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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2649 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN CI parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BERZIERI MICHELA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. La signora rinuncia al contributo di mantenimento di € Controparte_1
200,00 da parte del signor a decorrere dal mese di giugno 2025; Parte_1
pagina 1 di 4
2. Il signor si impegna a trasferire al figlio , nato a [...]_1
ME (BZ) in data 7.4.2003, residente in [...], codice fiscale , la quota di ½ di piena proprie- C.F._3 tà dell'immobile sito in Medesano (PR) Via Raffaello Sanzio n. 52, identificato dai seguenti dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Medesano, foglio
6, particella 896, subalterno 2, categoria A/3; con annessa autorimessa identi- ficato al Catastato Fabbricati del Comune di Medesano al foglio 6, particella
896, sub 9, categoria C/6;
3. La signora si impegna ad estinguere il mutuo contratto dal Controparte_1 signor in data 26.03.2009 con INPS n. 048200900000616 (ultima Parte_1 rata scadenza 30.6.2039) e a tal fine provvederà a stipulare un contratto di mutuo intestato a sé medesima e al figlio;
Per_1
4. La signora si fa carico della metà della rata del mutuo inte- Controparte_1 stata al signor relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno Parte_1
2025 e, a tal fine, corrisponderà al signor l'importo di € 640,43 Parte_1 alle seguenti coordinate IBAN [...]; a far tempo dal mese di luglio 2025 la signora rimborserà al signor Controparte_1 [...]
la rata del mutuo intestato al medesimo, pari ad € 427,00 al mese, e ciò Pt_1 fino alla data della stipula del rogito notarile per il trasferimento della pro- prietà immobiliare al figlio e del contestuale mutuo intestato alla Persona_1 signora e . Controparte_1 Persona_1
5. Le spese notarili e tecniche connesse al trasferimento di proprietà immobiliare da parte del signor in favore del figlio sono a cari- Parte_1 Persona_1 co della signora;
CP_1
6. Il signor non dovrà corrispondere alla signora l'importo che Pt_1 CP_1 ad oggi residua per aggiornamento ISTAT del contributo di mantenimento di
per spese straordinarie. Per_1
7. Spese legali compensate
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 10/09/2024 chiedeva a questo Parte_1
pagina 2 di 4 Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario celebrato in Parete il 12/01/2012 tra il ricorrente e , Controparte_1 unione dalla quale in data 7/04/2003 nasceva il figlio . La difesa di parte ri- Per_1 corrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come succes- sivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 4/06/2020, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione poi definito con sentenza di questo Tribunale del
18/10/2023. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie ine- renti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa re- golamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 25/03/2025, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato che, all'esito, preso at- to della mancata riconciliazione dei coniugi, adottava con separata ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio nel merito.
Con sentenza parziale n. 418/2025, pubblicata il 7/04/2025, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la defini- zione conciliativa del giudizio alle condizioni congiunte di cui in epigrafe.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e di voler definire consensualmente il giudizio alle con- dizioni sopra richiamate.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 418/2025, pubblicata il 7/04/2025, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, Parte_1 Controparte_1 con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in pagina 3 di 4 giudicato della predetta sentenza.
In merito alle questioni accessorie, essenzialmente riferite alla definizione dei rapporti economici tra le parti, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a non porsi in contrasto con gli interessi del figlio maggiorenne.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e tra- scritte;
2) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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