Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Guerrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giovanni Servais, 48;
contro
Comune di Orbassano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mastroviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via A. Peyron, 47;
per l'annullamento
- della "Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (…)" -OMISSIS-, emessa ex art. 33 ("Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità") dal Comune di Orbassano in data -OMISSIS-e successivamente notificata, come meglio riportata e specificato nel ricorso;
- della presupposta "Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) c/o immobile in via -OMISSIS- (omissis)", datata -OMISSIS- e successivamente notificata, come meglio riportata e specificato nel ricorso;
- del connesso “Verbale prot. n. -OMISSIS-di Sopralluogo-OMISSIS- (omissis)” successivamente conosciuto dal ricorrente, come meglio riportato e specificato in prosieguo;
- di ogni eventuale, ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche se al momento non conosciuto. In ogni caso, con condanna del Comune di Orbassano al pagamento (secondo i parametri del D.M. 10.3.14, n. 55) dei compensi professionali di lite, oltre spese generali (15%), Contributo Unificato versato, eventuali, ulteriori importi esenti IVA, accessori di legge ed eventuali ulteriori spese occorrende.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orbassano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite della fase di merito possono essere compensate, avendo il ricorrente dato esecuzione all’ordinanza del Comune di Orbassano 14.11.22, n. 114 (demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi), e ottemperato a quanto statuito dall’intestato TAR con l’ordinanza cautelare n. 69/2023 relativamente al pagamento delle spese legali.
Restano ferme le spese già liquidate nella fase cautelare di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del giudizio di merito, ferma restando la liquidazione già effettuata nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI UC, Presidente
Marco DI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco DI | GI UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.