Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6914/2022 promossa da:
, (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], residente in [...]
Cornate d'Adda, Via A. Manzoni n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Daleffe ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via Clara Maffei n.2/b, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Bellusco, Via Marche n. 9/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Felloni ed elettivamente domiciliato in Milano, Via F.lli Gabba n.7, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Stanga 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Quadri ed elettivamente domiciliato in Cornate
d'Adda via A. Volta 6, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Contro
( ) residente in [...] C.F._4
n.9 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
( ) e ( ) rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 C.F._6 dagli avv.ti Andrea S.E. Barni e Giusi Colombo ed elettivamente domiciliati in Monza, Via P.G.
Giuliani, n.10, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
Nonché contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_1
Aicurzio (MB), Strada per Sulbiate Superiore 20, in persona del suo legale rappresentante, signor rappresenta e difesa dall'avv. Elena Carrara, ed elettivamente Controparte_6 domiciliata presso lo studio del difensore in Cologno al Serio (BG), Piazza Vittorio Emanuele II n.
19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 12.11.2024, 12.11.2024, 14.11.2024 e 13.11.2024.
Conclusioni per e : Parte_1 Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni di cui in narrativa, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo congiuntamente agli attori e Parte_1
una porzione in natura degli stessi - corrispondente alla somma delle loro quote Controparte_1 ideali (pari a 1/2) da ripartire ulteriormente tra gli attori nella misura di 1/2 in capo a ciascuno - procedendo, a tal fine, alla formazione e attribuzione dei lotti da assegnare rispettivamente agli attori e ai convenuti;
In via istruttoria:
a) disporsi consulenza tecnica volta ad accertare i beni ricompresi nel patrimonio della sig.ra e il loro valore, alla data del decesso (13 luglio 2020), nonché in ogni altro momento Parte_2 ritenuto utile ai fini di procedere alla divisione dell'asse ereditario;
b) respingere, nei limiti di cui in narrativa, le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e irrilevanti;
In ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA”
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, cosi stabilire:
Nel merito
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiararsi lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione, assegnando agli eredi, ciascuno per la parte spettante, la quota di competenza, in relazione a quanto risultava intestato alla defunta OR alla data del decesso. Persona_2
In via istruttoria:
2) Accertarsi la consistenza, al momento dell'apertura della successione, di quanto caduto in successione, disponendo, occorrendo, apposita C.T.U..
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario”
Conclusioni per in proprio ed anche quale esercente la responsabilità CP_3 Per_ genitoriale sui figli minori e Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di quanto dedotto, respinta ogni istanza contraria, domanda, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE, quanto alla comparsa della parte terza chiamata
- Accertare e Dichiarare l'intervenuta rescissione, in favore della IG.ra e dei di lei CP_3 figli nei confronti di dall'impegno di vendita avente ad oggetto l'immobile di Via Controparte_5
San Francesco n. 12, Colnago, a far data dal 14.07.2021, come da comunicazione prodotta sub. doc.12;
- Accertare e Dichiarare l'annullamento e/o se del caso la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 Per_ c.c., nell'interesse di minori e dell'impegno di vendita avente ad oggetto Controparte_4
l'immobile di Via San Francesco n.12 Colnago a far data dal 14.07.21 e per l'effetto
- Ordinare l'inserimento dell'immobile di Via San Francesco n. 12, Colnago, nella composizione della massa ereditaria;
- Ordinare altresì l'inserimento nella composizione della massa ereditaria delle somme depositate nei buoni postali prodotti in giudizio da;
CP_7
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria previa ricostituzione del compendio per l'individuazione della totale consistenza del medesimo e mediante ripartizione della massa in 4
(quattro) parti come da testamento della IG.ra e successiva ulteriore ripartizione Persona_2 in terzi per gli eredi del IG. e meglio 1/3 alla moglie e 2/3 i figli minori Parte_3 CP_3 Per_
e Controparte_4
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Quanto alla prova orale e per interrogatorio formale e per testi.
Senza che ciò significhi inversione dell'onere della prova, la presente difesa intende chiedere l'ammissione della prova per interrogatorio formale dei IG.ri , e Parte_1 Controparte_1 nonché del legale rappresentate pro tempore della terza chiamata CNC Imm.re e Controparte_2 per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che il IG. , in data 16.07.20 aveva ricevuto come gli altri 3 cugini eredi, la Parte_3 quota parte (¼) della somma di danaro giacente sul conto corrente n.3312 intestato alla zia IG.ra
, per la somma di €.27.753,89 ciascuno;
Persona_2
2. Vero è che la circostanza di cui al capitolo precedente è stata omessa nell'istanza presentata al
Giudice Tutelare in data 30.10.20 come si evince dal doc.5 che si rammostra al teste per chiedere l'autorizzazione all'accettazione con beneficio di inventario per i figli minori della IG.ra CP_3
3. Vero è che l'istanza di cui al capitolo precedente veniva depositata con l'ausilio del Notaio CP_8 al quale la IG.ra si era affidata per le pratiche di successione del marito deceduto come si CP_3 evince dal doc.5 che si rammostra al teste;
4. Vero è che la Dott.ssa el provvedimento del 27.11.20, come da doc.5) che si rammostra al Per_3 teste, in risposta all'istanza del 30.10.20 autorizzava la IG.ra ad accettare l'eredità del CP_3 marito omettendo di citare la posizione e l'eredità della zia IG.ra ; Persona_2
5. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti, la Dott.ssa Per_3 rilasciava l'autorizzazione in parola senza aver considerato quale fatto presupposto la liquidazione che i cugini eredi avevano fatto tra loro delle somme giacenti sul conto corrente della zia in quanto tale aspetto era stato omesso nell'istanza, come si evince dal doc.5 che si rammostra al teste;
6. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, nella citata autorizzazione di cui al doc.5 che si rammostra al teste, il Giudice aveva omesso qualsivoglia provvedimento in ordine alla vendita dell'immobile facente parte del compendio ereditario della defunta zia e tantomeno in ordine al prezzo che sarebbe stato ritenuto congruo nell'interesse dei minori;
7. Vero è che con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, l'autorizzazione alla vendita dell'immobile di Colnago giungeva nell'agosto 2021 come si evince dai docc.6 e 11 che si rammostrano al teste;
8. Vero è che nel dicembre 2020 la IG.ra insieme al NA , si recava CP_3 Controparte_2 Contr presso la sede della società Demar – collegata alla società – per avere delucidazioni in ordine alla proposta di acquisto della casa della defunta zia IG.ra avanzata dalla Persona_2 proponente acquirente nel settembre 2020;
9. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, la proponente acquirente negava alla IG.ra di allontanarsi dagli uffici senza aver sottoscritto il documento che le CP_3 era stato sottoposto per la firma solo in quella sede, riunione;
10. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo che precede, la IG.ra CP_3 manifestava delle perplessità in ordine al prezzo dell'immobile individuato dalla proponente acquirente in €.45.000 così formulato in considerazione dello stato del bene ed anche relativamente alla presenza di minori che le impedivano di assumere impegni ed obblighi per la vendita della quota senza autorizzazione del Giudice Tutelare;
11. Vero è che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo precedente, come si evince dalla lettura del testo della proposta di compravendita di cui al doc.9) citazione che si rammostra al teste,
(che la IG.ra ha omesso di sottoscrivere nel dicembre 2020), era indicato, proprio per la CP_3 necessità di ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare a procedere, che il rogito notarile non avrebbe potuto essere stipulato prima del luglio 2021;
12. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti, la IG.ra CP_3 ometteva di sottoscrivere altro documento e/o proposta e/o preliminare e di incassare l'assegno di
€.
5.000 che la proponente aveva intestato a ciascuno dei 4 cugini eredi ovvero alla IG.ra CP_3 in luogo del marito deceduto;
Parte_3
13. Vero è che in data 12.4/13.07.21 la IG.ra depositava un'altra istanza telematica al CP_3
Giudice Tutelare per ottenere l'integrazione della precedente con riguardo all'accettazione anche dell'eredità della zia entrata nel compendio del marito poi anch'esso Persona_2 Parte_3 deceduto come si evince dal doc.6 che si rammostra al teste;
14. Vero è che nella primavera / estate 2021 precedenti la stipula dell'atto definitivo di compravendita della casa di Colnago la IG.ra aggiornava i cugini sullo stato della CP_3 richiesta autorizzazione di cui al capitolo precedente ed in considerazione della stima fatta eseguire sul bene immobile per il deposito della relativa istanza di autorizzazione e invitava i cugini a rivalutare la proposta di acquisto mediante incontri e riunioni anche presso lo Studio del Notaio alla presenza del collaboratore Dott. e dei suoi legali;
CP_8 Tes_1
15. Vero è che la IG.ra per l'istanza di integrazione dell'autorizzazione del Giudice CP_3
Tutelare ad accettare l'eredità ed a vendere l'unità immobiliare nell'interesse dei minori faceva predisporre una relazione di stima da un architetto;
16. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, la IG.ra CP_3 incaricava l'Arch. che provvedeva, previo sopralluogo sul posto ed a ciò accompagnato per Per_4
l'apertura dell'immobile dal NA IG. , alla predisposizione di una perizia per Controparte_2
l'importo di €.278.000 come da relazione di cui al doc.10 che si rammostra al teste;
17. Vero è che, nonostante le condizioni ed i termini di cui alla proposta come esposti nei capitoli precedenti ed in assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare con beneficio di inventario e ad alienare la quota del bene immobile di Colnago, i cugini rappresentanti i ¾ della Contr proprietà il 23 luglio 2021 vendevano alla Società le rispettive porzioni indivise di ¼ ciascuno senza preventivi frazionamenti;
18. Vero è che l'autorizzazione del Giudice Tutelare all'alienazione del bene immobile ad un prezzo non inferiore a quello risultante dalla perizia di stima redatta dall'Arch. di Lissone di cui Per_4 al doc.10) che si rammostra al teste giungeva solo in data 4.08.21 come si evince dal doc.11) che si rammostra al teste;
19. Vero è che la IG.ra al tempo della compravendita tra i cugini coeredi per i ¾ e la CNC CP_3 aveva omesso qualsivoglia atto tanto che l'accettazione beneficiata veniva predisposta e sottoscritta a ministero del Notaio in data 13.12.22 come si CP_8 evince dal doc.8 che si rammostra al teste;
20. Vero è che nell'autunno del 2020, la IG.ra ma anche gli altri cugini, asportavano CP_3 dalla casa della zia alcuni mobili di modesto valore, a titolo affettivo, e la medesima Persona_2 si offriva di asportare gli arredi della camera da letto poiché invitata a fare ciò dalla IG.ra per Pt_1 procedere al piu presto con la vendita dell'immobile che doveva essere liberato;
21. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti, l'unico bene di valore, un servoscala del valore di circa €.7.000, è ancora presente all'interno dell'abitazione;
22. Vero è che, con riferimento alle circostenze di cui ai capitoli precedenti, la IG.ra pur CP_3 essendo proprietaria della quota di ¼ dell'immobile, non ha la disponibilità delle chiavi di accesso all'abitazione e nemmeno dei cancelli pedonali e carrai che conducono alle aree pertinenziali ed al giardino;
23. Vero è che la IG.ra come si evince dal doc.9 che si rammostra al teste, nel settembre CP_3
2020 veniva invitata dalla cugina coerede IG.ra a sottoscrivere una proposta di Parte_1 compravendita dell'immobile (abitazione della zia ) nella quale si precisava la Persona_2 presenza di minori e che ciò meritava l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dell'operazione da parte del Giudice Tutelare;
24. Vero è che la proposta immobiliare di cui al capitolo precedente ed al doc.9 che si rammostra al teste veniva presentata alla IG.ra a soli 2 mesi dalla scomparsa del marito avvenuta alla CP_3 fine del luglio 2020;
25. Vero è che con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti la proposta di acquisto veniva formulata per la somma di €.45.000 in considerazione di un'asserita pericolosità dell'immobile e di uno stato di fatiscenza che avrebbe potuto portare al crollo dell'unità;
26. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, ad oggi, a distanza di oltre 3 anni e mezzo dagli eventi l'immobile è ancora presente, nello stesso stato di fatto di allora, senza che si sia verificato alcun crollo e senza che vi siano situazioni di pericolo che lo abbiano in alcun modo compromesso o degradato;
27. Vero è che con riferimento all'immobile di cui ai capitoli precedenti la IG.ra è stata CP_3 contattata da altre agenzie immobiliari che si erano rese disponibili ad acquistare la quota ed altresì la restante parte dell'unità compresa quella adiacente di proprietà di parenti della IG.ra _2
;
[...]
28. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo precedente, alla IG.ra CP_3 veniva offerta una somma superiore all'intero importo del prezzo concordato nell'impegno di vendita per €.45.000; Contr
29. Vero è che già nel febbraio 2021 prima ancora di acquistare il bene la informava gli eredi comproprietari dell'immobile di Colnago di voler procedere con interventi per la “separazione delle unità” come da atto di divisione tra la IG.ra ed i parenti della restante metà della casa;
Parte_2
30. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti, la metà dell'immobile adiacente alla casa della IG.ra e di proprietà dei parenti di quest'ultima era stata Persona_2 oggetto di interessamento da parte di operatori immobiliari che avevano predisposto un progetto di ristrutturazione ed edificazione;
31. Vero è che, con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli precedenti, a far data dall'acquisto Contr da parte della delle quote di ¾ dell'immobile la società ha omesso qualsiasi intervento sull'unità e sull'area pertinenziale nonostante avesse intimato alla IG.ra di partecipare al CP_3 pagamento delle opere di messa in sicurezza del bene;
32. Vero è che in data 13.07.21 e dunque prima della compravendita da parte dei cugini coeredi dei Contr ¾ dell'immobile a , intervenuta in data 23.07.21, la IG.ra inviava alla proponente CP_3 acquirente una comunicazione di rescissione dall'impegno di vendita come si evince dal doc.12 che si rammostra al teste
33. Vero è che la IG.ra è disoccupata e senza un reddito tranne la pensione di reversibilità CP_3 del marito e vive sola con due figli minori a cui deve provvedere.
Si indicano quali testi, con riserva di presentarne nuovi ed ulteriori nella seguente memoria di replica ex art.183 c.VI, n.3)
- Avv. Tommaso Passoni, domiciliato in Monza, via Padre Reginaldo Giuliani, 10;
- Dott. domiciliato presso lo Studio del Notaio in Monza, via Edmondo Testimone_2 CP_8
De Amicis, 9;
- Arch. domiciliato presso il suo Studio in Lissone, Via Cappuccina, n.32; Testimone_3
- IG. domiciliato presso gli uffici della società Valore Più corrente in Treviolo (BG), Tes_4
Via Guglielmo Marconi, 42;
- Arch. , domiciliato presso il suo Studio in Trezzo Sull'Adda, vicolo Ghiaccio, 3. Tes_5
Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio con riguardo:
- alla ricostruzione della massa ereditaria così da ricomprendere in essa tutti i beni della de cuius
IG.ra , mobili (ivi compresa la liquidità come risultante dalle dichiarazioni di Persona_2 sussistenza delle banche e delle poste) ed immobili, per procedere poi con la formazione dei lotti ovvero per la divisione del compendio in n.4 parti uguali e poi in terzi con riguardo alla posizione Per_ degli eredi del IG. (1/3 e 2/3 minori e Parte_3 CP_3 Controparte_4
- alla determinazione delle quote di spettanza di ognuno degli eredi, alla quantificazione delle somme ricevute da ognuno degli eredi in acconto e con individuazione degli importi dei conguagli o delle somme eventualmente da restituire in considerazione di quanto già percepito/ricevuto da alcuni eredi.”
Conclusioni per ON UNICO SOCIO: Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: in via principale:
- con Unico Socio si rimette a giustizia in ordine alla divisione dell'immobile Controparte_5 di Via San Francesco n. 12 in Cornate d'Adda (MB);
- comunque, chiede di dichiarare inammissibile o, in subordine, prescritta o, comunque, infondata, la domanda di rescissione del contratto preliminare richiesta da parte convenuta CP_3
In via istruttoria, si chiede, occorrendo e senza rinuncia all'eccezione di inammissibilità e di prescrizione della domanda di rescissione della OR di ammettersi prova per testi e/o CP_3 interrogatorio formale della OR e dei signori e CP_3 Controparte_2 Parte_1
sulla seguente circostanza: Controparte_1
“è vero che, nel corso della riunione tenutasi presso i locali di Demar S.r.l., che ha portato alla firma della scrittura del 17 dicembre 2020, il signor ha in più occasioni chiesto alla Controparte_6 OR se fosse d'accordo a concludere l'accordo alle condizioni indi-cate, ricevendone CP_3 ogni volta risposta affermativa”.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, incluso il rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio e al fine di sentire dichiarare lo scioglimento Controparte_2 CP_3 della comunione ereditaria della de cuius . Persona_2 A sostegno delle proprie domande, gli attori premettevano di essere eredi di Persona_2 deceduta in Cornate D'Adda in data 13.07.2020, in virtù di testamento olografo datato 04.01.2003 e pubblicato in data 01.10.2020 a ministero del Notaio con cui la de cuius aveva Persona_5 nominato suoi eredi universali i nipoti , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Pt_1
Alla data di apertura della successione, precisamente in data 13.12.2020, l'asse ereditario
[...] sarebbe stato composto da:
- un immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
- il conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34;
- il deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36;
- il libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61;
- due buoni fruttiferi postali del valore di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 -
0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto
2010;
- alcuni effetti personali della OR . Persona_2
Gli attori deducevano che in data 16.07.2020 tutti i coeredi avrebbero prelevato dal conto corrente n.
3312 intestato alla de cuius l'importo di € 27.753,89 cadauno e che, successivamente, in data
29.07.2020 sarebbe deceduto lasciando come suoi eredi la moglie e i figli Parte_3 CP_3 Per_ minori e;
la avrebbe poi stipulato in data 17.12.2020, insieme agli altri eredi CP_4 CP_3 della un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile di Cornate d'Adda Parte_2 caduto in successione. A giudizio degli attori, avrebbe così tacitamente accettato CP_3
l'eredità del coniuge e sarebbe entrata a fare parte della comunione ereditaria di in Persona_2 luogo del coniuge defunto.
Con comparsa ritualmente depositata in data 11.01.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e osservava come al momento della notifica dell'atto di citazione non avesse ancora ricevuto l'autorizzazione ad Persona_1 accettare con beneficio di inventario l'eredità della de cuius da parte del Giudice Tutelare, motivo per cui anche la procedura di mediazione non sarebbe andata a buon fine.
In data 11.01.2023 si costituiva in giudizio in proprio e quale esercente la CP_3 Per_ responsabilità genitoriale sui figli minori e la convenuta aderiva alla domanda Controparte_4 di scioglimento della comunione ereditaria di e rappresentava di essere stata autorizzata Parte_4 ad accettare l'eredità devoluta da a con beneficio di inventario Persona_2 Parte_3 nell'interesse dei figli minori in data 17.11.2022 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Monza.
Alla prima udienza del 02.02.2023 il Giudice istruttore, ritenuta la necessità di definire in via preliminare la questione inerente all'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_2 Pt_3
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.03.2023.
[...]
A tale udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.; successivamente con decreto del giorno 22.03.2023 il giudice istruttore correggeva il precedente decreto e disponeva che la causa fosse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., come da espressa richiesta delle parti in tal senso.
Con sentenza non definitiva n. 696/2023 del 21.04.2023 il Tribunale così provvedeva “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dichiara che è succeduto alla defunta , avendone tacitamente Parte_3 Persona_2 accettato l'eredità;
II) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
III) Spese di lite al definitivo.”.
Con ordinanza resa in pari data la causa veniva quindi rimessa in istruttoria al fine di definire la posizione successoria e procedere alla divisione del compendio ereditario e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale acquirente della Controparte_5 porzione di ¾ dell'immobile caduto nella successione di ex art. 1113 c.c.; con la Persona_2 medesima ordinanza il giudice istruttore fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
21.09.2023.
In data 20.09.2023 si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di Controparte_5 legittimazione passiva rispetto alla divisione.
Alla successiva udienza del 21.09.2023 il Giudice Istruttore, giusta la richiesta dei procuratori delle parti, concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie per il giorno 08.02.2024.
A tale udienza i procuratori delle parti insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti e il giudice, con ordinanza del 26.02.2024 cosi disponeva:
“1) Rigetta le istanze istruttorie orali;
2) Dispone consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale C.T.U. l'arch. noto Persona_6 all'Ufficio, il quale dovrà rispondere al seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, eventualmente operando con l'ausilio di terzi che operino sotto il suo controllo e la sua responsabilità, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici di parte, tentata la conciliazione tra le parti, ispezionati gli immobili ed esaminati i beni mobili caduti in successione;
effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso i Pubblici Uffici;
assunte, se del caso, informazioni presso terzi, nel rispetto del contraddittorio, con espressa autorizzazione ad accedere ai Pubblici Uffici, ivi compresa l'Anagrafe Tributaria e l'Archivio dei rapporti finanziari:
I. Descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, il bene immobile caduto nella successione di (ancora in comunione per la quota di ¼) e ne determini quindi il Persona_2 valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
II. Dica se l'immobile sia in regola con la normativa urbanistica e edilizia e presenti i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche, nonché
i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali;
in caso negativo, dica se e quali pratiche siano necessarie per la sua regolarizzazione, indicandone i costi;
III. Dica se l'immobile sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà (2/3 a
[...]
e 1/3 agli eredi di senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti CP_5 Parte_3 opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene”
3) Riserva all'esito di tale valutazione l'opportunità di integrare il quesito peritale;
4) Fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 7 marzo 2024 alle ore 12,30” All'udienza del 07.03.2024 il Giudice Istruttore concedeva termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei CT di parte, assegnava termine al CTU sino al 23.07.2024 per il deposito dell'elaborato peritale e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024.
A tale udienza il Giudice, preso atto delle richieste dei procuratori delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.11.2024. A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Devono a questo punto essere decise le domande non definite con sentenza non definitiva n.
696/2023.
Principiando dalla domanda di divisione del compendio ereditario di , cui tutti i Persona_2 chiamati all'eredità hanno aderito, si tratta di definire i beni caduti in successione da dividere sulla base delle quote ereditarie.
Costituisce circostanza pacifica in quanto non contestata da alcuno che alla data di apertura della successione, precisamente in data 13.12.2020, l'asse ereditario era così composto:
- un immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
- il conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34;
- il deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36;
- il libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61;
- due buoni fruttiferi postali del valore di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 -
0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto
2010;
Quanto agli effetti personali di , non indicati con precisione da alcuna delle parti, è Persona_2 pacifico che al momento della vendita dell'immobile caduto in successione a Controparte_5
i chiamati all'eredità abbiano prelevato dall'immobile tali beni che dunque, allo stato, non sono più oggetto di comunione ereditaria.
Al tempo dell'apertura della successione, i chiamati all'eredità di in virtù di Persona_2 testamento olografo datato 04.01.2003 e pubblicato in data 01.10.2020 a ministero del Notaio Per_5 erano , e .
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_1
Per effetto della morte di occorsa in data 29.07.2020, sono subentrati nella comunione Parte_3 Per_ ereditaria la moglie e i figli minori e la prima avendo CP_3 Controparte_4 tacitamente accettato l'eredità del coniuge avendo disposto di diritti ereditari e i secondi essendo stati all'uopo autorizzati ad accettare con beneficio di inventario l'eredità paterna dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Monza in data 17.11.2022 per il tramite della madre, con il medesimo CP_3 provvedimento il Giudice Tutelare ha altresì autorizzato al a costituirsi nel presente giudizio CP_3 anche per conto dei figli minori (v. doc. 1 convenuta . CP_3
Per quanto concerne l'immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632, , nonché Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quale erede di in proprio e quale genitore esercente la responsabilità CP_3 Parte_3 genitoriale sui figli minori, in data 17.12.2020 hanno concluso con contratto Controparte_5 preliminare di compravendita immobiliare (v. doc. 6 allegato alla produzione di parte attrice del
29.08.2022). Successivamente in data 23.07.2021, , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 hanno stipulato contratto definitivo di compravendita delle rispettive quote con Controparte_5
(doc. 11 allegato alla produzione di parte attrice del 29.08.2022), mentre che al
[...] CP_3 tempo della sottoscrizione del preliminare non aveva ottenuto la necessaria autorizzazione del
Giudice Tutelare a disporre del bene ereditario per conto dei figli minori, non ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita né in proprio né per conto dei figli minori. Per effetto di quanto precede è subentrata nella proprietà dell'immobile Controparte_5 caduto in successione per la quota di 3/4, mentre la restante quota di 1/4 è riferibile per 1/3 a
[...] Per_ e per 1/3 ciascuno a e ex art. 581 c.c. CP_3 Controparte_4 in corso di causa ha domandato che fosse accertata l'intervenuta rescissione per CP_3 lesione del contratto preliminare di compravendita relativamente alla propria quota.
A tale riguardo osserva il Tribunale che ha introdotto per la prima volta in giudizio CP_3 la domanda di rescissione per lesione nei confronti di all'interno della prima Controparte_5 memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. ovverosia al di fuori dei termini di decadenza previsti dall'art. 167
c.p.c., che operano nonostante la chiamata in causa di terzo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 267, u.c. c.p.c. Né la domanda, nuova, di rescissione per lesione del contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12 si è resa necessaria in relazione alle domande svolte dalla chiamata nella propria comparsa di costituzione, cosa che al Controparte_5 più avrebbe potuto essere considerata ove costituendosi avesse domandato Controparte_5
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto nei confronti della convenuta la infatti, costituendosi in giudizio si è limitata a rimettersi al Tribunale CP_3 Controparte_5 in ordine alla domanda di divisione dell'immobile senza spiegare ulteriori difese.
La domanda di rescissione formulata dalla convenuta, in conclusione, è inammissibile in quanto formulata tardivamente in giudizio al di fuori delle preclusioni processuali di legge.
In ogni caso osserva il Tribunale che l'azione generale di rescissione per lesione è regolata agli artt.
1448 ss. c.c. e si prescrive in un anno dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di specie il contratto preliminare è stato concluso in data 17.12.2020 mentre la domanda di rescissione del contratto è stata proposta da in data 22.11.2023, a distanza di conseguenza di oltre un CP_3 anno dalla sottoscrizione del contratto preliminare in contestazione.
Parimenti inammissibile, in quanto formulata per la prima volta all'interno delle conclusioni precisate in data 14.11.2024 e, quindi, al di fuori delle preclusioni processuali previste dal codice di rito in relazione al convenuto, è la domanda di annullamento del contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, proposta da ai sensi CP_3 dell'art. 320 c.c. nei confronti di in relazione alla quota di immobile pervenuta ai Controparte_5 figli minori dalla successione di Parte_3
Tanto chiarito, essendo succeduta nella comunione dell'immobile caduto in Controparte_5 successione per la quota di 3/4, è stata disposta CTU sul valore dell'immobile e in data 19.07.2024 è stata depositata la relazione peritale all'interno della quale il CTU ha stimato il valore complessivo dell'immobile caduto in successione in € 175.000,00 e la quota di 1/4 riferibile all'attrice e ai figli minori in € 43.750,00. Il CTU, nondimeno, ha dichiarato che l'immobile oggetto di perizia è privo tanto di conformità catastale quanto di conformità edilizia-urbanistica e non è suscettibile di regolarizzazione alcuna “non potendo garantire il requisito della doppia conformità previsto dai disposti del vigente Testo Unico per l'Edilizia D.P.R 380/2001 e s.m.i. Il presupposto per poter presentare una pratica edilizia a sanatoria delle accertate difformità, anche solo parziali, è, infatti, ai sensi del D.P.R 380/2001 e s.m.i., la doppia conformità: “… omississ… il responsabile dell'abuso,
o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. … omississ…” che in questo caso non può essere attestata. (pag. 35 e 36 elaborato peritale). A tale riguardo è noto come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le note pronunce n. 8230
e 25021 del 2019 (in senso successivamente cfr. Cass. civ. 2675/2020) hanno chiarito come la sentenza che abbia disposto la divisione di un bene in comunione affetto da difformità edilizie non suscettibili di sanatoria è nulla e ciò a prescindere dal fatto che la divisione abbia riguardato un immobile edificato prima o dopo l'entrata in vigore della legge 47/1985, “costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (si veda al riguardo Sez. un.
25021/2019 per cui “la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1, (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1) si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass.,
Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003). (…)Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del
1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.).
La circostanza che rispetto all'immobile per cui è causa non possa essere pronunciata la divisione, non preclude al Tribunale la possibilità di disporre la divisione degli ulteriori beni caduti in successione, dal momento che le stesse Sezioni Unite nella su richiamata pronuncia 25021/2019 hanno ritenuto ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi.
Nel caso di specie tutti gli eredi si sono mostrati concordi nel procedere con la divisione dei beni mobili caduti in successione motivo per cui deve procedersi in tal senso.
Deve, di conseguenza, essere disposta la divisione dei seguenti beni:
- conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34 alla data di apertura della successione;
- deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36 alla data di apertura della successione;
- libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61 alla data di apertura della successione;
- due buoni fruttiferi postali del valore di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 -
0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto
2010, alla data di apertura della successione.
Per quanto riguarda il conto corrente avente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. e il deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795, nonché il libretto postale avente n. 22020703
e i buoni postali n. 75557399 e 11010580, osserva il Tribunale che i rapporti presso Banco BPM erano intestati sia alla de cuius che ai nipoti e mentre i rapporti presso Pt_3 Controparte_2 [...]
erano intestati sia alla de cuius che ai nipoti e . CP_7 Parte_1 Controparte_1 Con riferimento ai rapporti di credito cointestati costituisce principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, quello per cui i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 77 del 04.01.2018).
Costituisce circostanza provata, in quanto non contestata da alcuna delle parti e anzi sostenuta dalle stesse, quella per cui il conto corrente avente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A., sebbene formalmente intestato sia alla de cuius che ai nipoti e sia stato in realtà Pt_3 Controparte_2 alimentato con provvista riferibile solo alla de cuius, motivo per cui deve essere superata la presunzione di contitolarità delle somme agli intestatari del conto anche ai fini della divisione delle somme residue tra i chiamati all'eredità, tenuto conto delle somme già prelevate dagli stessi pari a €
27.753,89 ciascuno in data 16.07.2020.
Costituisce parimenti circostanza non contestata da alcuno quella per cui tutti i rapporti riferibili alla de cuius presso , sebbene formalmente intestati sia alla de cuius che ai nipoti CP_7 Pt_1
e , fossero in realtà riferibili alla sola , motivo per cui anche
[...] Controparte_1 Persona_2 in relazione a tali rapporti deve essere superata la presunzione di contitolarità delle somme ivi giacenti.
Per quanto riguarda le somme giacenti sul deposito titoli aperto presso Banco BPM, n. 491795, anch'esse intestate alla de cuius e a e nessuna delle parti fino al momento del Pt_3 Controparte_2 deposito delle memorie di replica ha mosso alcuna contestazione circa la riferibilità delle somme alla de cuius. Solo nella memoria di replica depositata in giudizio ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il convenuto ha contestato tale circostanza, asserendo che le altre parti non avrebbero superato la Controparte_2 presunzione di cui all'art. 1298 c.c., motivo per cui sarebbe caduta in successione la sola quota di
1/3 della giacenza del deposito titoli in contestazione, avendo in ogni caso lo stesso convenuto già prelevato dal deposito titoli la quota di 1/3 allo stesso riferibile, circostanza messa in evidenza dagli attori già nell'atto di citazione e confermata dallo stesso convenuto sin dalla comparsa di costituzione.
A tale riguardo osserva il Tribunale che, sebbene ai depositi intestati a più persone sia applicabile analogicamente la normativa riguardante i rapporti di conto corrente cointestati (cfr. Cass. civ.
16671/2012), è noto come il deposito titoli presso un istituto bancario vada “appoggiato” a un conto corrente aperto presso il medesimo istituto di credito, tramite il quale viene alimentato e sul quale vengono accreditate eventuali cedole prodotte dal denaro investito in titoli, e ciò tanto nell'ipotesi in cui il conto di appoggio sia intestato a un solo individuo quanto nell'ipotesi in cui il conto sia cointestato.
Nel caso di specie, la circostanza che il deposito titoli presso Banco BPM avente n. 491795 e il conto corrente n. 3312 acceso sempre presso Banco BPM S.p.A. fossero collegati, risulta dal fatto che dal conto corrente in questione provenivano le somme investite sul deposito amministrato in contestazione (v. a titolo esemplificativo acquisto di titoli per € 20.000,00 in data 31.03.2011 e di €
50.000,00 in data 27.06.2012 - v. estratto di conto corrente prodotto dagli attori sub doc. 5 allegato all'atto di citazione), che sul medesimo conto corrente venivano accreditate le cedole relative ai fondi investiti (v. a titolo esemplificativo accredito del 28.02.2011, del 30.06.2011e più di recente del
09.05.2018 – v. estratto di conto corrente prodotto dagli attori sub doc. 5 allegato all'atto di citazione)
e che venivano corrisposte le imposte per prodotti finanziari (v. addebito del 26.07.2021 - v. estratto di conto corrente prodotto dagli attori sub doc. 5 allegato all'atto di citazione). Ne consegue che così come le parti non hanno contestato che il conto corrente avente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. fosse solo formalmente intestato alla de cuius e ai nipoti e , ma in realtà riferibile alla sola de cuius, così il deposito titoli amministrato presso CP_2 Pt_3
Banco BPM avente n. 491795, accedendo al conto corrente che precede, è da intendersi riferibile alla sola de cuius e, in quanto tale, è caduto per l'intero in successione.
Tanto premesso, si tratta di dividere i beni mobili relitti da secondo le quote dei Persona_2 chiamati all'eredità, ovverosia 1/4 ciascuno considerato che, come già chiarito nella sentenza non definitiva n. 696/2023 del 21.04.2023, è succeduto a essendo deceduto Parte_3 Persona_2 dopo il decesso della de cuius.
Al fine di procedere alla divisione dei beni mobili sopra considerati dovrà tenersi conto, da un alto, del denaro già prelevato dai singoli chiamati all'eredità (€ 27.753,89 ciascuno per quanto riguarda
, e ed € 139.570,89 per quanto riguarda Controparte_1 Parte_3 Parte_1 Controparte_2 tenuto conto del prelievo di € 27.753,89 dal conto corrente e di € 111.817,00 dal conto titoli di cui si è detto sopra) e, dall'altro, del valore attuale dei beni mobili ancora in comunione, che dovrà risultare dagli estratti dei rapporti in esame che verranno all'uopo trasmessi dagli istituti di credito interessati.
La causa dovrà essere di conseguenza rimessa in istruttoria al fine di acquisire quanto precede.
Le spese di lite saranno regolate all'esito della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla controversia avente n.r.g. 6914/2022, così provvede:
I) Rigetta la domanda di divisione rispetto all'immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco,
12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
II) Dichiara inammissibili le domande formulate da nei confronti di CP_3 [...] di accertare e dichiarare l'intervenuta rescissione dall'impegno di vendita avente Controparte_5 ad oggetto l'immobile di Via San Francesco n. 12, Cornate D'Adda e l'annullamento e/o la nullità, Per_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c., nell'interesse di minori e dell'impegno Controparte_4 di vendita avente ad oggetto l'immobile di Via San Francesco n.12 Cornate D'Adda;
III) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, in data 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Camilla Filauro