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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1373/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe AT - . 90048 San Giuseppe AT PA
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di San Giuseppe AT 90048 San Giuseppe
AT PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1232/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 1232/2023 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe relativi ad IMU per gli anni 2016-2017 e 2019 del Comune di San Giuseppe AT.
Ha interposto appello la contribuente censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “la ricorrente ha diritto all'esenzione per la prima casa solo per l'appartamento in cui risulta residente nel periodo impositivo che, come provato in atti, corrisponde al civico Num._1”, non tenendo conto che l'unità immobiliare in questione gode di due ingressi e precisamente dal civico Num._2 e dal civico Num._1, come da allegata documentazione. Ha precisato di avere risieduto sempre nello stesso immobile sin dal 2008; che ricevuta la notifica degli avvisi di accertamento, per evitare ulteriori disguidi, si era immediatamente attivata al fine di fare rettificare il civico dalla residenza anagrafica;
che la Polizia Municipale, in sede di sopralluogo, aveva accertato che il civico Num._1 costituiva un ingresso condominiale.
Il Comune di San Giuseppe AT non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 il giudizio è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Occorre premettere che il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito -con modificazioni- nella legge n. 214 del
2011, con cui è stata istituita l'IMU, ha presentato dei profili di novità rispetto alla normativa riguardante l'ICI.
In particolare il comma 2 dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, a proposito della definizione di abitazione principale, stabilisce che per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
In sostanza ai fini IMU viene stabilito l'esonero per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a patto che l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, sia destinato dal possessore e dal suo nucleo familiare a dimora abituale e vi abbiano posto la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-l'appellante dimora stabilmente nell'unità immobiliare di sua proprietà sita in San Giuseppe AT (PA) Indirizzo_1, piano terra, individuata al catasto al Dati_Catastali_1 Cat. A/2, con annessa pertinenza locale deposito, sin dal 2008 (cfr. certificato storico di residenza depositato nel corso del giudizio di primo grado); -l'unità immobiliare in questione gode di due ingressi e precipuamente: dal civico Num._2 e dal civico Num._1(cfr. planimetria allegata in primo grado);
-l'ingresso dal civico Num._1 conduce al primo piano dell'immobile tramite la scala interna - ove risiede dal 2014 il padre dell'appellante (cfr. certificato storico di residenza del sig. Nominativo_1) - e conduce altresì, tramite una porta interna, al civico Num._2.
In buona sostanza, la documentazione agli atti prova che si non si tratta di due distinti immobili poiché il
“civico n. Num._1” della Indirizzo_1 in San Giuseppe AT non è altro che un ingresso condominiale, dove si trova solo l'androne che serve ad accedere al civico n. Num._2 P.T., dove abita la ricorrente, nonché al piano primo dove abita il sig. Nominativo_1.
Le superiori circostanza sono ulteriormente confermate dal verbale del 07.04.2022 (pratt. n. 39) redatto dalla
Polizia Municipale di San Giuseppe AT, in sede di sopraluogo per il cambio di residenza richiesto da Ricorrente_1, nel quale si annota, tra l'altro, che il civico Num._1 costituisce “entrata condominiale” (cfr. verbale in atti).
L'assunto del Comune (rimasto processualmente assente nell'odierno giudizio) è, dunque, smentito per tabulas dalla relazione della Polizia Municipale in sede di sopralluogo.
In definitiva, quindi, l'appello della contribuente è fondato e va accolto in quanto l'immobile de quo, unitamente alla pertinenza, essendo residenza familiare, non è soggetto al pagamento dell'IMU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento impugnati e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado di giudizio in euro 250,00 e per il secondo grado di giudizio in euro 250,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Palermo, 10 marzo 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe AT - . 90048 San Giuseppe AT PA
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di San Giuseppe AT 90048 San Giuseppe
AT PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1232/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 1232/2023 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe relativi ad IMU per gli anni 2016-2017 e 2019 del Comune di San Giuseppe AT.
Ha interposto appello la contribuente censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “la ricorrente ha diritto all'esenzione per la prima casa solo per l'appartamento in cui risulta residente nel periodo impositivo che, come provato in atti, corrisponde al civico Num._1”, non tenendo conto che l'unità immobiliare in questione gode di due ingressi e precisamente dal civico Num._2 e dal civico Num._1, come da allegata documentazione. Ha precisato di avere risieduto sempre nello stesso immobile sin dal 2008; che ricevuta la notifica degli avvisi di accertamento, per evitare ulteriori disguidi, si era immediatamente attivata al fine di fare rettificare il civico dalla residenza anagrafica;
che la Polizia Municipale, in sede di sopralluogo, aveva accertato che il civico Num._1 costituiva un ingresso condominiale.
Il Comune di San Giuseppe AT non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 il giudizio è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Occorre premettere che il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito -con modificazioni- nella legge n. 214 del
2011, con cui è stata istituita l'IMU, ha presentato dei profili di novità rispetto alla normativa riguardante l'ICI.
In particolare il comma 2 dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, a proposito della definizione di abitazione principale, stabilisce che per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
In sostanza ai fini IMU viene stabilito l'esonero per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a patto che l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, sia destinato dal possessore e dal suo nucleo familiare a dimora abituale e vi abbiano posto la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-l'appellante dimora stabilmente nell'unità immobiliare di sua proprietà sita in San Giuseppe AT (PA) Indirizzo_1, piano terra, individuata al catasto al Dati_Catastali_1 Cat. A/2, con annessa pertinenza locale deposito, sin dal 2008 (cfr. certificato storico di residenza depositato nel corso del giudizio di primo grado); -l'unità immobiliare in questione gode di due ingressi e precipuamente: dal civico Num._2 e dal civico Num._1(cfr. planimetria allegata in primo grado);
-l'ingresso dal civico Num._1 conduce al primo piano dell'immobile tramite la scala interna - ove risiede dal 2014 il padre dell'appellante (cfr. certificato storico di residenza del sig. Nominativo_1) - e conduce altresì, tramite una porta interna, al civico Num._2.
In buona sostanza, la documentazione agli atti prova che si non si tratta di due distinti immobili poiché il
“civico n. Num._1” della Indirizzo_1 in San Giuseppe AT non è altro che un ingresso condominiale, dove si trova solo l'androne che serve ad accedere al civico n. Num._2 P.T., dove abita la ricorrente, nonché al piano primo dove abita il sig. Nominativo_1.
Le superiori circostanza sono ulteriormente confermate dal verbale del 07.04.2022 (pratt. n. 39) redatto dalla
Polizia Municipale di San Giuseppe AT, in sede di sopraluogo per il cambio di residenza richiesto da Ricorrente_1, nel quale si annota, tra l'altro, che il civico Num._1 costituisce “entrata condominiale” (cfr. verbale in atti).
L'assunto del Comune (rimasto processualmente assente nell'odierno giudizio) è, dunque, smentito per tabulas dalla relazione della Polizia Municipale in sede di sopralluogo.
In definitiva, quindi, l'appello della contribuente è fondato e va accolto in quanto l'immobile de quo, unitamente alla pertinenza, essendo residenza familiare, non è soggetto al pagamento dell'IMU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento impugnati e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado di giudizio in euro 250,00 e per il secondo grado di giudizio in euro 250,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Palermo, 10 marzo 2025