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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/12/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES GO Presidente rel. dott. Alberto Binetti Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 737/2023 promossa da:
-GIA' (avv. ROSSI MARCO) Parte_1 Parte_1 contro
(avv. COLANGELO ROCCO) Controparte_1 CP_2
Sentito l'istruttore all'udienza del 3.12.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2667/2020, il Tribunale di Bari ingiungeva a e Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 22.532,66, oltre a interessi e spese, in favore di favore CP_2
di (poi ) cessionaria del credito di Parte_1 Parte_1 Controparte_3
Il credito azionato nasceva dall'inadempimento, da parte degli ingiunti, del contratto di prestito personale n. 15877368 concesso da Controparte_3
e proponevano opposizione ed eccepivano: Controparte_1 CP_2
1) il difetto di legittimazione ad agire di per non aver provato la cessione del credito tra Parte_1
l'originario creditore cedente e la cessionaria;
2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta;
3) l'insussistenza del credito azionato;
4) la natura usuraria degli interessi applicati al rapporto.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 4 - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la carenza della prova scritta del credito azionato;
- annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Bari per l'assoluta inesistenza di ogni ragione creditoria della ricorrente nei confronti degli opponenti e comunque dichiarare non dovuti gli interessi, gli oneri, le spese e le remunerazioni di qualsiasi tipo rideterminando il minore importo eventualmente dovuto;
- rigettare la domanda della società opposta;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e compenso professionale del presente procedimento ex dm 55/2014”.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1619/2023 pubblicata il 02/05/2023, accoglieva l'opposizione e condannava la parte opposta al pagamento delle spese.
Riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della parte opposta non avendo la stessa provato l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti tra quelli oggetto di cessione.
Riteneva insufficiente, a tal fine, il contratto di cessione tra e con allegata CP_3 Parte_1 una schermata titolata “tabulato di dettaglio contratto di compravendita di crediti stipulato in data
14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, in cui vi era il Parte_2 Parte_1 nome di e l'importo di € 19.250,42. Controparte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la lamentando un'erronea valutazione delle Parte_3
risultanze probatorie.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti e contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1 CP_2
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello è fondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021;
Cass. n. 22754/2022).
Orbene, nel caso di specie, l' appellante, ha prodotto in primo grado i seguenti documenti:
1. il contratto di finanziamento (vd doc. 2 monitorio);
pagina 2 di 4 2. il contratto di cessione dei crediti (vd. doc. 3 monitorio) con cui ha ceduto a due CP_3 Pt_1
tipologie di crediti: i “crediti Compass” ed i “crediti Quarzo” (in nome e per conto della
[...]
. Trattasi di “crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti di CP_4 qualsiasi tipo”;
3. l'estratto di tutte le posizioni debitorie allegato alla predetta cessione indicante la specifica posizione debitoria ceduta (doc. 3 prodotto la comparsa di costituzione e risposta in cui vi è il nome di e l'importo di € 19.250,42.) Controparte_1
4. la comunicazione di cessione del credito trasmessa da e da agli opponenti Pt_1 CP_3
con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza non contestata.
Ciò posto, la sentenza di primo grado è frutto di una lettura atomistica delle suindicate risultanze documentali la cui valutazione unitaria consente di ritenere provata la cessione del credito da a CP_3 Parte_1
Ed infatti, dalla lettura del contratto di cessione del 14.11.2019 si evince che cede a CP_3 [...]
un pacchetto di crediti composto da “crediti Compass” di cui all'allegato A1 e da “crediti Pt_1
Quarzo” di cui all'allegato A2.
Si legge, altresì, che la cessione dei crediti sarà effettuata dalla cedente a favore della Pt_2
cessionaria “ a nome e per conto della CP_4
Il contratto di cessione, quindi, rimanda all'allegato A ove è espressamente indicato anche il credito oggetto del presente giudizio.
Il predetto allegato A rubricato “tabulato di dettaglio contratto di compravendita di crediti stipulato in data 14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, recante Parte_2 Parte_1 il nome di e l'importo di € 19.250,42, non va letto isolatamente ma come parte Controparte_1
integrante del contratto di cessione dei crediti.
Secondo gli appellati, il predetto allegato farebbe riferimento ad una diversa operazione di cessione tra
(cedente - estranea al presente giudizio) e ma non proverebbe che il credito Parte_2 Parte_1
vantato nei confronti degli appellanti sia stato precedentemente ceduto da a CP_3 Parte_2
L'assunto non è condivisibile atteso che, come detto, il contratto di cessione richiama espressamente la cessione dei “crediti ” Pt_2
A ciò aggiungasi che ai debitori opponenti è stata regolarmente comunicata l'intervenuta cessione.
V'è in atti la raccomandata con cui comunica ad ed CP_3 Controparte_1 CP_2
che il credito vantato nei loro confronti da di € 19.250,42, con effetto dal 19.11.2019 è Parte_2
pagina 3 di 4 stato ceduto a con espresso invito ad eseguire, in favore di quest'ultima, tutti i Parte_1
pagamenti.
Le suindicate documentali emergenze dimostrano univocamente il passaggio del credito da a CP_3
. Pt_1
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa… D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione (Cass. n. 21821/2023).
Per il resto, ha allegato l'inadempimento della parte debitrice che non ha formato oggetto di Pt_1
alcuna contestazione (v. Cass, SSUU, n. 13533 del 2001).
I tassi del finanziamento non sono usuari, in quanto, a fronte di una soglia usura del 18,16%, sono stati applicati dei tassi del 12,75% TAN e 14,30% TAEG.
Gli appellati hanno contestato genericamente l'applicazione di tassi usurari senza offrire alcuna prova e/o mera allegazione a riscontro.
L'appello va, quindi, accolto con integrale riforma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa (€ 22.523,66) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria in entrambi i gradi).
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (poi avverso la sentenza del Tribunale di Bari Parte_1 Parte_1
n. 1619/2023 pubblicata il 02/05/2023 ed in riforma integrale della stessa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore Controparte_1 CP_2
di poi delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per Parte_1 Parte_1 il primo grado ed in € 4.888,00 per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.12.2025.
Il Presidente est.
ES GO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES GO Presidente rel. dott. Alberto Binetti Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 737/2023 promossa da:
-GIA' (avv. ROSSI MARCO) Parte_1 Parte_1 contro
(avv. COLANGELO ROCCO) Controparte_1 CP_2
Sentito l'istruttore all'udienza del 3.12.2025 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2667/2020, il Tribunale di Bari ingiungeva a e Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 22.532,66, oltre a interessi e spese, in favore di favore CP_2
di (poi ) cessionaria del credito di Parte_1 Parte_1 Controparte_3
Il credito azionato nasceva dall'inadempimento, da parte degli ingiunti, del contratto di prestito personale n. 15877368 concesso da Controparte_3
e proponevano opposizione ed eccepivano: Controparte_1 CP_2
1) il difetto di legittimazione ad agire di per non aver provato la cessione del credito tra Parte_1
l'originario creditore cedente e la cessionaria;
2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta;
3) l'insussistenza del credito azionato;
4) la natura usuraria degli interessi applicati al rapporto.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 4 - accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la carenza della prova scritta del credito azionato;
- annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Bari per l'assoluta inesistenza di ogni ragione creditoria della ricorrente nei confronti degli opponenti e comunque dichiarare non dovuti gli interessi, gli oneri, le spese e le remunerazioni di qualsiasi tipo rideterminando il minore importo eventualmente dovuto;
- rigettare la domanda della società opposta;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e compenso professionale del presente procedimento ex dm 55/2014”.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1619/2023 pubblicata il 02/05/2023, accoglieva l'opposizione e condannava la parte opposta al pagamento delle spese.
Riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della parte opposta non avendo la stessa provato l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti tra quelli oggetto di cessione.
Riteneva insufficiente, a tal fine, il contratto di cessione tra e con allegata CP_3 Parte_1 una schermata titolata “tabulato di dettaglio contratto di compravendita di crediti stipulato in data
14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, in cui vi era il Parte_2 Parte_1 nome di e l'importo di € 19.250,42. Controparte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la lamentando un'erronea valutazione delle Parte_3
risultanze probatorie.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti e contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1 CP_2
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello è fondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021;
Cass. n. 22754/2022).
Orbene, nel caso di specie, l' appellante, ha prodotto in primo grado i seguenti documenti:
1. il contratto di finanziamento (vd doc. 2 monitorio);
pagina 2 di 4 2. il contratto di cessione dei crediti (vd. doc. 3 monitorio) con cui ha ceduto a due CP_3 Pt_1
tipologie di crediti: i “crediti Compass” ed i “crediti Quarzo” (in nome e per conto della
[...]
. Trattasi di “crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti di CP_4 qualsiasi tipo”;
3. l'estratto di tutte le posizioni debitorie allegato alla predetta cessione indicante la specifica posizione debitoria ceduta (doc. 3 prodotto la comparsa di costituzione e risposta in cui vi è il nome di e l'importo di € 19.250,42.) Controparte_1
4. la comunicazione di cessione del credito trasmessa da e da agli opponenti Pt_1 CP_3
con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza non contestata.
Ciò posto, la sentenza di primo grado è frutto di una lettura atomistica delle suindicate risultanze documentali la cui valutazione unitaria consente di ritenere provata la cessione del credito da a CP_3 Parte_1
Ed infatti, dalla lettura del contratto di cessione del 14.11.2019 si evince che cede a CP_3 [...]
un pacchetto di crediti composto da “crediti Compass” di cui all'allegato A1 e da “crediti Pt_1
Quarzo” di cui all'allegato A2.
Si legge, altresì, che la cessione dei crediti sarà effettuata dalla cedente a favore della Pt_2
cessionaria “ a nome e per conto della CP_4
Il contratto di cessione, quindi, rimanda all'allegato A ove è espressamente indicato anche il credito oggetto del presente giudizio.
Il predetto allegato A rubricato “tabulato di dettaglio contratto di compravendita di crediti stipulato in data 14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, recante Parte_2 Parte_1 il nome di e l'importo di € 19.250,42, non va letto isolatamente ma come parte Controparte_1
integrante del contratto di cessione dei crediti.
Secondo gli appellati, il predetto allegato farebbe riferimento ad una diversa operazione di cessione tra
(cedente - estranea al presente giudizio) e ma non proverebbe che il credito Parte_2 Parte_1
vantato nei confronti degli appellanti sia stato precedentemente ceduto da a CP_3 Parte_2
L'assunto non è condivisibile atteso che, come detto, il contratto di cessione richiama espressamente la cessione dei “crediti ” Pt_2
A ciò aggiungasi che ai debitori opponenti è stata regolarmente comunicata l'intervenuta cessione.
V'è in atti la raccomandata con cui comunica ad ed CP_3 Controparte_1 CP_2
che il credito vantato nei loro confronti da di € 19.250,42, con effetto dal 19.11.2019 è Parte_2
pagina 3 di 4 stato ceduto a con espresso invito ad eseguire, in favore di quest'ultima, tutti i Parte_1
pagamenti.
Le suindicate documentali emergenze dimostrano univocamente il passaggio del credito da a CP_3
. Pt_1
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa… D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione (Cass. n. 21821/2023).
Per il resto, ha allegato l'inadempimento della parte debitrice che non ha formato oggetto di Pt_1
alcuna contestazione (v. Cass, SSUU, n. 13533 del 2001).
I tassi del finanziamento non sono usuari, in quanto, a fronte di una soglia usura del 18,16%, sono stati applicati dei tassi del 12,75% TAN e 14,30% TAEG.
Gli appellati hanno contestato genericamente l'applicazione di tassi usurari senza offrire alcuna prova e/o mera allegazione a riscontro.
L'appello va, quindi, accolto con integrale riforma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa (€ 22.523,66) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria in entrambi i gradi).
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (poi avverso la sentenza del Tribunale di Bari Parte_1 Parte_1
n. 1619/2023 pubblicata il 02/05/2023 ed in riforma integrale della stessa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore Controparte_1 CP_2
di poi delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per Parte_1 Parte_1 il primo grado ed in € 4.888,00 per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.12.2025.
Il Presidente est.
ES GO
pagina 4 di 4