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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/05/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N. 240/2024, promossa da:
(C.F. ), difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
86 cpc, residente in Pescara e quivi domiciliato presso il suo studio in Via Teramo, 7/4
ATTORE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Contrada Collemarino, CP_1
50
CONVENUTA contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso con note difensive a trattazione scritta.
pagina 1 di 5 FATTO E PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Di Pentima ha adito codesto Tribunale per ottenere il Pt_1
risarcimento del danno subito a causa del mancato pagamento delle competenze relative alla prestazione d'opera intellettuale. A tal fine ha chiesto fissarsi udienza ai sensi dell' art. 281 undecies comma 2 c.p.c. di comparizione delle parti per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Condannare al pagamento della somma di € 11.394,00 o in quella minore o in quella CP_1
maggiore ritenuta di giustizia.
2.A sostegno della domanda l'attore ha dedotto quanto segue:
- in data 13/11/2019 la SI.ra nominava l'esponente suo difensore di fiducia in ordine al CP_1
procedimento penale n. 3344/18 R.G.N.R, n. 4705/18 R.G. GIP Tribunale di Pescara a seguito dell'avviso del 21/6/2019 di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 19/11/2019 dinanzi al
GUP del Tribunale di Pescara Dott. Sarandrea, Contenente la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico
Ministero della Procura presso il Tribunale di Pescara del 12/6/2019 notificatole in data 25/10/2019 poiché indagata del reato p.e p. dall'art.368 c.p.;
- il GUP Dott. Sarandrea, all'esito della udienza preliminare di cui sopra, rinviava a giudizio la SI.ra dinanzi al Tribunale monocratico di Pescara, nella persona della Dott.ssa Scalera, alla udienza CP_1
del giorno 11/5/2020;
- il 9/11/2020 l'attore depositava la propria lista dei testi e all'udienza, rimandata al 23/11/2020 per la prevenzione e tutela alla salute per il Covid, venivano ammessi i testi della difesa e dell'accusa;
- a detta udienza venivano escussi i testi , ed il Giudice disponeva la Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
data del 3/6/2022 per il prosieguo della prova testimoniale con l'esame della parte offesa Persona_1
[...]
- esaurita la fase istruttoria il Giudice rinviava alla udienza del 5/12/2022 per la discussione che poi differiva al 2/3/2023 e nella quale l'attore chiedeva l'assoluzione della SI.ra con la formula CP_1
piena;
- il Tribunale monocratico, nella persona della Dott.ssa Scalera, emetteva in data 2/3/2023 sentenza di assoluzione della SI.ra con formula piena “perché il fatto non sussiste”; CP_1
-successivamente all'assoluzione, il 3/3/2023 l'attore richiedeva a , marito della Controparte_2
SI.ra il pagamento degli onorari maturati per l'attività svolta sulla base della tabella CP_1
D.M. n.147 del 13/8/2022 per un totale di €17.827,00 così specificati: per indagini preliminari € Parte 4.349,00, per GIP € 4.674,00, per € 4.674,00, per € 4.130,00; Parte_3
- dalla somma complessiva di €17.827,00 venivano sottratti gli acconti già versati per un totale di €
4.000,00 e il residuo di € 13.827,00 veniva ridotto del 50% somma € 6.913,00 in ragione dei precedenti pagina 2 di 5 rapporti professionali intercorrenti con la ora di cui la SI.ra era CP_3 Controparte_4 CP_1 legale rappresentante ed il SI Direttore e infine l'importo veniva abbattuto a € 6.500,00 Tes_3
comprensivi di spese anticipate e competenze del decreto ingiuntivo;
- seguiva da parte della convenuta il versamento di € 2.000,00 e non il pagamento complessivo di €
6.500,00 nonostante i diversi solleciti tramite pec;
- in data 22/12/2023 tramite pec l'attore comunicava la richiesta dell'intero importo perché decaduto il beneficio accordato detraendo gli acconti già versati di € 4.000,00 e di € 2.000,00, chiedendo così complessivamente la somma di di € 11.394,00.
3. All'udienza del 4.11.2024, vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e la non costituzione in giudizio della se ne dichiarava la contumacia, concedendo termine all'attore per note CP_1
conclusive fino al 16.12.24, udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art 127 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale ed è giunta a decisione in data 16/12/2024 con sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. a) d.lgs. n.206/2005. In relazione alle possibili controversie tra avvocato e consumatore si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. 206/2005 (tra le altre, Cass. Civ. 21187/2017), criterio di competenza inderogabile (tra tutte, cfr. Cass. 181/2015). Pertanto, viene ritenuta la competenza territoriale del
Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona poiché il consumatore risiede in Miglianico (CH).
Passando al merito della vicenda, si evidenzia che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta nei termini che seguono.
E' bene evidenziare che il compenso dell'avvocato è un elemento fondamentale nella relazione tra lo stesso e il cliente, costituendo il corrispettivo dell'attività svolta, dovuto indipendentemente dall'esito della causa dato che l'avvocato è tenuto a svolgere un'obbligazione di mezzo e non di risultato. L'art. 2233 c.c. indica i criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Ancora l'art. 13 della legge l.247/2012, prevede che se il compenso non è stato stabilito per iscritto tra cliente ed avvocato è liquidato dal giudice. La VI sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 10/11/2022 n. 33193 ha chiarito come il pagamento dell'avvocato non dipenda da una pattuizione scritta del mandato, ma dal contratto tra professionista e cliente che non è soggetto a vincoli di forma (così anche l'orientamento della Cass., sez VI, ordinanza n. 8863 del 31.3.2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione.
pagina 3 di 5 L'onerosità è caratteristica usuale di qualsivoglia prestazione d'opera intellettuale. Il professionista quindi, per ottenere il pagamento della propria prestazione deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23.11.2016). In assenza di una pattuizione scritta, come nel caso di specie, il giudice è tenuto alla liquidazione giudiziale dei compensi forensi basandosi sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Le tabelle prevedono la liquidazione per ogni fase del procedimento in cui l'avvocato è intervenuto, valutando nello specifico l'attività svolta in relazione allo studio, l'introduttiva, l'istruttoria/ il dibattimento e la decisionale. La Corte di
Cassazione ha chiarito (ordinanza n. 18942/2020) che il giudice deve tener conto della attività svolta nel caso specifico per verificare che il criterio che si basa sulla domanda risulti idoneo al valore effettivo della controversia.
Detto questo, si osserva che nel procedimento penale a carico della SI.ra , per la fase CP_1 delle indagini preliminari non è stata data alcuna prova in ordine all'attività professionale svolta dall'avvocato In effetti, l'attore è stato nominato difensore della SI.ra in Parte_1 CP_1
data 13/11/2019, ossia in data successiva alle conclusioni delle indagini preliminari. Pertanto, non può essere accolta la richiesta di liquidazione del compenso per tale fase. Per l'udienza preliminare, invece,
l'avvocato presentava memoria difensiva illustrando e discutendo per la difesa della parte offesa, tant'è che leggendo il decreto che dispone il giudizio della , prodotto dall'avvocato di egli CP_1 Pt_1
risulta comei difensore di fiducia della medesima. Inoltre, è da dire che viene assistita dallo stesso avvocato nel dibattimento davanti al Tribunale monocratico. Difatti, ha provveduto al Parte_1 deposito della lista dei testimoni, all'esame e al controesame di tutti i testi e alla discussione della causa depositando memoria difensiva e chiedendo l'assoluzione dell'imputata. All'esito di tale attività e del procedimento svolto il Tribunale emetteva una sentenza di assoluzione con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. E' palese l'ottimo risultato raggiunto in favore della convenuta.
Ma, nonostante il risultato ottenuto, la SI.ra non provvedeva al saldo delle competenze dovute CP_1
al difensore di fiducia, il quale con ripetuti solleciti tramite pec avanzava richiesta di pagamento.
Per quanto sopra esposto risulta provata l'attività professionale svolta dall'avvocato per il giudizio innanzi al Gup e per quello tenuto innanzi il Tribunale monocratico;
pertanto, l'attore ha diritto a ricevere un compenso da parte della SI.ra e precisamente il saldo come di seguito CP_1
calcolato.
pagina 4 di 5 Tenuto, quindi, conto della comprovata attività svolta, della natura e della durata della causa penale e del risultato raggiunto, si ritiene di dover quantificare la somma dovuta, sulla base dei parametri ministeriali richiamati applicando i valori massimi. Pertanto, il compenso maturato è il seguente:
a) € 3.688,00 per il giudizio innanzi al GUP (esclusa la fase istruttoria);
b) € 4.679,00 per il giudizio innanzi al Tribunale monocratico (esclusa la fase studio perché già compresa nel precedente giudizio innanzi al GUP).
Alla luce di quanto precisato, il compenso riconosciuto in favore dell'istante è quantificabile complessivamente in euro € 8.367,00 da cui vanno sottratti gli acconti € 6.000,00 per un totale di €
2.367,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre il 15% per rimborso spese generali,
CPA ed Iva se dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le controversie di valore ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 fino ad
5.200,01 per le 4 fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro € 2.367,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso per la prestazione d'opera intellettuale, più il 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva se dovuti;
b) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio in CP_1 favore di , liquidate in euro 2.552,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, Parte_1
CPA ed Iva se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 16.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N. 240/2024, promossa da:
(C.F. ), difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
86 cpc, residente in Pescara e quivi domiciliato presso il suo studio in Via Teramo, 7/4
ATTORE contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Contrada Collemarino, CP_1
50
CONVENUTA contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso con note difensive a trattazione scritta.
pagina 1 di 5 FATTO E PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Di Pentima ha adito codesto Tribunale per ottenere il Pt_1
risarcimento del danno subito a causa del mancato pagamento delle competenze relative alla prestazione d'opera intellettuale. A tal fine ha chiesto fissarsi udienza ai sensi dell' art. 281 undecies comma 2 c.p.c. di comparizione delle parti per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Condannare al pagamento della somma di € 11.394,00 o in quella minore o in quella CP_1
maggiore ritenuta di giustizia.
2.A sostegno della domanda l'attore ha dedotto quanto segue:
- in data 13/11/2019 la SI.ra nominava l'esponente suo difensore di fiducia in ordine al CP_1
procedimento penale n. 3344/18 R.G.N.R, n. 4705/18 R.G. GIP Tribunale di Pescara a seguito dell'avviso del 21/6/2019 di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 19/11/2019 dinanzi al
GUP del Tribunale di Pescara Dott. Sarandrea, Contenente la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico
Ministero della Procura presso il Tribunale di Pescara del 12/6/2019 notificatole in data 25/10/2019 poiché indagata del reato p.e p. dall'art.368 c.p.;
- il GUP Dott. Sarandrea, all'esito della udienza preliminare di cui sopra, rinviava a giudizio la SI.ra dinanzi al Tribunale monocratico di Pescara, nella persona della Dott.ssa Scalera, alla udienza CP_1
del giorno 11/5/2020;
- il 9/11/2020 l'attore depositava la propria lista dei testi e all'udienza, rimandata al 23/11/2020 per la prevenzione e tutela alla salute per il Covid, venivano ammessi i testi della difesa e dell'accusa;
- a detta udienza venivano escussi i testi , ed il Giudice disponeva la Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
data del 3/6/2022 per il prosieguo della prova testimoniale con l'esame della parte offesa Persona_1
[...]
- esaurita la fase istruttoria il Giudice rinviava alla udienza del 5/12/2022 per la discussione che poi differiva al 2/3/2023 e nella quale l'attore chiedeva l'assoluzione della SI.ra con la formula CP_1
piena;
- il Tribunale monocratico, nella persona della Dott.ssa Scalera, emetteva in data 2/3/2023 sentenza di assoluzione della SI.ra con formula piena “perché il fatto non sussiste”; CP_1
-successivamente all'assoluzione, il 3/3/2023 l'attore richiedeva a , marito della Controparte_2
SI.ra il pagamento degli onorari maturati per l'attività svolta sulla base della tabella CP_1
D.M. n.147 del 13/8/2022 per un totale di €17.827,00 così specificati: per indagini preliminari € Parte 4.349,00, per GIP € 4.674,00, per € 4.674,00, per € 4.130,00; Parte_3
- dalla somma complessiva di €17.827,00 venivano sottratti gli acconti già versati per un totale di €
4.000,00 e il residuo di € 13.827,00 veniva ridotto del 50% somma € 6.913,00 in ragione dei precedenti pagina 2 di 5 rapporti professionali intercorrenti con la ora di cui la SI.ra era CP_3 Controparte_4 CP_1 legale rappresentante ed il SI Direttore e infine l'importo veniva abbattuto a € 6.500,00 Tes_3
comprensivi di spese anticipate e competenze del decreto ingiuntivo;
- seguiva da parte della convenuta il versamento di € 2.000,00 e non il pagamento complessivo di €
6.500,00 nonostante i diversi solleciti tramite pec;
- in data 22/12/2023 tramite pec l'attore comunicava la richiesta dell'intero importo perché decaduto il beneficio accordato detraendo gli acconti già versati di € 4.000,00 e di € 2.000,00, chiedendo così complessivamente la somma di di € 11.394,00.
3. All'udienza del 4.11.2024, vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e la non costituzione in giudizio della se ne dichiarava la contumacia, concedendo termine all'attore per note CP_1
conclusive fino al 16.12.24, udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art 127 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale ed è giunta a decisione in data 16/12/2024 con sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. a) d.lgs. n.206/2005. In relazione alle possibili controversie tra avvocato e consumatore si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. 206/2005 (tra le altre, Cass. Civ. 21187/2017), criterio di competenza inderogabile (tra tutte, cfr. Cass. 181/2015). Pertanto, viene ritenuta la competenza territoriale del
Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona poiché il consumatore risiede in Miglianico (CH).
Passando al merito della vicenda, si evidenzia che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta nei termini che seguono.
E' bene evidenziare che il compenso dell'avvocato è un elemento fondamentale nella relazione tra lo stesso e il cliente, costituendo il corrispettivo dell'attività svolta, dovuto indipendentemente dall'esito della causa dato che l'avvocato è tenuto a svolgere un'obbligazione di mezzo e non di risultato. L'art. 2233 c.c. indica i criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Ancora l'art. 13 della legge l.247/2012, prevede che se il compenso non è stato stabilito per iscritto tra cliente ed avvocato è liquidato dal giudice. La VI sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 10/11/2022 n. 33193 ha chiarito come il pagamento dell'avvocato non dipenda da una pattuizione scritta del mandato, ma dal contratto tra professionista e cliente che non è soggetto a vincoli di forma (così anche l'orientamento della Cass., sez VI, ordinanza n. 8863 del 31.3.2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione.
pagina 3 di 5 L'onerosità è caratteristica usuale di qualsivoglia prestazione d'opera intellettuale. Il professionista quindi, per ottenere il pagamento della propria prestazione deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23.11.2016). In assenza di una pattuizione scritta, come nel caso di specie, il giudice è tenuto alla liquidazione giudiziale dei compensi forensi basandosi sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Le tabelle prevedono la liquidazione per ogni fase del procedimento in cui l'avvocato è intervenuto, valutando nello specifico l'attività svolta in relazione allo studio, l'introduttiva, l'istruttoria/ il dibattimento e la decisionale. La Corte di
Cassazione ha chiarito (ordinanza n. 18942/2020) che il giudice deve tener conto della attività svolta nel caso specifico per verificare che il criterio che si basa sulla domanda risulti idoneo al valore effettivo della controversia.
Detto questo, si osserva che nel procedimento penale a carico della SI.ra , per la fase CP_1 delle indagini preliminari non è stata data alcuna prova in ordine all'attività professionale svolta dall'avvocato In effetti, l'attore è stato nominato difensore della SI.ra in Parte_1 CP_1
data 13/11/2019, ossia in data successiva alle conclusioni delle indagini preliminari. Pertanto, non può essere accolta la richiesta di liquidazione del compenso per tale fase. Per l'udienza preliminare, invece,
l'avvocato presentava memoria difensiva illustrando e discutendo per la difesa della parte offesa, tant'è che leggendo il decreto che dispone il giudizio della , prodotto dall'avvocato di egli CP_1 Pt_1
risulta comei difensore di fiducia della medesima. Inoltre, è da dire che viene assistita dallo stesso avvocato nel dibattimento davanti al Tribunale monocratico. Difatti, ha provveduto al Parte_1 deposito della lista dei testimoni, all'esame e al controesame di tutti i testi e alla discussione della causa depositando memoria difensiva e chiedendo l'assoluzione dell'imputata. All'esito di tale attività e del procedimento svolto il Tribunale emetteva una sentenza di assoluzione con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. E' palese l'ottimo risultato raggiunto in favore della convenuta.
Ma, nonostante il risultato ottenuto, la SI.ra non provvedeva al saldo delle competenze dovute CP_1
al difensore di fiducia, il quale con ripetuti solleciti tramite pec avanzava richiesta di pagamento.
Per quanto sopra esposto risulta provata l'attività professionale svolta dall'avvocato per il giudizio innanzi al Gup e per quello tenuto innanzi il Tribunale monocratico;
pertanto, l'attore ha diritto a ricevere un compenso da parte della SI.ra e precisamente il saldo come di seguito CP_1
calcolato.
pagina 4 di 5 Tenuto, quindi, conto della comprovata attività svolta, della natura e della durata della causa penale e del risultato raggiunto, si ritiene di dover quantificare la somma dovuta, sulla base dei parametri ministeriali richiamati applicando i valori massimi. Pertanto, il compenso maturato è il seguente:
a) € 3.688,00 per il giudizio innanzi al GUP (esclusa la fase istruttoria);
b) € 4.679,00 per il giudizio innanzi al Tribunale monocratico (esclusa la fase studio perché già compresa nel precedente giudizio innanzi al GUP).
Alla luce di quanto precisato, il compenso riconosciuto in favore dell'istante è quantificabile complessivamente in euro € 8.367,00 da cui vanno sottratti gli acconti € 6.000,00 per un totale di €
2.367,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre il 15% per rimborso spese generali,
CPA ed Iva se dovuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le controversie di valore ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 fino ad
5.200,01 per le 4 fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro € 2.367,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso per la prestazione d'opera intellettuale, più il 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva se dovuti;
b) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio in CP_1 favore di , liquidate in euro 2.552,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, Parte_1
CPA ed Iva se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 16.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 5 di 5