TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1534 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 03/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO ALESSANDRA
RICORRENTE APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
RESISTENTE APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 8920/2023 del
07.02.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03/03/2025 e relative note di trattazione scritta
1
ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di Parte_1 violazione del codice della strada n. PH 499/23, emesso dal comando di polizia locale del Comune di notificatogli il 26/05/2023, con cui gli veniva CP_1 contestata la violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146 comma 3 CDS, per aver superato la linea d'arresto sulla direttrice semaforizzata, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa;
violazione compiuta il
23/04/2023 alle 13:09 a bordo del veicolo targato DB491BE, di sua proprietà, sull'intersezione della Strada Provinciale 366 San Cataldo-Otranto e Strada
Provinciale 283 Acaya-Lepore.
L'opponente ha eccepito la nullità del verbale per mancata indicazione del provvedimento formale di autorizzazione della giunta comunale nonché dell'individuazione della strada in elenco predisposto con decreto del Prefetto, ai sensi dell'art. 201 comma 1 C.d.S..
L'opponente ha poi dedotto che nel giudizio in esame è necessario acquisire l'originale del verbale, con la sottoscrizione del verbalizzante, pena l'assenza di valore probatorio al documento, e la nullità del verbale per mancata indicazione dell'omologazione e della taratura periodica del photored F17 DR.
L'opponente ha poi evidenziato che non è verificata la conformità al modello omologato per mezzo di soggetto terzo e che non vi è prova di verifiche periodiche della regolarità del funzionamento, pur avendo riconosciuto che l'apparecchiatura
è strumentalmente omologata all'origine (pagina 5 del ricorso, quarto capoverso).
Il ha poi eccepito l'illegittimità del verbale per mancata contestazione Pt_1 immediata e ha evidenziato che l'amministrazione ha l'obbligo di rispettare le indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 257 del 19/01/2016, contestando che nel caso di specie siano state rispettate.
L'opponente ha inoltre rilevato che l'apparecchio è posizionato in una colonnina di lamiera zincata e blindata a un'altezza di 1,60 m da terra, come tale facilmente oscurabile e manomettibile;
che è posizionato sul lato destro del conducente, dopo la curva in prossimità di un dare precedenza, dunque non facilmente visibile da chi sopraggiunge all'intersezione con l'intenzione di svoltare a destra seguendo la
2 curva, anche perché nascosto dalla fitta vegetazione boschiva presente, che copre parzialmente il semaforo.
Il ha evidenziato inoltre che le fotografie prodotte non rispettano le Pt_1 prescrizioni di legge, in quanto il primo fotogramma riprende il veicolo fermo prima della linea d'arresto e il successivo reca una pessima sequenzialità visiva del transito del veicolo senza alcuna indicazione temporale, con la conseguenza che non è possibile sapere se il veicolo abbia transitato con il semaforo rosso.
Il ha poi evidenziato l'esistenza di incongruenza negli orari riportati nelle Pt_1 fotografie.
L'opponente ha inoltre dedotto che non è precisato che il rilevamento entra in funzione dopo un certo numero di secondi dall'inizio del segnale rosso e ha eccepito che nella seconda fotografia prodotta non si legge la targa del veicolo.
L'opponente ha poi evidenziato che nel verbale manca l'indicazione degli elementi che avrebbero impedito la contestazione immediata dell'infrazione.
Esposto quanto sopra, l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare illegittimo e nullo il verbale di accertamento oggetto di causa, con vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito con propria comparsa, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e si è conclusa con sentenza di rigetto dell'opposizione. ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, contestando che Parte_1
l'amministrazione abbia depositato documentazione idonea a confutare le eccezioni sollevate dal ricorrente ed evidenziando che il ha prodotto Controparte_1 unicamente i due fotogrammi della presunta infrazione e una certificazione in
Italtraff dell'01.11.2022, relativa al funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, ritenuta proveniente da soggetto non accreditato e inoltre non adeguatamente aggiornata rispetto al momento dell'accertamento.
Il ha poi impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Pt_1 CP_1 abbia dato prova del corretto funzionamento dell'apparecchio, avendo depositato la dichiarazione di conformità, evidenziando che è stato prodotto un unico certificato di conformità redatto dalla stessa ditta produttrice del Photored.
L'appellante ha poi censurato la motivazione nella parte in cui afferma che tra le cause di deroga alla contestazione immediata vi è quella dell'attraversamento di un
3 incrocio con un semaforo proiettante luce rossa, in quanto il dispositivo in esame non è stato omologato e approvato per funzionare correttamente in modo automatico.
L'appellante ha anche ribadito le censure in merito alla mancata produzione dell'autorizzazione della Giunta Comunale e del decreto del Prefetto per il tratto di strada in esame e ha rivendicato l'irregolarità del Verbale per mancata produzione dell'originale.
Esposto quanto sopra, l'opponente ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata riservata per la decisione, previa discussione in udienza.
***
Come esposto in premessa, ha proposto opposizione avverso il verbale Parte_1 di accertamento di violazione del codice della strada n. , emesso dal Numero_1 comando di polizia locale del Comune di notificatogli il 26/05/2023, con CP_1 cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146 comma 3
CDS, per aver superato la linea d'arresto sulla direttrice semaforizzata, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa;
violazione compiuta il 23/04/2023 alle 13:09 a bordo del veicolo targato DB491BE, di sua proprietà, sull'intersezione della Strada Provinciale 366 San Cataldo-Otranto
e Strada Provinciale 283 Acaya-Lepore.
Il ricorrente ha sollevato diverse eccezioni e ha dedotto, in particolare, che nei fotogrammi allegati non è visibile il veicolo nel momento in cui ha attraversato l'incrocio, in violazione della disciplina che regolamenta la materia.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo che vi sia la prova fotografica del compimento dell'infrazione e deducendo che l'accertamento è regolare.
L'appellante ha censurato tale motivazione, ribadendo che nei fotogrammi non è visibile l'auto nel momento in cui attraversa l'incrocio e deducendo pertanto che non vi è prova della sussistenza dell'infrazione contestata.
4 Nel caso di specie l'accertamento è stato compiuto con sistema Photored F17Dr, il cui decreto di omologazione prevede che:
- l'apparecchiatura sia installata in modo fisso in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile;
- sia prodotta documentazione fotografica in cui appaia, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione;
- siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trovi circa al centro dell'intersezione controllata;
- l'istante in cui avviene il secondo scatto sia individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti;
- in ogni fotogramma figuri in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora;
- l'apparecchiatura sia predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;
- il dispositivo, se utilizzato in modalità automatica, sia sottoposto a verifiche ed eventuali tarature, con cadenza almeno annuale.
Nel caso di specie, il primo dei fotogrammi riproduce il veicolo interamente dietro la linea di arresto e non nell'atto del superamento della stessa;
il secondo fotogramma riproduce invece il veicolo all'atto del superamento della linea di arresto, in corrispondenza della linea tratteggiata che delimita la corsia di immissione per chi proviene dal semaforo e la carreggiata principale nella quale ci si immette. Nessuno dei fotogrammi riproduce il veicolo al centro dell'intersezione o sulla corsia nella quale dovrebbe immettersi, con la conseguenza che i fotogrammi prodotti non provano l'esistenza dell'infrazione.
Si riconoscono inoltre le incongruenze indicate in ricorso: il semaforo indica un tempo residuo di luce rossa di 59 secondi alle 13:09:09 e un tempo residuo di 57 secondi alle 13:09:10, con la conseguenza che uno dei due orologi deve necessariamente misurare il tempo in modo errato.
Cass. civ. n. 558/2008 ha ricordato che “In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di
5 apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada — introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214
—, le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno
l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l'omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia)”.
Tali elementi comportano l'accoglimento dell'appello e dell'opposizione.
Tutti i restanti motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1534/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e annulla il Verbale opposto;
b) Condanna il alla refusione delle spese di lite di primo Controparte_1 grado in favore di , liquidate in € 43,00 per spese ed € 170,00 Parte_1 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Lombardo, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna il alla refusione delle spese di lite di secondo CP_1 CP_1 grado in favore di , liquidate in € 64,50 per spese ed € 200,00 Parte_1 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Lombardo, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 07/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
6