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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 9703/2018 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 09.10.2024, senza termini, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. PAPA FULVIO, come da procura in Parte_1
atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. IANNUZZI FABIOLA, come da procura Controparte_1
in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti a verbali di causa;
Per il P.M. può accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16.11.2018, ha esposto: - di Parte_1
aver contratto matrimonio con il resistente in data 09.01.1988; - che dal matrimonio sono nati due figli: (11.11.1988) e (13.10.1990); - che il resistente, fin dai primi anni di Parte_1 Per_1
matrimonio, è stato un marito e un padre violento, fisicamente e psicologicamente;
- che la capacità manipolatoria dello stesso ha indotto la moglie a sopportare tali comportamenti;
- che tale assetto si è interrotto il 3 gennaio del 2018, quando, una furibonda lite con la moglie ed il figlio è Parte_1 culminata nell'adozione, a carico del resistente, di un decreto di giudizio immediato e dell'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare;
- di non avere redditi;
- di aver dovuto cedere al le somme presenti sul conto cointestato, temendo ritorsioni da parte di questi;
- che il CP_1 resistente è operaio specializzato di livello 5 ed ha un reddito mensile di circa € 2.500,00; - di non aver mai lavorato per volontà del marito;
- che i figli della coppia sono studenti e non economicamente autosufficienti;
- che la figlia vive ad Aversa per motivi di studio mentre il Per_1
figlio vive con la madre;
- che la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi. Parte_1
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
- assegnarsi la casa coniugale a sé in quanto convivente con i figli;
- prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento di € 700,00 in favore della moglie e di € 700,00 per i figli, oltre spese straordinarie, con pagamento diretto a carico del datore di lavoro;
- condannarsi il resistente alla restituzione delle somme di cui ai conti corrente cointestati;
- disporsi il sequestro del TFR dovuto al nonché delle somme depositate sui conti Controparte_1
correnti intestati.
Con comparsa di costituzione, ha esposto: - che l'unione coniugale è Controparte_1
proseguita felicemente finché la ricorrente non ha iniziato ad accusare il di avere relazioni CP_1
extraconiugali; - che la inscenava delle vere e proprie aggressioni verbali a danno del Parte_1
marito; - di non aver mai tradito la moglie ma, anzi, di averla sempre venerata e curata;
- che motivo di liti e incomprensioni tra i coniugi è stato, invece, il figlio il quale, divenuto Parte_1
maggiorenne, ha sin da subito dimostrato scarso interesse negli studi e nel lavoro;
- che la ricorrente non ha mai supportato il marito nel suo tentativo di responsabilizzare il figlio;
- che, anzi, Parte_1
la stessa si scatenava contro il resistente accusandolo di essere troppo pressante con il figlio;
- che, pertanto, continue erano le liti, talvolta violente, tra padre e figlio;
- che nutriva un odio Parte_1
talmente forte verso il padre tanto da inventare un tradimento da parte di questi, riferendo alla madre il falso episodio;
- che, a seguito di ciò, il 03.01.2018 esplodeva un forte litigio in casa, culminato con l'arrivo dei Carabinieri e una serie di copiose denunce tra le parti;
- di essersi allontanato dalla casa familiare pur continuando a frequentare la moglie;
- di aver continuato a versare un contributo di mantenimento in favore della stessa pari ad € 300,00 mensili;
- di aver acquistato, con i propri risparmi, un'autovettura alla figlia la quale, nelle more, ha trovato un'occupazione lavorativa;
- di essere stato condannato per i fatti accaduti il 03.01.2018; - di avere un reddito mensile di circa € 1.400,00; - che la vive nella casa coniugale e non si è Parte_1
mai preoccupata di lavorare;
- che la figlia , architetto, è regolarmente impiegata in uno Per_1
studio di architettura e vive già da tempo da sola ad Aversa;
- che il figlio , pur essendo Parte_1 pienamente abile al lavoro, preferisce non reperire alcuna occupazione.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e prevedersi: - che la casa coniugale venga venduta oppure divisa e assegnata ad entrambi i coniugi;
- un mantenimento in favore della moglie pari ad € 250,00 mensili fino a quando la stessa non reperirà un lavoro;
- che venga ordinata la restituzione dei beni del resistente;
- che la vettura Fiat Punto resti a disposizione della ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato – rilevata l'assenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente con riguardo alla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia e ritenuta l'assenza dei presupposti per riconoscere un contributo di Per_1
mantenimento in favore del figlio – ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha Parte_1 fissato in € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, il contributo al mantenimento per la moglie a carico del marito.
Pronunciata sentenza parziale sullo status, con ordinanza del 15.06.2022 il contributo di mantenimento a carico del resistente in favore della moglie è stato ridotto ad € 400,00 mensili.
Rimessa la causa sul ruolo per consentire alle parti di riferire con riguardo a fatti sopravvenuti alla conclusione del giudizio, all'udienza del 09.10.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito individuando nella condotta violenta del marito la causa della crisi coniugale.
Orbene, se è vero che, ai fini della pronuncia di addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, al fine di verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta, imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. n. 26571 del 2007).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 7388 del 2017).
Nel caso di specie, le allegazioni formulate dalla ricorrente risultano comprovate dal fatto che il resistente, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 589/2018, divenuta definitiva (cfr. sul punto le dichiarazioni rese da parte resistente all'udienza del 09.10.2024), è stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 6 per i fatti di violenza commessi in danno della moglie (reato ex art. 572 c.p.).
In definitiva, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, il giudice civile può porre a fondamento della propria decisione elementi tratti dal giudizio penale (cfr. ex multis, Cass. n. 9507 del 2023).
Nulla va disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, non sussistendone i presupposti.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, la ricorrente ha concluso chiedendo l'aumento del contributo di mantenimento già previsto in suo favore in sede presidenziale;
il resistente si è opposto chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione ad € 150,00 mensili.
Orbene, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che la ricorrente è priva di occupazione, mentre il resistente gode di un reddito di lavoro complessivo pari a circa € 23.000,00 annui (cfr. ultimo CUD depositato in atti) ed è gravato dal pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 350,00 (cfr. contratto di locazione in atti).
Ciò posto, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, dell'età della ricorrente (61 anni), della durata del matrimonio (30 anni) e del ménage familiare adottato in costanza dello stesso (cfr. atti di parte resistente in cui è lo stesso ad affermare di aver CP_1
sempre provveduto alla cura della moglie), il Tribunale ritiene congruo confermare la previsione di un contributo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie.
Il dovrà, pertanto, contribuire al mantenimento della versando alla CP_1 Parte_1
stessa la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le altre domande proposte dalle parti in quanto non strettamente connesse al presente giudizio.
Le spese di lite (comprese quelle del giudizio di reclamo) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 9703/2018, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
2. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 400,00, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
3. dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalle parti in quanto non strettamente connesse al presente giudizio;
4. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 150,00 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma
2, D.M. 55/2014.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio