Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04484/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4484 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n-OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto una informativa antimafia ostativa in danno di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
b – del verbale GIA n. -OMISSIS-;
c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., richiamati a fondamento del provvedimento sub a), ed in particolare:
- della Relazione Finale in data -OMISSIS-;
- della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-;
- della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-;
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LO RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La -OMISSIS-, avente ad oggetto l’acquisto, la vendita e la permuta di edifici, ha impugnato l’interdittiva antimafia n-OMISSIS-, con la quale il Prefetto di Napoli ha ritenuto che nei suoi confronti fossero configurabili tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 e 91, d.lgs. n. 159/2011.
2. – Nel provvedimento prefettizio il giudizio prognostico con esito interdittivo è ancorato alla “ evidente la riconducibilità di-OMISSIS- e delle altre Società amministrate da -OMISSIS- […] alla criminalità organizzata e nella specie ai fratelli -OMISSIS-(-OMISSIS-), a --OMISSIS-, padre dei medesimi, e dunque al clan dei-OMISSIS- ”; l’agevolazione, inoltre, non sarebbe occasionale, bensì strutturata e perdurante per “ stabili contatti tra la Società in esame e la criminalità organizzata (clan -OMISSIS- e clan -OMISSIS- ”.
2.1. – Tanto emergerebbe, si legge nel provvedimento (che si configura come interdittiva “ a cascata ”), dai rapporti commerciali intrattenuti (un contratto di avvalimento nel Comune di Casalnuovo di Napoli ed un R.T.I. per una gara nel Comune di Saviano) tra la -OMISSIS-(già destinataria dell’interdittiva “madre”) ed -OMISSIS-., riconducibile al Clan dei-OMISSIS- (reputata dalla Prefettura “ entità fittizia, priva di autonomia e creata ad hoc e preordinata allo scopo fraudolento di eludere la normativa antimafia ”) e, inoltre, da alcuni risalenti controlli dell’amministratore della società ricorrente, -OMISSIS-, già socio ed Amministratore della -OMISSIS- con esponenti del Clan-OMISSIS-
3. – Secondo quanto dedotto in ricorso l’impugnata interdittiva antimafia sarebbe illegittima per carenza di ingerenze mafiose concrete nella attività di impresa, per violazione del contraddittorio, per mancata valutazione delle più miti misure di prevenzione collaborativa ex art. 94bis C.A.M., prescritte per i casi di agevolazione “occasionale” e, inoltre, per omessa motivazione sulla occasionalità e non bonificabilità dell’impresa, necessaria dopo la riforma (D.L. n. 152/2021).
4. – Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, deducendo l’infondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
5. – Con ordinanza n. 1533/2025 la Sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e ha sospeso gli effetti dell’interdittiva prefettizia ritenendo “ degna di considerazione la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 159/2011 […]”.
6. – All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 – in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’annullamento dell’interdittiva – la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è fondato nei sensi che seguono, cogliendo nel segno, come già rilevato in sede interinale, la censura che si appunta sulla insussistenza dei presupposti giustificativi della pretermissione della partecipazione procedimentale, con conseguente violazione dell’art. 92 bis, d.lgs. n. 159/2011, dalla cui disamina occorre prendere le mosse per ragioni di precedenza logica (si v. Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8. – Il contraddittorio procedimentale (art. 92 co. 2 bis d.lgs. 159/2011) può essere omesso (deroga) solo in presenza di “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” che puntualmente vanno motivate.
8.1. – Premesso che gli elementi indiziari che hanno indotto la Prefettura ad adottare il provvedimento interdittivo non possono integrare concrete e specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione del contraddittorio, le quali neppure possono identificarsi con la finalità dell’istituto (l’espulsione dal circuito legale della società contaminata), va rammentato che, per costante giurisprudenza, ove ritenga di non dar luogo alla procedura del contraddittorio, l’Amministrazione dovrà dar conto, nella motivazione dell’informazione antimafia, delle ragioni che hanno reso impossibile differire di (massimo) sessanta giorni l’adozione del provvedimento, in sostanza adempiendo a un onere motivazionale rafforzato (si v., ad es., Cons. Stato, Sez. III 22/11/2024, n. 9410).
8.2. – Nel caso di specie, l’Amministrazione procedente, da un lato ha ritenuto che “ in considerazione dei gravi indizi di pregnanza e contiguità agli ambienti della criminalità organizzata, risulta essere superflua la fase partecipativa, risultando evidenti i presupposti per concludere che è ‘più probabile che non’ il collegamento alla criminalità organizzata delle società in esame, riconducibile alla famiglia -OMISSIS- e al clan dei-OMISSIS- ” (interdittiva, p. 13), dall’altro ha prospettato “esigenze di celerità del procedimento, attesa l’urgenza di evitare che tale società continui ad operare in un settore ad elevato rischio di infilyt5razione mafiosa ” (interdittiva, p. 14).
Tale motivazione è da ritenersi insufficiente, posto che il rischio di infiltrazione è il (minimo) presupposto per l’adozione della informazione antimafia interdittiva e, pertanto, “ ritenere che tale rischio sia sufficiente per evitare il contraddittorio procedimentale rappresenterebbe una interpretatio abrogans dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011 ” (Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8.4. – La novella legislativa, che ha comportato rispetto al passato un’inversione del rapporto tra regola ed eccezione fra attivazione e pretermissione del contraddittorio, verrebbe frustrata ove si ammettesse che l’onere motivazionale fosse assolto con un richiamo generico e di stile alla consistenza del quadro indiziario, laddove invece al Prefetto in tali casi incombe un preciso onere di indicazione di specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1/4/2025, n. 2762; Id., Sez. III, 28/5/2024, n. 4716).
8.5. – La previsione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 sull'esercizio del potere interdittivo del Prefetto connota il momento del contraddittorio, invero, di una rilevanza sostanziale e non solo meramente formale, avuto riguardo alla peculiare natura e finalità dell’istituto in esame.
8.6. – Le deroghe all’obbligo di dare comunicazione di inizio del procedimento devono ritenersi circoscritte, infatti, ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza, che la Prefettura non può limitarsi a richiamare. Occorre indicare i motivi che renderebbero impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa, non essendo sufficiente il riferimento al pericolo di infiltrazione mafiosa e/o alla necessità di escludere la società dal mercato, elementi questi che sono intrinseci all’adozione del provvedimento stesso e che, quindi, giustificherebbero sempre la deroga all’obbligo della fase partecipativa, vanificando l’intervento del legislatore del 2021 che, invece, ha voluto proprio superare la precedente prassi avallata dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 20/02/2024, n. 1700).
9. – Non emergono, nella specie, circostanze precise che inducano ad escludere la possibilità di attendere la conclusione della fase di contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo, con la conseguenza che risulta non giustificato il mancato invio della comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
10. – Da qui la necessità di attivare il contraddittorio, che nel nuovo impianto normativo (art. 92 co. 2 bis) non riveste solo valore difensivo (statico), ma anche tipica funzione proattiva (dinamica) per promuovere il self cleaning (art. 92 co. 2 quater C.A.M.) ed i nuovi istituti di prevenzione collaborativa (art. 94 bis C.A.M.); la Prefettura, in tale mutato quadro normativo, secondo quanto chiarito (si v. in particolare Cons. Stato, Sez. III n. 7279/2023), non svolge più una funzione meramente diagnostica (qualificazione del pericolo infiltrativo oggettivo), ma anche una indefettibile valutazione prognostica (soggettiva) sulla capacità di ciascun singolo e distinto operatore economico indagato, attraverso idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi alla economia lecita (art. 94 bis).
11. – È fondato, per quanto innanzi detto, il V motivo di ricorso, che va pertanto accolto, per l’effetto disponendo l’annullamento dell’avversato provvedimento interdittivo, ferme restando, all’esito del contraddittorio procedimentale, le determinazioni che la l’Autorità prefettizia riterrà di adottare, mentre i rimanenti motivi di gravame possono essere assorbiti.
12. – Le spese di giudizio possono essere compensate atteso l’esito della controversia e la particolare delicatezza della materia che ne forma oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’informativa antimafia della Prefettura di Napoli n-OMISSIS-, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO SA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
LO RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RE | ZO SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.