Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7898/2024 R.G. promossa da:
CA , n. a CA (CT) il 11/05/1977 (C.F.: Parte_1
, residente a [...]15, TRECASTAGNI (CT), rappr. e dif. C.F._1
dall'avv. INCOGNITO GISELLA MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CA (CT) il 05/09/1974 (C.F.: , CP_1 C.F._2
residente a [...]15, TRECASTAGNI (CT), rappr. E dif. dall'avv. DI MARCO
DEBORAH, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., Codice di procedura civile, Parte_2
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Trecastagni (CT) in data CP_1
20/05/2006, matrimonio dal quale erano nate due figlie, ed , Per_1 Per_2
rispettivamente il 02/09/2007 ed il 26/06/2012.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava autorizzazione alla negoziazione assistita per separazione personale consensuale.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. CP_1
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 11/12/2024, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi Parte_2
e per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla
[...] CP_1
prodotta copia dell'autorizzazione alla negoziazione assistita per separazione personale consensuale emessa dalla Procura distrettuale di Catania il 08/01/2024. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle condizioni va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio segue con le seguenti prescrizioni:
Per quanto concerne la casa coniugale, sita in Trecastagni, via Milano n. 15, ove attualmente abita il sig. , i coniugi concordano sull'assegnazione alla moglie, CP_1
affinché ivi ella abiti con le figlie minori;
tuttavia, al fine di consentire al sig. il CP_1
reperimento di una nuova abitazione, le parti concorda: che egli possa rimanere nella abitazione familiare sino al 31 maggio 2025;
Le figlie minori ed restano affidate ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e permanenza presso il padre, salvo diversi e migliori accordi in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, come segue:
⁃ due pomeriggi infrasettimanali dalle 17,00 alle 20,00;
⁃ nei weekend, a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica, con pernottamento;
⁃ nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al
6 gennaio;
⁃ nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
⁃ nel periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
⁃ per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori, salvo diverso accordo tra le parti, si applicherà il criterio dell'alternanza annuale;
Il sig. contribuirà al mantenimento indiretto delle figlie minori mediante il CP_1
versamento dell'importo mensile complessivo di € 400,00 (euro quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno quindici di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, come da note Linee Guida;
L'assegno unico universale verrà percepito dalla moglie nella misura del 100%.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7898/2024
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in data 20/05/2006, trascritto nei Parte_2 CP_1
registri dello stato civile del comune di Trecastagni (CT), al n. 27, parte II, Serie A, anno
2006.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Regola le condizioni come in motivazione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 13/11/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
(Massimo Escher)