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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1265/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1265/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 16/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in ROMA alla via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio degli Avv.ti
D'ERRICO CARLO e MAMMOLITI FRANCESCO che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in CASSINO alla via Enrico De Nicola n. 61, presso lo studio dell'Avv.
PALAZZO FABRIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
16/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/04/2021, chiedeva Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio in data 31/08/2002 con , deducendo che Controparte_1
erano nati i figli (il 13/08/2005) e (il 07/09/2008); che la Per_1 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile.
La ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stabilendo l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al padre, regolamentare il diritto di visita paterno, disporre a carico del marito il versamento della somma mensile di euro 1000,00 a titolo di mantenimento della moglie, porre le spese straordinarie a metà tra i coniugi.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. Il resistente chiedeva di: disporre l'affido congiunto dei minori con collocazione presso il resistente;
assegnare la casa coniugale al padre;
porre a carico della ricorrente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia presso la madre e del Per_1
figlio presso il padre, assegnava la casa coniugale al padre, regolamentava il Per_2
diritto di visita rispettivamente della madre e del padre, disponeva il contributo al mantenimento del figlio presso di sé collocato in capo a ciascun genitore e invitava i
2 Servizi Sociali di Sant'Elia Fiumerapido (FR) e di Presenzano (CE) a monitorare le condizioni dei minori.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G. I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione del figlio
, relazione dei Servizi Sociali e del e prova per interpello. Per_2 Pt_2
All'udienza del 16/04/2025 le dichiaravano di voler trasformare la separazione in consensuale alle condizioni concordate depositate in data 13.3.2025 e la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole e nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella promossa con ricorso depositato il 13/04/2021 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto depositato in data 13.3.2025, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 16/04/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SANT'ELIA FIUMERAPIDO il 31/08/2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANT'ELIA
FIUMERAPIDO dell'anno 2002, al n. 3, parte I, serie A);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
3
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1265/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 16/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in ROMA alla via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio degli Avv.ti
D'ERRICO CARLO e MAMMOLITI FRANCESCO che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in CASSINO alla via Enrico De Nicola n. 61, presso lo studio dell'Avv.
PALAZZO FABRIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
16/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/04/2021, chiedeva Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio in data 31/08/2002 con , deducendo che Controparte_1
erano nati i figli (il 13/08/2005) e (il 07/09/2008); che la Per_1 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile.
La ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stabilendo l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al padre, regolamentare il diritto di visita paterno, disporre a carico del marito il versamento della somma mensile di euro 1000,00 a titolo di mantenimento della moglie, porre le spese straordinarie a metà tra i coniugi.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. Il resistente chiedeva di: disporre l'affido congiunto dei minori con collocazione presso il resistente;
assegnare la casa coniugale al padre;
porre a carico della ricorrente un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento della figlia presso la madre e del Per_1
figlio presso il padre, assegnava la casa coniugale al padre, regolamentava il Per_2
diritto di visita rispettivamente della madre e del padre, disponeva il contributo al mantenimento del figlio presso di sé collocato in capo a ciascun genitore e invitava i
2 Servizi Sociali di Sant'Elia Fiumerapido (FR) e di Presenzano (CE) a monitorare le condizioni dei minori.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G. I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione del figlio
, relazione dei Servizi Sociali e del e prova per interpello. Per_2 Pt_2
All'udienza del 16/04/2025 le dichiaravano di voler trasformare la separazione in consensuale alle condizioni concordate depositate in data 13.3.2025 e la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole e nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella promossa con ricorso depositato il 13/04/2021 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto depositato in data 13.3.2025, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 16/04/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SANT'ELIA FIUMERAPIDO il 31/08/2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANT'ELIA
FIUMERAPIDO dell'anno 2002, al n. 3, parte I, serie A);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
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