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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8532 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 26123/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio dell'8 ottobre
2025, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2023 da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._1 rumeno, assistito e difeso dall'avv. Donzelli Paola, presso il cui studio – sito in Cormano (MI), via XXIV
Maggio n. 8 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), nata in [...] il [...], cittadina rumena, assistita CP_2 C.F._2
e difesa dall'avv. Maccagno Giovanni, presso il cui studio – sito in Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare la domanda di addebito formulata dalla controparte per tutte le ragioni esposte in atti e dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 - Disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Lainate (MI), alla Via Luciano Manara n. 10. In subordine, mantenere l'affido dei figli minori all'Ente con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Lainate (MI), alla Via Luciano Manara n. 10. - Definire il diritto di visita del padre disponendo che lo stesso possa tenere i minori con sé a fine settimana alternati, sia il sabato che la domenica, dalle 10:00 alle 21:00, e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle 21:00, da concordarsi con la madre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Se e quando il padre reperirà idonea occupazione che consenta il pernotto dei figli presso la stessa, disporre che i minori possano restare presso la residenza paterna per il pernotto.
- Disporre che vengano confermati tutti i sussidi attivati dal Comune di Lainate nell'interesse dei minori;
- Assegnare la casa coniugale sita in Lainate (MI), alla Via Luciano Manara n. 10 alla Signora la quale CP_2 continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
- Disporre che il Signor versi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese euro 250,00 per ciascun figlio CP_1 a titolo di mantenimento, così per un totale di euro 500,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT nonché al 50% delle spese straordinarie così come predisposto dal Protocollo del Tribunale di Milano;
- Stabilire che l'assegno familiare venga percepito interamente dalla Signora nell'interesse dei figli;
CP_2
- Disporre che i coniugi, essendo di fatto economicamente autosufficienti, non abbiano reciproche pretese.
In via istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, se ritenuto necessario, disporre CTU per procedere alla valutazione psicodiagnostica della struttura della personalità dei minori e dei genitori ed all'osservazione psicologica circa le relazioni tra ciascuno dei minori e ciascuno dei genitori onde valutarne le risorse e l'idoneità nello svolgimento delle funzioni genitoriali, in rapporto alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori stessi.
Si chiede inoltre all'Ill.mo Tribunale adito di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Signora la produzione in CP_2 giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché ogni altro documento bancario, fiscale e catastale relativo alla sua situazione economica e patrimoniale.
DOMANDA DI DIVORZIO
Parte attrice presenza, al contempo, domanda di divorzio ai senti degli artt. 473-bis e 49 c.p.c. La domanda così proposta sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza pronunciante la separazione personale dei coniugi. Tutto ciò premesso il Signor ut supra Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato
CHIEDE che l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e confermi il provvedimento della separazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
CONCLUSIONI per : CP_2
“- accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi con addebito al marito sig. in CP_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- assegnare la casa coniugale in Lainate (MI), Via Luciano Manara n. 10, alla sig.ra , la quale continuera' CP_2 ad abitarvi insieme ai figli minori;
- disporre che i coniugi, essendo di fatto economicamente autosufficienti, non abbiano reciproche pretese di ordine economico;
pagina 2 di 6 - disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre la quale provvedera' direttamente alle necessità quotidiane dei minori;
- in subordine, mantenere la presa in carico psicologica e di supporto alla genitorialita' della madre e del padre da parte del Servizio Sociale;
- in merito al diritto di visita del padre, disporre che lo stesso si occupi di accompagnare e riprendere i ragazzi al centro sportivo per gli allenamenti e le partite di calcio, tenendoli con se' per cena una volta a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori
e i suoi turni lavorativi. Nel periodo in cui le partite e gli allenamenti di calcio sono sospesi il padre terra' con se' i figli un pomeriggio infrasettimanale dalle 16,30 alle 21,30. Terra' con se' i ragazzi due week-end al mese, prelevandoli presso la casa paterna il sabato mattina alle ore 11,00 e riaccompagnandoli la domenica sera entro le 22,00 senza pernottamento.
- disporre che il Sig. versi in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese un assegno di mantenimento CP_1 per i figli fino al momento in cui non raggiungano l'indipendenza economica nella misura di complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento) mensili (euro 750,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2023, nonche' il 50% delle spese straordinarie cosi' come predisposto dal Protocollo del
Tribunale di Milano in vigore.
- stabilire che l'assegno familiare verra' percepito interamente dalla sig.ra nell'interesse dei figli;
CP_2
- stabilire che, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, decorsi trenta giorni dalla messa in mora, la madre potra' notificare ai terzi tenuti alla corresponsione periodicamente di somme di denaro al ricorrente la richiesta di versargli direttamente le somme dovute ai sensi dell'art. 473-bis.37 cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 11/07/2023, chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dalla coniuge , con la quale aveva CP_2 contratto matrimonio civile in Romania in data 18/06/2005 (atto non trascritto nei registri civili italiani), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
il ricorrente chiedeva altresì: - di affidare i figli minori nato il [...]) e (nato il [...]) in Per_1 Persona_2 via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre- figli come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Lainate (MI), via Manara n. 10 alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
- di prevedere l'integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre;
il ricorrente precisava che, con decreto definitivo del 20/09/2021 (n. 3636/2019 R.G.), il Tribunale per i minorenni di Milano aveva stabilito l'affidamento dei minori al Comune di Lainate (MI), con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figli in Spazio neutro, prevedendo una graduale liberalizzazione delle stesse e l'avvio da parte del padre di un percorso presso il NOA di Bollate, poi conclusosi positivamente, con totale astensione dal consumo di alcol;
precisava di incontrare i minori allo stato liberamente un pomeriggio a settimana e un giorno nel fine settimana e di versare spontaneamente alla madre per il loro mantenimento euro 300,00 mensili;
il ricorrente, peraltro, lamentava pretese condotte da parte della madre volte ad ostacolare il rapporto padre-figli.
pagina 3 di 6 Con decreto del 02/08/2023, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e incaricava l'Ente affidatario di trasmettere una relazione d'aggiornamento sulla situazione familiare. Con memoria difensiva depositata in data 20/11/2023, si costituiva in giudizio , la quale CP_2 aderiva alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e chiedeva al Tribunale adito: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con il calendario di frequentazioni padre-figli allo stato prevista dai
Servizi sociali incaricati;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.500,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
A sostegno delle domande formulate, la resistente allegava oltre alle problematiche relative all'abuso di alcol e al gioco d'azzardo da parte del marito e le condotte maltrattanti dallo stesso perpetrate ai danni della moglie fino all'episodio di aggressione del 10/02/2020, in seguito al quale nei confronti del marito era stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento del ricorrente dalla casa familiare, nell'ambito del procedimento penale n. 36507/2019 R.G.N.R. – 3841/2020 R.G. GIP.
Sentite le parti all'udienza del 23/01/2024, con ordinanza del 24/01/2024 il Giudice delegato all'epoca titolare del procedimento, richiamate le statuizioni già rese dal Tribunale per i minorenni – che, in considerazione delle criticità emerse in relazione al nucleo familiare, legate alle plurime denunce per violenze domestiche assistite sotto gli effetti dell'alcol sporte dalla moglie nei confronti del marito, che avevano condotto alla misura cautelare dell'allontanamento del padre dalla casa familiare, ed evidenziata la condotta ambivalente della madre nel rapporto con il padre, madre ritenuta pertanto non sufficientemente tutelante - confermava l'affido dei due figli minori all'Ente competente (Comune di Lainate), con collocazione degli stessi presso la madre;
regolamentava le frequentazioni padre-figli a fine settimana alternati senza pernottamento, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale;
assegnava la casa familiare alla madre e incaricava l'Ente affidatario di proseguire gli interventi di ADM e la presa in carico presso l' competente per il supporto CP_3 psicologico e il sostegno alla genitorialità per la madre, nonché di proseguire il monitoraggio sull'andamento delle frequentazioni padre-figli; stabiliva altresì un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad €
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre;
rigettava le richieste istruttorie delle parti, disponendo unicamente il deposito di dichiarazioni reddituali aggiornate.
Le parti venivano quindi rimesse all'udienza del 9/05 u.s. davanti al GOT delegato, all'esito della quale il legale di parte resistente ha insistito per l'istanza di audizione dei minori;
il G.D. riassegnatario, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, disponeva l'audizione del figlio maggiore avuto riguardo all'età e Per_3 alle manifestazioni di disagio del ragazzo riferite dai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario nella relazione di aggiornamento;
pagina 4 di 6 Per_ All'udienza del 16/10/2024, il minore tuttavia non compariva, avendo manifestato alla madre di non voler essere sentito;
pertanto, il Giudice delegato assegnava termine all'Ente affidatario per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e provvedeva a convocare le parti.
All'esito dell'udienza del 26/02/2025, il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c., nonché termine all'Ente affidatario per il deposito di relazione per gli ulteriori approfondimenti richiesti sulla situazione del nucleo. Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 01/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti, nonché la relazione di aggiornamento dell'Ente affidatario – rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/10/2025.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a),
Regolamento CE n. 1111/2019 essendo sita in Italia la residenza abituale dei coniugi;
per la medesima ragione, la legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lett. a) del Regolamento CE 1259/10.
Sulla pronuncia di separazione La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la domanda della resistente di addebito della separazione al marito, nonché la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già da diversi sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che a fronte della contestuale domanda di parte ricorrente di dichiarare una volta decorso il termine di legge lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio e alle restanti domande delle parti.
Sulle spese di lite La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio civile in Romania in data 18/06/2005 (atto non trascritto nei registri civili italiani);
pagina 5 di 6 2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI), comune di residenza delle parti, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio dell'8 ottobre
2025, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2023 da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._1 rumeno, assistito e difeso dall'avv. Donzelli Paola, presso il cui studio – sito in Cormano (MI), via XXIV
Maggio n. 8 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), nata in [...] il [...], cittadina rumena, assistita CP_2 C.F._2
e difesa dall'avv. Maccagno Giovanni, presso il cui studio – sito in Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare la domanda di addebito formulata dalla controparte per tutte le ragioni esposte in atti e dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 - Disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Lainate (MI), alla Via Luciano Manara n. 10. In subordine, mantenere l'affido dei figli minori all'Ente con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Lainate (MI), alla Via Luciano Manara n. 10. - Definire il diritto di visita del padre disponendo che lo stesso possa tenere i minori con sé a fine settimana alternati, sia il sabato che la domenica, dalle 10:00 alle 21:00, e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle 21:00, da concordarsi con la madre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Se e quando il padre reperirà idonea occupazione che consenta il pernotto dei figli presso la stessa, disporre che i minori possano restare presso la residenza paterna per il pernotto.
- Disporre che vengano confermati tutti i sussidi attivati dal Comune di Lainate nell'interesse dei minori;
- Assegnare la casa coniugale sita in Lainate (MI), alla Via Luciano Manara n. 10 alla Signora la quale CP_2 continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
- Disporre che il Signor versi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese euro 250,00 per ciascun figlio CP_1 a titolo di mantenimento, così per un totale di euro 500,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT nonché al 50% delle spese straordinarie così come predisposto dal Protocollo del Tribunale di Milano;
- Stabilire che l'assegno familiare venga percepito interamente dalla Signora nell'interesse dei figli;
CP_2
- Disporre che i coniugi, essendo di fatto economicamente autosufficienti, non abbiano reciproche pretese.
In via istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, se ritenuto necessario, disporre CTU per procedere alla valutazione psicodiagnostica della struttura della personalità dei minori e dei genitori ed all'osservazione psicologica circa le relazioni tra ciascuno dei minori e ciascuno dei genitori onde valutarne le risorse e l'idoneità nello svolgimento delle funzioni genitoriali, in rapporto alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori stessi.
Si chiede inoltre all'Ill.mo Tribunale adito di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Signora la produzione in CP_2 giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché ogni altro documento bancario, fiscale e catastale relativo alla sua situazione economica e patrimoniale.
DOMANDA DI DIVORZIO
Parte attrice presenza, al contempo, domanda di divorzio ai senti degli artt. 473-bis e 49 c.p.c. La domanda così proposta sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza pronunciante la separazione personale dei coniugi. Tutto ciò premesso il Signor ut supra Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato
CHIEDE che l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio
e confermi il provvedimento della separazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
CONCLUSIONI per : CP_2
“- accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi con addebito al marito sig. in CP_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- assegnare la casa coniugale in Lainate (MI), Via Luciano Manara n. 10, alla sig.ra , la quale continuera' CP_2 ad abitarvi insieme ai figli minori;
- disporre che i coniugi, essendo di fatto economicamente autosufficienti, non abbiano reciproche pretese di ordine economico;
pagina 2 di 6 - disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre la quale provvedera' direttamente alle necessità quotidiane dei minori;
- in subordine, mantenere la presa in carico psicologica e di supporto alla genitorialita' della madre e del padre da parte del Servizio Sociale;
- in merito al diritto di visita del padre, disporre che lo stesso si occupi di accompagnare e riprendere i ragazzi al centro sportivo per gli allenamenti e le partite di calcio, tenendoli con se' per cena una volta a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori
e i suoi turni lavorativi. Nel periodo in cui le partite e gli allenamenti di calcio sono sospesi il padre terra' con se' i figli un pomeriggio infrasettimanale dalle 16,30 alle 21,30. Terra' con se' i ragazzi due week-end al mese, prelevandoli presso la casa paterna il sabato mattina alle ore 11,00 e riaccompagnandoli la domenica sera entro le 22,00 senza pernottamento.
- disporre che il Sig. versi in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese un assegno di mantenimento CP_1 per i figli fino al momento in cui non raggiungano l'indipendenza economica nella misura di complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento) mensili (euro 750,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2023, nonche' il 50% delle spese straordinarie cosi' come predisposto dal Protocollo del
Tribunale di Milano in vigore.
- stabilire che l'assegno familiare verra' percepito interamente dalla sig.ra nell'interesse dei figli;
CP_2
- stabilire che, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, decorsi trenta giorni dalla messa in mora, la madre potra' notificare ai terzi tenuti alla corresponsione periodicamente di somme di denaro al ricorrente la richiesta di versargli direttamente le somme dovute ai sensi dell'art. 473-bis.37 cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 11/07/2023, chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dalla coniuge , con la quale aveva CP_2 contratto matrimonio civile in Romania in data 18/06/2005 (atto non trascritto nei registri civili italiani), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
il ricorrente chiedeva altresì: - di affidare i figli minori nato il [...]) e (nato il [...]) in Per_1 Persona_2 via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre- figli come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Lainate (MI), via Manara n. 10 alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
- di prevedere l'integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre;
il ricorrente precisava che, con decreto definitivo del 20/09/2021 (n. 3636/2019 R.G.), il Tribunale per i minorenni di Milano aveva stabilito l'affidamento dei minori al Comune di Lainate (MI), con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figli in Spazio neutro, prevedendo una graduale liberalizzazione delle stesse e l'avvio da parte del padre di un percorso presso il NOA di Bollate, poi conclusosi positivamente, con totale astensione dal consumo di alcol;
precisava di incontrare i minori allo stato liberamente un pomeriggio a settimana e un giorno nel fine settimana e di versare spontaneamente alla madre per il loro mantenimento euro 300,00 mensili;
il ricorrente, peraltro, lamentava pretese condotte da parte della madre volte ad ostacolare il rapporto padre-figli.
pagina 3 di 6 Con decreto del 02/08/2023, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e incaricava l'Ente affidatario di trasmettere una relazione d'aggiornamento sulla situazione familiare. Con memoria difensiva depositata in data 20/11/2023, si costituiva in giudizio , la quale CP_2 aderiva alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e chiedeva al Tribunale adito: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con il calendario di frequentazioni padre-figli allo stato prevista dai
Servizi sociali incaricati;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.500,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
A sostegno delle domande formulate, la resistente allegava oltre alle problematiche relative all'abuso di alcol e al gioco d'azzardo da parte del marito e le condotte maltrattanti dallo stesso perpetrate ai danni della moglie fino all'episodio di aggressione del 10/02/2020, in seguito al quale nei confronti del marito era stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento del ricorrente dalla casa familiare, nell'ambito del procedimento penale n. 36507/2019 R.G.N.R. – 3841/2020 R.G. GIP.
Sentite le parti all'udienza del 23/01/2024, con ordinanza del 24/01/2024 il Giudice delegato all'epoca titolare del procedimento, richiamate le statuizioni già rese dal Tribunale per i minorenni – che, in considerazione delle criticità emerse in relazione al nucleo familiare, legate alle plurime denunce per violenze domestiche assistite sotto gli effetti dell'alcol sporte dalla moglie nei confronti del marito, che avevano condotto alla misura cautelare dell'allontanamento del padre dalla casa familiare, ed evidenziata la condotta ambivalente della madre nel rapporto con il padre, madre ritenuta pertanto non sufficientemente tutelante - confermava l'affido dei due figli minori all'Ente competente (Comune di Lainate), con collocazione degli stessi presso la madre;
regolamentava le frequentazioni padre-figli a fine settimana alternati senza pernottamento, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale;
assegnava la casa familiare alla madre e incaricava l'Ente affidatario di proseguire gli interventi di ADM e la presa in carico presso l' competente per il supporto CP_3 psicologico e il sostegno alla genitorialità per la madre, nonché di proseguire il monitoraggio sull'andamento delle frequentazioni padre-figli; stabiliva altresì un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad €
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre;
rigettava le richieste istruttorie delle parti, disponendo unicamente il deposito di dichiarazioni reddituali aggiornate.
Le parti venivano quindi rimesse all'udienza del 9/05 u.s. davanti al GOT delegato, all'esito della quale il legale di parte resistente ha insistito per l'istanza di audizione dei minori;
il G.D. riassegnatario, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, disponeva l'audizione del figlio maggiore avuto riguardo all'età e Per_3 alle manifestazioni di disagio del ragazzo riferite dai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario nella relazione di aggiornamento;
pagina 4 di 6 Per_ All'udienza del 16/10/2024, il minore tuttavia non compariva, avendo manifestato alla madre di non voler essere sentito;
pertanto, il Giudice delegato assegnava termine all'Ente affidatario per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e provvedeva a convocare le parti.
All'esito dell'udienza del 26/02/2025, il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c., nonché termine all'Ente affidatario per il deposito di relazione per gli ulteriori approfondimenti richiesti sulla situazione del nucleo. Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 01/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti, nonché la relazione di aggiornamento dell'Ente affidatario – rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/10/2025.
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Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a),
Regolamento CE n. 1111/2019 essendo sita in Italia la residenza abituale dei coniugi;
per la medesima ragione, la legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lett. a) del Regolamento CE 1259/10.
Sulla pronuncia di separazione La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la domanda della resistente di addebito della separazione al marito, nonché la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già da diversi sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che a fronte della contestuale domanda di parte ricorrente di dichiarare una volta decorso il termine di legge lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio e alle restanti domande delle parti.
Sulle spese di lite La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio civile in Romania in data 18/06/2005 (atto non trascritto nei registri civili italiani);
pagina 5 di 6 2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI), comune di residenza delle parti, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Amato Maria Laura
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