Articolo 13 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 gennaio 1960
Art. 13.
A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di eta', dall'art. 3.
Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960
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