Articolo 10 della Legge 26 marzo 2003, n. 48
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 marzo 2003
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa,";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
Note all'art. 10:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 10, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche' limitatamente alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennita' di espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, primo periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
5. In deroga all' art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte puo' disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformita' al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dell' art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.".
Entrata in vigore il 30 marzo 2003
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