Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
Decreto collegiale 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11239 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, Prefettura di Roma e Questura di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego formatosi in ordine all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 1° agosto 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso a quello gravato.
Nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto - ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 - del ricorrente di accedere ed estrarre copia della documentazione richiesta in data 1^ agosto 2025, e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a consentirne l'esibizione ed estrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LB UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 1° agosto 2025 alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, al fine di: “ 1. comunicare lo stato del procedimento riguardante il “parere al rinnovo” che codesta Spett.le Commissione deve rendere ai fini del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (Numero Pratica: -OMISSIS-) richiesto dal Sig. -OMISSIS-; 2. rendere ostensibili le copie di tutti gli atti e/o provvedimenti riguardanti il procedimento de quo; 3. conoscere eventuali richieste istruttorie o chiarimenti, ove necessari, ai fini del buon esito del parere in questione. 4. conoscere ogni altra determinazione assunta da codesta Spett.le Commissione Territoriale di Roma in ordine alla pratica in oggetto ”;
- il ricorrente ha riferito che nel corso del giudizio e, in particolare, in data 3 dicembre 2025, la Commissione Territoriale di Roma gli ha trasmesso una nota a mezzo pec, comunicando quanto segue “… la informiamo che questa Commissione ha espresso il parere in merito alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del Sig. -OMISSIS- Il documento risulta caricato a sistema per i seguiti di competenza della Questura ”;
- questo Tribunale, all’esito della udienza camerale del 20 dicembre 2025, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha rinviato la trattazione del ricorso evidenziando che “ …alla luce di quest’ultima, recente sopravvenienza fattuale, risulti opportuno rinviare la decisione della presente controversia alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, al fine di verificare gli ulteriori adempimenti da parte della Questura ”;
Considerato che il ricorrente ha dichiarato in atti che la Questura di Napoli, in data 28 gennaio 2026, ha rilasciato in suo favore il permesso di soggiorno e che pertanto è venuta meno la materia del contendere risultando integralmente gravata la pretesa sostanziale dedotta con il presente gravame (cfr. nota del 20 febbraio 2026);
Rilevato che la controversia è stata nuovamente trattata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026;
Ritenuto che , alla luce della dichiarazione di parte ricorrente di aver ricevuto il permesso di soggiorno richiesto, si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di accesso agli atti del relativo procedimento, così come formulata dal ricorrente;
Ritenuto , di conseguenza, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto , quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate attesa la peculiarità della controversia;
Ritenuto , infine, che sussistano i presupposti per confermare l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore del ricorrente, i cui importi verranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
LB UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB UG | ER TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.