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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SE
SEZIONE UNICA
N. R.G. 617/2024
Il Tribunale di SE - Sezione unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice est.
Dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 617/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall' avv. Di Meo Delia Rita, presso il cui studio è elett.te domiciliato, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'avv. Raffaele Teodoro, presso il cui studio è elett.te domiciliata, in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE C O N
l'intervento del P.M in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2024, [nato a [...] Parte_1
(IS) il 14.02.1966 (c.f. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nata a [...] il [...] (c.f. )] CP_1 C.F._2 in data 28.08.1994 (registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SE al N. 42 P. 2 serie A anno 1994), dalla cui unione nascevano due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
20.07.2002), alle condizioni descritte nel ricorso introduttivo.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, contestando tutte le avverse deduzioni e asserzioni chiedendo, al contempo, la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore, un ulteriore assegno per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nonché il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente.
All'udienza del 23.09.2025, ambedue i procuratori delle parti preliminarmente chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la decisione sulla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Il giudice istruttore, preso atto della congiunta richiesta delle parti, riservava la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei
Pag. 2 di 4 coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
E' peraltro sussistente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma
2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge (cfr. sentenza Trib. SE n. 275/2022).
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di SE, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.1994 da [nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. )] e [nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
30.10.1972 (c.f. .)], trascritto nei registri degli atti C.F._2 di matrimonio del Comune di SE anno 1994-Parte II-S. A- N. 42;
-Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
-Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
Pag. 3 di 4 -Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in SE nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Angela Di Dio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SE
SEZIONE UNICA
N. R.G. 617/2024
Il Tribunale di SE - Sezione unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice est.
Dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 617/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall' avv. Di Meo Delia Rita, presso il cui studio è elett.te domiciliato, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'avv. Raffaele Teodoro, presso il cui studio è elett.te domiciliata, in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE C O N
l'intervento del P.M in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2024, [nato a [...] Parte_1
(IS) il 14.02.1966 (c.f. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nata a [...] il [...] (c.f. )] CP_1 C.F._2 in data 28.08.1994 (registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SE al N. 42 P. 2 serie A anno 1994), dalla cui unione nascevano due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
20.07.2002), alle condizioni descritte nel ricorso introduttivo.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, contestando tutte le avverse deduzioni e asserzioni chiedendo, al contempo, la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore, un ulteriore assegno per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nonché il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente.
All'udienza del 23.09.2025, ambedue i procuratori delle parti preliminarmente chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la decisione sulla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Il giudice istruttore, preso atto della congiunta richiesta delle parti, riservava la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei
Pag. 2 di 4 coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
E' peraltro sussistente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma
2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge (cfr. sentenza Trib. SE n. 275/2022).
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di SE, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.1994 da [nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. )] e [nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
30.10.1972 (c.f. .)], trascritto nei registri degli atti C.F._2 di matrimonio del Comune di SE anno 1994-Parte II-S. A- N. 42;
-Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
-Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
Pag. 3 di 4 -Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in SE nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Angela Di Dio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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