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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1235/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. di cui in epigrafe, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile”, promosso congiuntamente da
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e domiciliato in c.da Kamut snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuliana Vittoria Conte;
e da
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Catania n. 103, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuliana Vittoria Conte;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 13.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Enna in data 23.10.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 13, parte II, serie A, anno 1999, optando per il regime della comunione legale dei beni e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2
In particolare, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili dl matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli minori, e , vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica di presso il padre, quale Per_1 genitore collocatario del figlio maggiore e presso la madre, quale genitore collocatario nella Per_2 casa familiare sita in Enna alla via Catania n. 103, a carico della quale restano assunte tutte le spese delle utenze domestiche e le spese di condominio.
Nell'ottica della collaborazione volta al preminente interesse dei minori, i genitori potranno trascorrere con i figli del tempo liberamente, secondo un principio di eguaglianza e non disparità assecondando la volontà ed i bisogni dei ragazzi, anche in considerazione della loro età adolescenziale e compatibilmente con i loro impegni scolastici e personali e con gli impegni lavorativi dei genitori. I figli intrattengono con entrambi i genitori un rapporto equilibrato, sotto i profili affettivo, educativo e di assiduità della frequentazione, che dovrà permanere anche con il divorzio. A tal fine entrambi i genitori si assicurano collaborazione reciproca. I figli potranno pernottare liberamente presso il padre o la madre sia nel corso della settimana che nei fine settimana, previa accordo con i genitori, cercando tuttavia di mantenere una alternanza equilibrata nella permanenza presso i genitori nei giorni da venerdì a domenica ed in modo da garantire anche il legame tra i fratelli. Deve in ogni caso ritenersi minimo della regolazione del regime di frequentazione con i genitori che durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con l'uno i giorni di natale e con l'altro i giorni del capodanno, tenendo conto di un criterio di alternanza di anno in anno ed in modo da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con i figli nel corso del periodo natalizio;
durante tutte le altre festività religiose e non, i genitori cercheranno di assecondare la volontà dei figli, ispirandosi sempre ai medesimi criteri di turnazione, alternanza ed equilibrio del tempo trascorso con il padre e con la madre. Durante il periodo estivo, i ragazzi dovranno trascorrere con il padre e con la madre un periodo non inferiore a giorni quindici anche non consecutivi.
3) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla moglie la somma complessiva di € Parte_1
500,00 - da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT – a titolo di contributo al mantenimento dei figli e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente tra i genitori, tra le quali devono espressamente ricomprendersi: i libri scolastici ed il corredo di cancelleria annualmente necessario per i figli, tutte le spese sanitarie e para-sanitarie (a titolo esemplificativo e non tassativo: spese odontoiatriche e ortodontiche, spese oculistiche e ortottiche, per gli occhiali da vista, ecc.) spese per le attività sportive, educative e di recupero materie scolastiche che dovessero rendersi necessarie.
4) Nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi, integralmente richiamato nel Decreto di omologa della separazione del 19/10/2022, il marito ha effettuato in favore della moglie l'attribuzione patrimoniale della propria quota di proprietà della casa familiare, che pure oggetto di omologa, non è stata ancora oggetto di trascrizione nei registri immobiliari. Si conferma quindi quivi la volontà delle parti: Il sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e residente in [...] trasferisce alla moglie C.F._1 signora , nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._2
Enna in Via Catania n. 103, che accetta, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in
Enna alla via Catania n. 103, Scala B terzo piano a destra composto da sette virgola cinque vani catastali, censito al catasto fabbricati del Comune di Enna, Sezione B, foglio 39, particella 8491 sub
55, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, RC euro 437,70 - già mappale 491 sub 55, identificativo modificato per allineamento mappe, di cui alle allegate visura e planimetria catastali (all. “A” e
“B”). L'immobile confina con proprietà , con area condominiale e con il vano Persona_3 scala. L'immobile è stato acquistato dai coniugi in regime di comunione dei beni con atto di compravendita a rogito del Notaio dottor , iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Persona_4
Riuniti di Enna e Nicosia, del 3 novembre 2010, repertorio n. 31170, raccolta n. 13153 (all.4) dai signori , nata ad [...] il [...] e nata ad [...] il [...]. Parte_3 CP_1
L'immobile è stato edificato in conformità al progetto approvato dalla C.I.E. del Comune di Enna il
2 maggio 1968 e variante in sanatoria del 25 marzo 1971, giusta verbale n. 47 di cui ai nulla osta rilasciati in pari data, dichiarato abitabile il 30 marzo 1971, protocollo n. 27/71. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.
Per quanto quivi non espressamente riportato, si rimanda al Decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Enna del 19/08/2022 ed al Ricorso per separazione consensuale dei coniugi, le cui condizioni sono da intendersi integralmente trascritte nel Decreto di omologa. 5) Le parti statuiscono infine che il tg. DB688MS e l'autovettura Opel Zafira Tg Parte_4
DC025VZ allo stato intestati entrambi alla sig.ra verranno da questa trasferiti al Parte_2 sig. entro mesi sei dalla sottoscrizione del presente accordo”. Parte_1
All'udienza del 25.6.2025, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler divorziare alle condizioni pattuite in seno al ricorso congiunto, ivi compresa quella relativa al trasferimento immobiliare da parte di in favore di della sua quota del 50% Parte_1 Parte_2 sull'immobile ivi indicato acquistato in regime di comunione dei beni.
Tuttavia, alla predetta udienza le parti hanno precisato che “qualora il ricorso non dovesse contenere quanto necessario per la produzione del superiore effetto reale, intendono, in ogni caso, ottenere la pronuncia di divorzio, attribuendo all'accordo, sul punto, efficacia obbligatoria e che il successivo atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio davanti ad un Notaio che verrà scelto di comune accordo”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, si osserva che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, ferma restando l'efficacia meramente obbligatoria del trasferimento immobiliare di cui al ricorso congiunto
(Punto 4. delle condizioni).
Al riguardo deve infatti precisarsi che è pur vero, in linea generale, anche alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21761/2021, che “Le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657
c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tuttavia, occorre rilevare che è il ricorso congiunto che definisce il contenuto dell'atto pubblico deputato a costituire o trasferire un diritto reale immobiliare e che, come tale, deve essere completo di tutti i requisiti legali a ciò necessari. La pattuizione de qua manca, peraltro, di una serie di requisiti indispensabili perché un tale effetto possa prodursi;
anzitutto, difetta dell'indicazione del valore dell'immobile la cui quota di proprietà si intende cedere;
valore che va indicato indipendentemente dall'avere le parti concordato o meno la corresponsione di un corrispettivo.
La pattuizione è altresì carente di ulteriori requisiti contenutistici, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indicazione degli estremi dell'A.P.E.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la pattuizione contenuta in ricorso non possa integrare il contenuto dell'atto pubblico idoneo al trasferimento di diritti reali immobiliari.
Alla predetta udienza le parti hanno espressamente dichiarato di volere “ottenere la pronuncia di divorzio, attribuendo all'accordo, sul punto, efficacia obbligatoria e che il successivo atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio davanti ad un Notaio che verrà scelto di comune accordo” e, pertanto, di non volere subordinare la concorde domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla possibilità di effettuare in questa sede il suddetto trasferimento immobiliare.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di omologa resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile
(sentenza emessa in data 20.10.2023 nell'ambito del proc. n. r.g. 268/2023).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate relative ai figli rispondono all'interesse della prole e non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
L'ascolto della prole deve quindi ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 06.12.2023.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, sopra riportate, con la precisazione che la pattuizione relativa al trasferimento della metà indivisa dell'immobile sito in Enna, via Catania n. 103, censito al catasto fabbricati del
Comune di Enna, Sezione B, foglio 39, particella 8491 sub 55 (punto 4 delle condizioni di divorzio) ha efficacia meramente obbligatoria. Essendo il ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Enna in data
23.10.1999 tra ad (C.F.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1972 e da (C.F.: ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Enna al numero 13, parte II, serie A, anno 1999;
- omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti, di cui al ricorso congiunto depositato in data 27.11.2023, come sopra riportate e nei limiti precisati in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. di cui in epigrafe, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile”, promosso congiuntamente da
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e domiciliato in c.da Kamut snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuliana Vittoria Conte;
e da
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Catania n. 103, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuliana Vittoria Conte;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 13.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Enna in data 23.10.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 13, parte II, serie A, anno 1999, optando per il regime della comunione legale dei beni e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2
In particolare, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili dl matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli minori, e , vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica di presso il padre, quale Per_1 genitore collocatario del figlio maggiore e presso la madre, quale genitore collocatario nella Per_2 casa familiare sita in Enna alla via Catania n. 103, a carico della quale restano assunte tutte le spese delle utenze domestiche e le spese di condominio.
Nell'ottica della collaborazione volta al preminente interesse dei minori, i genitori potranno trascorrere con i figli del tempo liberamente, secondo un principio di eguaglianza e non disparità assecondando la volontà ed i bisogni dei ragazzi, anche in considerazione della loro età adolescenziale e compatibilmente con i loro impegni scolastici e personali e con gli impegni lavorativi dei genitori. I figli intrattengono con entrambi i genitori un rapporto equilibrato, sotto i profili affettivo, educativo e di assiduità della frequentazione, che dovrà permanere anche con il divorzio. A tal fine entrambi i genitori si assicurano collaborazione reciproca. I figli potranno pernottare liberamente presso il padre o la madre sia nel corso della settimana che nei fine settimana, previa accordo con i genitori, cercando tuttavia di mantenere una alternanza equilibrata nella permanenza presso i genitori nei giorni da venerdì a domenica ed in modo da garantire anche il legame tra i fratelli. Deve in ogni caso ritenersi minimo della regolazione del regime di frequentazione con i genitori che durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con l'uno i giorni di natale e con l'altro i giorni del capodanno, tenendo conto di un criterio di alternanza di anno in anno ed in modo da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con i figli nel corso del periodo natalizio;
durante tutte le altre festività religiose e non, i genitori cercheranno di assecondare la volontà dei figli, ispirandosi sempre ai medesimi criteri di turnazione, alternanza ed equilibrio del tempo trascorso con il padre e con la madre. Durante il periodo estivo, i ragazzi dovranno trascorrere con il padre e con la madre un periodo non inferiore a giorni quindici anche non consecutivi.
3) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla moglie la somma complessiva di € Parte_1
500,00 - da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT – a titolo di contributo al mantenimento dei figli e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente tra i genitori, tra le quali devono espressamente ricomprendersi: i libri scolastici ed il corredo di cancelleria annualmente necessario per i figli, tutte le spese sanitarie e para-sanitarie (a titolo esemplificativo e non tassativo: spese odontoiatriche e ortodontiche, spese oculistiche e ortottiche, per gli occhiali da vista, ecc.) spese per le attività sportive, educative e di recupero materie scolastiche che dovessero rendersi necessarie.
4) Nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi, integralmente richiamato nel Decreto di omologa della separazione del 19/10/2022, il marito ha effettuato in favore della moglie l'attribuzione patrimoniale della propria quota di proprietà della casa familiare, che pure oggetto di omologa, non è stata ancora oggetto di trascrizione nei registri immobiliari. Si conferma quindi quivi la volontà delle parti: Il sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e residente in [...] trasferisce alla moglie C.F._1 signora , nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._2
Enna in Via Catania n. 103, che accetta, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in
Enna alla via Catania n. 103, Scala B terzo piano a destra composto da sette virgola cinque vani catastali, censito al catasto fabbricati del Comune di Enna, Sezione B, foglio 39, particella 8491 sub
55, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, RC euro 437,70 - già mappale 491 sub 55, identificativo modificato per allineamento mappe, di cui alle allegate visura e planimetria catastali (all. “A” e
“B”). L'immobile confina con proprietà , con area condominiale e con il vano Persona_3 scala. L'immobile è stato acquistato dai coniugi in regime di comunione dei beni con atto di compravendita a rogito del Notaio dottor , iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Persona_4
Riuniti di Enna e Nicosia, del 3 novembre 2010, repertorio n. 31170, raccolta n. 13153 (all.4) dai signori , nata ad [...] il [...] e nata ad [...] il [...]. Parte_3 CP_1
L'immobile è stato edificato in conformità al progetto approvato dalla C.I.E. del Comune di Enna il
2 maggio 1968 e variante in sanatoria del 25 marzo 1971, giusta verbale n. 47 di cui ai nulla osta rilasciati in pari data, dichiarato abitabile il 30 marzo 1971, protocollo n. 27/71. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.
Per quanto quivi non espressamente riportato, si rimanda al Decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Enna del 19/08/2022 ed al Ricorso per separazione consensuale dei coniugi, le cui condizioni sono da intendersi integralmente trascritte nel Decreto di omologa. 5) Le parti statuiscono infine che il tg. DB688MS e l'autovettura Opel Zafira Tg Parte_4
DC025VZ allo stato intestati entrambi alla sig.ra verranno da questa trasferiti al Parte_2 sig. entro mesi sei dalla sottoscrizione del presente accordo”. Parte_1
All'udienza del 25.6.2025, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler divorziare alle condizioni pattuite in seno al ricorso congiunto, ivi compresa quella relativa al trasferimento immobiliare da parte di in favore di della sua quota del 50% Parte_1 Parte_2 sull'immobile ivi indicato acquistato in regime di comunione dei beni.
Tuttavia, alla predetta udienza le parti hanno precisato che “qualora il ricorso non dovesse contenere quanto necessario per la produzione del superiore effetto reale, intendono, in ogni caso, ottenere la pronuncia di divorzio, attribuendo all'accordo, sul punto, efficacia obbligatoria e che il successivo atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio davanti ad un Notaio che verrà scelto di comune accordo”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, si osserva che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, ferma restando l'efficacia meramente obbligatoria del trasferimento immobiliare di cui al ricorso congiunto
(Punto 4. delle condizioni).
Al riguardo deve infatti precisarsi che è pur vero, in linea generale, anche alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21761/2021, che “Le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657
c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tuttavia, occorre rilevare che è il ricorso congiunto che definisce il contenuto dell'atto pubblico deputato a costituire o trasferire un diritto reale immobiliare e che, come tale, deve essere completo di tutti i requisiti legali a ciò necessari. La pattuizione de qua manca, peraltro, di una serie di requisiti indispensabili perché un tale effetto possa prodursi;
anzitutto, difetta dell'indicazione del valore dell'immobile la cui quota di proprietà si intende cedere;
valore che va indicato indipendentemente dall'avere le parti concordato o meno la corresponsione di un corrispettivo.
La pattuizione è altresì carente di ulteriori requisiti contenutistici, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indicazione degli estremi dell'A.P.E.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la pattuizione contenuta in ricorso non possa integrare il contenuto dell'atto pubblico idoneo al trasferimento di diritti reali immobiliari.
Alla predetta udienza le parti hanno espressamente dichiarato di volere “ottenere la pronuncia di divorzio, attribuendo all'accordo, sul punto, efficacia obbligatoria e che il successivo atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio davanti ad un Notaio che verrà scelto di comune accordo” e, pertanto, di non volere subordinare la concorde domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla possibilità di effettuare in questa sede il suddetto trasferimento immobiliare.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di omologa resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile
(sentenza emessa in data 20.10.2023 nell'ambito del proc. n. r.g. 268/2023).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate relative ai figli rispondono all'interesse della prole e non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
L'ascolto della prole deve quindi ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 06.12.2023.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, sopra riportate, con la precisazione che la pattuizione relativa al trasferimento della metà indivisa dell'immobile sito in Enna, via Catania n. 103, censito al catasto fabbricati del
Comune di Enna, Sezione B, foglio 39, particella 8491 sub 55 (punto 4 delle condizioni di divorzio) ha efficacia meramente obbligatoria. Essendo il ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Enna in data
23.10.1999 tra ad (C.F.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1972 e da (C.F.: ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Enna al numero 13, parte II, serie A, anno 1999;
- omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti, di cui al ricorso congiunto depositato in data 27.11.2023, come sopra riportate e nei limiti precisati in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta