallo scambio di messaggi intercorso tra la e Pt_1 Controparte_1
e emergeva con chiarezza che l'intento della non era mai stato
[...] Persona_1 Pt_1
quello di donare del denaro ma esclusivamente quello di aiutare la CI ed il convenuto a risolvere il 'problema' dell'assicurazione FASI, che essendo indiretta operava secondo il meccanismo, potremmo dire, del solve et repete;
che quanto poi all'asserita estraneità all'oggetto sociale della Pt_1 dell'attività di prestare finanziamenti, la circostanza era irrilevante atteso che, l'oggetto sociale non costituisce un limite alla capacità della persona giuridica, che rimane generale;
che i “doveri morali- sociali di assistenza” non potevano gravare, neanche in astratto, su una società di capitali e non potevano gravare (anche se nel caso non rileva atteso che il denaro era stato prestato dalla Pt_1 neppure sui fratelli ed TO CI, atteso che tali “doveri morali-sociali di assistenza” CP_2 gravavano, ai sensi dell'art. 143 c.c., esclusivamente sul marito di Persona_1
Altresì in via subordinata, l'attrice allegava che aveva diritto di ricevere dal CP_1 [...]
quale erede della il rimborso di quanto pagato per saldare le fatture CP_1 Persona_1
relative alle prestazioni sanitarie a titolo di mandato e/o di gestione di affare altrui pagina 5 di 12 Altresì in via di estremo subordine, l'attrice deduceva che aveva comunque diritto a ricevere dal quale erede della signora il rimborso di quanto Controparte_1 Persona_1
pagato per saldare le fatture relative alle prestazioni sanitarie a titolo di arricchimento indebito.
L'attrice concludeva che il Tribunale ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria eccezione e deduzioni, condannasse sia in proprio sia quale erede di Controparte_1 _1
a restituire alla la somma di euro 60.155,02, oltre interessi di mora dal 10
[...] Parte_1 giugno 2023 al saldo o, comunque, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c..
Si costituiva il convenuto il quale contestava le prospettazioni avversarie in quanto oltre ad essere inammissibilmente generiche, erano prive di fondamento. Il convenuto allegava che era stato coniugato con dal 8 dicembre 2019, dopo una lunga conoscenza risalente al 2006; che nel Persona_1
settembre 2021 la CI era stata improvvisamente ricoverata in urgenza presso l'Ospedale
Policlinico Mangiagalli di Milano, che in tale occasione, le venne diagnosticata una grave malattia: un tumore alle ovaie al IV° ed ultimo stadio, già in gravi condizioni di metastasi;
che nel novembre 2021 la moglie veniva dimessa dall'ospedale Mangiagalli, dopo 2 mesi di ricovero, con un referto consegnato nel gennaio 2022 dall'oncologa Dott.ssa in cui veniva definita la ormai purtroppo Per_2 conclamata condizione “terminale”; che l'oncologa suggeriva di attivare le cure palliative per la riduzione del dolore, a domicilio o nelle strutture dedicate c.d. Hospice;
che dal gennaio 2022 sino all'aprile 2022, il convenuto viste le risultanze mediche, attivava il c.d. servizio di assistenza domiciliare per le rimanenti cure palliative, garantito dalla Regione Lombardia, con CP_3
assegnazione di una oncologa dedicata, la Dott.ssa di e una infermiera;
che a Testimone_1 CP_3
fine marzo 2022, le condizioni peggiorano definitivamente e la Dott. di riferì al Testimone_1 CP_3
marito oltreché ai fratelli ( e TO) e alla RE ( di che la situazione era CP_2 Per_8 _1
clinicamente in procinto di definirsi con il decesso della paziente.
Allegava il convenuto che date le condizioni di salute della moglie, che pativa anche temporanei vuoti di memoria, sempre nel marzo 2022, faceva richiesta all'ASL – che veniva accolta – di riconoscere lo stato di invalidità al 100% in base alla legge “104” della moglie, consentendo quindi allo stesso marito di potersi assentare dal proprio lavoro per accudire ulteriormente la moglie, usufruendo di permessi e di periodi di congedo parentale;
che i parenti stretti di ed in particolare i fratelli, e _1 CP_2
TO, venivano costantemente aggiornati dal convenuto e dalla CI;
che Controparte_2
aveva il contatto diretto con l'oncologa Dott.ssa di Clinica Mangiagalli e della dott.ssa Per_2 Tes_1
pagina 6 di 12 di tanto che, nell'aprile 2022, la definitiva spiegazione della condizione terminale di CP_3 _1
venne spiegata di persona anche a che infatti incontrò di persona entrambe le dottoresse;
che CP_2
in data 8 aprile 2022 RE di gli comunicava di aver svolto Persona_9 _1
autonomamente delle riflessioni, che la famiglia aveva individuato dei medici privati, con cliniche a
Roma, al fine di sottoporre a cure sperimentali, tramite interventi chirurgici, dal costo _1
particolarmente elevato;
che la famiglia della moglie decideva autonomamente di sottoporre _1
a tali cure nonostante il contenuto dei referti espressi dalla sanità pubblica;
che in tali occasione, Per_8
e TO CI chiarirono al convenuto ed alla moglie che le spese mediche sarebbero CP_2
state sostenute direttamente dai fratelli CI, con pagamento diretto delle parcelle che sarebbero state emesse dai medici e/o dalle strutture ospedaliere;
che immediatamente in Controparte_2
totale autonomia, organizzò i trasporti medici di e cioè: in data 13 aprile 2022 tramite la _1
società STAR MED Service per trasportare in autoambulanza, accompagnata dalla madre di _1
Lei, da Milano a Roma, sostenendo la spesa di cui alla fattura n. 85/20221 per l'importo di euro
2.062,00; che in data 2 maggio 2022 con ulteriore trasporto da Roma a San Marco in Lamis, presso l'abitazione della Famiglia CI, sostenendo la fattura n. 95/2022 per l'importo di euro 1.252,002
.Allegava il convenuto che a seguito del primo trasporto avvenuto il 13 aprile 2022, su “richiesta” (se non imposizione) dei fratelli CI che infatti gestivano i rapporti con le cliniche private la moglie subiva numerosi ricoveri ospedalieri (per le chemioterapie aggiuntive, per un costo complessivo euro
201.704,35, ed in particolare: ricevendo le cure sperimentali dai seguenti medici chirurghi, Dr. Per_4
, l'Oncologo Dr. Dr. e OR ,
[...] Persona_3 CP_4 Persona_6 in 3 ospedali e cliniche privati di Roma: e cioè l'ente “Salvator Mundi UPMC”, “Quisisana”, “Villa
Mafalda”; subendo due interventi/operazioni con ricovero ospedaliero in degenza, uno nell'aprile 2022
e l'altra nel novembre 2022. ; che il convenuto sostenne - a mezzo del proprio istituto assicurativo denominato “Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa”, c.d. FASI, le spese delle strutture ospedaliere per un l'importo di euro 83.227,59; che i consistenti premi assicurativi erano sempre stati pagati da lui;
che unitamente alla moglie sostenne in autonomia la spesa di euro 40.886,06, non soggette a rimborso per pagare ulteriori parcelle mediche, erogando direttamente tali importi alle strutture ospedaliere coinvolte dai fratelli CI, oltre a contribuire per la seconda operazione del novembre 2022 per un importo di euro 17.434,06; che le restanti spese delle cliniche ospedaliere vennero pagate spontaneamente dai fratelli ed TO CI, per mezzo del veicolo societario CP_2 Pt_1
a saldo delle fatture elencate a pagg. 3 e 4 del ricorso avversario;
che di questi 60.155,02 non
[...]
pagina 7 di 12 ebbe alcun rimborso dalla FASI ad accezione dell'importo di euro 21.125,00 che peraltro lui e la moglie utilizzarono per contribuire al pagamento della seconda operazione avvenuta nel novembre
2022 quindi reinvestiti in spese mediche non rimborsabili.
Allegava il convenuto che a distanza di tempo dalla morte di in data 25 maggio 2023, si era _1 palesata dunque la che, a mezzo di proprio legale, rappresentava di aver “finanziato” la Parte_1
moglie per il sostenimento di numerose spese mediche e lo diffidava a provvedere al pagamento della somma di euro 60.155,02 in qualità di erede universale;
che con riscontro del 13 giugno 2023, negava e contestava la circostanza secondo cui la moglie sarebbe stata debitrice nei confronti della Società; che nonostante l'apertura da parte sua delle opportune interlocuzioni per la risoluzione in via bonaria di una situazione drammatica per tutte le parti, proponeva il ricorso in oggetto. Pt_1
Il convenuto deduceva che né lui né la moglie avevano mai intrattenuto rapporti con la che Parte_1 avevano invece intrattenuto rapporti “umani” esclusivamente con ed TO CI, volti CP_2
a renderli costantemente edotti e partecipi della grave situazione di salute della RE;
che l'attrice non aveva chiarito come si sarebbe realizzato il preteso finanziamento, che peraltro, da quanto risultava dalla visura della non rientrava tra le attività che la stessa potrebbe esercitare;
che erano Parte_1
sono stati i fratelli CI, dal mese di aprile 2022, cioè da quando la malattia della RE era entrata nella sua fase più acuta e terminale, ad essersi totalmente ingeriti nei rapporti di cura con le
Cliniche private, “imponendo” alla moglie di ricevere cure sperimentali molto costose;
che individuando cliniche e medici privati, e allo stesso tempo, estromettendo il marito di lei dai rapporti con le stesse Cliniche;
che le spese per le cure sperimentali proposte dai fratelli CI erano state divise tra le odierne parti;
che lui e la moglie avevano sostenuto autonomamente una spesa complessiva di oltre euro 140.000,00 circa solo in parte coperta dall'assicurazione diretta nella misura di euro 83.227,59 mentre le ulteriori spese di euro 60.155,02 – oggetto del presente contenzioso – erano state corrisposte spontaneamente dai fratelli CI direttamente alle strutture sanitarie e ai professionisti medici, tramite il veicolo della società che i pagamenti effettuati Parte_1
spontaneamente dai fratelli CI tramite le rappresentano delle donazioni liberali Parte_1
indirette in favore della RE _1
Allegava il convenuto che l'attrice non aveva offerto alcun elemento a fondamento della esistenza dell'asserito (generico e non meglio identificato) finanziamento;
che non era nemmeno dato capire pagina 8 di 12 quando avrebbero prestato il consenso ad un prestito, oltretutto per sostenere delle cure private
“imposte” dai fratelli CI.
Altresì allegavano che se non dovessero qualificarsi come atti di liberalità, dato il contesto in cui sono avvenuti i pagamenti, gli atti compiuti dai fratelli CI, tramite la esprimerebbero Parte_1
comunque un adempimento ad obbligazioni naturali – e quindi irripetibili essendosi realizzati autonomamente in esecuzione di doveri morali o sociali nei confronti della RE.
Il convenuto altresì proponeva istanza per essere autorizzata alla chiamata in causa dei fratelli
CI nei confronti dei quali era proposta domanda di accertamento della natura liberale e/o di obbligazione naturale dei pagamenti effettuati dai fratelli CI in favore della RE defunta per il tramite del veicolo societario rappresentato dalla Il convenuto concludeva in via Parte_1 preliminare accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. per il rito sommario, e che, pertanto, vi è la necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE autorizzare il resistente ai sensi dell'art. 281 undecies, co. IV, cpc oppure ai sensi dell'art. 269 c.p.c. in caso di immediata conversione del rito da parte di Codesto Giudice, a chiamare in causa (e quindi ad estendere il contraddittorio verso)
i sig. e sig. TO CI;
NEL MERITO previa ogni declaratoria ed Controparte_2
accertamento del caso, accertare nei confronti di nonché dei sigg. ed TO Parte_1 CP_2
CI che i pagamenti effettuati dalla sono donazioni liberali indirette effettuate per il Parte_1
tramite del veicolo societario dai e TO CI in favore della RE sig.ra Parte_2
ovvero per adempiere in favore della medesima di loro RE ad obblighi morali Persona_1
e/o sociali ai sensi dell'art. 2034 c.c., e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
in ogni caso, sempre nel merito, rigettarsi le domande avversarie, in quanto inammissibili, e/o infondate per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
NEL MERITO, in via subordinata nel denegato e non creduto accoglimento delle pretese avversarie, limitare l'accertamento del preteso credito del ricorrente limitatamente all'importo di euro 21.125,00, oggetto di rimborso assicurativo destinato alle ulteriori spese mediche indicate dai fratelli CI.
Il Giudice in prima udienza rigettava l'istanza di chiamata dei terzi, autorizzava parte attrice alla produzione telematica dei documenti indicati e rilevato che parte convenuta in via subordinata aveva offerto la restituzione dell'importo di € 21.125,00 invitava le parti a ricercare una soluzione transattiva pagina 9 di 12 della controversia e rinviava all'udienza del 20.11.24. All'udienza non avendo le parti trovato un accordo la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento per le motivazioni qui di seguito indicate.
Si deve dare atto che non si ammetteva la chiamata del terzo richiesta dal convenuto in considerazione della scindibilità delle domande e tenuto conto altresì delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Unite n. 4309-2010),
Oggetto del presente giudizio è un mutuo tra privati rilevato che la società attrice non risulta un intermediario finanziario ma una società informatica partecipata per il 99% dal ed Controparte_2
amministrata da TO CI - fratelli di Parte_3
In relazione al mutuo si osserva che: “ l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo
l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” ( Cassazione civile sez. II, n.180/18).
Orbene parte attrice provava la consegna del denaro con il deposito dei bonifici effettuati a favore di diverse strutture sanitarie e medici per le cure sostenute dalla CI. (doc. 6, 7,9,11,13,14,17 e 18 fasc. attrice).
In relazione all'obbligo restitutorio l'attrice depositava in atti degli estratti di messaggi WhatApp intercorsi tra i CI, la defunta CI ed il convenuto deducendo che l'intento della non Pt_1
era quello di donare del denaro ma esclusivamente quello di aiutarli in attesa dei rimborsi dell'assicurazione FASI.
pagina 10 di 12 Il convenuto sul punto deduceva che non era mai stato richiesto un rapporto di finanziamento con la e/o con i fratelli CI ma che i pagamenti erano stati effettuati spontaneamente dai Parte_1
fratelli CI tramite le Parte_1
Orbene dall'esame dei bonifici depositati agli atti (doc. 6, 7,9,11,13,14,17,18 fasc. attrice) non risulta alcuna dicitura che faccia intendere che i pagamenti dell'attrice fossero a titolo di prestito
In relazione ai messaggi inoltrati via WhatApp dal CI al convenuto in cui si discuteva in merito ai rimborsi del FASI (doc.5 fasc. attrice) rileva che in data 16.11.2022 il CI fosse a conoscenza che il NA avesse ricevuto il rimborso per € 21000,00 e comunque non interrompeva i pagamenti in favore delle strutture ospedaliere ed in data 18.11.22 veniva effettuato un ulteriore pagamento
(doc.12 fasc. attrice).
Pertanto tali conversazioni non integrate da ulteriore documentazione non risultano sufficienti a provare l'esistenza di un obbligo restitutorio anche alla luce della contestazione del titolo operato dalla parte convenuta.
Il rapporto che rileva dalla documentazione agli atti come anche sottolineato dal convenuto è che i
CI in qualità di fratelli partecipavano attivamente al percorso medico della RE prendendo altresì iniziative sulla ricerca delle cure più opportune ed interfacciandosi anche personalmente con i medici (doc.24.2 e 24.4 doc. attrice) e che le somme richieste più plausibilmente siano state effettuate dai CI a mezzo della loro società Tiukè come obbligazioni naturali e pertanto non possono essere oggetto di restituzione
Per le suddette ragioni il titolo alla base della richiesta attorea è rimasto indimostrato e la domanda deve essere rigettata.
Altresì infondata la domanda di ottenere il rimborso delle spese sostenute a titolo di mandato di cui all' art. 1720 c.c., o, comunque ai sensi dell'art. 2031 c.c., non essendo stato provato il conferimento del mandato dalla alla ed altresì non provato ai sensi dell'art.2031 cc che vi fosse una Parte_4 Pt_5
impossibilità di gestione da parte della CI .
In relazione domanda di indebito arricchimento ex art.2041 e ss. c.c. proposta in via subordinata dall'attrice si dichiara l'inammissibilità.. "... per principio consolidato, l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento,
pagina 11 di 12 ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. Sez. 3, n. 14944 del 11/05/2022).
Rilevato che l'attrice non ha provato il titolo posto alla base della domanda principale, non è ammissibile in subordine l'azione di indebito arricchimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- rigetta le domande proposte;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via subordinata dall'attrice;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.217,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Milano, 20 gennaio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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