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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 182 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 discussa e decisa all'udienza dell'8.10.2025
T R A
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Taranto Parte_1 C.F._1
al Corso Umberto n. 187, rappresentato e difeso dagli avv.ti Clelia Le Grazie e Domenico
Rana, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Taranto a Corso Umberto
I n. 187, in virtù di procura speciale in atti
- APPELLANTE –
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Lamanna e Antonio Andriulli, in virtù di mandato alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede distrettuale in Taranto a CP_1
Via Golfo di Taranto n. 7
- APPELLATO -
OGGETTO: Riliquidazione Indennità Premio di Servizio
All' udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 174/2022) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' - Parte_1 CP_1
volta alla declaratoria di responsabilità per inadempimento e conseguente condanna al risarcimento del danno, ammontante a €. 45.220,69, “per la mancata riliquidazione del
TFS a seguito di giusto calcolo dell'indennità premio di servizio” spettantegli, quale segretario comunale dal 10.9.1970 al 31.7.2011, in ultima sede presso il Comune di
CP_ Avetrana, avendo l' già liquidato, nel 2013, l'errata somma lorda di €. CP_2
113.395,51 sulla base retributiva di €. 47.248,13 invece di €. 158.616,20 sulla base retributiva di €.52.872,07. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' . CP_1
Avverso tale decisione, proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per la conferma. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, premessa la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, trattandosi di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998 e di controversia concernente le “indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte”; accertata l'esistenza di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, per il precedente giudizio, taciuto dal ricorrente, concernente il medesimo rapporto di durata e la richiesta di una somma differenziale, sia pur maggiore di quella richiesta nel presente giudizio per il riferimento ad altre voci retributive, ma sempre ai fini dell'inclusione nella base di calcolo dell'indennità premio
CP_ di servizio, introdotto dallo stesso ricorrente nei confronti di dinanzi al Tribunale di
Taranto, conclusosi con sentenza n. 7225/2013 di rigetto nel merito, confermata dalla
Corte di Appello di Taranto con sentenza n. 265/2019 non impugnata e, quindi, passata in giudicato;
verificata la sostanziale identità di oggetto del presente giudizio rispetto al precedente giudizio, in relazione sia alla causa petendi che al petitum, ha ritenuto che l'autorità del giudicato esterno formatosi con le sentenze innanzi indicate, in quanto
2 coprono il dedotto ed il deducibile, precluda il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, poiché oggetto del giudicato è
l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi.
Ha ritenuto, inoltre, il Tribunale che la domanda del sarebbe comunque Pt_1
inaccoglibile per l'intervenuta prescrizione quinquennale, a decorrere dalla liquidazione dell'indennità di premio, effettuata con determinazione del 18.9.2013 e mandato del 27.9.2013, giusta eccezione ritualmente e tempestivamente formulata
CP_ dall' in considerazione della messa in mora del 20.1.2014, priva dell'avviso di ricevimento e del primo successivo atto interruttivo del 29.5.2020.
Si duole di tale decisione l'appellante deducendone in primis l'erroneità per non avere, il Tribunale, correttamente valutato la qualificazione della domanda proposta – in termini, cioè, di azione risarcitoria ex art.1218 cod. civ.- ritenendola, invece, sovrapponibile alla precedente, sul rigetto della quale si è (circostanza assolutamente pacifica) formato il giudicato.
Sostiene, infatti, l'appellante che il presente giudizio, concernente il risarcimento per mancata correzione contabile del calcolo dell'indennità premio operato dall' nel 2013, non sia affatto sovrapponibile al precedente giudizio che, invece, CP_2
verteva sulla pretesa giuridica di ottenimento di un trattamento di fine rapporto includente tutte le voci contributive di calcolo.
Il secondo motivo di appello attiene alla declaratoria di prescrizione del credito fatto valere;
questione che il primo Giudice ha, tuttavia, esaminato in via meramente subordinata, per l'ipotesi, cioè, in cui potesse opinarsi diversamente circa l'affermata preclusione a riproporre la medesima domanda (ormai res iudicata).
Lamenta, infine, l'appellante la sua ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 4.000,00, somma ritenuta eccessiva per un giudizio conclusosi in una sola udienza e, trattandosi di giudizio in materia previdenziale, chiede la riforma della sentenza con compensazione delle spese.
3 Le censure mosse col primo motivo di impugnazione sono del tutto prive di fondamento e vanno disattese.
Il primo Giudice ha, infatti, esaurientemente motivato (v. le pagg. da 3 a 8 della sentenza impugnata, contenenti ampi stralci della più recente giurisprudenza di legittimità sull'argomento ed alla cui lettura si rinvia) la decisione assunta, che questa Corte condivide appieno.
E' del resto di tutta evidenza l'impossibilità di conseguire il risultato perseguito attraverso una nuova e diversa qualificazione della domanda, che, peraltro, non solo non viene svolta in maniera compiuta ma nemmeno è corredata dall'articolazione di prove, destinate a dimostrare il danno sofferto.
E, anzi, la coincidenza della somma reclamata nel presente giudizio a titolo di danno con quella domandata nel giudizio precedente a titolo di differenze retributive dimostra come il c.d. bene della vita (petitum sostanziale) chiesto dal nel primo e nel Pt_1
presente giudizio sia identico.
Per quanto sopra osservato circa l'affermazione dell'intervenuta prescrizione, il secondo motivo di appello resta assorbito dal rigetto del primo, dovendosi comunque affermare la correttezza della sentenza impugnata anche sul punto.
In definitiva, l'appello proposto non contrappone al corretto iter motivazionale seguito dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita, anche con riferimento alla pretesa ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali che, invece, è ben giustificata, in applicazione del D.M. 10.3.2014 n. 55, dello scaglione di riferimento e del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., riferita all'esito finale della controversia, che ha lo scopo di garantire il diritto di difesa, evitando che chi ha ragione debba sopportare i costi del processo.
Le spese di giudizio seguono, anche in questo grado di giudizio, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei minimi stabiliti con il citato DM
55/2014 per le cause di natura previdenziale
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, se dovuto.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che liquida in €. 3.291,00 oltre accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Taranto, 8.10.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 182 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 discussa e decisa all'udienza dell'8.10.2025
T R A
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Taranto Parte_1 C.F._1
al Corso Umberto n. 187, rappresentato e difeso dagli avv.ti Clelia Le Grazie e Domenico
Rana, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Taranto a Corso Umberto
I n. 187, in virtù di procura speciale in atti
- APPELLANTE –
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Lamanna e Antonio Andriulli, in virtù di mandato alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede distrettuale in Taranto a CP_1
Via Golfo di Taranto n. 7
- APPELLATO -
OGGETTO: Riliquidazione Indennità Premio di Servizio
All' udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 174/2022) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' - Parte_1 CP_1
volta alla declaratoria di responsabilità per inadempimento e conseguente condanna al risarcimento del danno, ammontante a €. 45.220,69, “per la mancata riliquidazione del
TFS a seguito di giusto calcolo dell'indennità premio di servizio” spettantegli, quale segretario comunale dal 10.9.1970 al 31.7.2011, in ultima sede presso il Comune di
CP_ Avetrana, avendo l' già liquidato, nel 2013, l'errata somma lorda di €. CP_2
113.395,51 sulla base retributiva di €. 47.248,13 invece di €. 158.616,20 sulla base retributiva di €.52.872,07. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' . CP_1
Avverso tale decisione, proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per la conferma. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, premessa la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, trattandosi di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998 e di controversia concernente le “indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte”; accertata l'esistenza di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, per il precedente giudizio, taciuto dal ricorrente, concernente il medesimo rapporto di durata e la richiesta di una somma differenziale, sia pur maggiore di quella richiesta nel presente giudizio per il riferimento ad altre voci retributive, ma sempre ai fini dell'inclusione nella base di calcolo dell'indennità premio
CP_ di servizio, introdotto dallo stesso ricorrente nei confronti di dinanzi al Tribunale di
Taranto, conclusosi con sentenza n. 7225/2013 di rigetto nel merito, confermata dalla
Corte di Appello di Taranto con sentenza n. 265/2019 non impugnata e, quindi, passata in giudicato;
verificata la sostanziale identità di oggetto del presente giudizio rispetto al precedente giudizio, in relazione sia alla causa petendi che al petitum, ha ritenuto che l'autorità del giudicato esterno formatosi con le sentenze innanzi indicate, in quanto
2 coprono il dedotto ed il deducibile, precluda il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, poiché oggetto del giudicato è
l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi.
Ha ritenuto, inoltre, il Tribunale che la domanda del sarebbe comunque Pt_1
inaccoglibile per l'intervenuta prescrizione quinquennale, a decorrere dalla liquidazione dell'indennità di premio, effettuata con determinazione del 18.9.2013 e mandato del 27.9.2013, giusta eccezione ritualmente e tempestivamente formulata
CP_ dall' in considerazione della messa in mora del 20.1.2014, priva dell'avviso di ricevimento e del primo successivo atto interruttivo del 29.5.2020.
Si duole di tale decisione l'appellante deducendone in primis l'erroneità per non avere, il Tribunale, correttamente valutato la qualificazione della domanda proposta – in termini, cioè, di azione risarcitoria ex art.1218 cod. civ.- ritenendola, invece, sovrapponibile alla precedente, sul rigetto della quale si è (circostanza assolutamente pacifica) formato il giudicato.
Sostiene, infatti, l'appellante che il presente giudizio, concernente il risarcimento per mancata correzione contabile del calcolo dell'indennità premio operato dall' nel 2013, non sia affatto sovrapponibile al precedente giudizio che, invece, CP_2
verteva sulla pretesa giuridica di ottenimento di un trattamento di fine rapporto includente tutte le voci contributive di calcolo.
Il secondo motivo di appello attiene alla declaratoria di prescrizione del credito fatto valere;
questione che il primo Giudice ha, tuttavia, esaminato in via meramente subordinata, per l'ipotesi, cioè, in cui potesse opinarsi diversamente circa l'affermata preclusione a riproporre la medesima domanda (ormai res iudicata).
Lamenta, infine, l'appellante la sua ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 4.000,00, somma ritenuta eccessiva per un giudizio conclusosi in una sola udienza e, trattandosi di giudizio in materia previdenziale, chiede la riforma della sentenza con compensazione delle spese.
3 Le censure mosse col primo motivo di impugnazione sono del tutto prive di fondamento e vanno disattese.
Il primo Giudice ha, infatti, esaurientemente motivato (v. le pagg. da 3 a 8 della sentenza impugnata, contenenti ampi stralci della più recente giurisprudenza di legittimità sull'argomento ed alla cui lettura si rinvia) la decisione assunta, che questa Corte condivide appieno.
E' del resto di tutta evidenza l'impossibilità di conseguire il risultato perseguito attraverso una nuova e diversa qualificazione della domanda, che, peraltro, non solo non viene svolta in maniera compiuta ma nemmeno è corredata dall'articolazione di prove, destinate a dimostrare il danno sofferto.
E, anzi, la coincidenza della somma reclamata nel presente giudizio a titolo di danno con quella domandata nel giudizio precedente a titolo di differenze retributive dimostra come il c.d. bene della vita (petitum sostanziale) chiesto dal nel primo e nel Pt_1
presente giudizio sia identico.
Per quanto sopra osservato circa l'affermazione dell'intervenuta prescrizione, il secondo motivo di appello resta assorbito dal rigetto del primo, dovendosi comunque affermare la correttezza della sentenza impugnata anche sul punto.
In definitiva, l'appello proposto non contrappone al corretto iter motivazionale seguito dal primo Giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell'assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita, anche con riferimento alla pretesa ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali che, invece, è ben giustificata, in applicazione del D.M. 10.3.2014 n. 55, dello scaglione di riferimento e del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., riferita all'esito finale della controversia, che ha lo scopo di garantire il diritto di difesa, evitando che chi ha ragione debba sopportare i costi del processo.
Le spese di giudizio seguono, anche in questo grado di giudizio, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei minimi stabiliti con il citato DM
55/2014 per le cause di natura previdenziale
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, se dovuto.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che liquida in €. 3.291,00 oltre accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Taranto, 8.10.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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