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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
R.G. 2223/24
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2223 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. CPF: , nato il [...] in [...]/SP, Controparte_1 C.F._1 residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
2. CPF: , nata il [...] in [...]/SP, minore Controparte_2 C.F._2 rappresentato dal genitore CPF: , nato il Controparte_1 C.F._1
17/03/1994 in Sorocaba/SP, residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
3. CPF: , nato il [...] in [...]/SP, Controparte_3 C.F._3 minore rappresentato dal genitore CPF: , Controparte_1 C.F._1 nato il [...] in [...]/SP, residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
4. CPF: , nato il [...] in [...]/SP Controparte_4 C.F._4 minore rappresentato dal genitore CPF: , Controparte_1 C.F._1 nato il [...] in [...]/SP, residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
5. CPF: , nata il [...] in [...]/SP, Parte_1 C.F._5 residente in [...], 2695, Casa 741, Bairro Wanel Ville, Sorocaba/SP, CAP: 18055-900, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro
.salerno.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 CP_5 del predetto difensore in Salerno, via M. Vernieri n. 23;
1 (ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_6 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo nato in [...] e precisamente a VINCHIATURO (CB) il Persona_1
19/04/1885, successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il Persona_1 Persona_2
07/04/1921;
2 - Da alla di lei figlia nata Persona_2 Persona_2 il 14/12/1944;
- Da alla di lei figlia , nata il Persona_2 Parte_1
19/01/1966 (odierna ricorrente);
- Da , al di lei figlio Parte_1 Controparte_1
nato il [...] (odierno ricorrente);
[...]
- Da ai di lui figli: Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_3
• nato il [...] (odierno ricorrente). Controparte_4
Com'è evidente, nella linea di discendenza sono presenti passaggi generazionali per linea femminile, due anteriori all'entrata in vigore della Costituzione ed in particolare da
[...]
coniugatasi nel 1941 con cittadino brasiliano, all'omonima figlia Persona_2
nata nel 1944 e coniugatasi nel 1964 con cittadino brasiliano;
Persona_2 uno posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da Persona_2 alla di lei figlia , nata nel 1966 e coniugatasi nel 1981 con cittadino Parte_1 brasiliano;
infine uno successivo al 1992, da quest'ultima al figlio Controparte_1
nato nel 1994.
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
3 La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o successivamente al 1 gennaio 1948, da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente a tale data, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a Persona_2 nata nel 1944 da madre cittadina coniugatasi nel 1941 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Per quanto innanzi, anche il successivo matrimonio di celebrato Parte_1 dopo il 1948 con cittadino straniero, non ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, che ella ha così potuto trasmettere anche al figlio, a maggior ragione in quanto nato dopo il 1992.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Per_1
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione,
[...] in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_6 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_6 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2223/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
R.G. 2223/24
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2223 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. CPF: , nato il [...] in [...]/SP, Controparte_1 C.F._1 residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
2. CPF: , nata il [...] in [...]/SP, minore Controparte_2 C.F._2 rappresentato dal genitore CPF: , nato il Controparte_1 C.F._1
17/03/1994 in Sorocaba/SP, residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
3. CPF: , nato il [...] in [...]/SP, Controparte_3 C.F._3 minore rappresentato dal genitore CPF: , Controparte_1 C.F._1 nato il [...] in [...]/SP, residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
4. CPF: , nato il [...] in [...]/SP Controparte_4 C.F._4 minore rappresentato dal genitore CPF: , Controparte_1 C.F._1 nato il [...] in [...]/SP, residente in [...], 222, Bairro Sorocaba Park, Sorocaba/SP, CAP: 18078-792, Brasile;
5. CPF: , nata il [...] in [...]/SP, Parte_1 C.F._5 residente in [...], 2695, Casa 741, Bairro Wanel Ville, Sorocaba/SP, CAP: 18055-900, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Santoro
.salerno.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_1 CP_5 del predetto difensore in Salerno, via M. Vernieri n. 23;
1 (ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_6 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo nato in [...] e precisamente a VINCHIATURO (CB) il Persona_1
19/04/1885, successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il Persona_1 Persona_2
07/04/1921;
2 - Da alla di lei figlia nata Persona_2 Persona_2 il 14/12/1944;
- Da alla di lei figlia , nata il Persona_2 Parte_1
19/01/1966 (odierna ricorrente);
- Da , al di lei figlio Parte_1 Controparte_1
nato il [...] (odierno ricorrente);
[...]
- Da ai di lui figli: Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_3
• nato il [...] (odierno ricorrente). Controparte_4
Com'è evidente, nella linea di discendenza sono presenti passaggi generazionali per linea femminile, due anteriori all'entrata in vigore della Costituzione ed in particolare da
[...]
coniugatasi nel 1941 con cittadino brasiliano, all'omonima figlia Persona_2
nata nel 1944 e coniugatasi nel 1964 con cittadino brasiliano;
Persona_2 uno posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da Persona_2 alla di lei figlia , nata nel 1966 e coniugatasi nel 1981 con cittadino Parte_1 brasiliano;
infine uno successivo al 1992, da quest'ultima al figlio Controparte_1
nato nel 1994.
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
3 La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o successivamente al 1 gennaio 1948, da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente a tale data, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a Persona_2 nata nel 1944 da madre cittadina coniugatasi nel 1941 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Per quanto innanzi, anche il successivo matrimonio di celebrato Parte_1 dopo il 1948 con cittadino straniero, non ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, che ella ha così potuto trasmettere anche al figlio, a maggior ragione in quanto nato dopo il 1992.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Per_1
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione,
[...] in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_6 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_6 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2223/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
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