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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900273/2013 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito – Risarcimento del danno”
TRA
, in persona del Parte_1 liquidatore p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone (C.F. P.IVA_1
), Francesco Goglia (C.F. ) e Pasquale Galassi (C.F. C.F._1 C.F._2
), con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede degli uffici legali C.F._3 dell'Articolazione CE (pec: – Email_1 Email_2
OPPONENTE - ATTORE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (C.F.:), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Cenni (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Gramsci n. 69 (pec:
Email_3
OPPOSTO - CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
02.02.2013, l'odierno istante proponeva opposizione avverso il D. Ing. n. 679/2012 emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Aversa in data 25.10.2012, dato per la notifica in data 19.12.2012 e ricevuto in data 27.12.2012, chiedendone la revoca con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata a questo Magistrato. All'udienza del 25.03.2025, stante la presenza della sola parte opponente, si procedeva alla discussione orale e il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato al 18.09.2025. In tale udienza, celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione depositate dalla sola parte opponente, il giudizio veniva deciso mediante deposito della motivazione in forma telematica.
Come è noto, con il decreto ingiuntivo n. 679/2012 il Tribunale di S. Maria C. V. ingiungeva al
( di pagare in Parte_1 CP_2 favore della società ricorrente la somma di € 90.387,79, oltre interessi legali e competenze.
Il credito vantato dall'allora ricorrente trovava la sua ragione nell'asserita attività di intervento di soccorso stradale per automezzi consortili compiuta, su richiesta del C.U.B., dal Centro
Demolizioni Veicoli e Soccorso Stradale di Della Corte srl e non saldata dall'ingiunto.
Il C.U.B proponeva la presente opposizione assumendo l'insussistenza del credito vantato dall'ingiungente per inesistenza di un valido contratto la cui forma scritta, data la natura di ente pubblico dell'ingiunto, è richiesta ad substantiam dal vigente ordinamento.
Orbene, ai fini della presente decisione appare utile una preliminare disamina dei principi normativi e giurisprudenziali che governano la materia de qua.
È ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite.
Inoltre, in ossequio ad un consolidato orientamento dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto/convenuto formale.
Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare del saldo debitorio) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto ovvero la sua invalidità o, ancora,
l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ancora, secondo il principio generale in tema di onere della prova, come codificato dall'art. 2697
c.c., grava in capo a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multis, Cass. Civ. nn. 5071/2009 e 17371/2003).
Alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposto non abbia provato la sussistenza del titolo sulla cui base è stata avanzata la pretesa creditoria, non risultando in atti alcun contratto scritto. Difatti, va sottolineato come il R.D. n. 2440/1923, agli artt. 16 e 17, stabilisca per tutti i contratti stipulati dalla P.A. (anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum) la forma scritta ad substantiam. In conformità al dettato normativo, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto deve necessariamente tradursi nella redazione di un documento sottoscritto dal contraente privato e dal titolare dell'organo avente la rappresentanza dell'Ente interessato, dal quale possa desumersi la concreta istaurazione del rapporto, la specifica indicazione del compenso dovuto, nonché le prestazioni che all'Amministrazione derivano in forza del contratto.
All'uopo, e con precipuo riguardo al caso di specie, corre l'obbligo di richiamare la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 289/2019: con la detta sentenza è stato accertato che i consorzi di bacino, costituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge della Regione Campania n. 10 del 10.02.1993 (recante norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), sono consorzi obbligatori tra
Comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con natura di enti pubblici non economici, equiparabili, pertanto, alle amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro.
Acclarata la natura pubblicistica non economica del opponente, nel caso in esame Parte_1
l'invocato requisito di forma non risulta soddisfatto atteso che non si rinviene in atti il contratto con cui l'attività asserita come svolta dalla società opposta sarebbe stata commissionata alla stessa dal
C.U.B. Né, risultano rispettati gli impegni contabili e finanziari disposti dal Testo Unico Enti Locali
(che trova applicazione anche all'odierno opponente): "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati" (art. 191, comma 1, D.lgs. n. 267/2000).
A tal proposito, per costante giurisprudenza “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”(cfr., per tutte,
Cass. Civ., sent. n. 33768/2019).
Nemmeno tali requisiti risultano, nella fattispecie de qua, rispettati non essendovi prova in atti dell'esistenza di una delibera di autorizzazione alla stipula del contratto (come detto assente), né risulta provato che il debito sia stato riconosciuto a posteriori, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e)
D.lgs. 267/2000.
Pertanto, e in conseguenza delle accertate carenze allegatorie, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo opposto in questa sede va, per l'effetto, revocato.
Il carattere assorbente delle argomentazioni svolte, la natura meramente documentale del giudizio, il tenore delle difese delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, in persona del liquidatore p.t., nei confronti della Parte_1
in persona del l.r.p.t., così Controparte_1 provvede:
- per le ragioni esposte, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
679/2012 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. – Sezione Distaccata di Aversa e in questa sede opposto;
- compensa fra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 19.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900273/2013 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito – Risarcimento del danno”
TRA
, in persona del Parte_1 liquidatore p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone (C.F. P.IVA_1
), Francesco Goglia (C.F. ) e Pasquale Galassi (C.F. C.F._1 C.F._2
), con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede degli uffici legali C.F._3 dell'Articolazione CE (pec: – Email_1 Email_2
OPPONENTE - ATTORE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (C.F.:), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Cenni (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Gramsci n. 69 (pec:
Email_3
OPPOSTO - CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
02.02.2013, l'odierno istante proponeva opposizione avverso il D. Ing. n. 679/2012 emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Aversa in data 25.10.2012, dato per la notifica in data 19.12.2012 e ricevuto in data 27.12.2012, chiedendone la revoca con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata a questo Magistrato. All'udienza del 25.03.2025, stante la presenza della sola parte opponente, si procedeva alla discussione orale e il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato al 18.09.2025. In tale udienza, celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione depositate dalla sola parte opponente, il giudizio veniva deciso mediante deposito della motivazione in forma telematica.
Come è noto, con il decreto ingiuntivo n. 679/2012 il Tribunale di S. Maria C. V. ingiungeva al
( di pagare in Parte_1 CP_2 favore della società ricorrente la somma di € 90.387,79, oltre interessi legali e competenze.
Il credito vantato dall'allora ricorrente trovava la sua ragione nell'asserita attività di intervento di soccorso stradale per automezzi consortili compiuta, su richiesta del C.U.B., dal Centro
Demolizioni Veicoli e Soccorso Stradale di Della Corte srl e non saldata dall'ingiunto.
Il C.U.B proponeva la presente opposizione assumendo l'insussistenza del credito vantato dall'ingiungente per inesistenza di un valido contratto la cui forma scritta, data la natura di ente pubblico dell'ingiunto, è richiesta ad substantiam dal vigente ordinamento.
Orbene, ai fini della presente decisione appare utile una preliminare disamina dei principi normativi e giurisprudenziali che governano la materia de qua.
È ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite.
Inoltre, in ossequio ad un consolidato orientamento dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto/convenuto formale.
Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare del saldo debitorio) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto ovvero la sua invalidità o, ancora,
l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ancora, secondo il principio generale in tema di onere della prova, come codificato dall'art. 2697
c.c., grava in capo a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multis, Cass. Civ. nn. 5071/2009 e 17371/2003).
Alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposto non abbia provato la sussistenza del titolo sulla cui base è stata avanzata la pretesa creditoria, non risultando in atti alcun contratto scritto. Difatti, va sottolineato come il R.D. n. 2440/1923, agli artt. 16 e 17, stabilisca per tutti i contratti stipulati dalla P.A. (anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum) la forma scritta ad substantiam. In conformità al dettato normativo, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto deve necessariamente tradursi nella redazione di un documento sottoscritto dal contraente privato e dal titolare dell'organo avente la rappresentanza dell'Ente interessato, dal quale possa desumersi la concreta istaurazione del rapporto, la specifica indicazione del compenso dovuto, nonché le prestazioni che all'Amministrazione derivano in forza del contratto.
All'uopo, e con precipuo riguardo al caso di specie, corre l'obbligo di richiamare la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 289/2019: con la detta sentenza è stato accertato che i consorzi di bacino, costituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge della Regione Campania n. 10 del 10.02.1993 (recante norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), sono consorzi obbligatori tra
Comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con natura di enti pubblici non economici, equiparabili, pertanto, alle amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro.
Acclarata la natura pubblicistica non economica del opponente, nel caso in esame Parte_1
l'invocato requisito di forma non risulta soddisfatto atteso che non si rinviene in atti il contratto con cui l'attività asserita come svolta dalla società opposta sarebbe stata commissionata alla stessa dal
C.U.B. Né, risultano rispettati gli impegni contabili e finanziari disposti dal Testo Unico Enti Locali
(che trova applicazione anche all'odierno opponente): "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati" (art. 191, comma 1, D.lgs. n. 267/2000).
A tal proposito, per costante giurisprudenza “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”(cfr., per tutte,
Cass. Civ., sent. n. 33768/2019).
Nemmeno tali requisiti risultano, nella fattispecie de qua, rispettati non essendovi prova in atti dell'esistenza di una delibera di autorizzazione alla stipula del contratto (come detto assente), né risulta provato che il debito sia stato riconosciuto a posteriori, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e)
D.lgs. 267/2000.
Pertanto, e in conseguenza delle accertate carenze allegatorie, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo opposto in questa sede va, per l'effetto, revocato.
Il carattere assorbente delle argomentazioni svolte, la natura meramente documentale del giudizio, il tenore delle difese delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, in persona del liquidatore p.t., nei confronti della Parte_1
in persona del l.r.p.t., così Controparte_1 provvede:
- per le ragioni esposte, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
679/2012 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. – Sezione Distaccata di Aversa e in questa sede opposto;
- compensa fra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 19.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli