Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8856/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo -Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
‚ rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to SENESE ITALIA;
Parte 1
RICORRENTE
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MERCONE SILVESTRO;
CP 1
,
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza cartolare del 19.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2020, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Capua (CE) il 22.07.2002 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli Per 1 (il 13.03.2004), Per 2 (il 24.04.2008) e Per 3 (il 24.04.2008).
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
l'affido condiviso dei figli minori con regolamentazione del diritto di visita genitori-figli; l'obbligo per parte ricorrente di versare a titolo di mantenimento un assegno mensile di euro 300,00
complessivi in favore dei tre figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di separazione personale ma chiedeva l'addebito della separazione al marito e il rigetto della domanda di addebito avanzata da controparte;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'affido condiviso dei tre figli minori con regolamentazione del diritto di visita del padre;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente di euro 900,00 mensili in favore dei tre figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti da parte resistente.
In data 30.03.2022 il Tribunale, con sentenza non definitiva del 30.03.2022, dichiarava la separazione dei coniugi disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
All'udienza cartolare del 21.11.2024, in ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi rappresentavano di aver raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Fei mo restando l'obbligo del reciproco rispetto, i coniugi NE vivranno separati;
2. consapevoli che l'essenza dell'affidamento condiviso risiede nella paritaria condivisione del uolo genitoriale, concordano che i figli minori siano affidati ad entrambi, con attuale collocazione abitativa presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale, unitamente ai mobili che l'arredano. Presso tale immobile i minori avranno la propria residenza anagrafica e costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/ri-accompagnamento degli stessi da parte del padre;
3. I coniugi concordano, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi ad esempio a l'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto d:lle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
4. I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo ai figli com ciascuno di essi, onde possano ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare ir mutati rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitorial iv compresa la possibilità di far pranzare e/o cenare gli stessi con i nonni;
5. Ir relazione all'ordinario esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli con il padre te lendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e sempre fatto salvo diverso miglior accordo, anche in subordine alle esigenze di studio, ricreative, sportive e di salute dei minori,
genitori concordano quanto segue. I figli trascorreranno con il padre:
Il martedi ed il giovedi dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
a fine settimana alterni dalle ore 18.30 del venerdi alle ore 20.00 della domenica;
ne periodo estivo e precisamente quello compreso tra il 1/07 ed il 31/08, 15 giorni di vacanza anche non consecutivi. Tale periodo verrà definito tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
pe- le festività natalizie o il 24/12 o il 25/12 oppure il 31/12 o il 01/01;
pe le festività Pasquali, sempre ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedi in Albis;
I regola dell'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività - es. 25 aprile,
primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.;
i minori, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. Giannone, indipendentemente dal calendario di visite o dinario;
ai alogamente i minori trascorreranno, con la sig.ra LE, il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
6. Il sig. Giannone, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, corrisponderà alla sig.ra LE
Dera, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un assegno mensile complessivo di € 700,00
(sittecento/00), corrispondente ad € 230,00 (duecentotrenta/00) per i due figli più piccoli ed
24),00 (duecentoquaranta/00), per il figlio più grande, con aggiornamento Istat anuale l'assegno così come rideterminato avrà decorrenza da Gennaio 2025;
7. Le spese straordinarie necessarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno condivise e sopportate secondo il protocollo approvato dal Tribunale
dis. Maria C.V.;
8. I coniugi si impegnano, sin d'ora, ad esprimere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori ed esprimono assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di por are con sé i figli all'estero, nei rispettivi periodi di vacanza;
9. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mai tenimento per se stessi, essendo autosufficienti ed economicamente indipendenti, precisando di aver definito ogni rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o agione;
10. Fer tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
11. Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti;
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra le parti sulle statuizioni accessorie alla
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pronuncia di separazione;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo