Articolo 97 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 96Articolo 98
Versione
11 maggio 1963
Art. 97.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e
sercizio 1948-49 (art. 93)................. L. 2.858.532.629 - Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 95).... " 337.698.013 -
----------------------- Residui attivi al 30 giugno 1949... L. 3.196.230.642 -
-----------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963