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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
395/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
C.F. nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo
Vaccino, C.F. P.I. presso lo studio del quale è CodiceFiscale_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844
Email_1
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] ad [...] cf. Controparte_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato difeso ed assistito dall'Avv. Alessandro Massai, del Foro di Siena, con studio in Torrita di Siena, loc. Foenna n. 10 piano II, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siena email email pec avv. Email_2 Email_3 Email_4 nell'interesse della figlia minori
, nata ad [...] il [...] RSona_1
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 Va premesso che con ordinanza 18-20 ottobre 2023 resa nel procedimento n. 1121/2021
RG, qui prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale ha così disposto circa la disciplina dell'affido e del mantenimento della minore: dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore n. RSona_1
Aosta, 20.2.2020; i genitori esercitano la responsabilità genitoriale anche in via disgiunta rispetto alle decisioni di ordinaria amministrazione che concernono la figlia, mentre saranno assunte in maniera condivisa tutte le decisioni più rilevanti, quali quelle relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della figlia;
dispone la sospensione della liberalizzazione degli incontri e la ripresa degli incontri protetti tra il padre e la figlia a cura degli operatori psicosociali dei Servizi;
la presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, ove l'interessato vi consenta;
l'avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il
ove vi consenta, e di un percorso psicologico presso l'Area clinica adulti per Per_1
la , ove vi consenta;
Pt_1
dispone inoltre che: allorquando i Servizi lo ritengano opportuno, siano interrotti gli incontri protetti e sia avviato il percorso di accompagnamento tramite il servizio di
RS educativa territoriale per alcuni mesi per un avvicinamento di al nuovo domicilio del padre e la ripresa dei rapporti con i familiari del terminato il percorso di Per_1
educativa territoriale, il terrà con sé la figlia al mercoledì dalle 16.30 alle Per_1
19.30, prelevandola all'asilo o a casa della madre e riconducendola dalla madre, nonché un giorno di tutti i fine settimana (sabato e domenica alternati) dalle ore 10 alle ore 19.00, prelevandola e riconducendola a casa della madre;
sarà cura dei Servizi garantire, inoltre, l'introduzione graduale dei pernottamenti presso il domicilio paterno, RS nel rispetto delle esigenze e della serenità di a partire dall'introduzione dei pernottamenti, la figlia starà con il padre dal mercoledì alle 16.30 al giovedì mattina
(quando il padre la riaccompagnerà a scuola o dalla madre) e a settimane alterne dal sabato alle 10 alla domenica alle 19 (prelevandola il padre a casa della madre e riconducendola dalla madre); a partire dalla stabilizzazione dei pernottamenti, la permanenza della figlia con i genitori durante le festività laiche e religiose avverrà secondo il criterio dell'alternanza e inoltre la figlia starà con ognuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine della frequentazione scolastica.
pagina 2 di 8 pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore mediante pagamento di assegno di euro 600 all'inizio di ogni mese, oltre adeguamenti
ISTAT; dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre come da accordo delle parti;
pone a carico di entrambi i genitori, al 50%, le spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per la minore come da protocollo di intesa del Tribunale di
Aosta; compensa per la metà le spese e condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà liquidata in euro 3.808, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
All'esito di quel procedimento, il Tribunale ha ritenuto di confermare l'affido condiviso della minore ai genitori, con la collocazione abitativa della minore presso la madre, in assenza di criticità rilevate circa la capacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore, nonostante le problematiche in allora in essere nei rapporti tra le parti dovute alla scarsa fiducia reciproca determinata dalle pregresse condotte del padre e dalla relativa incapacità di ritrovare un sano equilibrio psicofisico.
I Servizi Sociali avevano in quella sede evidenziato l'idoneità del padre, ma avevano indicato nell'ultima relazione depositata il 18.9.2023 talune cautele, nell'interesse della minore, accolte dal Tribunale (sospensione della liberalizzazione degli incontri, ripresa degli incontri protetti tra il padre e la figlia, presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il e di un percorso psicologico presso l'Area clinica adulti per la Per_1 [...]
in seguito, eventuale interruzione degli incontri protetti, avvio del percorso di Pt_1
accompagnamento tramite il servizio di educativa territoriale per alcuni mesi per un RS avvicinamento di al nuovo domicilio del padre e la ripresa dei rapporti con i familiari del terminato il percorso di educativa territoriale, previsione di una Per_1
disciplina della permanenza della figlia presso il padre con graduale introduzione dei pernottamenti).
In questa sede parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo, o in subordine esclusivo, della figlia alla madre, allegando che la situazione è “nuovamente precipitata”, in quanto, per la condotte di vita del padre, gli incontri protetti con la minore si sono nuovamente interrotti, il padre è stato nuovamente arrestato per reati pagina 3 di 8 contro la persona ai danni dei genitori, gli incontri non sono più ripresi a causa di un incidente stradale subito dallo per giorni interi quest'ultimo risulta totalmente Per_1
irreperibile.
Il convenuto si è opposto alla domanda, allegando di avere avuto un sinistro il 19.4.2024 che ha determinato l'interruzione dei rapporti con la figlia, che i propri genitori hanno rimesso la querela nei suoi confronti.
All'udienza dell'8.10.2024, parte ricorrente ha riferito di temere per la incolumità stessa della minore, che la figlia non vedeva il padre dalla fine del mese di febbraio 2024, che i
Servizi avevano interrotto ogni attività dal giorno dell'arresto del (7.3.2024), Per_1
che i Servizi stessi la chiamavano per avere notizie sul padre che si rendeva irreperibile, che non aveva visto né sentito il padre dopo il marzo 2024, che da anni non aveva rapporti con il padre nella gestione della figlia, che assumeva in autonomia ogni decisione relativa alla figlia, che ella stessa aveva riferito ai Servizi dell'arresto del dopo essersi recata dai Carabinieri per avere notizie, che prima del marzo 2024 Per_1
si erano tenuti alcuni incontri protetti padre/figlia.
Con ordinanza del 9.10.2024 il GI ha osservato: Il convenuto non ha alcun rapporto con la ricorrente sulla gestione della figlia, di cui si occupa in via esclusiva la madre, non vede la figlia dalla fine di febbraio 2024, ha manifestato indole violenta, venendo tratto in arresto per condotte di violenza contro i propri genitori, ha interrotto i contatti con i
Servizi che devono rivolgersi alla madre per avere sue notizie (v. quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, in assenza del convenuto non comparso), si è sottratto all'onere di comparire in udienza per discutere dell'affido della figlia. Inoltre, non consta che si sia dato seguito a quanto disposto con l'ordinanza di questo Tribunale del
18.10.2023, con particolare riferimento alla presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze e all'avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il padre stesso. La perdurante condizione di fragilità del padre legata all'uso di stupefacenti e al precario equilibrio psicofisico, già rimarcata nell'ordinanza di questo Tribunale del 18.10.2023, è evidentemente pregiudizievole per la minore. Sono quindi fondati i timori della madre circa il benessere psicofisico della minore e va accolta la richiesta di affido esclusivo rafforzato, in via provvisoria, occorrendo che la madre, in caso di necessità, sia posta in condizioni di assumere in autonomia ogni decisione nell'interesse della figlia. Per il resto, in via provvisoria, vanno mantenute ferme le prescrizioni di cui all'ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento
pagina 4 di 8 1121/2021 RG. Le circostanze dedotte a prova orale dal convenuto sono irrilevanti, generiche, valutative. Al fine di decidere in via definitiva sull'affido, è necessario che i
Servizi eseguano quanto disposto con ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento
1121/2021 RG, a condizione che vi sia la collaborazione e l'interesse del padre, relazionando entro l'8.4.2025.
Con la stessa ordinanza il GI ha così provveduto: In via provvisoria, dispone l'affido esclusivo e rafforzato alla madre della minore n. Aosta, Parte_1 RSona_1
20.2.2020 e conferma nel resto l'ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento
1121/2021 RG.; per l'effetto, dispone che i Servizi eseguano quanto disposto con
l'ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento 1121/2021 RG, a condizione che vi sia la collaborazione e l'interesse del padre, relazionando entro l'8.4.2025; rigetta le istanze di prova orale del convenuto;
fissa udienza per esame relazione al 15.4.2025, ore 9.30.
All'udienza del 15.4.2025, parte resistente si è dichiarata disponibile a sottoporsi al percorso Ser.D. indicato dai Servizi e disponibile a collaborare attivamente con i Servizi ai fini della compiuta valutazione della propria capacità genitoriale;
parte ricorrente ha riferito di avere manifestato dissenso alla prosecuzione degli incontri protetti in assenza della volontà del padre di essere seguito sia dal servizio psicologico sia dal Ser.D.
Con ordinanza del 15.4.2025, il GI ha osservato: la relazione depositata in data 4.4.2025
è obiettivamente negativa circa l'affidabilità del padre e la possibilità di una ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia, anche solo in via protetta, considerati anche i legittimi timori della madre in assenza di una presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze e dell'avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il padre stesso (come disposto con ordinanze del 18.10.2023 e del
9.10.2024); il padre in udienza ha espresso la volontà di adempiere a quanto disposto dal Tribunale nell'interesse della minore sulla base delle indicazioni dei Servizi;
l'esigenza di favorire, nell'interesse della minore, la ripresa del rapporto con il padre, anche per il caso di affido super esclusivo o rafforzato alla madre, giustifica quindi
l'assunzione dei provvedimenti di cui al dispositivo, confidandosi nella presa di coscienza, da parte del e della della assoluta necessità di Per_1 Pt_1
salvaguardare il preminente interesse della minore ad avere un adeguato rapporto con entrambi i genitori, ove ciò sia possibile.
pagina 5 di 8 Con la stessa ordinanza il GI ha così provveduto: Fermo l'affido super esclusivo o rafforzato della minore alla madre già disposto in via provvisoria con ordinanza del
9.10.2024, dispone che i Servizi diano ulteriore corso al mandato ricevuto e dispone che gli incontri protetti tra il padre e la figlia a cura degli operatori psicosociali abbiano inizio solo in caso di esito positivo della presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, del percorso presso il Dipartimento di salute mentale da parte del padre, dell'eventuale percorso psicologico per la minore, ove ritenuto utile dagli operatori. Manda ai Servizi di relazionare sui risultati della presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, sui risultati del percorso presso il Dipartimento di salute mentale da parte del padre, sui risultati dell'eventuale percorso psicologico per la minore, nonché sulla possibilità di avviare gli incontri protetti o sull'andamento degli incontri protetti eventualmente già avviati, entro il
31.10.2025. Fissa udienza per esame relazione ed eventuale precisazione conclusioni, discussione e rimessione in decisone udienza all'11.11.2025 ore 9.
Nell'ultima relazione depositata il 27.10.2025, il Ser.D. ha riferito che lo ha Per_1
ripreso il monitoraggio dal maggio 2025, ma in maniera non costante;
inoltre, taluni controlli tossicologici sono risultati negativi, mentre i controlli eseguiti dal 24 agosto al
4 settembre 2025 sono risultati positivi alla cocaina ed il controllo del 16.10.2025 è stato volutamente alterato dalla parte. Il Servizio ha concluso che il paziente non ha alcuna consapevolezza della problematica di dipendenza patologica e della necessità del trattamento di cura.
I Servizi psicosociali, nella relazione depositata il 31.10.2025, hanno riferito in sintesi che il padre appare in effetti poco consapevole delle proprie difficoltà, assumendo un atteggiamento di negazione delle criticità; che, allo stato, non vi sono le condizioni per l'avvio degli incontri protetti, comunque subordinati al positivo percorso presso il
Ser.D.; che la madre ha riferito che la minore non ricorderebbe il padre, col quale da tempo non ha alcun rapporto, ed ha scarsa consapevolezza degli effetti negativi sulla minore della “cancellazione della figura paterna”; che occorre avviare un percorso psicologico per la minore al fine di facilitare l'eventuale riavvicinamento al padre e l'eventuale futura nuova interruzione del rapporto per il caso del mancato superamento delle criticità relative al ruolo genitoriale del padre;
che è opportuno avviare incontri monitorati, alla presenza degli operatori, tra la minore e i nonni paterni.
pagina 6 di 8 In virtù di tutto quanto emerso nel giudizio, dato atto che il padre ha mostrato di non avere consapevolezza della problematica di dipendenza patologica dalle sostanze stupefacenti e della necessità del trattamento di cura (risultando positivo alla cocaina o alterando i test) e dato atto che allo stato non è neppure possibile ripristinare incontri protetti con la minore a causa della inaffidabilità della figura paterna e della imprevedibilità dei suoi comportamenti, deve quindi accogliersi la domanda della ricorrente.
L'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre appare allo stato necessario al fine di tutelarne il benessere psicofisico e di porre la madre nelle condizioni di assumere in autonomia ogni decisione di rilievo nell'interesse della figlia.
Occorre, tuttavia, incaricare i Servizi di proseguire nelle iniziative indicate nella citata relazione al fine di favorire, ove possibile, la ripresa del rapporto tra il padre e la minore, nell'interesse di quest'ultima, e la ripresa dei rapporti tra la minore e i nonni paterni.
Spese regolamentate secondo soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori medi dello scaglione medio per le cause di valore indeterminato, per le quattro fasi, con riduzione del 50% di quella decisoria in quanto svolta in forma semplificata.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
a parziale modifica di quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale Aosta nell'ambito della causa N.R.G. 1121-2021 del 18.10.2023, dispone l'affidamento super esclusivo o
RS rafforzato della minore alla madre sig.ra con residenza presso Parte_1 quest'ultima; manda ai Servizi territoriali di avviare un percorso psicologico per la minore per le finalità indicate nella relazione in atti e di avviare incontri monitorati, alla presenza degli operatori, tra la minore e i nonni paterni;
subordina la ripresa degli incontri protetti tra il padre e la minore alla positiva
Con conclusione del percorso presso il D;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 7.792 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
AOSTA, 26.11.2025
pagina 7 di 8
Il Giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Marra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
C.F. nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo
Vaccino, C.F. P.I. presso lo studio del quale è CodiceFiscale_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844
Email_1
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] ad [...] cf. Controparte_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato difeso ed assistito dall'Avv. Alessandro Massai, del Foro di Siena, con studio in Torrita di Siena, loc. Foenna n. 10 piano II, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siena email email pec avv. Email_2 Email_3 Email_4 nell'interesse della figlia minori
, nata ad [...] il [...] RSona_1
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 Va premesso che con ordinanza 18-20 ottobre 2023 resa nel procedimento n. 1121/2021
RG, qui prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale ha così disposto circa la disciplina dell'affido e del mantenimento della minore: dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori della figlia minore n. RSona_1
Aosta, 20.2.2020; i genitori esercitano la responsabilità genitoriale anche in via disgiunta rispetto alle decisioni di ordinaria amministrazione che concernono la figlia, mentre saranno assunte in maniera condivisa tutte le decisioni più rilevanti, quali quelle relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della figlia;
dispone la sospensione della liberalizzazione degli incontri e la ripresa degli incontri protetti tra il padre e la figlia a cura degli operatori psicosociali dei Servizi;
la presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, ove l'interessato vi consenta;
l'avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il
ove vi consenta, e di un percorso psicologico presso l'Area clinica adulti per Per_1
la , ove vi consenta;
Pt_1
dispone inoltre che: allorquando i Servizi lo ritengano opportuno, siano interrotti gli incontri protetti e sia avviato il percorso di accompagnamento tramite il servizio di
RS educativa territoriale per alcuni mesi per un avvicinamento di al nuovo domicilio del padre e la ripresa dei rapporti con i familiari del terminato il percorso di Per_1
educativa territoriale, il terrà con sé la figlia al mercoledì dalle 16.30 alle Per_1
19.30, prelevandola all'asilo o a casa della madre e riconducendola dalla madre, nonché un giorno di tutti i fine settimana (sabato e domenica alternati) dalle ore 10 alle ore 19.00, prelevandola e riconducendola a casa della madre;
sarà cura dei Servizi garantire, inoltre, l'introduzione graduale dei pernottamenti presso il domicilio paterno, RS nel rispetto delle esigenze e della serenità di a partire dall'introduzione dei pernottamenti, la figlia starà con il padre dal mercoledì alle 16.30 al giovedì mattina
(quando il padre la riaccompagnerà a scuola o dalla madre) e a settimane alterne dal sabato alle 10 alla domenica alle 19 (prelevandola il padre a casa della madre e riconducendola dalla madre); a partire dalla stabilizzazione dei pernottamenti, la permanenza della figlia con i genitori durante le festività laiche e religiose avverrà secondo il criterio dell'alternanza e inoltre la figlia starà con ognuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine della frequentazione scolastica.
pagina 2 di 8 pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore mediante pagamento di assegno di euro 600 all'inizio di ogni mese, oltre adeguamenti
ISTAT; dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre come da accordo delle parti;
pone a carico di entrambi i genitori, al 50%, le spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per la minore come da protocollo di intesa del Tribunale di
Aosta; compensa per la metà le spese e condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà liquidata in euro 3.808, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
All'esito di quel procedimento, il Tribunale ha ritenuto di confermare l'affido condiviso della minore ai genitori, con la collocazione abitativa della minore presso la madre, in assenza di criticità rilevate circa la capacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore, nonostante le problematiche in allora in essere nei rapporti tra le parti dovute alla scarsa fiducia reciproca determinata dalle pregresse condotte del padre e dalla relativa incapacità di ritrovare un sano equilibrio psicofisico.
I Servizi Sociali avevano in quella sede evidenziato l'idoneità del padre, ma avevano indicato nell'ultima relazione depositata il 18.9.2023 talune cautele, nell'interesse della minore, accolte dal Tribunale (sospensione della liberalizzazione degli incontri, ripresa degli incontri protetti tra il padre e la figlia, presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il e di un percorso psicologico presso l'Area clinica adulti per la Per_1 [...]
in seguito, eventuale interruzione degli incontri protetti, avvio del percorso di Pt_1
accompagnamento tramite il servizio di educativa territoriale per alcuni mesi per un RS avvicinamento di al nuovo domicilio del padre e la ripresa dei rapporti con i familiari del terminato il percorso di educativa territoriale, previsione di una Per_1
disciplina della permanenza della figlia presso il padre con graduale introduzione dei pernottamenti).
In questa sede parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo, o in subordine esclusivo, della figlia alla madre, allegando che la situazione è “nuovamente precipitata”, in quanto, per la condotte di vita del padre, gli incontri protetti con la minore si sono nuovamente interrotti, il padre è stato nuovamente arrestato per reati pagina 3 di 8 contro la persona ai danni dei genitori, gli incontri non sono più ripresi a causa di un incidente stradale subito dallo per giorni interi quest'ultimo risulta totalmente Per_1
irreperibile.
Il convenuto si è opposto alla domanda, allegando di avere avuto un sinistro il 19.4.2024 che ha determinato l'interruzione dei rapporti con la figlia, che i propri genitori hanno rimesso la querela nei suoi confronti.
All'udienza dell'8.10.2024, parte ricorrente ha riferito di temere per la incolumità stessa della minore, che la figlia non vedeva il padre dalla fine del mese di febbraio 2024, che i
Servizi avevano interrotto ogni attività dal giorno dell'arresto del (7.3.2024), Per_1
che i Servizi stessi la chiamavano per avere notizie sul padre che si rendeva irreperibile, che non aveva visto né sentito il padre dopo il marzo 2024, che da anni non aveva rapporti con il padre nella gestione della figlia, che assumeva in autonomia ogni decisione relativa alla figlia, che ella stessa aveva riferito ai Servizi dell'arresto del dopo essersi recata dai Carabinieri per avere notizie, che prima del marzo 2024 Per_1
si erano tenuti alcuni incontri protetti padre/figlia.
Con ordinanza del 9.10.2024 il GI ha osservato: Il convenuto non ha alcun rapporto con la ricorrente sulla gestione della figlia, di cui si occupa in via esclusiva la madre, non vede la figlia dalla fine di febbraio 2024, ha manifestato indole violenta, venendo tratto in arresto per condotte di violenza contro i propri genitori, ha interrotto i contatti con i
Servizi che devono rivolgersi alla madre per avere sue notizie (v. quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, in assenza del convenuto non comparso), si è sottratto all'onere di comparire in udienza per discutere dell'affido della figlia. Inoltre, non consta che si sia dato seguito a quanto disposto con l'ordinanza di questo Tribunale del
18.10.2023, con particolare riferimento alla presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze e all'avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il padre stesso. La perdurante condizione di fragilità del padre legata all'uso di stupefacenti e al precario equilibrio psicofisico, già rimarcata nell'ordinanza di questo Tribunale del 18.10.2023, è evidentemente pregiudizievole per la minore. Sono quindi fondati i timori della madre circa il benessere psicofisico della minore e va accolta la richiesta di affido esclusivo rafforzato, in via provvisoria, occorrendo che la madre, in caso di necessità, sia posta in condizioni di assumere in autonomia ogni decisione nell'interesse della figlia. Per il resto, in via provvisoria, vanno mantenute ferme le prescrizioni di cui all'ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento
pagina 4 di 8 1121/2021 RG. Le circostanze dedotte a prova orale dal convenuto sono irrilevanti, generiche, valutative. Al fine di decidere in via definitiva sull'affido, è necessario che i
Servizi eseguano quanto disposto con ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento
1121/2021 RG, a condizione che vi sia la collaborazione e l'interesse del padre, relazionando entro l'8.4.2025.
Con la stessa ordinanza il GI ha così provveduto: In via provvisoria, dispone l'affido esclusivo e rafforzato alla madre della minore n. Aosta, Parte_1 RSona_1
20.2.2020 e conferma nel resto l'ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento
1121/2021 RG.; per l'effetto, dispone che i Servizi eseguano quanto disposto con
l'ordinanza del 18.10.2023, resa nel procedimento 1121/2021 RG, a condizione che vi sia la collaborazione e l'interesse del padre, relazionando entro l'8.4.2025; rigetta le istanze di prova orale del convenuto;
fissa udienza per esame relazione al 15.4.2025, ore 9.30.
All'udienza del 15.4.2025, parte resistente si è dichiarata disponibile a sottoporsi al percorso Ser.D. indicato dai Servizi e disponibile a collaborare attivamente con i Servizi ai fini della compiuta valutazione della propria capacità genitoriale;
parte ricorrente ha riferito di avere manifestato dissenso alla prosecuzione degli incontri protetti in assenza della volontà del padre di essere seguito sia dal servizio psicologico sia dal Ser.D.
Con ordinanza del 15.4.2025, il GI ha osservato: la relazione depositata in data 4.4.2025
è obiettivamente negativa circa l'affidabilità del padre e la possibilità di una ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia, anche solo in via protetta, considerati anche i legittimi timori della madre in assenza di una presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze e dell'avvio di un percorso presso il Dipartimento di salute mentale per il padre stesso (come disposto con ordinanze del 18.10.2023 e del
9.10.2024); il padre in udienza ha espresso la volontà di adempiere a quanto disposto dal Tribunale nell'interesse della minore sulla base delle indicazioni dei Servizi;
l'esigenza di favorire, nell'interesse della minore, la ripresa del rapporto con il padre, anche per il caso di affido super esclusivo o rafforzato alla madre, giustifica quindi
l'assunzione dei provvedimenti di cui al dispositivo, confidandosi nella presa di coscienza, da parte del e della della assoluta necessità di Per_1 Pt_1
salvaguardare il preminente interesse della minore ad avere un adeguato rapporto con entrambi i genitori, ove ciò sia possibile.
pagina 5 di 8 Con la stessa ordinanza il GI ha così provveduto: Fermo l'affido super esclusivo o rafforzato della minore alla madre già disposto in via provvisoria con ordinanza del
9.10.2024, dispone che i Servizi diano ulteriore corso al mandato ricevuto e dispone che gli incontri protetti tra il padre e la figlia a cura degli operatori psicosociali abbiano inizio solo in caso di esito positivo della presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, del percorso presso il Dipartimento di salute mentale da parte del padre, dell'eventuale percorso psicologico per la minore, ove ritenuto utile dagli operatori. Manda ai Servizi di relazionare sui risultati della presa in carico del padre presso il Servizio specialistico per le dipendenze, sui risultati del percorso presso il Dipartimento di salute mentale da parte del padre, sui risultati dell'eventuale percorso psicologico per la minore, nonché sulla possibilità di avviare gli incontri protetti o sull'andamento degli incontri protetti eventualmente già avviati, entro il
31.10.2025. Fissa udienza per esame relazione ed eventuale precisazione conclusioni, discussione e rimessione in decisone udienza all'11.11.2025 ore 9.
Nell'ultima relazione depositata il 27.10.2025, il Ser.D. ha riferito che lo ha Per_1
ripreso il monitoraggio dal maggio 2025, ma in maniera non costante;
inoltre, taluni controlli tossicologici sono risultati negativi, mentre i controlli eseguiti dal 24 agosto al
4 settembre 2025 sono risultati positivi alla cocaina ed il controllo del 16.10.2025 è stato volutamente alterato dalla parte. Il Servizio ha concluso che il paziente non ha alcuna consapevolezza della problematica di dipendenza patologica e della necessità del trattamento di cura.
I Servizi psicosociali, nella relazione depositata il 31.10.2025, hanno riferito in sintesi che il padre appare in effetti poco consapevole delle proprie difficoltà, assumendo un atteggiamento di negazione delle criticità; che, allo stato, non vi sono le condizioni per l'avvio degli incontri protetti, comunque subordinati al positivo percorso presso il
Ser.D.; che la madre ha riferito che la minore non ricorderebbe il padre, col quale da tempo non ha alcun rapporto, ed ha scarsa consapevolezza degli effetti negativi sulla minore della “cancellazione della figura paterna”; che occorre avviare un percorso psicologico per la minore al fine di facilitare l'eventuale riavvicinamento al padre e l'eventuale futura nuova interruzione del rapporto per il caso del mancato superamento delle criticità relative al ruolo genitoriale del padre;
che è opportuno avviare incontri monitorati, alla presenza degli operatori, tra la minore e i nonni paterni.
pagina 6 di 8 In virtù di tutto quanto emerso nel giudizio, dato atto che il padre ha mostrato di non avere consapevolezza della problematica di dipendenza patologica dalle sostanze stupefacenti e della necessità del trattamento di cura (risultando positivo alla cocaina o alterando i test) e dato atto che allo stato non è neppure possibile ripristinare incontri protetti con la minore a causa della inaffidabilità della figura paterna e della imprevedibilità dei suoi comportamenti, deve quindi accogliersi la domanda della ricorrente.
L'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre appare allo stato necessario al fine di tutelarne il benessere psicofisico e di porre la madre nelle condizioni di assumere in autonomia ogni decisione di rilievo nell'interesse della figlia.
Occorre, tuttavia, incaricare i Servizi di proseguire nelle iniziative indicate nella citata relazione al fine di favorire, ove possibile, la ripresa del rapporto tra il padre e la minore, nell'interesse di quest'ultima, e la ripresa dei rapporti tra la minore e i nonni paterni.
Spese regolamentate secondo soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori medi dello scaglione medio per le cause di valore indeterminato, per le quattro fasi, con riduzione del 50% di quella decisoria in quanto svolta in forma semplificata.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
a parziale modifica di quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale Aosta nell'ambito della causa N.R.G. 1121-2021 del 18.10.2023, dispone l'affidamento super esclusivo o
RS rafforzato della minore alla madre sig.ra con residenza presso Parte_1 quest'ultima; manda ai Servizi territoriali di avviare un percorso psicologico per la minore per le finalità indicate nella relazione in atti e di avviare incontri monitorati, alla presenza degli operatori, tra la minore e i nonni paterni;
subordina la ripresa degli incontri protetti tra il padre e la minore alla positiva
Con conclusione del percorso presso il D;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 7.792 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
AOSTA, 26.11.2025
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Il Giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Marra
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