Art. 3. 1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso.
2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per dieci anni a partire dal 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975 .
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale".
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 517/1975 si veda la precedente nota all'art. 2.
2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per dieci anni a partire dal 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975 .
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale".
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 517/1975 si veda la precedente nota all'art. 2.