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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1152/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 7.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, su ricorso proposto da:
nata in [...] l'[...], e , nato in Parte_1 Parte_2
IN (FR) il 16.06.1990 , entrambi elettivamente domiciliati in Sora (FR) via Marsicana n. 118, presso lo studio dell'Avv. Vozza Marilena, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 7.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.06.2025, le parti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio, ormai terminata, la figlia (il 6.11.2017) chiedevano che il Tribunale stabilisse: 1) Per_1
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto meglio precisato nel ricorso;
2) l'obbligo del padre di versare, a titolo di contributo mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese a decorrere dal mese di giugno 2025, nonché il 50% delle spese straordinarie;
3) disporsi che l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre. V.G. n. 1152/2025
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale della minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1152/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato il 3.06.2025 e confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 7.07.2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2
e la figlia;
Persona_2
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1152/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 7.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, su ricorso proposto da:
nata in [...] l'[...], e , nato in Parte_1 Parte_2
IN (FR) il 16.06.1990 , entrambi elettivamente domiciliati in Sora (FR) via Marsicana n. 118, presso lo studio dell'Avv. Vozza Marilena, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 7.07.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.06.2025, le parti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio, ormai terminata, la figlia (il 6.11.2017) chiedevano che il Tribunale stabilisse: 1) Per_1
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto meglio precisato nel ricorso;
2) l'obbligo del padre di versare, a titolo di contributo mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese a decorrere dal mese di giugno 2025, nonché il 50% delle spese straordinarie;
3) disporsi che l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre. V.G. n. 1152/2025
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale della minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1152/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato il 3.06.2025 e confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 7.07.2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2
e la figlia;
Persona_2
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)