CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 4697/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4697 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 7 novembre 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Prizzi n° 7, presso lo Studio Legale dell'Avv. Simonetta
Tellone, unitamente agli Avv.ti Andrea Bracone (e Sabatino Besca, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellante -
E Condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, in persona dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma Via Antonio Bertoloni n°55, presso lo
Studio Legale dell' Avv. Simone Stefanelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2066/2022, in
R.G. n. 41019/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2066/2022, che - a definizione del giudizio RG n. 41019/2019, promosso dalla stessa nei confronti del Condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 22 maggio 2019 - aveva respinto la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, in relazione ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, nella parte in cui è stato approvato il bilancio consuntivo
2018 e quello preventivo 2019, accertando e dichiarando che i consumi idrici posti a carico della società attrice sono superiori a quelli effettivamente erogati in favore di quest'ultima e che, in ogni caso, gli importi addebitati sono
pag. 2/7 superiori a quelli dovuti;
2) Per l'effetto, condannare il Condominio di Via
Montebello n. 104 in Roma, in persona dell'amministratore pro-tempore, alla restituzione delle somme versate in eccesso e pari ad €. 8.231,95, di cui €.
6.621,59 per il 2018 (calcolo di stima, prendendo come dovuto il consumo relativo al 2019 come da consuntivo e sottraendolo all'importo versato) ed
€.1.610,36 (calcolo reale che tiene conto anche degli oneri condominiali non riferibili al consumo idrico) per il 2019 (al riguardo, si fa presente che, nel piano di riparto, la proprietà viene indicata con il nome dei conduttori, Pt_1
e , o a quella diversa somma, maggiore o minore, CP_1 Persona_1 ritenuta di giustizia, con gli interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' appellato Condominio così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Roma, per tutte le motivazioni e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare/pregiudiziale: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Condominio di Via Montebello n. 104 in Roma in quanto non è il soggetto somministratore del servizio idrico;
2) dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di nullità e/o l'annullabilità del punto 2 della delibera dell'assemblea del 22/05/2019 (impugnata) nella parte in cui è stato approvato il bilancio preventivo 2019 (cfr. doc. n. 1), non avendo parte appellante impugnato la delibera assembleare del 7/10/2020 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 (cfr. doc. n. 14), 3) dichiarare difetto di interesse ad agire di parte appellante, non avendo la stessa corrisposto nessuna delle somme per cui è causa e non essendo titolare, quindi, di alcun diritto alla relativa restituzione, poiché negli anni 2018 e 2019 le unità immobiliari di sua proprietà erano concesse in locazione a terzi (dapprima a
e successivamente a – cfr. docc. nn. 15, 18 e 20) Parte_2 Controparte_2 che hanno integralmente corrisposto tutte le somme relative ai consumi, come quelle atitolo di fornitura acqua oggetto del presente giudizio;
4) dichiarare inammissibile in quanto “domanda nuova” la domanda di condanna del
pag. 3/7 condominio di Via Montebello n. 104 in Roma alla restituzione dell'importo di
€ 8.231,95 per il 2018 e di € 1.610,36 per il 2019 formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Nel merito, accertare e dichiarare quanto dedotto e documentato con il presente atto e, per l'effetto, rigettare l'appello poiché integralmente infondato in fatto e diritto oltre che non provato. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge”.
All'udienza collegiale del 7 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da di accertamento Parte_1
e declaratoria di nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, che approvava ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019, poiché i consumi idrici posti a carico della società attrice sarebbero stati superiori a quelli effettivamente erogati in favore dell'attrice e che, in ogni caso, gli importi addebitati erano superiori a quelli dovuti.
Il giudicante di prime cure respingeva la domanda attorea ritenendo non provato in atti né che i consumi addebitati alla fossero stati Pt_1 effettivamente superiori a quelli erogati, né che vi fosse un mal funzionamento del contatore generale, ed evidenziando che comunque non era stata citata in giudizio la in qualità di ente somministratore e proprietario del contatore CP_3 generale.
Avverso la suddetta decisione, propone impugnazione la lamentando Pt_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto che il Condominio non potesse essere considerato erogatore del servizio idrico.
La doglianza è priva di pregio e va respinta, risultando dimostrato in atti, in maniera chiara ed inequivoca, che è ente erogatore del servizio idrico e CP_3
pag. 4/7 pertanto proprietario del contatore unico installato ai fini del conteggio del consumo dell'intero Condominio, mentre quest'ultimo rimane mero detentore del contatore medesimo, non abilitato a manometterlo;
pertanto – come da principio univoco sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (Cass. 19.07.2018 n. 19154).
Lamenta altresì l'appellante l'illegittimità della gravata decisione nella parte in cui non ha ritenuto errata la contabilizzazione dei consumi addebitati a Pt_1
[...
sia nel consuntivo 2019 che nel preventivo 2018, nonostante il Condominio avesse calcolato quanto dovuto dalla medesima Società in maniera residuale rispetto alla differenza tra il totale richiesto da e la somma dei consumi CP_3 degli altri condomini.
Deduce altresì l'appellante che apparirebbe eccessivamente esoso l'importo richiesto alla stessa società a titolo di consumo idrico perché di gran lunga maggiore rispetto a quanto pagato l'anno precedente, così come non troverebbe logica spiegazione la notevole differenza di consumi conteggiati tra il primo e il secondo semestre 2018.
Le doglianze sono destituite di fondamento e vanno respinte.
A seguito del riesame della documentazione in atti prodotta nel primo grado di giudizio, restano mere asserzioni le contestazioni in merito alla sproporzione dei consumi addebitati all'odierna appellante sulla scorta della comparazione degli importi tra un semestre e l'altro e tra un anno e l'altro, poiché nella specie la risulta essere proprietaria, nel Condominio di Via Montebello n. 104 Parte_1 in Roma, di due appartamenti adibiti a Bed and Breakfast, con 12 posti letti e sei bagni, per cui appare evidente che la sperequazione tra i consumi tra un periodo e l'altro sono legati innanzitutto al maggiore o minore afflusso di ospiti nel B&B, nonché ai notori aumenti delle tariffe per erogazione idrica.
Rispetto alle considerazioni di cui sopra, l'appellante non ha fornito alcuna prova a supporto delle proprie richieste, laddove invero è stato dimostrato che pag. 5/7 proprio non aveva voluto dotarsi – a differenza di tutti gli altri Pt_1 condomini – di un contatore di radio-lettura a distanza (collegato con la società
Silcam, incaricata dal Condominio proprio di ripartire i costi tra le singole unità immobiliari in base agli effettivi consumi) preferendo un contatore tradizionale, con conseguente onere a suo carico (a prescindere dunque da una specifica richiesta del Condominio) di comunicazione del proprio consumo idrico al
Condominio al fine di consentire a quest'ultimo una corretta ripartizione dei costi.
In merito alle contestazioni del Condominio odierno appellato, che assume di aver sempre ripartito le spese ed addebitato i relativi costi sulla scorta dei consumi indicati dalla società conduttrice degli immobili di proprietà della quest'ultima nulla controdeduce. Pt_1
Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene corretto ed immune da censura l'iter logico giuridico seguito dal giudicante di prime cure per aver ritenuto destituita di fondamento la domanda attorea, mentre estremamente generici appaiono i motivi di gravame ed inidonei a giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato Condominio di Via
Montebello n. 104, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 6/7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Condominio di Via Montebello n. 104 avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 2066/2022;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato
Condominio di Via Montebello n. 104, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.946,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 4697/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4697 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 7 novembre 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Prizzi n° 7, presso lo Studio Legale dell'Avv. Simonetta
Tellone, unitamente agli Avv.ti Andrea Bracone (e Sabatino Besca, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- Appellante -
E Condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, in persona dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma Via Antonio Bertoloni n°55, presso lo
Studio Legale dell' Avv. Simone Stefanelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2066/2022, in
R.G. n. 41019/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2066/2022, che - a definizione del giudizio RG n. 41019/2019, promosso dalla stessa nei confronti del Condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 22 maggio 2019 - aveva respinto la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, in relazione ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, nella parte in cui è stato approvato il bilancio consuntivo
2018 e quello preventivo 2019, accertando e dichiarando che i consumi idrici posti a carico della società attrice sono superiori a quelli effettivamente erogati in favore di quest'ultima e che, in ogni caso, gli importi addebitati sono
pag. 2/7 superiori a quelli dovuti;
2) Per l'effetto, condannare il Condominio di Via
Montebello n. 104 in Roma, in persona dell'amministratore pro-tempore, alla restituzione delle somme versate in eccesso e pari ad €. 8.231,95, di cui €.
6.621,59 per il 2018 (calcolo di stima, prendendo come dovuto il consumo relativo al 2019 come da consuntivo e sottraendolo all'importo versato) ed
€.1.610,36 (calcolo reale che tiene conto anche degli oneri condominiali non riferibili al consumo idrico) per il 2019 (al riguardo, si fa presente che, nel piano di riparto, la proprietà viene indicata con il nome dei conduttori, Pt_1
e , o a quella diversa somma, maggiore o minore, CP_1 Persona_1 ritenuta di giustizia, con gli interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' appellato Condominio così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello di Roma, per tutte le motivazioni e deduzioni di cui in premessa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare/pregiudiziale: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Condominio di Via Montebello n. 104 in Roma in quanto non è il soggetto somministratore del servizio idrico;
2) dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di nullità e/o l'annullabilità del punto 2 della delibera dell'assemblea del 22/05/2019 (impugnata) nella parte in cui è stato approvato il bilancio preventivo 2019 (cfr. doc. n. 1), non avendo parte appellante impugnato la delibera assembleare del 7/10/2020 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 (cfr. doc. n. 14), 3) dichiarare difetto di interesse ad agire di parte appellante, non avendo la stessa corrisposto nessuna delle somme per cui è causa e non essendo titolare, quindi, di alcun diritto alla relativa restituzione, poiché negli anni 2018 e 2019 le unità immobiliari di sua proprietà erano concesse in locazione a terzi (dapprima a
e successivamente a – cfr. docc. nn. 15, 18 e 20) Parte_2 Controparte_2 che hanno integralmente corrisposto tutte le somme relative ai consumi, come quelle atitolo di fornitura acqua oggetto del presente giudizio;
4) dichiarare inammissibile in quanto “domanda nuova” la domanda di condanna del
pag. 3/7 condominio di Via Montebello n. 104 in Roma alla restituzione dell'importo di
€ 8.231,95 per il 2018 e di € 1.610,36 per il 2019 formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Nel merito, accertare e dichiarare quanto dedotto e documentato con il presente atto e, per l'effetto, rigettare l'appello poiché integralmente infondato in fatto e diritto oltre che non provato. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge”.
All'udienza collegiale del 7 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da di accertamento Parte_1
e declaratoria di nullità e/o l'annullabilità della delibera dell'assemblea del condominio di Via Montebello n. 104 in Roma, che approvava ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019, poiché i consumi idrici posti a carico della società attrice sarebbero stati superiori a quelli effettivamente erogati in favore dell'attrice e che, in ogni caso, gli importi addebitati erano superiori a quelli dovuti.
Il giudicante di prime cure respingeva la domanda attorea ritenendo non provato in atti né che i consumi addebitati alla fossero stati Pt_1 effettivamente superiori a quelli erogati, né che vi fosse un mal funzionamento del contatore generale, ed evidenziando che comunque non era stata citata in giudizio la in qualità di ente somministratore e proprietario del contatore CP_3 generale.
Avverso la suddetta decisione, propone impugnazione la lamentando Pt_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto che il Condominio non potesse essere considerato erogatore del servizio idrico.
La doglianza è priva di pregio e va respinta, risultando dimostrato in atti, in maniera chiara ed inequivoca, che è ente erogatore del servizio idrico e CP_3
pag. 4/7 pertanto proprietario del contatore unico installato ai fini del conteggio del consumo dell'intero Condominio, mentre quest'ultimo rimane mero detentore del contatore medesimo, non abilitato a manometterlo;
pertanto – come da principio univoco sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (Cass. 19.07.2018 n. 19154).
Lamenta altresì l'appellante l'illegittimità della gravata decisione nella parte in cui non ha ritenuto errata la contabilizzazione dei consumi addebitati a Pt_1
[...
sia nel consuntivo 2019 che nel preventivo 2018, nonostante il Condominio avesse calcolato quanto dovuto dalla medesima Società in maniera residuale rispetto alla differenza tra il totale richiesto da e la somma dei consumi CP_3 degli altri condomini.
Deduce altresì l'appellante che apparirebbe eccessivamente esoso l'importo richiesto alla stessa società a titolo di consumo idrico perché di gran lunga maggiore rispetto a quanto pagato l'anno precedente, così come non troverebbe logica spiegazione la notevole differenza di consumi conteggiati tra il primo e il secondo semestre 2018.
Le doglianze sono destituite di fondamento e vanno respinte.
A seguito del riesame della documentazione in atti prodotta nel primo grado di giudizio, restano mere asserzioni le contestazioni in merito alla sproporzione dei consumi addebitati all'odierna appellante sulla scorta della comparazione degli importi tra un semestre e l'altro e tra un anno e l'altro, poiché nella specie la risulta essere proprietaria, nel Condominio di Via Montebello n. 104 Parte_1 in Roma, di due appartamenti adibiti a Bed and Breakfast, con 12 posti letti e sei bagni, per cui appare evidente che la sperequazione tra i consumi tra un periodo e l'altro sono legati innanzitutto al maggiore o minore afflusso di ospiti nel B&B, nonché ai notori aumenti delle tariffe per erogazione idrica.
Rispetto alle considerazioni di cui sopra, l'appellante non ha fornito alcuna prova a supporto delle proprie richieste, laddove invero è stato dimostrato che pag. 5/7 proprio non aveva voluto dotarsi – a differenza di tutti gli altri Pt_1 condomini – di un contatore di radio-lettura a distanza (collegato con la società
Silcam, incaricata dal Condominio proprio di ripartire i costi tra le singole unità immobiliari in base agli effettivi consumi) preferendo un contatore tradizionale, con conseguente onere a suo carico (a prescindere dunque da una specifica richiesta del Condominio) di comunicazione del proprio consumo idrico al
Condominio al fine di consentire a quest'ultimo una corretta ripartizione dei costi.
In merito alle contestazioni del Condominio odierno appellato, che assume di aver sempre ripartito le spese ed addebitato i relativi costi sulla scorta dei consumi indicati dalla società conduttrice degli immobili di proprietà della quest'ultima nulla controdeduce. Pt_1
Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene corretto ed immune da censura l'iter logico giuridico seguito dal giudicante di prime cure per aver ritenuto destituita di fondamento la domanda attorea, mentre estremamente generici appaiono i motivi di gravame ed inidonei a giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato Condominio di Via
Montebello n. 104, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 6/7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Condominio di Via Montebello n. 104 avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 2066/2022;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato
Condominio di Via Montebello n. 104, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.946,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 7/7