Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3763/2024 R.G..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio - Presidente
Dott. Elio Bongrazio - Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c., iscritto al n. 3763/2024 R.G.. promosso da nato a [...] il [...], difeso dall'Avv. Claudia PITTELLI, Parte_1
ove ha eletto domicilio presso il suo studio sito in Roma, via Ghirza n. 13, come da procura allegata, che chiede di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge all'indirizzo pec:
o, in subordine, al fax n. 06/4403278; Email_1
reclamante contro società a responsabilità limitata con unico socio, con capitale sociale pari Controparte_1
ad euro 10.000,00, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo n. P.IVA_1
, iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione P.IVA_2
Cont ( ) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno
2017] e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 21 settembre 2016 rep. N. Persona_1
293285/28260 (doc. 1) – la (breviter Controparte_2
) [società per azioni con unico socio, con sede legale in Conegliano Controparte_3
(TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e capogruppo del Gruppo P.IVA_3 bancario “ ”, aderente al Fondo Interbancario di Controparte_2
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Conegliano del 26 ottobre 2020, rep. N. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre 2020 n.
29243 serie 1T – la [già avente sede in Conegliano (TV), Controparte_6
Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. ], che a P.IVA_4
sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dr. di Persona_1
Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 (doc. 2) – società a Controparte_7
responsabilità limitata con socio unico, con capitale sociale pari ad euro 100.000,00, con sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
n. e P.IVA di gruppo n. in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_5 P.IVA_2
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Controparte_8 C.F._1
Faggella Pellegrino (C.F. n. – Indirizzo PEC: C.F._2
– fax 0248011624), giusta procura alle liti conferita per Email_2
atto del 06.02.2017, a ministero del Dr. , Notaio in Roma, Rep. 622 – Racc. 310, Persona_3
registrato a Roma 4 il 10.02.2017 al n. 4523 serie IT (doc. 3), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sonia Spinozzi presso lo studio dell'Avv. Maurizio Russi in Montesilvano, Via Adige n. 3; reclamato e
Controparte_9
Reclamato contumace
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni:
Parte reclamante: “Voglia l'adito Collegio, in totale riforma dei provvedimenti emessi dal G.E. dott.ssa Daniela Angelozzi, comunicati dalla cancelleria in data 21/10/2024 e 28/10/2024:
– in via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità e procedibilità del presente reclamo e revocare con qualsiasi statuizione e/o annullare e/o dichiarare nulli i richiamati provvedimenti di rigetto dell'istanza di estinzione della proc. es. Imm.re n. 219/2018 r.g.e. del Tribunale di Pescara formulata dal qui reclamante, e:
- nel merito, Voglia l'Ecc.mo Collegio adito:
1. accertare e dichiarare l'estinzione della proc. es. Imm.re R.G.E. n. 219/2018 del Tribunale di
Pescara, per i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa;
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2. ordinare la liberazione dei beni pignorati nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli presso l'Agenzia del Territorio di Pescara - Ufficio di Pubblicità Immobiliare – con esonero di responsabilità in capo al Conservatore;
2. condannare la e e per essa quale CP_10 Controparte_1 Controparte_7
mandataria con rappresentanza di al Controparte_2 pagamento delle spese processuali, nonché di trascrizione dell'ordinanza di estinzione”.
Parte reclamata costituita: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile il reclamo avversario per le ragioni sopra esposte;
Nel merito:
• Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenga ammissibile il reclamo rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
• Accertare e dichiarare la responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore della scrivente di una Parte_1
somma ulteriore equitativamente determinata;
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Letto il reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c. depositato in data 11/11/2024 dal debitore esecutato
avverso il decreto pronunciato inaudita altera parte dal Giudice dell'Esecuzione Parte_1
immobiliare n. 219/18 RGE Tribunale di Pescara in data 18/11/2024, comunicato in data
21/10/2024, con il quale il predetto Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva ritenendo non applicabile, al caso in esame, il disposto dell'art. 624 comma III
c.p.c. (“624 c 3 cpc non si applica quando il ge rigetta l'istanza di sospensione (cfr. natura cautalare anticipatoria)”, nonché nei confronti del successivo decreto del 28/10/2024, comunicato in pari data, con il quale il medesimo Giudice rigettava l'istanza ex art. 177 c.p.c. di revoca/modifica del precedente decreto e contestuale richiesta di estinzione della proc. es. imm.re n.
219/18 RGE., recante questa volta la seguente motivazione “Visto, si rigetta, è già stato evidenziato che non si applica l'art. 624 comma 3 cpc”; verificata la regolarità della comunicazione tramite Pec a cura della Cancelleria del reclamo e del pedissequo decreto del 13/11/2024 con il quale il Giudice designato dal Presidente, in sostituzione del Giudice dell'esecuzione - incompatibile come da Corte Cost. n. 45/2023 - ha assegnato al creditore procedente e agli intervenuti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie di replica;
Pag. 3 a 8 vista la memoria di costituzione della creditrice e per essa Controparte_1 CP_7 quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_2
con unico socio, (già ) (cessionaria
[...] Controparte_6 [...]
depositata in data 13/12/2024; Controparte_11
sentita la relazione del Giudice designato dal Presidente del Tribunale;
rilevato che secondo il reclamante, poichè con ordinanza emessa in data 16/7/2024 il Giudice dell'Esecuzione aveva fissato termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti,
e poiché l'ordinanza non era stata reclamata, nè era stato introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio di 45 giorni assegnato, essendo la procedura esecutiva sospesa, si era verificata la fattispecie estintiva tipica della procedura esecutiva di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3;
considerato che
la creditrice procedente ha eccepito, preliminarmente, la tardività del reclamo ex art. 630 c.p.c. in quanto, secondo la resistente, il Sig. avrebbe dovuto proporre Parte_1 reclamo avverso due precedenti ordinanze del Giudice dell'Esecuzione, del 16/07/2024 e del
12/08/2024, pure di rigetto dell'istanza di estinzione della proc. es. imm.re n. 219/18 RGE., nel termine di 20 giorni dalla comunicazione delle stesse, termine ampiamente decorso alla data dell'11 novembre 2024 di deposito del reclamo;
al contrario, il reclamante stava tentando di superare la barriera preclusiva dei 20 giorni impugnando i successivi provvedimenti del 18/10/2024 e del
28/10/2024; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del reclamo in quanto la proc. es. imm.re n.
219/18 RGE. era stata sospesa non in forza dell'ordinanza del 16 luglio 2024, bensì in forza di ordinanza del 23 maggio 2019 a seguito della quale il giudizio di merito era stato regolarmente introdotto ed è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Pescara al nr. 2763/2019 R.G.; rilevato, in via preliminare, che il reclamo è tempestivo e dunque ammissibile in quanto iscritto a ruolo in data lunedì 11 novembre 2024 e, dunque, nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 630 co. 3 c.p.c., decorrente dalla data del 21/10/2024 di comunicazione del primo dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che il 10 novembre ricadeva di domenica;
precisato che non può condividersi la tesi della creditrice costituita secondo la quale il termine di venti giorni previsto dall'art. 630 co. 3 c.p.c. dovrebbe farsi decorrere dai provvedimenti del 16 luglio 2024 e del 12 agosto 2024, in quanto con tali provvedimenti il Giudice dell'Esecuzione rigettava due istanze di estinzione della proc. es. imm.re n. 219/18 RGE. proposte dal debitore per motivi differenti (ipotesi di estinzione (atipica) della procedura, quali errata indicazione delle parti processuali e nullità e/o invalidità dell'iscrizione dell'atto di rinnovazione di ipoteca;
e estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.) rispetto a quello dedotto (ipotesi di cui all'art. 624 comma 3, c.p.c.) nelle istanze del 18/10/2024 e del 25/10/2025, che hanno dato
Pag. 4 a 8 luogo ai decreti di rigetto del 18/10/2024, comunicato il 21/10/2024, e del 28/10/2024, comunicato in pari data, impugnati con il reclamo depositato in data 11/11/2024;
ritenuto che
il reclamo proposto sia, nel merito, infondato e, pertanto, non meriti accoglimento;
rilevato, in punto di fatto, che:
- con ordinanza del 23/05/2019 il Giudice dell'Esecuzione, a seguito di opposizione ex art. 615
c.p.c., comma 2 spiegata dal Sig. , ritenuto non provato che avesse Parte_1 CP_12
legittimazione attiva, e ritenute assorbite tutte le ulteriori questioni proposte, sospendeva l'esecuzione proc. es. imm.re n. 219/18 RGE. e fissava il termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto a ruolo dallo stesso innanzi al Parte_1
Tribunale di Pescara al nr. 2763/2019 R.G., giudizio che risulta tutt'ora pendente;
- a seguito di ricorso in riassunzione ex art. 627 c.p.c. della procedura esecutiva sospesa proposta da e per essa quale mandataria con rappresentanza, di Controparte_1 Controparte_7 con unico socio, (già Controparte_2 Controparte_6
), in forza della sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara che aveva
[...]
rigettato le contestazioni del debitore in merito al difetto di legittimazione della Banca cedente
[...]
e al difetto di titolarità del credito della cessionaria e per essa e aveva CP_10 Controparte_1 CP_7
poi rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo, parte esecutata depositava memoria di costituzione con la quale chiedeva, tra l'altro, in via preliminare, di confermare la sospensione della proc. es. imm.re n. 219/18 R.G.E. del Tribunale di Pescara ex art. 624 c.p.c., di dichiarare improcedibile il ricorso in riassunzione, di rigettare la domanda formulata dalla società ricorrente, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva imm.re n. 219/18 R.G.E. del Tribunale di Pescara, ex artt. 627
e 630 c.p.c.;
- con ordinanza del 08/11/2023 il Giudice dell'Esecuzione rigettava le istanze di estinzione della procedura esecutiva e, ritenuto che la procedura esecutiva avrebbe potuto proseguire soltanto a seguito della pronuncia definitiva sul giudizio di merito nr. 2763/2019 R.G, confermava la sospensione ex art. 624 c.p.c. già disposta con ordinanza del 28/05/2019;
- il Sig. proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso Pt_1
l'ordinanza suddetta chiedendo di revocare e/o modificare l'ordinanza dell'8-9/11/2023, dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva e condannando la resistente al pagamento delle spese di lite;
- il Giudice dell'esecuzione confermava l'ordinanza impugnata, condannava l'opponente alla refusione delle spese processuali e fissava termine perentorio di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis
c.p.c., o altri se previsti;
- nessuna delle parti ha inteso introdurre il suddetto giudizio di merito;
Pag. 5 a 8 considerato che secondo il reclamante nel caso in esame dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 624 c.p.c. comma 3, ai sensi del quale “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo,
e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese”; rilevato che i presupposti per l'applicazione della norma sono 1) che sia stata proposta un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 o 619 c.p.c. (ex art. 624 comma 1 c.p.c. “Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende…”), 2) che sia stato adottato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. comma 1 e 3) che non sia stato introdotto il giudizio di merito dell'opposizione entro i termini assegnati dal Giudice dell'Esecuzione;
considerato che
lo scopo della fattispecie estintiva di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3 è, per un verso, quello di consentire alla parte soccombente nella fase sommaria di prestare acquiescenza “in prospettiva”, ove le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal Collegio, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano in qualunque modo convincenti o difficilmente ribaltabili nel prosieguo, così pure evitando il rischio del carico delle spese (anche) del giudizio di merito dell'opposizione; per altro verso, nel caso di disposta sospensione, quello di far perseguire immediatamente al debitore opponente “il bene della vita”, ossia il subitaneo arresto della procedura esecutiva a suo carico, anticipando gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione. Si tratta quindi, di una chiara finalità deflattiva, connessa alla natura “anticipatoria” che secondo la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza (per tutte, la più volte citata Cass. n. 22033/2011, nonché Cass. n. 7043/2017, in motivazione) la sospensione “interna” ex art. 624 c.p.c., comma 1, ha assunto per effetto delle modifiche di sistema apportate dalla L. n. 69 del 2009, che ha appunto modificato l'art. 624 c.p.c., comma 3, nonché diverse disposizioni del c.d. procedimento cautelare uniforme (v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/04/2022 n.12977); ritenuto che nel caso in esame non trovi applicazione il meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, in quanto l'art. 617 c.p.c. non è richiamato dall'art. 624 comma 1 c.p.c. che limita le ipotesi di operatività dell'art. 624 comma 3 c.p.c. ai casi di sospensione del processo esecutivo disposta ai sensi del primo comma, vale a dire ai casi di sospensione disposta a seguito di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 o 619 c.p.c.; considerato, invero, che la proc. es. imm.re n. 219/18 RGE. è stata sospesa dal Giudice dell'Esecuzione a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.c., con l'ordinanza del 23
Pag. 6 a 8 maggio 2019, ma a tale ordinanza ha fatto seguito la tempestiva instaurazione del giudizio di merito, che risulta attualmente pendente innanzi al Tribunale di Pescara al nr. 2763/2019 R.G.; con l'ordinanza del 16 luglio 2024, come detto, il Giudice dell'Esecuzione ha, invece, deciso, per di più rigettandola, una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore;
osservato, altresì, che gli unici effetti che potrebbero al più ricollegarsi alla mancata instaurazione del giudizio di merito a seguito dell'ordinanza del 16/07/2024 sono l'insindacabilità della pronuncia sulla condanna alle spese di lite e l'impossibilità di riproporre istanza di estinzione della procedura esecutiva per i medesimi motivi decisi con l'ordinanza del 16/07/2024;
ritenuto che
le spese di lite, liquidate come da dispositivo - valore della controversia indeterminabile, complessità bassa, fase di studio e fase introduttiva - seguano la soccombenza del reclamante;
ritenuto che
non possa trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, non sussistendone i presupposti non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dal reclamante apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.); vista, infine, l'istanza depositata telematicamente in data 24/01/2025 dal sig. con la quale Pt_1
chiede espressamente che in calce all'emananda sentenza ex art. 630, u.c., c.p.c., venga apposta l'annotazione prevista dall'art. 52 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., nonché dall'art. 17
Regolamento UE 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, volta a precludere l'indicazione delle sue generalità e di altri dati identificativi, riportati sul provvedimento medesimo e, comunque, impedendone la diffusione e/o divulgazione con la sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica e ritenuta l'accoglibilità della stessa trattandosi di debitore esecutato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo presentato da , così Parte_1
provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_9
- rigetta il reclamo;
- rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
- condanna il reclamante a pagare alla creditrice costituita le spese di lite liquidate in € 2.905,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Pag. 7 a 8 - dispone che la Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale della presente sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della parte reclamante riportati sulla sentenza. Parte_1
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Pag. 8 a 8