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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17429 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NC ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato a Parte_1
Modena, Via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena (Cod.
Fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CodiceFiscale_1
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di Parte_1 aver ottenuto i nulla osta per il ricongiungimento fra lui, la coniuge e il figlio residenti in e CP_1 che tuttavia costoro non sono ancora riusciti a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, ha chiesto di ordinare all'amministrazione la fissazione di detto appuntamento. Con le note d'udienza l'amministrazione ha rappresentato e documentato che l' ha nel CP_1 frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Con le proprie note in sostituzione dell'udienza parte ricorrente ha riconosciuto implicitamente la cessazione della materia del contendere, ma chiedendo vittoria di spese processuali.
2. La fissazione dell'appuntamento, corrispondendo al petitum della domanda veicolata col ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023).
Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
NC ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NC ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato a Parte_1
Modena, Via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena (Cod.
Fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CodiceFiscale_1
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. premesso di Parte_1 aver ottenuto i nulla osta per il ricongiungimento fra lui, la coniuge e il figlio residenti in e CP_1 che tuttavia costoro non sono ancora riusciti a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, ha chiesto di ordinare all'amministrazione la fissazione di detto appuntamento. Con le note d'udienza l'amministrazione ha rappresentato e documentato che l' ha nel CP_1 frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Con le proprie note in sostituzione dell'udienza parte ricorrente ha riconosciuto implicitamente la cessazione della materia del contendere, ma chiedendo vittoria di spese processuali.
2. La fissazione dell'appuntamento, corrispondendo al petitum della domanda veicolata col ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023).
Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
NC ET