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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
- sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 20
novembre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 2 febbraio 2018 al numero 1045 del 2018
avente per oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Salerno contrassegnata da numero 3621 del 2017 depositata in data 3
luglio 2017 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno
2013 al numero 5091 (avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale)
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in Parte_1
calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Marianna Siani, presso lo studio della quale, sito in Salerno alla via Nicola Salsano n. 17, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
1 in Controparte_1
persona del rappresentante generale per la sede secondaria in Italia e del procuratore della sede secondaria in Italia, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di appello, dall'avv.
OB IN, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Vicinanza
n. 16;
APPELLATA
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
APPELLATA - CONTUMACE
NONCHÉ
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore;
APPELLATA- CONTUMACE
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora Parte_2
innanzi per brevità solo ”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_3
giudice di pace di Salerno, e Parte_1 Controparte_4
(atti notificati, rispettivamente, il 27 e 28 marzo 2013) per
[...]
ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 8.414,21 a titolo di risarcimento del danno “o di quella che Giudice adito riterrà eque e secondo
2 giustizia, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria, dalla data
del sinistro al soddisfo, il tutto sempre entro il limite di euro 20.000,00”. In
particolare, l'attrice ha dedotto: 1) di essere proprietaria del veicolo appartenente al modello VE AG, contrassegnato dalla targa DC334SH
e che , a sua volta, era proprietario del veicolo appartenente Parte_1
al modello Honda Jazz, recante la targa CT 100SC; 2) che, in data 11
dicembre 2012, alle ore 11,30, il proprio veicolo, condotto nell'occasione da
, aveva percorso regolarmente la corsia di destra della Controparte_5
tangenziale di Salerno allorquando, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 59.800, era stato investito al lato anteriore destro dal veicolo
Honda Jazz innanzi indicato, assicurato con 3) Controparte_4
che il sinistro era stato determinato dal sorpasso lungo la corsia d'emergenza e che l'urto era avvenuto in corrispondenza del lato anteriore destro del veicolo VE AG, il quale aveva terminato la propria corsa contro il
guardrail di sinistra per effetto dell'urto; 4) il proprio mezzo aveva subito danni materiali a diverse parti della carrozzeria, danni liquidabili in euro
8.814,21, oltre i.v.a., come da preventivo depositato in atti.
Costituitosi in giudizio, ha, innanzitutto, eccepito la nullità Parte_1
della citazione in ragione della mancata indicazione dei codici fiscali dei convenuti. Nel merito, il convenuto ha, poi, offerto una diversa ricostruzione dei profili dinamici dell'evento lesivo, evidenziando il repentino cambio di corsia da parte del conducente del veicolo attoreo – spostatosi dalla corsia di sinistra a quella di destra -, tale da determinare lo scontro con la vettura condotta, l'urto contro il guard rail posto in corrispondenza del margine destro della carreggiata e la conseguente spinta verso il guard rail collocato sulla sinistra, attinto con la parte posteriore.
3 A causa del sinistro, la propria vettura aveva riportato danni materiali alla carrozzeria, il cui costo di riparazione era stimabile in euro 6.500,00, importo a cui avrebbe dovuto aggiungersi la somma di euro 121,00, corrispondente agli oneri correlati al soccorso stradale.
ha, poi, dedotto di avere patito un danno da invalidità Parte_1
permanente e temporanea, un danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per le spese mediche e un pregiudizio di natura morale, pretendendo il pagamento dell'importo complessivo di euro 5.882,10.
Infine, il convenuto ha preteso il differimento dell'udienza di comparizione al fine di evocare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile in relazione al veicolo VE CP_6
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2013 il giudice di pace ha autorizzato la parte attorea a evocare in giudizio, quale garante, il proprio assicuratore della responsabilità civile, id est , Controparte_1
che, costituendosi, ha: a) eccepito la nullità della citazione;
b) sollecitato alla prova del rapporto assicurativo;
c) ribadito la ricostruzione dei profili dinamici del sinistro già esposti dalla parte attorea;
d) evidenziato, in ogni caso, il concorso di responsabilità; e) rilevato l'infondatezza della pretesa sul piano della determinazione dei danni risarcibili.
Svolta l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica ricostruttiva, il giudice di pace, una volta affermata la proponibilità delle pretese, ha riscontrato il paritario concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, accogliendo, in parte, sia la domanda esperita dalla che quella riconvenzionale proposta da CP_2 Parte_1
.
[...]
4 Più in dettaglio, il giudice di pace ha: 1) valorizzato l'insanabile incertezza nella ricostruzione dei contegni di guida assunti dai conducenti dei veicoli coinvolti, ai quali ha, in ogni caso, ascritto la violazione della cautela doverosa inerente alla conservazione del controllo dei veicoli;
2) utilizzato,
ai fini della determinazione dell'importo risarcitorio riconoscibile alla società
attorea, quanto stimato dall'impresa di assicurazione convenuta, ridotto della metà in ragione del riscontrato concorso di responsabilità; 3) aderito alle conclusioni rassegnate dal consulente del proprio ufficio per la stima del danno patrimoniale correlato alla perdita del valore economico della vettura del convenuto, riconoscendo altresì a quest'ultimo gli importi utili alla trascrizione della proprietà di un veicolo similare e alla rifusione di quanto sopportato per il soccorso e il trasporto del veicolo all'esito del sinistro, e applicato la riduzione correlata, ancora una volta, all'accertato concorso di responsabilità; 4) escluso il ristoro del danno non patrimoniale da invalidità
permanente patito da , in quanto non presidiato, sul piano Parte_1
probatorio, da accertamenti strumentali;
5) riconosciuto al convenuto il ristoro del danno da invalidità temporanea, del danno morale e, infine, del danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per le spese mediche,
determinando un complessivo importo, ridotto, poi, della metà.
In definitiva, il giudice di pace ha condannato: A) e Parte_1 [...]
al pagamento in favore della della somma di Controparte_4 CP_2
euro 2.394,00, oltre interessi come determinati alla quinta pagina della sentenza;
B) condannato la al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della complessiva somma di euro 4.219,50, oltre interessi come
[...]
determinati alla penultima pagina della sentenza;
C) accolto la domanda di garanzia proposta dall'attrice nei confronti Controparte_7
[..
[...] , dichiarando quest'ultima tenuta a garantire e a tenere
[...]
indenne la del peso economico della sentenza di condanna emessa nei CP_2
suoi confronti.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 3621 del 2017 e depositata il 3 luglio 2017 - con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2018 nei confronti di e il 31 gennaio Controparte_1
2018 nei confronti della , (costituitosi il 2 febbraio CP_2 Parte_1
2018), ha proposto appello, censurando: a) l'erronea valutazione del paritario concorso di responsabilità, basata sull'omessa valorizzazione: 1) del contributo dichiarativo espresso dal testimone durante l'audizione Tes_1
testimoniale, pienamente sovrapponibile alle dichiarazioni dallo stesso già
espresse alla polizia stradale intervenuta sui luoghi e alla ricostruzione della dinamica del sinistro accertata dagli agenti;
2) delle conclusioni rassegnate dal consulente dell'ufficio, rappresentative del tamponamento subito dalla vettura Honda Jazz a opera dell'autoarticolato; b) il mancato espletamento di una consulenza tecnica di tipo medico legale al fine di determinare i danni da invalidità permanente lamentati.
In data 30 aprile 2018 ha accettato il contraddittorio Controparte_1
, pretendendo il rigetto del gravame ed evidenziando
[...]
la correttezza dell'impianto argomentativo sviluppato dal giudice di prime cure (“Rigettare, per quanto di ragione, l'odierno gravame, perché
inammissibile, improponibile ed improcedibile, ed infondato in fatto ed in
diritto, per i motivi di cui in narrativa che abbiansi qu ivi per integralmente
riprodotti e trascritti”).
All'esito dell'udienza del 2 maggio 2018 il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha disposto la rinnovazione della notificazione
6 dell'atto di appello nei confronti della , dichiarando la contumacia CP_2
della suddetta, unitamente a quella di all'esito dell'udienza celebrata CP_4
il 20 dicembre 2018 (le parti sono rimaste contumaci, non essendosi costituite nelle forme previste dagli artt. 347 e 166 c.p.c. nel corso del processo;
in tale ottica, appare irrilevante sia l'istanza di visibilità promossa da sia le CP_4
note di trattazione scritta depositate in data 20 aprile 2022 nell'interesse della
). CP_2
Successivamente, è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica di tipo medico legale e, una volta esaurite le operazioni tecniche, la causa è
stata ritenuta matura per la decisione.
Il processo, infine, è stato assegnato alla cognizione dello scrivente in data 6
luglio 2023 e differito per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 3 luglio 2017 (termine ultimo fissato per il giorno 5 febbraio
2018).
Sul tema, va, però, evidenziato che il procedimento di notificazione dell'atto di appello nei confronti della , parte attorea del giudizio di primo CP_2
grado, non si è concluso entro il termine perentorio del 5 febbraio 2018,
avendo l'agente postale dato atto dell'irreperibilità del destinatario (si confrontino le dichiarazioni rese dal procuratore dell'appellante nel corso dell'udienza del 2 maggio 2018). Si è, dunque, al cospetto di una notifica
7 inesistente, in quanto non è stato raggiunto nemmeno uno degli esiti positivi della notificazione, notifica che, pertanto, non può essere sanata neppure con la costituzione del destinatario, circostanza neppure verificatasi nella vicenda in esame (si confrontino Cass. sez. un. n. 14916 del 2016; Cass. n. 10887 del
2020; Cass. n. 23968 del 2017).
Ora, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante,
se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili,
appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni ulteriori (Cass. n.
23007 del 2018). In ogni caso – ha osservato la Corte di cassazione -, la nuova notifica deve comunque avvenire entro il limite di tempo pari alla metà del termine breve previsto per le impugnazioni, salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate (si vedano Cass. n. 17352 del 2009; Cass. n.
20527 del 2017; Cass. n. 16420 del 2012; Cass. n. 15594 del 2016; Cass. n.
16846 del 2019).
Dirimente appare, allora, la valutazione della non imputabilità al notificante dell'esito negativo del procedimento di notificazione.
Sul punto, giova confrontarsi con l'indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la
8 controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare,
anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento (tra le altre, Cass. n. 17352 del 2009 Cass. n. 14594 del 2016; Cass. n. 20527 del
2017; Cass. n. 15056 del 2018; Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 23760 del
2020);
Ebbene, nel caso di specie, risulta che il procuratore della non esercita CP_2
la sua professione nel circondario del Tribunale di Salerno e che, dunque, la parte appellante non aveva l'onere di verificarne presso l'albo professionale,
anteriormente alla notifica dell'impugnazione, il domicilio, al fine di neutralizzare il rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (Cass. n. 3818 del 2009).
Pertanto, il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di gravame non
è di certo imputabile alla parte appellante.
Tuttavia, il procedimento notificatorio non è stato immediatamente riattivato,
avendo, , atteso la celebrazione della prima udienza di Parte_1
comparizione al fine di promuovere una specifica istanza di rinnovazione.
Se così è, appare, però, opportuno sottolineare che la è litisconsorte CP_2
necessario processuale in quanto destinataria della pretesa esperita da
. Ne deriva che, nonostante l'evidente tardività, l'appello Parte_1
promosso nei confronti della parte attorea del giudizio di prime cure è
comunque ammissibile, giacché la notifica dell'impugnazione eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti,
ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato.
9 Ed infatti, l'atto tardivo – tempestivamente svolto dall'appellante - riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
nei confronti del litisconsorte pretermesso (tra le altre, anche in relazione all'autonoma iniziativa dell'appellante, si vedano Cass. n. 3071 del 2011;
Cass. n. 11552 del 2013; Cass. n. 20501 del 2015; Cass. n. 27927 del 2018).
Tanto chiarito, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione in data 2 febbraio 2018, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e
Cass. n. 7679 del 2019).
Deve, poi, predicarsi l'ammissibilità del gravame, costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo
10 vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alle controparti di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Ora, circa i poteri del giudice del gravame, giova sottolineare che a quest'ultimo è precluso esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum
devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia,
appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi,
costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta,
coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere,
con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass.
n. 9202 del 2018; Cass. n. 2973 del 2006).
A ciò si aggiunga che la riforma della sentenza in (eventuale) accoglimento dei motivi d'impugnazione sviluppati da , tesi a censurare Parte_1
11 – come evidenziato - l'erroneità del riconoscimento della concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (e dei relativi proprietari ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c.), è destinata a produrre effetti, ex art. 336 c.p.c., anche sulla statuizione di condanna emessa a carico dell'appellante in favore della , quale parte chiaramente dipendente CP_2
dalla decisione impugnata.
Ciò posto in punto di considerazioni di ordine preliminare, questo Tribunale
osserva che, dalla ponderata lettura e valutazione dell'assetto motivazionale costruito dal giudice di pace, emerge che quest'ultimo, all'esito del confronto tra le dichiarazioni testimoniali, abbia considerato l'insanabile contrasto tra le stesse e valutato, in buona sostanza, l'inattendibilità di entrambi i testimoni.
Tale convincimento ha condotto il primo giudice a evidenziare il mancato raggiungimento della prova circa l'atto generatore del sinistro, comportante,
quale precipitato logico giuridico, l'applicazione del paritario concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli scontratisi in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2054 c.c. come illuminata dai condivisibili itinerari interpretativi della Corte di cassazione.
Procedendo con ordine, va rammentato che l'art. 2054, comma secondo, c.c.
stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subito dai singoli veicoli”. In buona sostanza, la disposizione normativa illustrata correla alla circostanza della collisione tra i veicoli un (vincibile) regime giuridico di paritetica imputazione delle sue conseguenze dannose prodottesi a carico degli antagonisti.
La Corte di cassazione ha, a più riprese, affermato che “In tema di scontro tra
veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054,
12 comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le
risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale
misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353 del 2019;
vedasi anche Cass. n. 3696 del 2018).
Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto,
peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c. Pertanto, per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico. Ai fini dell'art. 2054, secondo comma, c.c., è correttamente configurabile il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell'altro conducente (Cass. n. 5635 del 1997; Cass. n. 477
del 2003).
Più di recente, poi, è stato anche affermato – come correttamente evidenziato anche dal giudice di prime cure - che la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 5679 del
13 1990); detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova,
posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523 del 2007; Cass. n.
15736 del 2022).
Dunque, anche se dalla valutazione delle prove resta individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (si veda, ad esempio, Cass. n. 124 del 2016).
Più analiticamente, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. n. 15847
del 2000, Cass. n. 9528 del 2012, Cass. n. n. 3696 del 2018).
In tale ottica, il conducente deve provare di aver fatto ricorso, sussistendone le condizioni, a manovre di fortuna che si presentino le più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza (Cass. nn. 1178 del
14 1983, 6797 del 1987, 3564 del 1996) o, quantomeno, di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e la comune prudenza (Cass. n. 1198 del 1997).
Detto altrimenti, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, a tale scopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza - anche se infruttuosa - per evitare il sinistro.
È stato osservato, poi, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477 cit.).
Quanto precede, però, non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente [Cass. n. 13672 del 2019 (“Nel caso di scontro
tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della
regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di
concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere
acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento
eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento
dell'altro conducente”)]. Ciò perché la presunzione di colpa concorrente
15 dettata dall'art. 2054 c.c., comma secondo, opera pur sempre sul piano causale,
dovendosi pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come riferito, anche indiretto, deve concludersi per il superamento della presunzione (Cass., n. 19115 del 2020,
cit., pag. 7).
In altri termini, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita, però, anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 13672 del 2019; n. 9550 del 2009; n. 5226 del
2006).
Tanto chiarito in punto di diritto e sul piano generale, la determinazione assunta dal giudice di pace non appare convincente, apparendo dirimente –
come, del resto, rappresentato dall'odierno appellante - il contributo dichiarativo di , il quale, in sede di escussione testimoniale, ha Tes_1
riferito quanto segue: “Posso confermare la dichiarazione resa
nell'immediatezza dei fatti di cui è causa alla polizia stradale di Salerno, posso
aggiungere che dopo l'urto il conducente del mezzo pesante continuava la sua
corsa senza arrestarsi e si fermava solo dopo all'incirca 300 mt dal punto di
scontro dei veicoli e, precisamente, all'altezza dell'uscita di Mercatello della
tangenziale di Salerno con direzione sud, della corsia di sinistra”; e ancora:
“Preciso che la Honda Jazz percorreva la tangenziale di Salerno sulla corsia
di destra mentre l'autocarro era in fase di sorpasso sulla corsia di sinistra;
Preciso che l'autocarro urtava la con la sua parte posteriore CP_8
16 destra; Preciso che la veniva urtata alla parte laterale sinistra e CP_8
precisamente all'altezza della portiera del conducente”.
Dunque, ascoltato dal Tribunale adito in sede di gravame, ha Tes_1
confermato le dichiarazioni precedentemente rese sui luoghi del sinistro,
ribadendo, per tale via, lo spostamento del veicolo attoreo dalla corsia di sinistra a quella di destra – circostanza dichiarata agli agenti di polizia (“si
spostava per cause sconosciute sulla destra, urtando l'auto che, come già
riferito, marciava sulla sua destra”) -, rappresentando altresì la manovra di sorpasso dell'autocarro lungo la corsia di sinistra e la collisione con la vettura appartenente al modello Honda Jazz, collisione avvenuta, in particolare, tra la parte posteriore destra dell'autocarro e la parte laterale sinistra della menzionata vettura (all'altezza della portiera del conducente), tale da escludere, quindi, la configurazione di un “tamponamento”.
Al preciso e nitido contributo narrativo fornito da in sede di Tes_1
escussione testimoniale si contrappone la testimonianza di che, Testimone_2
a ben vedere, ha offerto una ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici della collisione completamente differente, riferendo del sorpasso dell'autotreno con semirimorchio sulla corsia di destra operato dal veicolo appartenente al modello Honda Jazz e della conseguente collisione determinatasi tra la parte posteriore laterale sinistra di quest'ultima, in corrispondenza del parafango, e il lato anteriore destro del veicolo attoreo [“Ho
notato che una Honda Jazz di colore nero che mi precedeva tentata e portava
a termine un sorpasso a destra di un autotreno con semirimorchio (…);
CP_ Ricordo che la nel rientrare in corsia urtava con il suo laterale posteriore
sinistro, precisamente parte e parafango posteriore sinistro, il lato anteriore
destro dell'autotreno”].
17 Ora, è noto che, a fronte del contrasto tra dichiarazioni testimoniali, il giudice
è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre (Cass. n.11151 del 2014; da ultimo,
Cass. n. 15279 del 2024).
In tale ottica, pare a questo giudice maggiormente convincente il contributo dichiarativo reso da , in quanto sostanzialmente conforme alle Tes_1
dichiarazioni rese, precedentemente, agli organi della polizia interventi sui luoghi, apparendo, tra l'altro, irragionevole che abbia atteso Testimone_2
l'intervento della polizia stradale, premurandosi di lasciare i propri dati identificativi al conducente dell'autocarro (“successivamente è intervenuta la
polizia stradale, io intanto ho dato i miei estremi al conducente dell'autocarro
e sono andato via”), decidendo, però, di non offrire il proprio contributo ricostruttivo agli agenti [è appena il caso di osservare, poi, come non possa essere utilizzato ai fini della ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro - in applicazione dell'art. 143 cod. ass. - il “modello di constatazione
amichevole di incidente” sottoscritto da entrambi i conducenti;
l'atto, infatti, è
stato allegato da , ma non specificamente valorizzato da Parte_1
quest'ultimo, rappresentando, per questo, un cd. fatto avventizio, ovvero un fatto emergente dai documenti ritualmente acquisiti al processo ma non scientemente invocato dalla parte per sostenere una domanda o un'eccezione,
in rapporto ad un determinato effetto giuridico;
in quanto fatto avventizio,
18 allora, non può essere utilizzato dal giudice d'ufficio, salvo che non sia oggetto di discussione tra le parti (si confronti Cass. n. 7341 del 2024), discussione che, nel caso in esame, non risulta essere stata svolta].
Pertanto, il dibattito processuale svolto nel corso del primo grado di giudizio restituisce un quadro istruttorio univocamente convergente verso la nitida rappresentazione dei contegni di guida assunti dai conducenti dei veicoli coinvolti nei momenti immediatamente antecedenti allo scontro e, dunque,
dell'incauto spostamento dell'autocarro dalla corsia di sinistra, dedicata alle manovre di sorpasso, a quella di destra, occupata nell'occasione dalla vettura condotta dall'odierno appellante.
Dunque, ritiene questo Tribunale che sia possibile ritenere superato il paritario concorso di responsabilità.
Quanto precede non esclude, però, il riscontro di una comune efficienza causale delle condotte di guida, potendo questo Tribunale assegnare ai conducenti dei veicoli coinvolti solo un diverso grado di responsabilità colposa in ragione delle diverse cautele doverose violate.
In particolare, mentre il conducente dell'autocarro ha certamente violato la norma cautelare di cui all'art. 148, comma terzo, d.lgs. n. 285 del 1992, ratione
temporis applicabile, secondo cui “Il conducente che sorpassa un veicolo o
altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la
carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve
essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si
intende superare dal canto suo, non ha fornito utili elementi Parte_1
19 dimostrativi circa: 1) l'assorbente efficacia eziologica della condotta del conducente del veicolo antagonista;
2) il compimento di esigibili manovre di neutralizzazione del rischio di collisione;
3) il proprio prudente e diligente contegno di guida.
Piuttosto, può presumersi (si vedano le già citate Cass. n. 5635 del 1997; Cass.
n. 477 del 2003) che pure il convenuto, odierno appellante, non si sia uniformato alle cautele doverose in materia di circolazione stradale, violando,
in particolare, il precetto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 1992, che impone la conservazione del controllo del veicolo al fine di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(si confrontino in fattispecie similare Trib. Roma, sex. VII, n. 18696 del 2017;
Trib. Pisa n. 1267 del 2016; Trib. Pordenone n. 230 del 2018). In altri termini,
deve ritenersi comunque sussistente un concorso di colpa del conducente della vettura appartenente al modello Honda Jazz, colpa concretatasi, in buona sostanza, nell'insufficiente livello di attenzione prestato e nella conseguente inettitudine all'attivazione delle manovre emergenziali atte a prevenire la causazione di sinistro eziologicamente ricollegabile a condotta altrui, manovre volte ad assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore controllabilità dell'autotreno e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazioni.
Nella specie, deve ritenersi maggiormente rilevante la violazione commessa dal conducente dell'autocarro, il quale ha certamente fornito un contributo causale di maggiore pregnanza rispetto a quello comunque espresso dall'appellante.
20 Se così è, appare congruo affermare un concorso di responsabilità nella misura dell'ottanta per cento a carico della responsabile civile [la CP_2
quale, peraltro, non ha fornito la prova liberatoria gravante sul proprietario del veicolo, dovendosi rammentare che rappresenta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui “Il
proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di
responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a
provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve
dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà",
manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo
specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti
rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione
della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per
impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice
del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al
caso concreto” (si veda ex multis Cass. n. 22449 del 2017 e nella giurisprudenza di merito, di recente, Trib. Vicenza n. 765 del 2023; App.
Perugia n. 150 del 2023)] e del restante venti per cento a carico di Parte_1
.
[...]
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono non può
confermarsi l'accertamento del paritario concorso di responsabilità tra i conducenti dei veicoli, imponendosi la riforma delle statuizioni di condanna emesse dal giudice di pace in linea con le quote di responsabilità riscontrate.
Pertanto, occorre riformare, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. (si veda supra), innanzitutto, i capi dipendenti dalla decisione impugnata, scilicet: a) la statuizione di condanna di Parte_1
21 e emessa in favore di b) il relativo capo Pt_1 CP_4 Controparte_2
sulle spese processuali [punto 2) del dispositivo], come appresso indicato.
In tale ottica, in riforma del punto 1) del dispositivo, e Parte_1
vanno condannati, in solido tra loro, al Controparte_4
pagamento, in favore di della minore somma di euro Controparte_2
957,394 [4.786,97 – 3.829,576 (80%)], in considerazione del (riscontrato)
rilevante contributo concorsuale, pari all'ottanta per cento, addebitabile alla proprietaria dell'autocarro, già attrice dinanzi al giudice di pace.
La decisione assunta circa il preponderante contributo concausale del conducente dell'autocarro impone, chiaramente, la riforma del capo 3) del dispositivo e, in tale ottica, la rideterminazione, alla luce degli specifici motivi d'impugnazione svolti, degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno all'odierno appellante sulla scorta – si ripete - del diverso grado di responsabilità ad esso ascrivibile.
Pertanto, procedendo con ordine, va riconosciuta a la Parte_1
maggiore somma di euro 4.496,80 [5.621,00 -1.124,20 (20% imputabile all'odierno appellante)] a titolo di liquidazione dei danni patrimoniali correlati alla perdita di valore di mercato del veicolo, alla sopportazione delle spese di trascrizione della proprietà di un veicolo similare e, infine, al patimento degli esborsi sostenuti per il soccorso e il trasporto della vettura coinvolta nel sinistro.
Ancora, procedendo lungo siffatta direttrice, è chiaro che la somma liquidata dal giudice di pace al precipuo fine di ristorare il danno da invalidità
temporanea, il pregiudizio morale e il danno patrimoniale correlato alle spese mediche va rideterminata nel maggiore importo di euro 2.212,87 [2.766,13-
553,226 (20% imputabile all'odierno appellante)].
22 Ciò posto, giova ora precisare che l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura – salvo quella afferente alla riduzione del quantum debeatur legata dalla misura del concorso di responsabilità individuata nel corso del giudizio di primo grado – ai criteri di determinazione dei danni ritenuti provati dal primo giudice.
Invero, sul piano della liquidazione del danno, le doglianze di Parte_1
– in disparte le conclusioni formulate - si sono appuntate,
[...]
specificamente, (solo) sulla decisione in virtù della quale è stato escluso dallo spettro risarcitorio il pregiudizio non patrimoniale da invalidità permanente
(“Per quanto riguarda la quantificazione dei danni conseguenti alle lesioni
personali cagionate al sig. in seguito al sinistro, lo scrivente Parte_1
procuratore non si trova d'accordo con il Giudice di primo grado, nella parte
in cui “nella specie non si è ritenuto dover ricorrere all'ausilio della
consulenza medica, trattandosi di danni di lieve entità, non comportanti la
sussistenza di postumi permanenti ed inoltre per mancata allegazione di
referti diagnostici relativamente alla cervico dorsalgia ed alla contusione
sternale”).
Il motivo d'impugnazione promosso coglie nel segno.
A ben vedere, nel fascicolo dell'odierno appellante sono allegati i referti degli esami strumentali svolti e, in ogni caso, la mancata produzione dei già
menzionati esami non può affatto inficiare il risarcimento del danno di lieve entità, come evidenziato tra le pieghe argomentative della pronuncia qui in scrutinio (si confronti il secondo rigo della penultima pagina della sentenza).
Al riguardo, va premesso che l'art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1
del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 – richiamati dal giudice di pace tra le pieghe argomentative della pronuncia qui in scrutinio - ha introdotto
23 alcune modifiche nel sistema risarcitorio delle lesioni di lieve entità. In
particolare, il comma 3-ter ha aggiunto al secondo comma dell'art. 139 d.lgs.
n. 209 del 2005 il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità,
che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non
potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Il
comma 3-quater ha previsto, invece, che "il danno alla persona per lesioni di
lieve entità di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 è risarcito solo
a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"-
Le legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma diciannovesimo ha ulteriormente riscritto il testo dell'art. 139 cit., aggiungendo un espresso richiamo, peraltro ininfluente in questa sede, alle cicatrici e al danno visivamente riscontrabile.
Contestualmente, la legge n. 124 del 2017, art. 1, comma trentesimo, lett. b),
ha abrogato il comma 3-quater del d.l.n. 1 del 2012.
Ora, sull'interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate la Corte
di cassazione ha già avuto occasione di pronunciarsi, evidenziando,
innanzitutto, che la normativa introdotta nell'anno 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del nove per cento.
Il legislatore, cioè, ha voluto dettare una norma che, in considerazione dei possibili margini di aggiramento della prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione, imponga viceversa una prova sicura.
24 Ciò è del tutto ragionevole – è stato osservato - se si riflette sul fatto che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono, ai fini statistici (che,
come è noto, assumono grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo), le più numerose;
ragion per cui dette richieste, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportano comunque ingenti costi collettivi.
D'altronde, anche la Corte costituzionale, tornando ad occuparsi della materia, dopo la sentenza n. 235 del 2014, con l'ordinanza n. 242 del 2015,
ha avuto modo di chiarire che il senso della normativa del 2012 è quello di impedire che l'accertamento diagnostico ridondi in una "discrezionalità
eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o
enfatizzati", anche in considerazione dell'interesse "generale e sociale degli
assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi".
Il che conferma l'esigenza economica di un equilibrio tra i premi incassati e le prestazioni che le società di assicurazione devono erogare. Più di recente,
poi, la Consulta (si veda Corte cost. n. 98 del 2019) ha avuto modo di precisare che, "attualmente, nell'art. 139 occorre distinguere tra lesioni
micropermanenti di incerta accertabilità, il cui danno non patrimoniale non
è risarcibile (come danno assicurato) e lesioni micropermanenti che invece
sono ritenute... adeguatamente comprovate e quindi tali da escludere
plausibilmente il rischio che esse siano simulate".
La Corte di cassazione ha chiarito che i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a significare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi (Cass. n. 18773 del 2016),
precisando (Cass. n. 1272 del 2018; ord. nn. 22066 del 2018, 5820 del 2019
25 e 11218 del 2019) che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo quello di rimarcare l'imprescindibilità di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entità, e cioè con esiti permanenti contenuti entro la soglia invalidante del nove per cento.
Tanto chiarito, è stato osservato che il rigore - che il legislatore ha dimostrato di esigere e che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica e così via). Infatti – si è evidenziato -, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (Cass. n. 7753
del 2020).
In tale ottica, l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente (quali fratture, lussazioni, lesioni legamentose,
ecc.).
Pertanto, il rigore, che il legislatore ha dimostrato di esigere, va inteso nel senso che - fermo restando un accertamento rigoroso in rapporto ad ogni singola patologia e ferma restando l'irrilevanza della mera sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato - accanto a situazioni nelle quali, data la
26 natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede, ve ne possano essere altre nelle quali, al contrario, sempre data la natura della patologia e la modestia della lesioni, è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, sulla cui base dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili.
In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali,
infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale
(e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero,
non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo la legis artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.
A impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti di lieve entità,
dunque, non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma, in definitiva, solo l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia
27 elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
La nuova normativa, dunque, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di essa possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.
Tale conclusione, peraltro, si pone in perfetta linea con la constatazione - di recente formulata dalle sezioni unite della Corte di cassazione (si veda Cass.
sez. un. n. 3086 del 2022, p. 20 e ss.) - "che nel passaggio dal codice di
procedura civile del 1865 al codice vigente l'istituto peritale è fatto oggetto,
nel rinnovato assetto valoriale che ha posto il giudice al centro
dell'ordinamento processuale, di un profondo ripensamento che, ben più di
quanto non rendano percepibile l'assunzione di una nuova denominazione e
la nuova collocazione nella topografia del codice, ne ha mutato alla radice
la natura in nome di una diversa concezione del ruolo che - già in allora, ma
tanto più oggi di fronte alla preponderante lievitazione del contenzioso ad
alto tasso di specialità - l'apporto del sapere tecnico gioca nella risoluzione
delle controversie civilistiche" (per le considerazioni sviluppate si confronti
Cass. n. 37477 del 2022).
Alla stregua delle osservazioni che precedono - che hanno tratto alimento da assetti interpretativi ormai consolidati – questo giudice ritiene che il motivo di appello promosso sul tema da sia fondato. Ed infatti, Parte_1
posta la fungibilità dell'esame strumentale - alternativo rispetto all'esame
28 obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale –,
il Tribunale ben può porre alla base della propria decisione le valutazioni espresse dal consulente dell'ufficio nominato nel corso di questo giudizio, il cui elaborato è basati su un percorso motivazionale logico e congruo. Invero,
l'ausiliare ha dato conto di avere esaminato i documenti sanitari allegati e di avere svolto gli accertamenti medici legali demandatigli, accertamenti sostanziatisi, oltre che nell'acquisizione dei dati anamnestici e nella valutazione della sintomatologia dolorosa, anche nell'esame clinico di specifiche parti del corpo dell'appellante (Rachide cervico - dorso – lombare;
piede sinistro), esame che – si ripete – costituisce un criterio scientifico di accertamento obiettivo delle lesioni alla salute e non gerarchicamente subordinato a quello strumentale.
E così, proprio sulla scorta delle condivisibili conclusioni rassegnate dall'ausiliare, è possibile procedere alla valutazione del danno biologico da invalidità permanente – unico da scrutinare – danno che è della stessa natura di quello da invalidità temporanea, costituendo pur sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea – già
determinata dal giudice di pace -, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero
29 quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.
Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Punto di riferimento nella valutazione da compiersi per il ristoro del danno alla salute è, chiaramente – si ripete -, la consulenza tecnica svolta in questo giudizio, che è, a parere del Tribunale, fondata su un percorso motivazionale completo, congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni
e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in
considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo,
30 Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad
esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, il nominato ausiliare ha riscontrato, che, a causa del sinistro,
ha riportato un trauma distorsivo del rachide-cervico dorsale Parte_1
e un trauma contusivo del piede sinistro con infrazione dell'osso sesamoide mediale, lesioni che - valutate in rapporto di causalità con l'incidente stradale
de quo agitur - hanno implicato un'inabilità temporanea totale di trenta giorni,
un'inabilità temporanea parziale al 75% di dieci giorni, un'inabilità
temporanea parziale al 50% di venti giorni e, infine, un'inabilità temporanea parziale al 25 % di trenta giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto di un danno biologico permanente pari a
3%.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del
31 danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
In particolare, nel caso di specie, per la liquidazione del danno non patrimoniale da circolazione stradale, venendo in rilievo una lesione alla salute di lieve entità, occorre fare rifermento alla tabella unica nazionale introdotta per la liquidazione dell'invalidità cc.dd. micropermanenti (fino a 9
punti percentuali) previste dall' art. 139 d.lgs. 209 del 2005 (riproduttivo dell'art. 5 della l. 57 del 2001), dovendosi segnalare, però, che trova applicazione la versione della disposizione normativa dell'art. 139 cit. ratione
temporis applicabile al sinistro stradale de quo vertitur, in quanto solo la versione più aggiornata della tabella - adottata col d.m. del 18 luglio 2025,
efficace dal mese di aprile dell'anno 2025 - trova applicazione anche ai giudizi pendenti, in quanto rappresentativa del criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. n. 28994 del 2019 e Cass. n.
28990 del 2019).
E così, in applicazione delle richiamate tabelle, i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione – del cui mancato risarcimento l'appellante si è
specificamente doluto - vanno liquidati nell'importo complessivo, già
rivalutato all'attualità, di euro 2.895,98, tenuto conto dell'età al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n.
4658 del 2024) – 43 anni - e dei postumi accertati, pari al 3%.
Tanto puntualizzato, va rammentato che la norma di cui all'art. 139 d.lgs. n.
209 del 2005, ratione temporis applicabile, prevede che l'ammontare del danno biologico - rappresentativo di quella la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
32 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddit -, liquidato ai sensi del comma primo, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Dunque, il legislatore ha, da un lato, riferito la personalizzazione al solo danno biologico e, dall'altro, ha escluso qualsiasi collegamento tra danno biologico e danno morale, dotato di una propria autonomia risarcitoria in quanto afferente alla dimensione interna del pregiudizio non patrimoniale, differente, dunque,
dal danno biologico, risarcibile quale conseguenza dinamico relazionale della lesione alla salute.
Del resto, la Corte di cassazione ha ribadito l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale,
non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore" (Cass. n. 26304 del 17 ottobre 2019, che ha ripreso gli argomenti di Cass. n. 901 del 2018).
33 Più di recente, su tale direttrice ricostruttiva si posto anche il legislatore,
innovando la disposizione normativa di cui all'art. 139 cit.
In particolare, l'articolo 1, comma diciannovesimo, della legge n. 124 del 2017
ha modificato la rubrica del suddetto articolo in “danno non patrimoniale per
lesioni di lieve entità”, sostituendo quella precedente “danno biologico per
lesioni di lieve entità”, e ha introdotto, al comma terzo, proprio la distinzione fra danno dinamico-relazionale e danno morale.
A ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'articolo 139 cit., pur non essendo applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma, in ogni caso, che il danno morale - inteso come danno-conseguenza consistente nel turbamento dello stato d'animo provocato dalla menomazione dell'integrità
psico-fisica - costituisce un'entità ontologicamente distinta dal danno biologico, consistente nella lesione, temporanea o permanente, all'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, indipendentemente dalle sue ripercussioni sulla capacità di produrre reddito - ed è risarcibile come componente del danno non patrimoniale anche in presenza di lesioni di lieve entità.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nella misura massima di un quinto del danno biologico (art. 139 d.lgs. cit.) che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del
34 turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione non emerge alcuna specifica allegazione.
In particolare, sul piano della cd. personalizzazione la parte attorea non ha,
infatti, evocato specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della
vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass.
n. 21939 del 2017)].
Neppure sono stati prospettati fatti da cui inferire il patimento del pregiudizio morale correlato all'invalidità permanente - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette – e, in
35 ogni caso, la lieve misura della riferita invalidità permanente non persuade circa il patimento di un pregiudizio morale.
Per le articolate ragioni che precedono, in accoglimento del motivo di appello qui in scrutinio, va certamente riconosciuto a – nei limini Parte_1
innanzi delineati – il risarcimento del danno da invalidità permanente e,
pertanto, va condannata anche al pagamento Controparte_2
dell'ulteriore somma di euro 2.316,784 (2.895,98 – 579,196), pari all'80% di quanto liquidabile in ragione delle condivise conclusioni dell'ausiliare in ragione del già menzionato concorso di responsabilità dell'appellante.
In definitiva, sommando gli importi innanzi indicati si giunge all'individuazione della complessiva (e maggiore) somma di euro 9.026,454
(in ogni caso, inferiore a quanto richiesto dinanzi al giudice di pace).
Si rammenti, poi, che l'appellante non ha censurato né la determinazione globale del quantum debeatur né le statuizioni accessorie relative agli interessi e alla rivalutazione monetaria, rispetto alle quali vi è stata acquiescenza per effetto della delimitazione delle ragioni della impugnazione (solo) al profilo della sussistenza del debito (si veda Cass. n. 13780 del 2017; Cass. n. 500 del
2017; Cass. n. 18093 del 2005).
Infine, nessuno specifico motivo d'impugnazione principale (al di là delle conclusioni formulate nell'atto di appello) o incidentale è stato svolto in relazione all'accoglimento della domanda di garanzia esperita dalla e CP_2
alla conseguente condanna dell'appellata Controparte_1
“a garantire e manlevare la parte attrice da quanto sarà
[...]
tenuta a pagare in esecuzione della presente sentenza, ivi comprese le spese
processuali tutte”.
36 Sul punto, va rammentato che, costituendosi dinanzi al giudice di prime cure,
ha sì preteso l'evocazione in giudizio del riferito Parte_1
assicuratore, ma ha chiesto però, solo la condanna della , che, a sua CP_2
volta, ha chiesto di chiamare “in garanzia” Controparte_1
, successivamente costituitasi in ragione del provvedimento
[...]
assunto dal giudice di pace all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2013,
formulando così la domanda poi accolta dal giudice di prime cure.
Pertanto, in assenza di specifiche censure, il capo 4) della sentenza – di condanna dell'odierna appellata a tenere indenne di Controparte_2
quanto la stessa sarà tenuta a pagare in esecuzione della sentenza (come riformata in questa sede) comprese tutte le spese processuali - non può che essere confermato, conseguendone il passaggio in giudicato anche del capo dipendente sulle spese tra garante e garantito (rectius, dell'omessa pronuncia sulle stesse).
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, anche in relazione, ex art. 336 c.p.c.,
alla statuizione di condanna emessa a carico di e Parte_1
dell'assicuratore, la rivalutazione del regolamento degli oneri di lite afferenti ai rapporti processuali coinvolti in questo giudizio, in applicazione della più
volte menzionata disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando
nel potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di
merito adottata in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata,
in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione
dell'esito complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
37 Occorre confrontarsi, allora, col condivisibile assetto interpretativo delineato dalla Corte di cassazione, secondo cui nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte – come nel caso in esame - il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale)
a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (Cass. n. 1269 del 2020; nello stesso senso, Cass. n. 31444 del 2023; Cass. n. 26955 del 2025).
Pertanto, il maggior valore della domanda accolta di Parte_1
rispetto a quella, comunque accolta, di e l'obiettiva Controparte_2
controvertibilità degli accertamenti in fatto suggeriscono la compensazione parziale degli oneri di lite, appare equo condannare: a) Controparte_2
alla rifusione di due terzi delle spese processuali sostenute, rispettivamente,
da e da in relazione al primo Parte_1 Controparte_4
grado di giudizio (si rammenti che la statuizione afferente al rapporto di garanzia non è stata investita da alcuno specifico motivo d'impugnazione e che, pertanto, è intangibile la decisione sulle spese, rectius l'omessa pronuncia sulle stesse in relazione al rapporto tra garante e garantito); b)
e , in Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro, alla rifusione di due terzi delle spese processuali sostenute da in relazione al secondo grado di giudizio. Parte_1
Dette spese sono liquidate, per l'intero (comprensive, cioè, della parte compensata), nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum
(con riferimento al giudizio di appello si confronti Cass. n. 13145 del 2025),
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano – per
38 entrambi i gradi di giudizio - verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione,
sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità,
attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
La mancata costituzione di – parte vittoriosa in questo giudizio di CP_4
appello - preclude che possa procedersi alla regolamentazione delle spese in suo favore per il secondo grado di giudizio.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione delle consulenze tecniche d'ufficio,
come liquidate in virtù di separati decreti nel corso del giudizio di primo grado e in sede di gravame, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro e ripartite in quote uguali nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 3621 del 2017 depositata in data 3 luglio 2017, uditi i
39 procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
- accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
a) in riforma della statuizione di condanna resa nei confronti di
[...]
condanna quest'ultima al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante, del maggiore importo di euro 9.026,454, oltre agli interessi secondo le modalità liquidatorie indicate dal giudice di primo grado;
b) in riforma della statuizione di condanna resa nei confronti di e condanna quest'ultimi, Parte_1 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di del Controparte_2
minore importo di euro 957,394, oltre agli interessi secondo le modalità
liquidatorie indicate dal giudice di primo grado;
- in riforma della sentenza, condanna alla Controparte_2
rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da in Parte_1
relazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace, spese che si liquidano, per l'intero, in euro 3,00 per esborsi documentati ed euro
1.200,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando il residuo terzo;
- in riforma della sentenza, condanna alla Controparte_2
rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da
[...]
in relazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace, Controparte_4
spese che si liquidano, per l'intero, in euro 1.200,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge,
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
compensando il residuo terzo;
40 - conferma, per il resto, le statuizioni contenute nella sentenza innanzi indicata;
- condanna e Controparte_2 Controparte_1
alla rifusione di due terzi delle spese di lite sostenute da
[...]
in relazione al presente grado di giudizio, spese che si Parte_1
liquidano, per l'intero, in euro 180,74 per esborsi documentati ed euro
1.300,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando il residuo terzo;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite di questo giudizio di appello in favore di Controparte_4
- pone le spese occorse alla redazione delle consulenze tecniche d'ufficio,
come liquidate in virtù di separati decreti nel corso del giudizio di primo grado e in sede di gravame, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro e ripartite in quote uguali nei rapporti interni.
- Così deciso in Salerno il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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